Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2003, n. 1338
CASS
Sentenza 31 ottobre 2003

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È legittima la convalida, da parte del g.i.p., del provvedimento del questore che fa divieto a taluno di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., qualora tra la notificazione del provvedimento medesimo all'interessato e la convalida del giudice siano intercorse ventiquattro ore. (Nella specie si è ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si lamentava inosservanza del termine in questione sul rilievo della mancata indicazione, nell'ordinanza di convalida, dell'orario in cui essa era stata adottata).

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive non sussiste vizio di motivazione della richiesta di convalida da parte del pubblico ministero del provvedimento del questore emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. solo perché essa si limiti alla generica indicazione dei presupposti previsti dalla legge, in quanto anche una tale indicazione, siccome correlata al contenuto del citato provvedimento, già noto all'interessato, ben può valere come motivazione "per relationem".

Il questore territorialmente competente ad assumere i provvedimenti previsti dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive è quello del luogo in cui queste ultime si sono tenute e non quello del luogo in cui l'interessato risiede o che sia stato da lui indicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2003, n. 1338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1338
    Data del deposito : 31 ottobre 2003

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