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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/09/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 684/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SALERNO VINCENZO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BALSAMO RICCARDO rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: le parti rappresentano di avere raggiunto un'intesa circa le condizioni dello scioglimento del matrimonio, come risulta dall'accordo depositato in data 23.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 26.6.2023 ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con – parte Controparte_1 resistente – in data 27.12.2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 85
Parte I dell'anno 2011, unione dalla quale è nato il figlio il 10.3.2011. Persona_1
Deduceva che con sentenza n. 525/2020 del 23.12.2020 il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi nel procedimento n. 1675/2014 R.G. nel corso del quale veniva presentato anche un ricorso di cui all'art. 709 ter c.p.c. al fine di stigmatizzare le condotte ostacolanti realizzate dalla resistente rispetto al sereno svolgimento del rapporto con il figlio minorenne.
Allegava di non aver più visto il figlio dalla notte del Capodanno del 2020 e ciò in seguito ad una colluttazione avvenuta tra i propri parenti e il compagno della resistente – alla quale, tuttavia, il
[...]
non aveva personalmente preso parte – poiché, a causa degli impedimenti e ai Pt_1 condizionamenti posti in essere da controparte, il figlio ha addebitato la responsabilità di tali eventi proprio al padre .
Allegava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliata con la moglie.
Concludeva, pertanto chiedendo lo scioglimento del matrimonio civile contratto con parte resistente,
l'ascolto del minore e l'intervento dei servizi sociali per stabilire le modalità e i tempi del diritto di visita con il figlio.
Con comparsa di costituzione depositata in data 6.10.2023 si è costituita in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status ma contestando i fatti per come rappresentati dal ricorrente.
Deduceva che nessun ostacolo era posto dalla medesima alla frequentazione con il figlio, come confermato dalla relazione dei Servizi Sociali, che proponevano anzi – all'esito delle attività demandate nell'ambito del richiamato sub-procedimento di cui all'art. 709 ter c.p.c, svolto nel corso del giudizio di separazione – esprimevano parere favorevole all'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Rappresentava che il ricorrente non ha mai contribuito al mantenimento del figlio come disposto nella sentenza di separazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo lo scioglimento del matrimonio contratto con parte ricorrente;
l'affidamento esclusivo del figlio minore e un contributo per il mantenimento Persona_1 di € 250,00 mensili.
Dopo l'audizione del minore all'udienza del 6.12.2023 e dopo aver incaricato i Persona_1
Servizi sociali di Gela per monitorare la famiglia e l'N.P.L. di Gela valutare lo stato psicologico del minore la causa veniva rinviata per l'assunzione delle prove testimoniali richieste e ammesse.
2 All'udienza del 18.9.2024 parte ricorrente rinunciava ai testi ammessi e i procuratori chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c.
All'udienza del 24.6.2025 i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni dello scioglimento del matrimonio, come da accordo sottoscritto depositato, nei seguenti termini:
“1 – Scioglimento del matrimonio. Le parti concordano di richiedere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/12/2011, con annotazione della sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile competente.
2 – Affidamento e collocamento del figlio minore. Il figlio minore, viene Persona_1 affidato in modo congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
IG.ra . Controparte_1
3 – Assegno di mantenimento. Il IG. si impegna a corrispondere Parte_1 per il mantenimento indiretto del figlio minore un assegno mensile di euro 250,00 Per_1
(duecentocinquanta), da versare alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (FOI).
4 – Spese straordinarie. Le spese straordinarie relative al figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto indicato nel Protocollo d'intesa dell'8 marzo 2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
5 – Spese legali. Ciascuna parte provvederà alle proprie spese legali, con rinuncia reciproca alla solidarietà professionale.”
La causa, con ordinanza resa in pari data, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione giudiziale la separazione deve essersi protratta per almeno dodici mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione definita con la sentenza n.
3 525/2020 del 23.12.2020 emessa dal Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore, non è in contrasto con il superiore interesse del figlio a coltivare una proficua relazione personale Persona_1
e affettiva con ambedue i genitori – peraltro in fase di progressivo recupero dopo un periodo di fibrillazione – e ciò anche tenuto conto che neppure il Pubblico Ministero si è opposto a tali conclusioni.
Appare, opportuno, sul punto osservare che l'assenza di un rigido calendario di visite in favore del genitore non domiciliatario si giustifica in ragione della necessità di dotare il rapporto parentale tra il e il minore di flessibilità, tenuto conto del percorso di progressivo Parte_1 Per_1 riavvicinamento tra gli stessi intrapreso e dell'età raggiunta dal minore.
Occorre, altresì, rilevare che ambedue le parti hanno manifestato il proprio consenso all'attivazione di un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, avente durata annuale e tesa a verificare il consolidamento della relazione parentale tra il minore e il padre, in considerazione dei Per_1 progressi registrati dagli assistenti sociali ed illustrati nella relazione del 24.6.2025.
Per tale ragione non può essere accolta l'istanza di rimessione sul ruolo depositata dall'odierno ricorrente in data 11.9.2025.
Difatti, anche a voler tacere sull'irritualità della domanda di modifica delle condizioni divisate dai coniugi in una fase in cui la causa è già stata rimessa al collegio per la decisione, non può non rilevarsi che il ha rappresentato una circostanza (ossia il presunto trasferimento del minore Parte_1 presso la propria abitazione dalla data dell'1.9.2025) che – per il suo carattere variabile (specie se si tiene conto della ripresa relativamente recente dei contatti con – non può considerarsi, allo Per_1 stato, in grado di scalfire l'assetto di interessi di cui le odierne parti si sono dotate, peraltro raggiunto dopo un articolato iter volto a ricostruire il rapporto parentale tra il figlio della coppia e il padre.
Peraltro, tale richiesta non appare supportata da adeguati mezzi istruttori, non potendosi – certamente
– considerarsi tale la richiesta di un nuovo ascolto di (già sentito in corso di Persona_1 causa) che nei termini richiesti dal ricorrente – ossia tra i mezzi istruttori atti a suffragare la sua prospettazione– l'ascolto tradirebbe la sua funzione che è quello di dare ingresso alla voce del minore nei procedimenti in cui devono essere assunte decisioni che lo riguardano (e ciò purché assunto nelle forme e con le cautele previste dagli artt. 473 bis.4 c.p.c. e ss. del c.p.c.), oggetto di un vero e proprio diritto del figlio che, ai sensi dell'art. 315 bis c.c., si estende ben oltre l'orizzonte della vita familiare, affacciandosi sulle dinamiche processuali che seguono la crisi del consorzio familiare, e non anche
4 quella di corroborare le allegazioni dell'una o dell'altra parte ben potendo il giudice prescindere dalla volontà espressa dal minore se ritenuta contraria al suo superiore interesse.
Infine, le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...],
[...] Controparte_1 in data 27.12.2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 85 Parte I dell'anno 2011;
- PRENDE ATTO delle condizioni dello scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
Vittoria il 17.8.1981 per come formalizzate nell'accordo depositato in data 23.6.2025;
- INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Gela di attivare un'attività di monitoraggio del nucleo familiare – della durata di almeno un anno dal momento della comunicazione del presente provvedimento – al fine di vigilare sul sereno svolgimento del rapporto parentale tra il minore
, nato a [...] l'[...], e il padre , con Persona_1 Parte_1 onere di relazionare al competente giudice tutelare a cadenza semestrale ai sensi dell'art. 337 c.c.;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA le spese tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 684/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SALERNO VINCENZO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BALSAMO RICCARDO rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: le parti rappresentano di avere raggiunto un'intesa circa le condizioni dello scioglimento del matrimonio, come risulta dall'accordo depositato in data 23.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 26.6.2023 ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con – parte Controparte_1 resistente – in data 27.12.2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 85
Parte I dell'anno 2011, unione dalla quale è nato il figlio il 10.3.2011. Persona_1
Deduceva che con sentenza n. 525/2020 del 23.12.2020 il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi nel procedimento n. 1675/2014 R.G. nel corso del quale veniva presentato anche un ricorso di cui all'art. 709 ter c.p.c. al fine di stigmatizzare le condotte ostacolanti realizzate dalla resistente rispetto al sereno svolgimento del rapporto con il figlio minorenne.
Allegava di non aver più visto il figlio dalla notte del Capodanno del 2020 e ciò in seguito ad una colluttazione avvenuta tra i propri parenti e il compagno della resistente – alla quale, tuttavia, il
[...]
non aveva personalmente preso parte – poiché, a causa degli impedimenti e ai Pt_1 condizionamenti posti in essere da controparte, il figlio ha addebitato la responsabilità di tali eventi proprio al padre .
Allegava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliata con la moglie.
Concludeva, pertanto chiedendo lo scioglimento del matrimonio civile contratto con parte resistente,
l'ascolto del minore e l'intervento dei servizi sociali per stabilire le modalità e i tempi del diritto di visita con il figlio.
Con comparsa di costituzione depositata in data 6.10.2023 si è costituita in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status ma contestando i fatti per come rappresentati dal ricorrente.
Deduceva che nessun ostacolo era posto dalla medesima alla frequentazione con il figlio, come confermato dalla relazione dei Servizi Sociali, che proponevano anzi – all'esito delle attività demandate nell'ambito del richiamato sub-procedimento di cui all'art. 709 ter c.p.c, svolto nel corso del giudizio di separazione – esprimevano parere favorevole all'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Rappresentava che il ricorrente non ha mai contribuito al mantenimento del figlio come disposto nella sentenza di separazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo lo scioglimento del matrimonio contratto con parte ricorrente;
l'affidamento esclusivo del figlio minore e un contributo per il mantenimento Persona_1 di € 250,00 mensili.
Dopo l'audizione del minore all'udienza del 6.12.2023 e dopo aver incaricato i Persona_1
Servizi sociali di Gela per monitorare la famiglia e l'N.P.L. di Gela valutare lo stato psicologico del minore la causa veniva rinviata per l'assunzione delle prove testimoniali richieste e ammesse.
2 All'udienza del 18.9.2024 parte ricorrente rinunciava ai testi ammessi e i procuratori chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c.
All'udienza del 24.6.2025 i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni dello scioglimento del matrimonio, come da accordo sottoscritto depositato, nei seguenti termini:
“1 – Scioglimento del matrimonio. Le parti concordano di richiedere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/12/2011, con annotazione della sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile competente.
2 – Affidamento e collocamento del figlio minore. Il figlio minore, viene Persona_1 affidato in modo congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
IG.ra . Controparte_1
3 – Assegno di mantenimento. Il IG. si impegna a corrispondere Parte_1 per il mantenimento indiretto del figlio minore un assegno mensile di euro 250,00 Per_1
(duecentocinquanta), da versare alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (FOI).
4 – Spese straordinarie. Le spese straordinarie relative al figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto indicato nel Protocollo d'intesa dell'8 marzo 2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
5 – Spese legali. Ciascuna parte provvederà alle proprie spese legali, con rinuncia reciproca alla solidarietà professionale.”
La causa, con ordinanza resa in pari data, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione giudiziale la separazione deve essersi protratta per almeno dodici mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione definita con la sentenza n.
3 525/2020 del 23.12.2020 emessa dal Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore, non è in contrasto con il superiore interesse del figlio a coltivare una proficua relazione personale Persona_1
e affettiva con ambedue i genitori – peraltro in fase di progressivo recupero dopo un periodo di fibrillazione – e ciò anche tenuto conto che neppure il Pubblico Ministero si è opposto a tali conclusioni.
Appare, opportuno, sul punto osservare che l'assenza di un rigido calendario di visite in favore del genitore non domiciliatario si giustifica in ragione della necessità di dotare il rapporto parentale tra il e il minore di flessibilità, tenuto conto del percorso di progressivo Parte_1 Per_1 riavvicinamento tra gli stessi intrapreso e dell'età raggiunta dal minore.
Occorre, altresì, rilevare che ambedue le parti hanno manifestato il proprio consenso all'attivazione di un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, avente durata annuale e tesa a verificare il consolidamento della relazione parentale tra il minore e il padre, in considerazione dei Per_1 progressi registrati dagli assistenti sociali ed illustrati nella relazione del 24.6.2025.
Per tale ragione non può essere accolta l'istanza di rimessione sul ruolo depositata dall'odierno ricorrente in data 11.9.2025.
Difatti, anche a voler tacere sull'irritualità della domanda di modifica delle condizioni divisate dai coniugi in una fase in cui la causa è già stata rimessa al collegio per la decisione, non può non rilevarsi che il ha rappresentato una circostanza (ossia il presunto trasferimento del minore Parte_1 presso la propria abitazione dalla data dell'1.9.2025) che – per il suo carattere variabile (specie se si tiene conto della ripresa relativamente recente dei contatti con – non può considerarsi, allo Per_1 stato, in grado di scalfire l'assetto di interessi di cui le odierne parti si sono dotate, peraltro raggiunto dopo un articolato iter volto a ricostruire il rapporto parentale tra il figlio della coppia e il padre.
Peraltro, tale richiesta non appare supportata da adeguati mezzi istruttori, non potendosi – certamente
– considerarsi tale la richiesta di un nuovo ascolto di (già sentito in corso di Persona_1 causa) che nei termini richiesti dal ricorrente – ossia tra i mezzi istruttori atti a suffragare la sua prospettazione– l'ascolto tradirebbe la sua funzione che è quello di dare ingresso alla voce del minore nei procedimenti in cui devono essere assunte decisioni che lo riguardano (e ciò purché assunto nelle forme e con le cautele previste dagli artt. 473 bis.4 c.p.c. e ss. del c.p.c.), oggetto di un vero e proprio diritto del figlio che, ai sensi dell'art. 315 bis c.c., si estende ben oltre l'orizzonte della vita familiare, affacciandosi sulle dinamiche processuali che seguono la crisi del consorzio familiare, e non anche
4 quella di corroborare le allegazioni dell'una o dell'altra parte ben potendo il giudice prescindere dalla volontà espressa dal minore se ritenuta contraria al suo superiore interesse.
Infine, le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...],
[...] Controparte_1 in data 27.12.2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 85 Parte I dell'anno 2011;
- PRENDE ATTO delle condizioni dello scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
Vittoria il 17.8.1981 per come formalizzate nell'accordo depositato in data 23.6.2025;
- INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Gela di attivare un'attività di monitoraggio del nucleo familiare – della durata di almeno un anno dal momento della comunicazione del presente provvedimento – al fine di vigilare sul sereno svolgimento del rapporto parentale tra il minore
, nato a [...] l'[...], e il padre , con Persona_1 Parte_1 onere di relazionare al competente giudice tutelare a cadenza semestrale ai sensi dell'art. 337 c.c.;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA le spese tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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