Sentenza 31 gennaio 2000
Massime • 1
È nulla "in parte qua" per difetto di contestazione la sentenza di condanna con la quale venga ritenuta ai sensi dell'art. 103 cod. pen. l'abitualità a delinquere, se questa non sia stata contestata all'imputato con l'enunciazione non solo della recidiva reiterata ma anche di tutti gli ulteriori elementi, indicati dall'art. 133 dello stesso codice, sui quali l'accusa intende fondare la sua richiesta.
Commentario • 1
- 1. Giudice può riqualificare la contestazione per messa alla prova (Cass. 36752/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2000, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. ANTONIO MORGIGNI Presidente del 31/01/2000
2. Dott. ALESSANDRO CONZATTI Consigliere SENTENZA
3. Dott. DIANA LAUDATI Consigliere N. 140
4. Dott. NICOLA BOTTALICO Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. ANTONIO ESPOSITO Consigliere N. 42901/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ VI, n. 11.12.64 Castelvetrano
avverso la sentenza 14.7.99 della corte d'appello di Torino;
Udita la relazione fatta dal presidente Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. M. Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo c) ed alla declaratoria d'abitualità; rigetto nel resto.
Svolgimento del processo
Il 14 luglio 1999 la corte drappello di Torino ha confermato la sentenza del g.u.p. del tribunale di Alessandria, che in data 11 gennaio 1999 aveva ritenuto VI FR colpevole di: a) rapina in danno di IA TA, alla quale aveva sottratto un telefono cellulare e denaro dall'interno della borsa, minacciandola con un coltello, in Alessandria il 16.9.98; b) ricettazione per avere acquistato o ricevuto un'auto Peugeot 106, provento di furto, avvenuto in data 11.17/9/98 in Alessandria in danno di IA IV;
c) rapina in danno di NN MA, alla quale aveva sottratto, spintonando la figlia, la borsa con il suo contenuto, in Alessandria l'undici settembre 1998. Ha escluso la circostanza di cui all'art.628 comma 3 n. 1 cod. pen. in relazione alla terza fattispecie;
ha rideterminato la pena in tre anni, undici mesi di reclusione e lire 3.200.000 di multa ed ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione per cinque anni. Ricorre l'imputato, deducendo cinque motivi. Con il primo assume mancanza di motivazione sul riconoscimento fotografico effettuato da MA, "supportato" da uno informale, avvenuto nelle more dell'incidente probatorio fissato per espletare la ricognizione personale, poi non eseguita. Tali modalità renderebbero inattendibile la sua individuazione. Ricorda che la donna nell'immediatezza non l'aveva riconosciuto, esaminando le foto contenute in sei album a lei esibiti;
mentre ad una settimana dal fatto e dopo il suo fermo l'aveva riconosciuto in un fascicolo formato da complessive cinque foto. Aggiunge che lo "scippo" è avvenuto da tergo ed alle 21,30, cioè, in condizioni di scarsa visibilità. Parimenti inattendibile il "riconoscimento" avvenuto casualmente negli uffici della procura dove si erano incontrati, poiché la MA in precedenza già l'aveva visto in foto: ciò determinerebbe un "corto circuito psicologico".
Critica la valutazione d'attendibilità resa dalla corte territoriale, assumendo che il secondo riconoscimento sarebbe stato "provocato", essendo avvenuto in condizioni particolari. Con il secondo motivo considera inattendibile anche il riconoscimento operato da TA, che ha esaminato soltanto sei fotografie. Aggiunge che in denunzia la donna aveva indicato l'aggressore in un albanese dai capelli corti e ricci, laddove altre sarebbero le sue caratteristiche fisiche. Precisa che già di per sè il riconoscimento fotografico non è attendibile, poiché i vizi della tecnica riproduttiva (luce, posa, sviluppo, stampa, posizione dell'obiettivo) rendono possibile l'errore. Di questa difficoltà s'era reso conto - assume lo stesso pubblico ministero, che aveva richiesto la ricognizione personale, poi, non potuta eseguire per il casuale incontro.
Con il terzo motivo si duole della mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato soltanto sui precedenti penali, senza che siano state tenute presenti le modalità della condotta, la modestia delle somme e la restituzione della borsa e di lire cinquantamila alla prima persona offesa.
Con il quarto motivo rappresenta che nell'atto d'appello aveva dedotto la mancanza dei presupposti di legge per la dichiarazione dell'abitualità, richiamando le particolari modalità delle condotte tenute: nella specie non sarebbero stati considerati tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.. Con l'ultimo motivo assume la violazione degli artt. 517 e 522 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 103 e 216 cod. pen., mancando la specifica contestazione dell'abitualità.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
Con il primo ed il secondo motivo si prospetta un coacervo d'osservazioni di fatto, attraverso le quali il ricorrente tenta di censurare il convincimento legittimamente conseguito dal giudice di merito attraverso il riconoscimento effettuato dalle parti offese. L'imputato svolge critiche alla formazione di quel giudizio di valore e mira ad ottenere dalla corte di legittimità un diverso apprezzamento ovvero una diversa "lettura" di quelle prove, al fine di pervenire ad un annullamento attinente al fatto: tale risultato non è conseguibile in base al vigente codice di procedura dal giudice del diritto.
Parimenti le doglianze sull'asserito difetto di motivazione in ordine al diniego d'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, in quanto il giudice di merito, per adottare la sua decisione, non deve necessariamente esaminare tutti i profili indicati dall'art. 133 cod. pen. ma soltanto quell'elemento ritenuto rilevante e prevalente: nella specie i precedenti penali. L'ultimo motivo di ricorso è fondato.
Viola gli artt. 429 comma 1 lett. c) in relazione all'art. 522 cod. proc. pen. la sentenza di condanna con la quale venga ritenuta l'abitualità a delinquere, se questa non sia stata contestata all'imputato. L'art. 429 prevede, infatti, l'obbligo di indicare, in forma chiara e precisa, il fatto e le circostanze dalle quali possa derivare l'applicazione delle misure di sicurezza, che conseguono appunto alla menzionata declaratoria dell'abitualità. Solo a seguito di una completa contestazione viene instaurato il contraddittorio e l'interessato è messo in grado di svolgere interamente la sua difesa. L'abitualità è la condizione personale di colui che, con la sua ripetuta attività criminosa, può avere conseguito una spiccata attitudine alla perpetrazione di illeciti penali. Il suo accertamento richiede la valutazione da parte del giudice non soltanto dei precedenti penali ma anche di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare della condotta di vita. Ne deriva che non
è sufficiente (come nella specie) che nell'imputazione sia menzionata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, poiché da un lato manca la specificazione degli altri elementi richiesti per la verifica degli altri estremi di cui all'art. 133 cod. pen. sui quali l'accusa intende fondare la sua richiesta, e dall'altro la recidiva determina soltanto un'aggravamento della pena e non anche l'applicazione della misura di sicurezza. Nè ha rilevanza che nell'art. 517, concernente la contestazione suppletiva, sono richiamate esclusivamente le circostanze aggravanti e non anche quelle che comportano l'applicabilità delle misure di sicurezza, perché l'art. 429 citato espressamente commina la nullità del "decreto che dispone il giudizio" per tale carenza, che si riverbera, poi sulla sentenza, la qual è a sua volta nulla, quando è pronunciata per un "fatto nuovo" (art. 522), nella cui nozione possono essere altresi. annoverati i dati sui quali si fonda l'apprezzamento dell'abitualità. È pur vero che alla declaratoria d'abitualità ed all'applicazione della misura di sicurezza può provvedersi in sede esecutiva dal magistrato di sorveglianza, ma qui, attraverso la fissazione della data d'udienza ed il relativo avviso, notificato almeno dieci giorni prima, è assicurata l'instaurazione del rapporto processuale e lo svolgimento della difesa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla declaratoria d'abitualità nel reato ed all'applicazione della relativa misura di sicurezza;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2000