Sentenza 6 dicembre 2018
Massime • 1
È nulla, limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, la sentenza di condanna pronunciata in assenza di una espressa contestazione riferita alla fattispecie d'abitualità presunta per legge o a quella ritenuta dal giudice. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, diversamente da quanto avviene in sede esecutiva dinanzi al magistrato di sorveglianza – il quale può dichiarare l'abitualità anche d'ufficio, atteso che la corretta instaurazione del rapporto processuale e l'attuazione del diritto al contradittorio sul punto sono comunque garantiti dall'avviso di fissazione dell'udienza -, nel procedimento di cognizione l'apprezzamento dell'abitualità non può aversi in assenza di contestazione, pena la violazione degli artt. 429, comma 1, lett. c) e 522 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: apre un conto con il nome del beneficiario di un assegno rubato e lo versa, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo (Cassazione penale , sez. II , 16/12/2022 , n. 4853). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2018, n. 12944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12944 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2018 |
Testo completo
12944-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - UDIENZA PUBBLICA Dott. MATILDE CAMMINO DEL 06/12/2018 Dott. ANNA MARIA DE SANTIS - Consigliere - SENTENZA - Consigliere - MARIA DANIELA BORSELLINO Dott. N. 3470 Dott. SERGIO BELTRANI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere N. 38900/2018 Dott. IGNAZIO PARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA NT N. IL 21/10/1984 avverso la sentenza n. 1814/2016 CORTE APPELLO di LECCE, del 16/03/2018 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2018 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Issunte Cocomello, Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputeto, l'eve. Sperante Feenta, che si è ai motivi, chiedendone l'eccoglimento;zi portete f Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 22.6.2015, il Tribunale di Lecce aveva dichiarato l'imputato FA NT, in atti generalizzato, colpevole di plurime truffe, e delinquente abituale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione), ha proposto ricorso, denunziando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I - erronea applicazione dell'art. 103 c.p. ed erronea dichiarazione di abitualità nel reato, in difetto di contestazione;
II violazione dell'art. 640 c.p. e manifesta illogicità della motivazione (per mancata disponibilità dei beni de quibus e carenza di dolo). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, che va eliminata, ed è inammissibile nel resto.
1. Il secondo motivo, riguardante l'affermazione di responsabilità, reitera, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, privo della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 - del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertivo nonché manifestamente infondato, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato la contestata statuizione, - valorizzando le dichiarazioni della p.o. corroborate dagli esiti delle ulteriori attività investigative svolte, elementi in virtù dei quali ha incensurabilmente ritenuto dimostrato che l'imputato ha sistematicamente omesso di spedire agli acquirenti, che avevano in anticipo pagato il prezzo assai conveniente reclamizzato nel sito, tutti i prodotti messi in vendita>>, 2 f rassicurandole sul buon esito della compravendita prima del pagamento del prezzo, e rendendosi irreperibile dopo, senza mai documentare l'acquisto o quanto meno il tentativo di acquisto dei beni promessi in vendita, né il sopravvenire di imprevedibili difficoltà finanziarie (cfr. dettagliatamente f. 2 s. della sentenza impugnata).
1.1. D'altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice>>).
1.2. Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
2. Il primo motivo è fondato.
2.1. Il collegio è consapevole dell'esistenza, in proposito, di orientamenti contrastanti.
2.1.1. Un orientamento ritiene che è nulla ex art. 180 cod. proc. pen. per difetto di contestazione, limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, la sentenza di condanna pronunciata in relazione ad imputazione che si limiti genericamente ad indicare la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e l'esistenza delle condizioni per la dichiarazione di delinquenza abituale, in assenza di un espresso riferimento alla fattispecie d'abitualità presunta per legge ovvero a quella ritenuta dal giudice (Sez. 2, sentenza n. 1839 del 31/01/2000, Rv. 215396, F.; Sez. 6, sentenza n. 17884 del 02/04/2009, Rv. 243526, F.; Sez. 2, sentenza n. 46581 del 05/10/2017, Rv. 271488, P.). 3 2.1.2. Altro orientamento ritiene, peraltro, che la dichiarazione di abitualità può essere assunta anche d'ufficio e che la partecipazione del P.M. all'esercizio dell'azione penale, con riferimento alla predetta statuizione, sarebbe soddisfatta mediante la formulazione del capo d'imputazione (Sez. 1, sentenza n. 36949 del 24/09/2014, dep. 2015, P., n.m., che richiama Sez. 1, sentenza n. 6926 del 07/11/2008, dep. 2009, Rv. 243222, F.).
2.1.3. A parere del collegio, va condiviso il primo orientamento, senz'altro maggioritario. Invero, come sin dall'inizio rilevato (Sez. 2, sentenza n. 1839 del 31/01/2000, Rv. 215396, F.), deve ritenersi che la sentenza di condanna con la quale venga ritenuta l'abitualità a delinquere in difetto di contestazione si ponga in violazione degli artt. 429, comma 1, lett. c), e 522 cod. proc. pen.: la prima disposizione impone, infatti, l'obbligo di indicare, in forma chiara e precisa, il fatto e le circostanze dalle quali possa derivare l'applicazione delle misure di sicurezza, che conseguono appunto alla menzionata declaratoria dell'abitualità; d'altro canto, soltanto a seguito di una completa contestazione può ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio e l'interessato è messo in grado di svolgere interamente le sue difese sul punto. Ciò in quanto l'abitualità è la condizione personale di colui che, con la sua ripetuta attività criminosa, può avere conseguito una spiccata attitudine alla perpetrazione di illeciti penali: il suo accertamento implica la valutazione, da parte del giudice, non soltanto dei precedenti penali ma anche di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare della condotta di vita. E' già stata all'uopo ritenuta insufficiente la contestazione, nell'imputazione, della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, poiché da un lato manca la specificazione degli altri elementi richiesti per la verifica degli altri estremi di cui all'art. 133 cod. pen. sui quali l'accusa intende fondare la sua richiesta, e dall'altro la recidiva determina soltanto un aggravamento della pena e non anche l'applicazione della misura di sicurezza. Nel caso in esame, peraltro, all'imputato non era stata contestata neppure la recidiva. Nè può attribuirsi rilevanza al fatto che l'art. 517 c.p.p., concernente la contestazione suppletiva, richiami esclusivamente le circostanze aggravanti e non anche quelle che comportano l'applicabilità delle misure di sicurezza, perché l'art. 429 citato espressamente commina la nullità del "decreto che dispone il giudizio" per tale carenza, che si riverbera, poi sulla sentenza, la quale è a sua volta nulla, quando è pronunciata per un "fatto nuovo" (ex art. 522), nella cui nozione possono essere altresì annoverati i dati sui quali si fonda l'apprezzamento dell'abitualità. h 2.1.4. È pur vero che alla declaratoria d'abitualità ed all'applicazione della misura di sicurezza può provvedere in sede esecutiva il magistrato di sorveglianza, ma in questo caso, attraverso la fissazione della data d'udienza ed il relativo avviso, notificato almeno dieci giorni prima, risulta comunque assicurata l'instaurazione del rapporto processuale sul punto e l'attuazione del diritto al contraddittorio ad hoc. Proprio la precisazione che precede chiarisce l'erroneità dell'orientamento non accolto, che mutua una affermazione senz'altro valida nell'ambitoper la ragione appena evidenziata - - del procedimento di sorveglianza, ma non anche nell'ambito del procedimento di cognizione.
2.2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, che va eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, che elimina, e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, udienza pubblica 6 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani. Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 25 MAR. 2019 IL CANCELLIERE Claudia Pianell N E O 5