Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
Il termine di impugnazione della sentenza di patteggiamento emessa a norma dell'art. 448, comma primo, cod. proc. pen., è di quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata, e decorre dall'ultima delle notificazioni eseguite all'imputato o al difensore.
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- 1. Il tempus commissi delicti nel reato di omicidio stradale e nei reati "a distanza"Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
In via preliminare la Corte ha affrontato ex officio la questione della ammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della possibilità per il giudice di indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza di patteggiamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., e della decorrenza, in caso di siffatta eventuale indicazione, del termine per l'impugnazione della sentenza. In relazione al primo profilo le Sezioni Unite aderiscono all'indirizzo – pressoché consolidato – secondo il quale il giudice non può limitarsi alla mera lettura del dispositivo della sentenza di applicazione della pena, fissando un termine per il deposito successivo della …
Leggi di più… - 2. Il tempus commissi delicti nel reato di omicidio stradale e nei reati "a distanza" (pag. 3)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
Indice: 1. La decisione 2. La questione preliminare del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nel caso di deposito non contestuale della motivazione 3. Pena illegale e principio di irretroattività. 4. La successione di leggi nel tempo nel reato di omicidio stradale. 5. Il tempus commissi delicti nei reati ad evento differito. 6. Il tempus commissi delicti nei reati con condotta perdurante nel tempo. 5. Il tempus commissi delicti nei reati ad evento differito La rilevata successione nel tempo di norme incriminatrici penali, espressione di una sostanziale continuità normativa, ha determinato l'insorgere di un contrasto …
Leggi di più… - 3. Sentenza favorevole all'estradizione: quale termine per impugnare? (Cass.45127/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 settembre 2019
In materia di estradizione per l'estero il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 c.p.p., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, ed a pena di inammissibilità, alle disposizioni generali sulle impugnazioni: in base all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), il termine per impugnare è quello di quindici giorni, che decorrono dalla notificazione dell'avviso di deposito dei medesimi provvedimenti alla parte cui la legge attribuisce il diritto d'impugnazione. Il termine di impugnazione per le sentenze in materia di estradizione è di quindici giorni anche nell'ipotesi in cui il …
Leggi di più… - 4. Successioni di leggi penali, va applicata la legge della condotta (Cass. 40986/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2010, n. 5496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5496 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/02/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 340
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 36458/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN TO, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 8.7.2009 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da TO RE, volta alla declaratoria di non esecutività della sentenza in data 13.2.2009 del Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata al RE la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed Euro 3.900,00 di multa, in relazione alla quale il 19.6.2009 il Pubblico ministero aveva emesso ordine di carcerazione, regolarmente eseguito.
A ragione osservava che la sentenza doveva ritenersi divenuta irrevocabile il 1 giugno 2009, decorsi 15 giorni dall'ultima delle notificazioni dell'avviso di deposito all'imputato e al suo difensore, giacché, trattandosi di provvedimento emesso in udienza preliminare, e dunque in camera di consiglio, s'applicava il regime dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), non potendo rilevare ai fini dell'ampiezza del termine per impugnare (previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1) la circostanza che irritualmente nel pronunziare la sentenza il Giudice dell'udienza preliminare si fosse riservato un termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, senza neppure averlo rispettato: tanto incidendo esclusivamente sulla decorrenza del termine (ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 2).
2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore, avvocato Giuseppe Stefano Perrone, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge dolendosi in particolare della erronea affermazione che nel caso di sentenza di patteggiamento con motivazione non contestuale il regime applicabile fosse quello dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) anziché quello delle lettere successive, e nel caso in esame della lett. c), fissato con riferimento alla riserva di motivazione di cui all'art. 544 c.p.p., comma 3. 2.2. Con il secondo motivo denunzia ancora violazione di legge ed omessa motivazione assumendo che, poiché il ricorrente aveva interposto ricorso avverso la sentenza posta in esecuzione, la pendenza di impugnazione rendeva competente a pronunziarsi sulla eventuale tardività della stessa soltanto il giudice del gravame, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 591 c.p.p.. Dolendosi altresì del fatto che in relazione a tale aspetto, puntualmente dedotto, il Giudice dell'esecuzione nulla aveva detto nel provvedimento impugnato.
2.3. Con motivi "nuovi", ritualmente prodotti, la difesa ha ulteriormente illustrato e arricchito di riferimenti giurisprudenziali gli argomenti posti a sostegno del primo motivo. DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso, che sarebbe pregiudiziale perché attiene al potere di decidere, è manifestamente infondato. Come osserva il Procuratore generale, è lo stesso art. 670 che, al comma 2, regola la situazione in esame, di impugnazione proposta successivamente alla apposizione della attestazione di definitività del provvedimento, prevedendo da un lato che il giudice dell'esecuzione, dopo avere deciso sull'incidente relativo alla formazione del titolo esecutivo, trasmette gli atti al giudice dell'impugnazione; dall'altro che la decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione che, ove ritenga contrariamente al giudice dell'esecuzione ammissibile l'impugnazione, provvederà autonomamente a sospenderne l'esecuzione.
2. Infondato deve quindi ritenersi il primo motivo.
L'affermazione del Giudice delle indagini preliminari, secondo cui alla sentenza emessa a norma dell'art. 448 c.p.p. s'applicano i termini d'impugnazione previsti dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), (pari a quindici giorni), perché detta sentenza costituisce provvedimento emesso in seguito a procedimento in Camera di consiglio, è difatti, ad avviso del Collegio, del tutto corretta.
2.1. Il Procuratore generale, che è di contraria opinione e concorda con il ricorrente, richiama alcune sentenze di questa Corte, osservando che quel che conta, ai fine dell'ampiezza del termine per impugnare, è soltanto se la sentenza sia stata pronunziata con dispositivo letto in udienza oppure no;
soltanto in tale secondo caso dovrebbe difatti considerarsi provvedimento emesso in camera di consiglio (secondo sez. 1^, sent. 5984 del 21.1.2009, Bruzzese);
mentre nel primo caso la sentenza di patteggiamento dovrebbe essere equiparata alla sentenza dibattimentale, e se è stata emessa con motivazione contestuale, il termine è quello dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), se la motivazione è stata invece riservata i termini per impugnare sono quelli delle lett. b) e c), a seconda del riferimento all'art. 544 c.p.p., comma 2 o 3 (secondo sez. 1^, n. 26042 del 28.5.2003, Cataldi, e sez. 5^ n. 2311 del 17.10.1995, Lo Cigno).
Nella memoria la difesa vorrebbe offrire un panorama più vasto delle pronunzie che parrebbero confermare tale orientamento, e cita, oltre a quelle richiamate dal Procuratore generale, sez. 1^, Sentenza n. 5897 del 17/11/1995, Montaldo, impertinente perché si occupava di procedura ex art. 666 c.p.p.; Sez. 1, n. 4145 del 06/11/1991, Delli Paoli, che però si riferiva a giudizio abbreviato, e dunque a situazione specificamente disciplinata;
Sez. 3^ n. 992 del 10.3.1999, Rota, anch'essa impertinente, perché riteneva applicabile il termine di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), in quanto quella in esame era una sentenza (d'inammissibilità) pronunziata a seguito di dibattimento;
2.2. Il ricorrente cita anche Sez. 1^, n. 3245 del 01/07/1994 Rv. 199323, Valuri, che appare in realtà di segno opposto, giacché afferma che "la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata, a seguito di concorde richiesta nel corso degli atti preliminari alla dichiarazione di apertura del dibattimento, non può che considerarsi come pronunciata in camera di consiglio", con la conseguenza "che i termini di impugnazione vanno determinati ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a)".
E il riferimento, quanto alla analogia di disciplina tra sentenze di patteggiamento emesse nel predibattimento o in udienza preliminare, è all'evidenza a S.U., n. 295 del 12/10/1993, Scopel, che, dovendo decidere del contrasto sul rito da osservare, - se quello della pubblica udienza o quello della camera di consiglio -, per la decisione dei ricorsi proposti avverso sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., aveva già rilevato che "come è noto, la richiesta di applicazione di una pena può essere formulata, dalle parti (imputato e pubblico ministero), nel corso delle indagini preliminari (art. 447 c.p.p.), nella udienza preliminare (art. 448 c.p.p.) o anche, "nel giudizio (art. 448 c.p.p.) ma solo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" (art. 446 c.p.p.). E poiché in tutti tali casi, la sentenza (art. 448 c.p.p.)
va pronunciata "immediatamente" dopo la presentazione della richiesta (ovviamente se questa può essere accolta), è evidente che, in tutti tali casi, la sentenza con cui si applica la pena richiesta dalle parti è emessa senza che si procede al dibattimento. Anzi, il fine proprio, del procedimento speciale in questione, è quello di evitare il dibattimento." Rilevando così che unica ipotesi diversa deve ritenersi quella in cui all'applicazione della pena si addiviene all'esito del dibattimento, previa valutazione della mancanza di giustificazione del dissenso del Pubblico ministero alla richiesta tempestivamente presentata dall'imputato, soltanto in questo caso detta sentenza potendo essere assimilata alla sentenza dibattimentale quanto a rito da seguire nel giudizio d'impugnazione. Ed appare conforme alla sentenza Valuri, la decisione di Sez. 6^, n. 1452 del 16/04/1991, Salemi, relativa, come il caso in esame, a sentenza emessa dal Giudice delle indagini preliminari.
2.3. Il dato obiettivo è che la giurisprudenza di questa Corte parrebbe registrare un contrasto in punto di regime applicabile alle decisioni nelle quali il giudice, anziché decidere con motivazione contestuale come prescrive in ogni caso l'art. 448 c.p.p., si sia riservato un termine per il deposito della motivazione: secondo sez. 1^, n. 26042 del 28.5.2003, Cataldi, e sez. 5^ n. 2311 del 17.10.1995, Lo Cigno in tal caso il termine sarebbe il medesimo delle sentenze dibattimentali, perché si è fatta applicazione dell'art.544 c.p.p. e perché, secondo quanto dice la sentenza Lo Cigno, la sentenza, pur essendo ontologicamente diversa dalle sentenze dibattimentali, dev'essere considerata come emessa nel "giudizio", ossia nella fase che segue quella delle indagini preliminari, con la conseguenza che trovano applicazione le disposizioni del capo 3 del titolo 3 del libro 7 del codice di rito. Secondo Sez. 1^, n. 3245 del 01/07/1994, Valuri, e Sez. 6^, n. 1452 del 16/04/1991, Salemi, il termine resta invece quello dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), perché la sentenza non può che considerarsi come pronunciata in camera di consiglio.
Non si pone invece apertamente in linea o in contrasto ne' con l'uno nè con l'altro orientamento Sez. 1^, n. 5984 del 21/01/2009, Bruzzese, che esamina situazione del tutto particolare, nella quale il decidente si riservava del tutto la decisione, senza provvedere dunque neppure alla contestuale lettura del dispositivo, e che ha agevolmente rilevato come in tal caso non erano in ogni caso applicabili le disposizioni "di cui all'art. 544 c.p.p., comma 2, e art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), e comma 2, lett. b)" (pur non mancando di richiamare a tal proposito la sentenza Valuri).
3. Sembra tuttavia al Collegio che la questione concernente il termine per impugnare la sentenza di patteggiamento non possa prescindere dall'esame delle soluzioni raggiunte con riguardo a situazioni in qualche modo analoghe, di sentenze emesse a seguito di procedimento camerale, giacché il presupposto in tutti i casi comune è l'interpretazione dell'art. 585 c.p.p., comma 1. 3.1. Emerge dunque da un esame allargato di tale problematica che in realtà l'orientamento che sostiene che la previsione dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), s'applichi soltanto ai provvedimenti presi a seguito di procedura camerale diversi dalle sentenze, può ritenersi in linea generale oramai definitivamente superato. In tema di sentenze di non luogo a procedere s'è pronunziata la sentenza a S.U. n. 31312 del 26/06/2002, D'Alterio, che ha affermato che il termine per impugnare la sentenze di cui all'art. 424 c.p.p. è di quindici giorni, pur non dovendosi fare applicazione dell'art. 128 c.p.p. in tema di notifica del provvedimento non motivato contestualmente se depositato nel termine di 30 giorni, sul presupposto che i differenti termini delle lett. b) e c) s'applicano soltanto alle sentenze dibattimentali, cui si riferisce l'art. 544 c.p.p. richiamato. In materia di estradizione è considerato pacifico che il termine per impugnare la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio è, in mancanza di norme specifiche e pur non trattandosi certamente di sentenza emessa in fase antecedente al giudizio, quello, a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), di quindici giorni (Sez. 6^, Sentenza n. 26273 del
14/06/2006, Henn;
n. 43764 del 02/07/2008, Sokol). In materia di giudizio abbreviato si è osservato che i termini di cui alle lett. b) e c) risultano applicabili non già per l'automatica omologazione d'ogni sentenza a motivazione differita, pur se presa a seguito di procedimento in camera di consiglio alle sentenze dibattimentali, ma in virtù del richiamo operato dall'art. 442 c.p.p., comma 1, "agli artt. 529 c.p.p. e seg.", tra i quali è compreso l'art. 544 c.p.p., al quale fa riferimento appunto l'art. 585 c.p.p., (per tutte, S.U. n. 16 del 15/12/1992, Cicero). In materia di sentenze ex art. 469 c.p.p. o ex art. 129 c.p.p. è stato infine puntualmente rilevato che, al fine d'individuare il termine per impugnare "ciò che occorre stabilire non è tanto se la sentenza impugnata è stata pronunciata in applicazione dell'art. 469 c.p.p. e neppure se è stata emessa in un fase predibattimentale o dibattimentale..., quanto se è stata pronunciata in seguito a un procedimento in camera di consiglio, perché è per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento camerale (oltre che per le sentenze la cui motivazione è redatta contestualmente al dispositivo ed è letta unitamente a questo in udienza) che l'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) prevede per l'impugnazione il termine di quindici giorni" (Sez. 5^, n. 19803 del 21/03/2003, Walfrido): anche in questo caso dunque nessun rilievo viene dato al fatto che la sentenza sia emessa nell'ambito di fase successiva al rinvio a giudizio.
Il criterio per l'individuazione del termine per impugnare che si trae dal complesso di tali indicazioni giurisprudenziali, in aderenza alla lettera e alle ragioni delle previsioni contenute nell'art. 585 c.p.p., comma 1 (dichiaratamente volte a semplificare e ad accelerare le procedure di comunicazione e di impugnazione dei provvedimenti differenziandone i tempi a seconda della loro presumibile differente complessità in relazione alla differente tipologia dei procedimenti da cui scaturiscono), appare in breve ricostruibile in termini obiettivi e nel senso che: (1) se si tratta di provvedimenti emessi in seguito a procedimento camerale, è indifferente che essi abbiano natura di sentenza o di ordinanza o decreto e s'applica il comma 1, lett. a); (2) se si tratta di sentenze a motivazione contestuale, è indifferente che siano emesse a seguito di dibattimento o di procedimento in camere di consiglio, applicandosi in ogni caso comunque il termine del comma 1, lett. a); (3) se si tratta di sentenze per le quali a mente dell'art. 544 c.p.p. vi è riserva di motivazione entro termini prefissati, s'applicano, a seconda del termine per il deposito della motivazione in concreto fissato dal giudice all'atto della lettura del dispositivo, il comma 1, lett. b) e c).
3.2. Consolidata e condivisa l'interpretazione della locuzione "provvedimenti", usata nell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), come comprensiva in ogni caso anche delle sentenze (punto 1), l'aspetto controverso che interessa in questa sede riguarda a ben vedere soltanto l'ultimo punto (3) tra quelli sopra indicati, ovverosia il significato del richiamo all'art. 544 c.p.p., e può ridursi al quesito: se per l'applicazione dei diversi termini previsti dall'art.585 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) è sufficiente la circostanza che il Giudice, dopo avere letto in udienza il dispositivo si sia riservato un termine per la motivazione;
se è necessario invece che tale facoltà abbia correttamente esercitato in base all'art. 544 c.p.p.. Pur consapevole del contrasto prima delineato, il Collegio ritiene che non possa prescindersi da tale seconda condizione.
3.3. Poiché l'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), riferendosi ai provvedimenti in genere emessi in seguito a procedimento camerale, non consente di distinguere in base a detta previsione tra ordinanze e sentenze (nè, vedi per tutte sez. 5^ Walfrido, tra sentenze pronunziate prima o dopo il rinvio a giudizio, purché appunto sicuramente camerali), il riferimento al "caso previsto" o ai "casi previsti" dall'art. 544 c.p.p. contenuto nelle lettere b) e c), va inteso, secondo il senso reso palese dal dato testuale e dal collegamento sistematico con la lett. a), quale riferimento ai soli casi in cui la riserva di motivazione è conforme a "previsione" normativa, in base alla disposizione richiamata (art. 544 c.p.p., che riguarda le sentenze dibattimentali, e cioè le sentenze diverse da quelle camerali) o ad altre che ad essa rimandino (S.U. Cicero). Una riserva irrituale di motivazione, così come di decisione, pur non potendo produrre alcuna nullità (cfr. mutatis, ma a maggior ragione, l'avviso di decisione di S.U. del 21.1.2010, Marcarino), costituisce una irregolarità della procedura di manifestazione della decisione che non può mutare, alla pari di qualsivoglia altra improprietà che attiene alla formazione del documento-sentenza ascrivibile al giudicante, la natura del provvedimento preso e il regime della sua impugnazione. Producendo un anomalo "distacco temporale tra deliberazione o decisione e deposito" (per usare i termini di Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni), la riserva di motivazione nei casi non "previsti", può incidere solamente sulla comunicazione della decisione e dunque sulla decorrenza, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 2, del termine per impugnare.
3.4. Tornando al caso di specie: la sentenza che, a norma dell'art.448 c.p.p., comma 1 primo periodo, ha applicato su richiesta conforme delle parti la pena al ricorrente, era sentenza camerale (S.U.Scopel; e sicuramente non è assimilabile ad una sentenza dibattimentale e neppure a sentenza emessa nel corso del "giudizio" cui si riferisce il libro 7 del codice, la sentenza di patteggiamento emessa nel corso delle indagini preliminari o, come nel caso presente, in udienza preliminare); in base all'art. 448 c.p.p., comma 1 primo periodo, la sentenza doveva essere "immediatamente"
pronunziata, con motivazione dunque contestuale: la previsione normativa non legittimava, neppure implicitamente, la possibilità di una motivazione riservata. L'impropria riserva di motivazione, ciò nonostante adottata dal giudice, non poteva di conseguenza incidere sul termine di quindici giorni per l'impugnazione, dettato dall'art.585 c.p.p., comma 1, lett. a) per tale tipo di sentenza (concernendo esso tutti i provvedimenti camerali, ivi comprese le sentenze); ne' può evocarsi il termine assegnato per l'impugnazione delle sentenze nei casi "previsti" dall'art. 544 c.p.p. perché nel caso in esame (di sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 1 primo periodo) il ricorso all'art. 544 c.p.p. non è previsto. La sentenza, una volta depositata, è stata ritualmente notificata all'imputato e al difensore (nè su tale aspetto v'è motivo di ricorso).
Di conseguenza correttamente è stato ritenuto che il termine per impugnare, decorrente dall'ultima di tale notificazioni, fosse di quindici giorni ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a).
4. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010