Sentenza 5 ottobre 2017
Massime • 1
È nulla ex art. 180 cod. proc. pen. per difetto di contestazione, limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, la sentenza di condanna pronunciata in relazione ad imputazione che si limiti genericamente ad indicare la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e l'esistenza delle condizioni per la dichiarazione di delinquenza abituale, in assenza di un espresso riferimento alla fattispecie d'abitualità presunta per legge ovvero a quella ritenuta dal giudice. (Fattispecie in cui dall'annullamento della sentenza è derivato quello della misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata applicata ex art. 109 cod.pen.).
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: apre un conto con il nome del beneficiario di un assegno rubato e lo versa, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo (Cassazione penale , sez. II , 16/12/2022 , n. 4853). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2017, n. 46581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46581 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2017 |
Testo completo
4658 1- 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2133 -PU 05 ottobre 2017 Reg. Gen. N. 7497/2017 Composta da: Dott. Giovanni Diotallevi Presidente Dott. Luigi Agostinacchio - Consigliere rel. Dott. Stefano Filippini - Consigliere Dott. Anna Giuseppina R. Pacilli - Consigliere Dott. Giuseppe Sgadari Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • RO RD nato a [...] il [...] RR OR nato a [...] il [...] • RR SC nato a [...] l'[...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 30/03/2016 visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del RO limitatamente ai capi m) e n) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, rigetto nel resto dei ricorso;
rigetto dei ricorsi di MA OR e MA SC;
sentito difensori avv. Vittoria Schiavo del foro di Nocera Inferiore per OR MA e SC MA che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 30/03/2016 la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata del 20/05/2013 con la quale era stata dichiarata la responsabilità penale di RD RO, OR MA e SC MA in ordine ai delitti, unificati dal vincolo della continuazione, ad essi rispettivamente ascritti al - la RO e al MA OR, in concorso tra loro e con LI ED giudicato separatamente, la rapina pluriaggravata, le lesioni personali e la detenzione ed il porto di pistola di cui ai capi b), e) e d) delle imputazioni;
al RO ed a MA SC, in concorso tra loro e con LI ED, la rapina pluriaggravata, la detenzione ed il porto di pistola, la ricettazione dell'auto di cui ai capi f), g) e h); al RO la rapina pluriaggravata, la violazione alla normativa in tema di armi ed ordigni bellici, la ricettazione di una bomba a mano di cui ai capi i), I), m) e n) - con condanna del RO alla pena di sei anni, otto mesi di reclusione ed € 1.400,00 di multa nonché di OR MA e di SC MA alla pena di sei anni, otto mesi di reclusione ed € 1.600,00 di multa ciascuno.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il RO di persona nonché OR MA e SC MA tramite i rispettivi difensori di fiducia. RD RO ha articolato vari motivi con i quali ha eccepito la violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.) e la mancanza di motivazione con riferimento ai capi m) ed n) delle imputazioni;
il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi da b) ad I) per la contraddittoria ed incompleta valutazione delle risultanze probatorie;
il vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena. SC MA ha anch'egli eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la responsabilità per la rapina in mancanza di prova certa a riguardo nonché la erronea applicazione della legge penale in relazione all'aumento per la recidiva ed alla dichiarazione di delinquente abituale. OR MA infine ha eccepito: il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per i delitti contestati, l'omesso riconoscimento delle attenuanti, la determinazione del quantum della pena, l'aumento per la continuazione;
l'erronea applicazione dell'art. 102 cod. pen. relativamente alla dichiarazione di delinquente abituale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili eccetto che per il profilo comune ai ricorrenti MA relativo alla dichiarazione di delinquente abituale e della conseguente applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata 2. I ricorrenti sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità ripropongono in -come ribadito anche di sede di legittimità censure di merito senza considerare che il principio "dell'oltre ragionevole dubbio", recente dalla Suprema Corte - introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la 2 la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2 n. 29480 del 07/02/2017 - dep. 13/06/2017 - Rv. 270519). Le letture alternative, le contraddizioni e le lacune riscontrate non si confrontano adeguatamente con le argomentazioni a base della doppia pronuncia conforme di condanna;
soprattutto non analizzano in chiave critica la valutazione delle prove così come acquisite agli atti in ragione del rito parcellizzando il dato - - istruttorio.
2.1 Con riferimento alle tre rapine in contestazione ed agli altri reati connessi l'affermazione di responsabilità è congruamente motivata: si rinvia a tal fine alle pagine della sentenza impugnata da 6 e segg. per la rapina a mano armata del 16/04/2013 effettuata con un'autovettura provento di furto, successivamente incendiata (le indagini basate sulle ricariche telefoniche trafugate, le dichiarazioni della parte offesa, i riscontri testimoniali, i contatti fra i rapinatori monitorati attraverso il traffico telefonico); da 9 a 10 per la rapina del 07/05/2013 commessa con modalità analoghe (le risultanze dell'impianto di video sorveglianza, l'identificazione del RO, l'esito della perquisizione personale e domiciliare a carico di costui, lo studio dei tabulati telefonici, il ruolo del complice LI ED); da 10 e segg. per la rapina del 23/05/2013 ai danni dell'ufficio postale di Sarno, sempre con le stesse modalità (il ragionamento deduttivo basato sulla posizione delle celle telefoniche intercettate, sul contenuto dei messaggi trasmessi dai rapinatori, sulle modalità di distruzione delle autovetture ricettate, sui rapporti post delictum con il complice ED, il contenuto confessorio delle dichiarazioni di SC MA). Per quanto riguarda i capi m) ed n) è pur vero che la corte territoriale non ha riscontrato il relativo motivo di appello ma va ribadito a proposito che in tema di motivazione, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso - come quello in esame -in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Cass. Sez. 2 n. 49007 del 16/09/2014 dep. 25/11/2014 - Rv. 261423). Il - RO lamentava infatti genericamente il mancato accertamento dell'elemento psicologico dei reati relativi alla detenzione di un ordigno bellico a fronte delle evidenze istruttorie sottolineate dal giudice di primo grado (pag. 40 - "le chiare la 3 risultanze dell'attività di perquisizione e sequestro, il bigliettino manoscritto e le ammissioni fatte nel corso dell'udienza").
3. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati perché il diniego delle attenuanti è stato motivato con riferimento specifico alla personalità negativa dei ricorrenti, desumibile dai precedenti penali dei MA e dalle modalità di commissione dei numerosi reati da parte del RO, nell'irrilevanza del suo status d'incensurato (ex art. 62 bis, terzo comma cod. pen.); la modulazione della pena base risulta ancorata alla condotta dei ricorrenti ed alla loro diversa storia criminale;
l'aumento a titolo di continuazione è congruo attesa la evidenziata gravità delle violazioni in cumulo giuridico. L'applicazione della recidiva contestata non è stata automatica ma conseguenziale alla valutazione di abitualità nel delitto dei MA, compromessi appunti da numerosi e gravi precedenti penali in un arco ravvicinato di tempo.
4. Il ricorso di MA OR e MA SC è invece fondato con riferimento alla dichiarazione di delinquente abituale per violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza. Questa Corte ha avuto modo di affermare, con argomentazioni condivisibili dalle quali non vi è motivo di discostarsi, che è nulla per difetto di contestazione, limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, la sentenza di condanna pronunciata in relazione ad imputazione che si limiti genericamente ad indicare la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e l'esistenza delle condizioni per la dichiarazione di delinquenza abituale, in assenza d'espresso riferimento alla fattispecie d'abitualità presunta per legge ovvero a quella ritenuta dal giudice (Sez. 6 n. 17884 del 02/04/2009 - dep. 29/04/2009 - Rv. 243526). Nel caso di specie tribunale ha applicato d'ufficio l'art. 102 cod. pen. pur in assenza di contestazione nei capi d'imputazione atteso l'esclusivo riferimento in essi alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale per entrambi i MA senza farsi cenno alla sussistenza dell'ipotesi di abitualità presunta dalla legge;
la corte territoriale ha erroneamente confermato la statuizione sul punto nonostante lo specifico motivo di appello proposto da SC MA, estensibile anche a OR MA trattandosi di motivo non esclusivamente personale (art. 587 cod. proc. pen.). La sentenza pertanto va annullata in parte qua senza rinvio;
annullamento che si estende anche alla misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata applicata ai sensi dell'art.109 cod. pen. come effetto della dichiarazione di abitualità. la 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso del RO segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna di costui al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di delinquente abituale ed alla conseguente applicazione della libertà vigilata nei confronti di MA OR e MA SC;
dichiara inammissibili nel resto i rispettivi ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso di RO RD che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 5 ottobre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Giovanni Diotallevi Dott. Luigi Agostinacchio Phot Eglusur DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 1 OTT. 2017 IL CANCELLIERE, Claudia Planelli 5