Sentenza 5 novembre 2020
Massime • 1
In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale scelta normativa è coerente con la "ratio" della norma volta ad offrire, attraverso la rinuncia ai motivi d'appello, una modalità di snellimento del processo).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …
Leggi di più… - 2. L'ordinanza di rigetto della richiesta di concordato in appello è ricorribile per CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 luglio 2022
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 599-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Torino confermava una condanna emessa nei confronti di una persona accusata di avere commesso il al reato di evasione, rigettando la richiesta di concordato in appello formulata dall'imputato con parere favorevole del Procuratore generale. In particolare, la richiesta non veniva accolta sul presupposto che fosse errato il calcolo pena, in quanto la riduzione della pena non era stata operata nella misura di un terzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. 2. I motivi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2020, n. 8605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8605 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2020 |
Testo completo
08605-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2231 GEPPINO RAGO UP 05/11/2020- LUIGI AGOSTINACCHIO R.G.N. 6366/2020 GIUSEPPE COSCIONI Relatore SANDRA RECCHIONE ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI AS SC nato a [...] il [...] RO DA nato a [...] il [...] PA OV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in ordine alla dichiarazione di abitualità del Di LA ed inammissibilità nel resto oltre che degli altri ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano il 26 novembre 2019, confermava la condanna di tutti i ricorrenti per la promozione (il Di LA) e la partecipazione (il RC ed il AR) ad una associazione a delinquere diretta alla consumazione di furti, nonché del Di LA e del AR per il reato di ricettazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del RC LE che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la partecipazione alla associazione sarebbe stata tratta dalla consumazione dei furti, ovvero dei reati fine, in un arco temporale ridotto rispetto a quello in cui era stata ritenuta operativa l'associazione (un solo mese contro tre di operatività del sodalizio).
3. Ricorreva anche il difensore del AR IO che deduceva:
3.1. omessa motivazione e violazione del diritto di difesa: si deduceva che la proposta di concordato in appello, inviata per posta elettronica, non era state letta dal Procuratore generale e che il Presidente del collegio non aveva concesso alcun rinvio per perfezionare l'accordo ledendo il diritto di difesa del ricorrente;
3.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio quantificato, sia con riguardo alla pena base, che all'aumento per la continuazione, in misura più grave di quanto stabilito dal Tribunale.
4.Ricorreva per cassazione il difensore del Di LA ES che deduceva:
4.1. violazione di legge: il ricorrente non era stato ammesso alla procedura prevista dall'art. 599 bis cod. proc. pen. nonostante la dichiarazione di delinquenza abituale, ostativa all'accesso al concordato, fosse stata pronunciata solo in questo procedimento ed il relativo capo della sentenza fosse stato impugnato con l'atto di appello;
4.2. violazione di legge: il pubblico ministero non aveva chiarito se la condizione di delinquenza abituale fosse presunta ai sensi dell'art. 102 cod. pen. o rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ai sensi dell'art. 103 cod. pen.; l'imputazione sul punto sarebbe aspecifica ed impedirebbe il pieno esercizio del diritto di difesa;
4.3. vizio di motivazione in ordine alla dimostrazione della associazione a delinquere: sarebbe carente la motivazione in ordine alla identificazione degli elementi costitutivi dell'associazione dato che le prove emerse indicherebbero al più una condotta di concorso nel reato continuato;
in subordine si instava per la valutazione della compatibilità dell'art. 416 cod. pen. con l'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 7 della Convenzione Edu, che sarebbe critica in ragione della genericità del precetto e del correlato difetto di prevedibilità della sanzione;
2 4.4. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla definizione del trattamento sanzionatorio, determinato senza tener in considerazione il comportamento processuale del ricorrente, che aveva confessato;
4.5. violazione di legge: la sentenza di primo grado avrebbe inflitto quattro aumenti per la continuazione, invece di tre, errando sul numero dei furti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse del RC LE è inammissibile.
1.1. Il ricorrente con riguardo all'accertamento di responsabilità per il reato associativo, contesta in modo generico le valutazioni dei giudici di merito e non si confronta con la consolidata giurisprudenza della Cassazione che ha affermato che in tema di associazione per delinquere, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010 - dep. 11/02/2010, Syndial e altri, Rv. 246441; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010 - dep. 08/06/2010, Procopio, Rv. 247435; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020 - dep. 06/07/2020, Di Maggio Paolo, Rv. 279505). Del pari, quando allega la limitata durata dell'impegno associativo il ricorrente non tiene in considerazione la condivisa giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale (Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016 - dep. 06/12/2016, Fanni e altri, Rv. 268767); né quella che, ancora più specificamente, ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere di tipo mafioso non rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendo ravvisarsi il reato 3 anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019 - dep. 11/02/2020, Ermini Giorgio, Rv. 278471). La Corte territoriale, in coerenza con tali indicazioni, riteneva che gli elementi emersi, seppure riferiti ad un breve arco temporale, consentivano di ritenere sicuramente provata la partecipazione del ricorrente all'associazione contestata (pag. 16 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.
2.Il ricorso proposto nell'interesse del AR IO è inammissibile.
1.1. Quanto alla mancata perfezione dell'accordo sul quantum di pena da sottoporre al giudice per le valutazioni previste dall'art. 599 bis cod. proc. pen. il collegio rileva che la stessa è stata genrata dal mancato rispetto della procedura indicata dall'art. 589 cod proc. pen. Peraltro la comunicazione della proposta attraverso posta elettronica non risulta essere stata accompagnata dall'osservanza dell'onere di diligenza ce la Cassazione ha individuato in capo al ricorrente per assegnare efficacia a tale atipica modalità di trasmissione: con riguardo all'invio di istanze delle parti private (relative al legittimo impedimento) la Cassazione ha infatti affermato che la richiesta inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio (Sez. 1, n. 17879 del 22/03/2019 - dep. 30/04/2019, Faqdaoui El Habib, Rv. 276308).
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la legittimità della definizione del trattamento sanzionatorio è inammissibile. Il collegio conferma l'autorevole interpretazione secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 - dep. 14/04/2014, C, Rv. 258653). Nel caso in esame la pena-base ed anche quella finale rimanevano invariate: mutava tuttavia la struttura del reato in quanto veniva effettuata una correzione circa la identificazione del reato più grave (ricettazione, invece che tentato furto): non si rinviene pertanto alcuna violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.
3. Il ricorso proposto nell'interesse del Di LA ES è infondato.
3.1. Con il primo motivo si deduce l'illegittimità del diniego del Procuratore generale alla richiesta di definire il processo attraverso il ricorso alla procedura prevista dall'art. 599 bis cod. proc. pen.: si tratta di doglianza infondata. Dal verbale di udienza si evince che il Procuratore generale aveva denegato il consenso all'accesso del Di LA alla procedura del concordato in appello perché lo stesso era stato dichiarato "delinquente abituale". Che il Di LA fosse un "delinquente abituale" era circostanza non dimostrata all'epoca in cui il Procuratore generale negava il consenso alla definizione del processo era stato con l'applicazione della pena concordata dato che lo status in questione non ritenuto sussistente con decisione passata in giudicato, dato che era stato dichiarato solo in questo procedimento con decisione del Tribunale espressa in un capo specificamente impugnato. Ciò detto, il collegio rileva che il dissenso del Procuratore generale alla proposta di definire il processo attraverso il c.d. "concordato in appello" non è censurabile, né revisionabile nel corso della successiva progressione processuale. Mentre per il rito alternativo disciplinato dall'art. 444 cod. proc. pen. il parere negativo del pubblico ministero è "revisionabile" dal Tribunale (art. 448 comma 1 cod. proc. pen.), il concordato sulla pena che interviene solo in appello, quando si è già sviluppato il primo grado di giudizio, è sottoposto alla imprescindibile condizione dell'accordo" tra pubblico ministero ed imputato, senza che sia previsto alcun rimedio in caso di diniego espresso da una delle parti. La ratio di tale scelta deve rinvenirsi nel fatto che l'art. 599 cod. proc. pen. introduce un "patteggiamento tardivo", ma offre una modalità di snellimento del processo centrato sulla rinuncia ai motivi di appello (elemento decisivo anche per ridurre i casi di ricorso per Cassazione) sottoposto alla ineludibile condizione dell'accordo tra le parti, senza che il diniego del consenso della parte resistente sia sottoposto ad alcuna forma di ulteriore controllo processuale che, ove fosse previsto, complicherebbe la procedura, invece che semplificarla. Nel caso in esame il Procuratore generale non ha prestato il proprio consenso all'accordo basandosi sulla stratificazione dei precedenti, che in primo grado avevano consentito di dichiarare il Di LA delinquente abituale: si tratta di una scelta processuale 5 che come si è detto non è sottoposta ad alcun controllo processuale, sicché, contrariamente a quanto dedotto, la progressione processuale deve ritenersi immune da vizi.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, infondato. Il collegio non ignora la giurisprudenza secondo cui è nulla ex art. 180 cod. proc. pen. per difetto di contestazione, limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, la sentenza di condanna pronunciata in relazione ad imputazione che si limiti genericamente ad indicare la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (Sez. 2, n. 46581 del 05/10/2017 - dep. 11/10/2017, Porro e altro, Rv. 271488; Sez. 2, n. 12944 del 06/12/2018 - dep. 25/03/2019, Caiffa, Rv. 276529): si tratta tuttavia di decisioni che rilevano la impossibilità di dichiarare l'imputato delinquente abituale esclusivamente sulla base della contestazione della recidiva, senza che nel capo di imputazione si faccia espresso riferimento alla condizione di delinquenza abituale prevista dagli artt. 102 e 103 cod. pen. Non sostiene gli argomenti del ricorrente neanche la giurisprudenza secondo cui in presenza di due diverse tipologie di abitualità che, comuni nelle conseguenze giuridiche, divergono per le fonti e ragioni della corrispondente dichiarazione - la presunzione di legge per l'una (art. 102 c.p.) e l'apprezzamento del giudice per l'altra (art. 103 c.p.) - nonché per i presupposti di fatto e diritto - i precedenti qualificati per la prima (art. 102 c.p.), la dedizione al delitto desunta, per il recidivo reiterato che riporti altra condanna, dalla specie e gravità dei delitti, dal tempo della loro commissione, da condotta e genere di vita, e dalle altre circostanze indicate dal capoverso dell'art. 133 c.p. per la seconda -, deve ritenersi senz'altro "generica", e quindi nulla ai sensi dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) e comma 2, la contestazione che si limiti, come nella fattispecie, all'indicazione dell'essere l'imputato "recidivo reiterato specifico nel quinquennio" e "nella condizione per essere dichiarato delinquente abituale", senza contestualmente fare espresso riferimento all'art. 102 o all'art. 103 c.p. e indicare le ragioni di fatto che collocherebbero l'imputato in una delle due fattispecie (Sez. 1, sent. 22696 del 3.3 - 12.5.2004 in proc. Vandi e altri;
Sez. 2, sent. 1839 del 31.1 16.2.2000 in proc. Franzoi)» (Sez. 6, n. 17884 del 02/04/2009 - dep. - 29/04/2009, Franco, Rv. 243526, § 3.3.). Invero quello che tale giurisprudenza censura è a ben guardare - la "genericità" dell' imputazione: il collegio ritiene appunto che se si contesta all'imputato di essere nelle condizioni per essere dichiarato delinquente abituale, senza specificare se tale status debba essere ricondotto alla condizione prevista dall'art. 102 piuttosto che all'art. 103 cod, pen., la contestazione non è affatto "generica" - come ritenuto dalla giurisprudenza appena citata ma si atteggia piuttosto come "alternativa". Tale modalità di contestazione non genera dunque alcuna lesione del diritto di difesa, dato che l'imputato è comunque posto nelle condizioni di reagire ad una contestazione esplicita che, pur atteggiandosi come alternativa, è comunque correlata a presupposti definiti, e 6 precisamente individuati dal richiamo contestuale ed alternativo - agli artt. 102 e 103 cod. pen.; si ribadisce invece che non è possibile procedere alla rilevazione dello status di delinquente abituale in assenza di qualsiasi contestazione (univoca o alternativa che sia), ma esclusivamente sulla base della indicazione della recidiva. A sostegno di tale interpretazione si rileva che la contestazione alternativa, laddove non generica, è pacificamente ammessa dalla Cassazione che ha affermato che in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittimo formulare nel decreto che dispone il giudizio contestazioni alternative, in quanto, tale metodo risponde a un'esigenza della difesa, posto che l'imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale (Sez. 5, n. 38245 del 18/03/2004 - dep. 28/09/2004, Garramone ed altri, Rv. 230373; Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014 - dep. 10/12/2014, Saccomani e altro, Rv. 262121). Nel caso in esame il capo di imputazione indicava che il Di LA era nelle condizioni per essere dichiarato delinquente abituale: tenuto conto delle descritte linee ermeneutiche si ritiene che il mancato richiamo all'art. 102, piuttosto che all'art. 103 cod. pen., non rende l'imputazione generica, come rilevato correttamente dalla Corte territoriale con motivazione che si sottrae a censure in questa sede (pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata).
3.3. E' infondato anche il terzo motivo di ricorso che contesta il difetto di qualificazione giuridica del fatto che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere inquadrato non come attività di promozione dell'associazione a delinquere, ma solo come concorso di persone nel reato. Quanto al discrimen tra la associazione ed il concorso di persone nel reato continuato, il collegio ribadisce che l'elemento distintivo tra deve essere individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018 - dep. 16/01/2019, Magnani Andrea, Rv. 27444201) Tale elemento differenziale rende manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale centrata sul difetto di prevedibilità della sanzione dato che è pacifico, e dunque prevedibile, che per configurare una condotta di partecipazione o promozione di una associazione criminale è necessario un pactum sceleris che preveda 7 una serie indeterminata di reati, mentre il vincolo teleologico che avvince i reati in concorso è limitato alla consumazione di singoli e specifici episodi criminosi. Nel caso in esame la Corte di appello rilevava che le prove raccolte indicavano l'esistenza di una articolata struttura funzionale alla esecuzione seriale di furti ed allo smercio dei beni trafugati, che prevedeva una complessa progettazione e l'allestimento di una attività illecita seriale caratterizzata dal medesimo modus operandi (pagg.11 e 12 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la sentenza impugnata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede.
1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Sez. 1 n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso la attribuzione di una sanzione meno afflittiva Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni, la Corte di appello non rinveniva elementi positivi idonei a sostenere la concessione dell'invocato beneficio, tale non potendo considerarsi la confessione, tenuto conto che le prove raccolte dimostravano comunque pienamente la responsabilità del Di LA che con le sue dichiarazioni on ha fornito alcun ulteriore contributo alla ricostruzione dei fatti contestati.
3.4. L'ultimo motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto i furti di polipropilene ai quali si riferivano gli aumenti per la continuazione contestati erano quattro e non tre (capi 5), 8) 10), 12).
4. IL Di LA deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorso del AR e del RC consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 2000,00.
P.Q.M.
8 Rigetta il ricorso del Di LA ES che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di RC LE e AR IO che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 5 novembre 2020 Il Presidente L'estensore Geppino Rago Sandra Recchione سانول DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 MAR 2021 IL CANCELLIERE CANCELLIERE ZI Claudia Pianelliし O N E 0