Sentenza 3 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2004, n. 22696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22696 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/03/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 321
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 006348/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND SE N. IL 08/08/1963;
2) AP RA N. IL 26/06/1949;
3) AS LE N. IL 02/09/1956;
4) ND AN EA N. IL 01/12/1967;
avverso SENTENZA del 21/01/2001 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel delitto nei confronti di ND EP e ND AN AN;
il rigetto nel resto dei ricorsi degli stessi imputati e del ricorso del CA;
l'inammissibilità del ricorso del AI;
udito il difensore Avv. Patrizio Rovelli, che ha concluso per l'annullamento della sentenza nei confronti di CA MI e ND AN AN.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21 gennaio 2002 la Corte di Appello di Cagliari Sez. dist. di Sassari, tra l'altro e per quanto rileva in questa sede, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Sassari il 4 novembre 1999, con cui ND EP, AI FR, CA MI, IN AB, ND AN AN e ND DR erano stati riconosciuti responsabili di plurimi episodi di acquisto, cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e condannati alle pene ritenute di giustizia.
Gli elementi di responsabilità erano individuati dai Giudici di merito nell'esito delle indagini, a cui avevano dato un contributo rilevante le dichiarazioni collaborative del AI e dei coimputati o imputati in procedimenti connessi AD ST, IN VI, CA RO, intrinsecamente attendibili e oggettivamente riscontrate dai risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali e dalle dichiarazioni di ND EP, il quale aveva ammesso gli acquisti di sostanze stupefacenti, sostenendo, tuttavia, che queste erano destinate a suo uso personale.
Esaminate alla luce di tali risultanze le singole posizioni degli imputati, la Corte territoriale, ribadendo le valutazioni espresse dal Tribunale, rilevava che la prova della destinazione allo spaccio di maggior parte dei quantitativi di sostanze stupefacenti che erano acquistate da ND EP, da solo o in concorso con i fratelli AN AN e DR e con il CA, emergeva dalle stesse modalità della consegna: in particolare, per le cessioni di cui ai capi A, A1, A2, A3 dell'imputazione i venditori AD e AI, affrontando un rischio notevole avevano trasferito da Cagliari a Sassari la droga, evidentemente perché destinata a clienti non occasionali e di rilevante potenzialità, con i quali si potevano avviare ulteriori affari lucrosi.
Nello stesso senso deponeva la forma di pagamento, in diverse soluzioni differite, che presupponeva la fiducia del venditore nella capacità del compratore di fare fronte agli impegni con il ricavato delle future cessioni del quantitativo compravenduto. L'episodio sub E1 della rubrica era provato dalle indagini di polizia, che avevano portato al sequestro di una modesta quantità di eroina (occultata tra le fessure di un muro a secco), che doveva ritenersi destinata allo spaccio, trattandosi di un campione di fornitura, come era risultato da una conversazione intercettata di ND EP.
In ordine a tutti i fatti attribuiti a costui numerose intercettazioni davano prova dei cospicui guadagni, nell'ordine di diverse centinaia di milioni di lire, tratti dal commercio delle sostanze stupefacenti.
La pena nei confronti del predetto imputato doveva tenere conto dei suoi molteplici precedenti penali, anche specifici, del ruolo dominante svolto nella vicenda, del comportamento processuale, caratterizzato dalla assenza di ogni segno di resipiscenza e dalla parzialità delle ammissioni, imposte dagli elementi probatori già acquisiti a suo carico e comunque tendenti a sottrarlo alla responsabilità penale: elementi tutti rilevanti ai fini della esclusione delle attenuanti generiche, della determinazione degli aumenti di pena per l'aggravante di cui all'art. 73 co. 6 del D.P.R. n. 309/90 e per la continuazione.
L'appello del CA, riconosciuto responsabile del fatto sub A, secondo la Corte di merito andava rigettato, sulla base delle chiamate in correità del AI, del IN e del AD, riscontrate dalle parziali ammissioni di ND EP e dal contenuto di conversazioni intercettate, mentre l'imputato non aveva dato alcuna prova della asserita destinazione esclusiva all'uso personale della sostanza stupefacente acquistata.
La pena inflitta al CA, più rigorosa rispetto a quella irrogata ai venditori della droga, IN e AI, teneva conto della collaborazione prestata da costoro e del concreto contributo dato all'esito positivo delle indagini, mentre definivano negativamente la personalità dell'appellante i numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici.
Di contro, non era applicabile l'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/90, in quanto, ricorrendo una comune ipotesi di concorso di persone nel reato e non di acquisto di gruppo di sostanze stupefacenti, un quantitativo di trenta grammi di cocaina non poteva considerasi modesto.
Quanto alla IN, era provata l'accusa di detenzione illegale di eroina (capo 1^), poiché la sostanza era destinata, per ammissione della stessa imputata, al fidanzato, tossicodipendente. La pena di un anno e sei mesi di reclusione e otto milioni di lire di multa era proporzionata al fatto, mentre il diniego delle attenuanti generiche era giustificato dai numerosi precedenti penali della appellante.
Circa la posizione di ND AN AN, condannato in primo grado per detenzione e cessione, in concorso con il fratello EP, di quantitativi imprecisati ma consistenti di eroina e cocaina, osservava la Corte distrettuale che le accuse formulate dal CA erano riscontrate da alcune intercettazioni ambientali e dalle dichiarazioni del AI, il quale aveva riferito dei rapporti tra i fratelli ND e il CA, loro fornitore di droga fino al momento del suo arresto, avvenuto alla fine dell'anno 1993. Le dichiarazioni del CA e del AI coincidevano anche su alcuni particolari, come il pagamento di una partita di stupefacente mediante la cessione di un fuoristrada "Toyota" e di un'altre partita mediante la cessione di oro.
I profitti dell'attività di spaccio avevano consentito all'imputato una serie di operazioni immobiliari, con pagamento in contanti, sia degli anticipi che delle rate di mutuo, incompatibili con la sua condizione di commerciante - per molti anni ambulante e abusivo - di frutta e verdura. Peraltro, l'elevato ammontare dei guadagni illeciti percepiti da ND AN AN risultava anche da una conversazione intercettata del fratello EP. La dimensione complessiva del traffico di sostanze stupefacenti gestito, l'esistenza di molteplici precedenti penali, anche specifici, la protrazione dell'attività delittuosa, l'entità delle singole operazioni di acquisto e cessione di droga giustificavano, a giudizio della Corte di merito, la misura della pena inflitta a AN AN AN, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 73 co. 5 del D.P.R. n. 309/90, il provvedimento di confisca e la dichiarazione di abitualità nel delitto.
Il Collegio respingeva anche l'appello del AI, rilevando che il buon comportamento processuale di costui - qualificato dalla confessione e dalla collaborazione con gli inquirenti - verosimilmente era stato dettato dall'intento di ottenere benefici legali e non da effettiva resipiscenza, tenuto conto della personalità dell'imputato, che, già condannato a una grave pena per violazione della disciplina sugli stupefacenti, dopo la scarcerazione aveva ripreso la vasta e redditizia attività di spaccio, oggetto del presente processo.
Erano, dunque, infondate le doglianze dell'appellante, concernenti esclusivamente la misura della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Hanno proposto ricorso i difensori degli imputati suindicati. Per ND EP si deduce che la Corte territoriale ha disatteso la versione dell'imputato - circa la destinazione ad uso personale della droga acquistata - unicamente sulla base del dato ponderale, che, peraltro, era insignificante per l'episodio di cui al capo E1, mentre per l'imputazione sub L unico elemento probatorio era la chiamata in correità del CA.
Privi di adeguata motivazione erano, inoltre, la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
Per AI si rileva che nel giudizio di appello non sono state valutate la spontaneità, la tempestività e l'ampiezza della confessione resa, che lo avrebbero reso meritevole delle attenuanti generiche.
In difesa del CA si lamenta che la destinazione allo spaccio è stata desunta esclusivamente dalla quantità della droga acquistata e che il trattamento sanzionatorio non è adeguatamente motivato, con specifico riguardo al diniego delle attenuanti generiche e di quella prevista dall'art. 73 co. 5 del D.P.R. n. 309/90. Analoghe censure, afferenti alla prova della destinazione della droga detenuta e all'entità della pena, vengono proposte nell'interesse della IN.
In difesa di ND AN AN si deduce che, in ordine al reato sub L del quale è stato ritenuto responsabile, unica fonte di accusa è il CA, atteso che il AI si è limitato a riportare le confidenze di quest'ultimo.
D'altra parte, gli acquisti immobiliari non erano riferibili ai profitti di attività illegali, giacche erano stati effettuati a distanza di circa due anni dai fatti per cui è processo ed erano giustificati dalle fonti lecite di guadagno dell'imputato e dal ricorso a mutui bancari. Comunque, il provvedimento di confisca non era correttamente motivato, dovendo essere dimostrata non soltanto la correlazione tra fatto di reato e disponibilità del bene, ma anche la pericolosità sociale del mantenimento di tale disponibilità. Ugualmente illegittima, secondo il ricorrente, era la declaratoria di abitualità nel delitto ai sensi dell'art. 103 c.p., in assenza dì enunciazione nel capo di imputazione della recidiva reiterata e degli altri elementi sui quali si sarebbe fondata la richiesta dell'accusa. Per ND DR si deduce l'omessa analisi della relativa posizione nel testo della motivazione, che è comunque viziata in punto di esclusione dell'uso personale della sostanza stupefacente da parte dell'imputato e del tutto mancante in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
All'odierna udienza, disposta la separazione delle posizioni processuali dei ricorrenti ND DR e IN, per legittimo impedimento del loro difensore, venivano rassegnale le conclusioni riportate in epigrafe.
È fondata la censura relativa alla dichiarazione di delinquente abituale, proposta dal ricorrente ND AN AN ed estensibile, data la oggettiva identità della questione, a ND EP.
È costante nella giurisprudenza di questa Corte, formatasi già in relazione al codice di procedura penale previgente, il principio secondo cui è nulla per difetto di contestazione - comportando il venir meno della correlazione con l'accusa, ora sancita dall'art. 521 - la sentenza con la quale venga ritenuta, ai sensi dell'art. 103 c.p., l'abitualità a delinquere, se questa non sia stata contestata all'imputato con l'enunciazione non solo della recidiva reiterata ma anche di tutti gli ulteriori elementi, indicati dall'art. 133 c.p., sui quali l'accusa intende fondare la propria richiesta ("ex plurimis", Cass. Sez. 3^ 31-1-2000, Franzoi). La dichiarazione di abitualità nel delitto, infatti, realizza uno "status" del reo e, per la natura e la gravità degli effetti, destinati a incidere sulla libertà personale, presuppone necessariamente la contestazione della recidiva e degli altri elementi ritenuti dall'accusa sintomatici di una personalità incline a condotte antisociali, così che l'imputato sia posto nella condizione di svolgere sul punto la propria difesa.
Nella specie la declaratoria è nulla perché è stata emessa in assenza della anzidetta condizione processuale, che non può ritenersi surrogata dalle considerazioni esposte nella motivazione della sentenza, che costituiscono un "posterius" rispetto al dibattimento, nel quale, per una evidente esigenza connessa alla struttura dialettica del processo, l'imputato deve avere preventiva cognizione di tutti gli estremi dell'accusa nei suoi confronti. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio "in parte qua" e, per l'effetto, va esclusa la conseguente misura di sicurezza. Nel resto vanno rigettati i ricorsi dei predetti ND EP e ND AN AN e va integralmente respinto quello proposto dal CA.
La Corte distrettuale, ripercorrendo l'"iter" motivazionale della sentenza di primo grado, ha indicato i molteplici elementi di prova sui quali si fondava la ricostruzione della vicenda. In punto di responsabilità, a carico degli imputati emergono in primo luogo, le plurime chiamate in correità, costanti, uniformi e non contraddette da alcun dato di segno contrario o da apprezzabili discrasie interne.
Coerenti con il quadro così delineato sono: il contenuto delle conversazioni intercettate (in particolare, quella nel corso della quale ND EP rievoca i lucrosi profitti ricavati dal commercio della droga); il sequestro di un modesto quantitativo di eroina, la cui destinazione a terzi è desumibile da una intercettazione ambientale;
le considerazioni logiche (correttamente valorizzate non già come autonome e di per sè sufficienti fonti di prova, ma come riscontri) attinenti alle modalità di consegna e di pagamento delle sostanze stupefacenti, ragionevolmente ritenute significative di un cospicuo flusso commerciale illecito;
le parziali ammissioni dello stesso ND, il cui assunto circa una esclusiva destinazione ad uso personale delle sostanze stupefacenti è smentito da altre univoche risultanze, come la quantità della droga compravenduta.
Per quanto attiene specificamente alla posizione del CA, poi, la Corte di merito ha fatto puntuale applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di codetenzione non punibile di sostanze stupefacenti per uso di gruppo, escludendo tale ipotesi per la rilevata assenza di ogni prova di un rapporto caratterizzato in tal senso tra l'imputato e gli altri acquirenti (i fratelli ND) del quantitativo di trenta grammi di cocaina, costituente un campione per una maggiore partita che doveva essere consegnata dal AI, secondo la ricostruzione del fatto operata conformemente alle risultanze istruttorie.
In ordine al provvedimento di confisca, adottato dai Giudici di merito, deve osservarsi che, contrariamente a quanto si sostiene in difesa del ricorrente ND AN AN, nel caso in esame non è richiesta la prova positiva della riconducibilità del compendio patrimoniale in sequestro all'attività illecita, come deve avvenire per la confisca facoltativa, trattandosi, invece, di confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 8-6-1992 n. 306, convertito nella legge 7-8-1992 n. 306. Con la conseguenza che è legittimo il provvedimento, allorché, come nella specie, "il condannato non può giustificare la provenienza" dei beni o delle altre utilità.
Nè è viziata sul piano logico la valutazione fatta dalla Corte territoriale della sproporzione tra le fonti lecite di reddito del suddetto imputato e i cespiti patrimoniali nella sua disponibilità. Il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 co. 5 del D.P.R. n. 309/90 trova giuridico fondamento nel riferimento della sentenza impugnata al dato ponderale dell'oggetto materiale dei reati e all'intero contesto, caratterizzato da una reiterazione non meramente episodica dell'attività illecita: elementi che non consentivano di qualificare i fatti come "di lieve entità". Infine, quanto alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che non sono censurabili in sede di legittimità le relative statuizioni, che sono state motivate dal Giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale e nei limiti della ragionevolezza, sulla base di parametri, di natura oggettiva e soggettiva, compresi tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., ponendo la valutazione conclusiva un rapporto di adeguatezza tra fatto-reato e trattamento sanzionatorio, così da escludere la necessità o l'opportunità di applicazione del rimedio moderatore previsto dall'art. 62 bis c.p.. La decisione impugnata, dunque, è sorretta in tutte le sue articolazioni da un impianto motivazionale immune da vizi giuridici e logici quanto al giudizio di responsabilità e alle connesse conseguenze legali, sicché i ricorsi degli imputati suindicati vanno correlativamente rigettati.
Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso del AI, che non contiene censure di legittimità, ma propone una valutazione alternativa a quella espressa dalla Corte territoriale, che ha denegato la concessione delle attenuanti generiche alla stregua di argomentazioni afferenti alla personalità dell'imputato, negativamente qualificata dalla condotta anteatta, dalle modalità e circostanze dell'attività illecita svolta, dalle ragioni meramente utilitaristiche e strumentali della collaborazione prestata con gli organi di giustizia.
Escluso che siffatta motivazione sia intrinsecamente illogica, il vizio di legittimità, rilevante ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., non può farsi discendere dalla prospettazione di un diverso apprezzamento delle risultanze processuali.
In ragione dell'esito del presente giudizio, il AI e il CA vanno condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento e il primo, inoltre, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in Cinquecento Euro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ND EP e di ND AN AN limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato ed esclude la conseguente assegnazione cassa di lavoro.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Rigetta il ricorso di CA MI e dichiara inammissibile il ricorso di AI FR;
condanna entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e il AI, inoltre, al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004