Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2020, n. 8605
CASS
Sentenza 5 novembre 2020

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Massime1

In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale scelta normativa è coerente con la "ratio" della norma volta ad offrire, attraverso la rinuncia ai motivi d'appello, una modalità di snellimento del processo).

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 20 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …

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  • 2L'ordinanza di rigetto della richiesta di concordato in appello è ricorribile per Cassazione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 luglio 2022

    (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 599-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Torino confermava una condanna emessa nei confronti di una persona accusata di avere commesso il al reato di evasione, rigettando la richiesta di concordato in appello formulata dall'imputato con parere favorevole del Procuratore generale. In particolare, la richiesta non veniva accolta sul presupposto che fosse errato il calcolo pena, in quanto la riduzione della pena non era stata operata nella misura di un terzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. 2. I motivi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2020, n. 8605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8605
Data del deposito : 5 novembre 2020

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