Sentenza 31 ottobre 2003
Massime • 3
È legittima la convalida, da parte del g.i.p., del provvedimento del questore che fa divieto a taluno di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., qualora tra la notificazione del provvedimento medesimo all'interessato e la convalida del giudice siano intercorse ventiquattro ore. (Nella specie si è ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si lamentava inosservanza del termine in questione sul rilievo della mancata indicazione, nell'ordinanza di convalida, dell'orario in cui essa era stata adottata).
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive non sussiste vizio di motivazione della richiesta di convalida da parte del pubblico ministero del provvedimento del questore emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. solo perché essa si limiti alla generica indicazione dei presupposti previsti dalla legge, in quanto anche una tale indicazione, siccome correlata al contenuto del citato provvedimento, già noto all'interessato, ben può valere come motivazione "per relationem".
Il questore territorialmente competente ad assumere i provvedimenti previsti dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive è quello del luogo in cui queste ultime si sono tenute e non quello del luogo in cui l'interessato risiede o che sia stato da lui indicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2003, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 31/10/2003
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 4974
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 036604/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR IO N. IL 13/03/1986;
avverso ORDINANZA del 13/09/2002 GIP TRIB. MINORENNI di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Veneziano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni dell'Umbria convalidò il provvedimento del questore di Terni con il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2^, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, si imponeva al minore LA AU di comparire davanti all'autorità di pubblica sicurezza in concomitanza di determinate manifestazioni sportive;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dello LA denunciando:
1) incompetenza territoriale del questore di Terni, attesa la residenza a Roma del ricorrente e l'indicazione, come ufficio presso il quale doveva avvenire la presentazione, di un ufficio periferico della questura di Roma;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3^, della legge n. 401/1989, sull'assunto che, essendo stato notificato all'interessato il provvedimento del questore alle ore 9.17 del 12 settembre 2002 ed essendo intervenuta la convalida il giorno successivo, "nelle prime ore della mattinata", sarebbe stato reso impossibile o estremamente arduo l'esercizio della facoltà di presentare memorie o altri atti a difesa;
3) illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2^ bis, della legge n. 401/1989 "nella parte in cui non prevede che la facoltà
dell'interessato di presentare memoria o deduzioni possa essere espletata anche nel termine concesso al P.M. per richiedere la convalida del provvedimento";
4) omessa motivazione, in violazione dell'art. 6, comma 3^, della legge n. 401/1989, della richiesta di convalida avanzata dal pubblico ministero;
5) difetto di motivazione del provvedimento del questore è di quello di convalida, sotto il profilo della ritenuta pericolosità del ricorrente;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con riguardo alla competenza del questore, mentre non si rinviene, tra le massime ufficiali di questa Corte, quella relativa alla sentenza 4 aprile 2002 n. 523, De Propris, citata dalla difesa, secondo cui, a dire della stessa difesa, sarebbe stata affermata la competenza del questore del luogo di residenza dell'interessatoci rinviene, invece, la massima n. 225582, tratta dalla sentenza della sez. 1^, 4 - 18 giugno 2003 n. 26064, zerlotto (con indicazione di diversi precedenti conformi), secondo cui la competenza è invece del questore del luogo in cui si sono tenute le manifestazioni sportive in occasione delle quali sono avvenuti i fatti posti a base del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989;
principio, questori quale il collegio ritiene che non vi sia ragione di discostarsi;
- che, con riguardo alla dedotta insufficienza del lasso di tempo intercorso tra la notifica del provvedimento e la convalida di questo da parte del giudice, ritiene parimenti il collegio di non doversi discostare dal più recente e prevalente orientamento (ved., fra le altre: sez. 1^, 12/12/2002 - 24/1/2003 n. 3759, Favaron, RV 223398;
sez. 1^, 12-24"/2003 n. 8832, Pasquini, RV 223700; sez. 1^, 1- 15/7/2003 a 29586, Beliamoli, RV 225539), secondo cui deve ritenersi congruo un margine di tempo corrispondente, grosso modo, ad un giorno intero, quale, nella specie, deve ritenersi osservato, considerando che la notifica ebbe luogo, pacificamente, alle ore 9.17 del 12 settembre e che la convalida ebbe luogo il giorno successivo, in ora che non risulta precisata ma che, anche ad ammettere che si collochi (come sostenuto dalla difesa) fra "le prime ore della mattinata"), non può certo ritenersi, per nozioni di comune esperienza in ordine agli orari di lavoro degli uffici giudiziaria, anteriore alle ore 9.00); ne', d'altra parte, potendosi invocare, in contrario, il precedente costituito dalla sentenza di questa stessa sezione 1-15 luglio 2003, Polifroni, RV 225240, che ha ritenuto insufficiente un lasso di tempo di 24 ore tra notifica e convalida in un caso in cui l'interessato risiedeva a Udine e l'ufficio del GIP era quello di Torino, attesa la ben minore distanza, unita alla facilità di comunicazioni, esistente tra Roma e Perugia;
- che del tutto irrilevante, prima ancora che manifestamente infondata, appare la dedotta questione di legittimità costituzionale, atteso che, per un verso, nulla vieta all'interessato di presentare memorie e richieste anche al pubblico ministero, prima che questi avanzi la richiesta di convalida, e, per altro verso, non risulta che, nella specie, l'interessato avesse avuto notizia, prima della sua formale notifica, del provvedimento adottato dal questore nei di lui confronti, di tal che, affermandosi nello stesso ricorso che il P.M. aveva avanzato la richiesta di convalida "neanche due ore dopo" la notifica, non si vede come, in concreto, sarebbe stata possibile la produzione di memorie e richieste prima che la detta richiesta venisse avanzata;
- che il denunciato difetto di motivazione della richiesta di convalida da parte del pubblico ministero non può dirsi sussistente sol perché, secondo quanto affermato nel ricorso, detta richiesta si sarebbe limitata alla "generica indicazione dei presupposti di cui all'art. 6 legge 13.12.1989 n. 401", giacché anche una tale indicazione, siccome correlata al contenuto del provvedimento, già noto all'interessato a seguito dell'intervenuta notifica, cui essa si riferisce, ben può valere come motivazione "per relationem", secondo il principio generale affermato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 21 giugno - 21 settembre 2000 n. 17, Primavera e altri, RV 216664;
- che del tutto pretestuosa appare la denunciata carenza di motivazione del provvedimento del questore e del provvedimento di convalida in ordine a quella che viene definita, nel ricorso, la "pericolosità" del ricorrente, dal momento che la legge non richiede affatto (ed infatti non ce n'è menzione del provvedimento impugnato) un espresso giudizio di "pericolosità", ma si limita a prevedere una serie di condizioni ciascuna delle quali suscettibile di dar luogo all'adozione dei provvedimenti di cui al primo e secondo comma dell'art. 6 della legge n. 401/1989; e fra tali condizioni vi è
quella, puntualmente ed esaustivamente richiamata nel caso di specie, costituita dall'avere posto in essere "atti di violenza" (per i quali si specifica esservi anche stata denuncia all'autorità giudiziaria), in occasione di manifestazioni sportive;
- che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere respinto, senza aggravio di spese, essendo il ricorrente di età minore;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004