Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 1
Qualora venga impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., seppure irritualmente, i termini di impugnazione, se manca ogni riferimento al deposito della motivazione, sono quelli previsti dall'art. 585 comma 1 lett. B) cod proc. pen. e cioè il termine di 15 giorni per il deposito e di 30 giorni per l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2003, n. 19803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19803 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE FR - Presidente - del 21/03/2003
1. Dott. PROVIDENTI FR - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 424
3. Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICASTRO FR - Consigliere - N. 36046/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, dal Procuratore della Repubblica di Bologna e dalle parti civili Ministero dell'economia e delle finanze e comuni di Imola, Angola Emilia, Castel San Pietro, Monghidoro, Monterenzio e Onzano Emilia;
nei confronti di:
AL GR (n. 9.2.1931);
IM BA (n. 5.4.1970);
AR ST (n. 23.5.1940);
ON AV (n. 17.7.1967);
FR HI (n. 6.2.1955);
CA Di LV (n.10.7.1965);
AN OV (n. 5.9.1956);
FR FO (n. 25.12.1941);
VI NI (n. 23.12.1966);
VI NI (n. 14.11.1958);
FR ZI (n. 10.1.1943);
CO CH (n. 3.12.1964);
VI COni (n. 5.6.1941);
NI MA (n. 31.1.1940);
AN CI (n. 19.10.1948);
IM CI (n. 29.5.1966);
IC EZ MU (n. 25.6.1941);
EA NA (n. 14.2.1968);
OL OL (n. 23.3.1967);
UR SI (n. 7.1.1970);
FR RI (n. 14.10.1945);
RI VE (n. 8.8.1962);
WI AN (n. 3.1.1965);
NI IU (n. 31.7.1936);
TR ER (n. 8.4.1959);
NI CO (n. 3.4.1955);
GR TI (n. 7.10.1956);
UR NT (n. 15.8.1941);
IA ON (n. 27.2.1953);
RT AN (n. 31.3.1953);
SS NI (17.7.1960) e nei confronti del responsabile civile GE.RI.CO. S.p.a. - CARDINE Banca;
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna in data 26-30 aprile 2002;
udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giorgio Lattanzi;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori delle parti civili, avv.ti IM Bachetti, avvocato dello Stato, e OL Trombetti, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi udito il difensore del responsabile civile, avv.to Luigi Stortemi, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi del Procuratore generale e del Procuratore della Repubblica;
Uditi i difensori degli imputati, avv.ti Giuseppe Coliva, NI Cordone Vincenzo Desiderio, Alessandro Gamberini, Mario Giulio Leone, Elio Ludini, IN PO e Guido GN, che hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi del Procuratore generale e del Procuratore della Repubblica.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
AL GR, IM AR, AR ST, ON AV, FR HI, CA Di LV, AN OV, FR FO, VI NI, VI NI, FR ZI, CO CH, VI COni, NI MA, AN CI, IM CI, IC EZ MU, EA NA, OL OL, UR SI, FR RI, RI VE, WI AN, NI IU, TR ER, NI CO, GR TI, UR NT, IA ON, RT AN e SS NI con sentenza in data 26-30 aprile 2002 del Tribunale monocratico di Bologna sono stati assolti dalle imputazioni di falsità ideologica in atto pubblico e di truffa aggravata in danno dello Stato e di enti pubblici con la formula "perché il fatto non sussiste".
Agli imputati, nella qualità di dirigenti e di ufficiali di riscossione del Servizio Riscossione Tributi, era stato addebitato:
a) di aver attestato "falsamente di aver posto in essere la procedura di irreperibilità del contribuente e che l'esecuzione sui beni del medesimo era stata infruttuosa"; b) di avere "indotto in errore gli enti impositori circa l'effettiva attivazione nei termini delle procedure esecutive previste dalla legge in ordine alla riscossione dei tributi e in particolare circa l'esito delle stesse", determinando un "rilevante danno economico per gli enti impositori e correlativo profitto per il concessionario". Il tribunale ha escluso che nella specie fosse ravvisabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico e ha poi affermato che "l'esclusione della condotta di cui all'art. 479 c.p. elude istantaneamente la sussistenza del delitto di truffa: in relazione a tale ipotesi incriminatrice deve essere rilevata l'assoluta assenza di ogni elemento fraudolento, di ogni artificio o raggiro". Inoltre il tribunale ha ritenuto "estremamente ragionevole supporre ed affermare come le condotte possano essere state determinate non già da una specifica volontà di alterare le risultanze, quanto da mera superficialità, negligenza, inottemperanza alle discipline esecutive".
La sentenza impugnata è stata emessa in un periodo di sospensione del dibattimento, tra una udienza e la successiva. Nell'udienza del 22 febbraio 2002 il tribunale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha disposto un rinvio "all'udienza del 27 gennaio 2003 ore 12 salvi i diritti di prima udienza" e nelle more, il 30 aprile 2002, ha depositato la sentenza impugnata, in accoglimento, senza alcun contraddittorio, della richiesta di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., formulata il 14 marzo 2002 da uno degli imputati.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e le parti civili, il Ministero dell'economia e delle finanze e i comuni di Imola, Angola Emilia, Castel San Pietro, Monghidoro, Monterenzio e Onzano Emilia, hanno proposto ricorso per cassazione e con varie argomentazioni hanno denunciato sia l'abnormità o comunque la nullità della sentenza, perché emessa in una situazione processuale che non la consentiva e in violazione delle regole del contraddittorio, sia l'erronea applicazione delle norme relative alla falsità ideologica in atto pubblico e alla truffa. Numerosi imputati e il responsabile civile GE.RI.CO. S.p.a. - CARDINE Banca hanno eccepito la tardività delle impugnazioni del procuratore della Repubblica e del procuratore generale sostenendo che la sentenza impugnata va considerata una sentenza pronunciata a norma dell'art. 469 c.p.p. e comunque una sentenza camerale, sicché il termine per impugnare era quello di quindici giorni, stabilito dall'art. 585 comma 1 lett. a) e non quello stabilito dalla lett. b), al quale hanno fatto riferimento gli organi del pubblico ministero.
L'eccezione è priva di fondamento.
È da escludere che la sentenza in esame possa essere ritenuta una sentenza emessa, sia pure irritualmente, in applicazione dell'art.469 c.p.p. Infatti questa disposizione consente al giudice "sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono" di pronunciare, prima del dibattimento, sentenza inappellabile di non doversi procedere se il reato è estinto o se l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita mentre nel caso in esame le parti non sono state sentite ed è stata pronunciata una sentenza di assoluzione nel merito e non una sentenza di non doversi procedere. Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni unite "la sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 c.p.p. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio". (Sez. un., 19 dicembre 2001, AN, in Cass. pen., 2002, n. 1618). Le Sezioni unite hanno aggiunto che in ogni caso contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nella fase predibattimentale l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per Cassazione. A ben vedere però ciò che occorre stabilire non è tanto se la sentenza impugnata è stata pronunciata in applicazione dell'art.469 c.p.p. e neppure se è stata emessa in un fase predibattimentale o dibattimentale (questione su cui le parti hanno molti discusso), quanto se è stata pronunciata in seguito a un procedimento in camera di consiglio, perché è per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento camerale (oltre che per le sentenze la cui motivazione è redatta contestualmente al dispositivo ed è letta unitamente a questo in udienza) che l'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p. prevede per l'impugnazione il termine di quindici giorni.
È vero che, come hanno sostenuto numerosi imputati, la sentenza in questione è stata emessa nella fase immediatamente precedente all'apertura del dibattimento ma ciò di per sè non significa che il termine per l'impugnazione fosse quello stabilito per i procedimenti in camera di consiglio. Infatti se il giudice ancor prima dell'apertura del dibattimento delibera a norma dell'art. 129 c.p.p. e legge il dispositivo in udienza, legittima o meno che sia tale deliberazione, il termine per l'impugnazione non può che essere quello stabilito per la sentenza emessa nel giudizio, variabile a seconda che la motivazione sia redatta contestualmente e letta in udienza oppure sia redatta successivamente. Ciò chiarito deve ritenersi che la sentenza impugnata benché emessa fuori udienza non sia stata pronunciata in seguito a un procedimento in camera di consiglio. Infatti nessun procedimento camerale si è innestato su quello che si trovava nella fase del giudizio, nel periodo tra una udienza e la successiva, sicché deve concludersi che, pure se in un contesto assolutamente anomalo, la sentenza è stata pronunciata nel giudizio. Questa conclusione trova conferma nello stesso dispositivo, che richiama l'art. 530 c.p.p., relativo alle sentenze di assoluzione emesse al termine del giudizio.
È però vero che nella specie non sono presenti gli elementi che secondo l'art. 585 comma 1 lett. a), b) e c) c.p.p. devono essere considerati per individuare il termine dato alle parti per impugnare, perché è mancata la lettura del dispositivo in udienza. Com'è noto se, a norma dell'art. 544 comma 1 c.p.p., contestualmente al dispositivo, viene redatta la motivazione e ne viene data lettura, il termine per impugnare è di quindici giorni (art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p.) decorrenti "dalla lettura del provvedimento in udienza" (art. 585 comma 2 lett. b) c.p.p.), altrimenti è di trenta o quarantacinque giorni a seconda del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione (art. 585 comma 1 lett. b)e c) c.p.p.).
I termini per impugnare sono calibrati sui tempi occorrenti per la redazione della motivazione perché normalmente alla maggiore complessità di questa corrisponde una maggiore complessità dell'impugnazione, e il termine di quindici giorni, il più breve, è evidentemente stabilito nel presupposto che la motivazione redatta, al momento della decisione, unitamente al dispositivo, e letta in udienza è breve e priva di complessità, diversamente da quella per la cui stesura viene dato al giudice il termine di quindici giorni (sensibilmente maggiore di quello di cinque giorni stabilito per i provvedimenti camerali), con la facoltà di fissare "un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia". Ciò significa che, se si escludono i casi più semplici e quelli più complessi, il termine normale per la stesura della motivazione è quello di quindici giorni, al quale si collega il termine di trenta giorni per l'impugnazione, ed è questo quindi il termine J al quale nel caso, assai anomalo, in esame occorre fare riferimento. Del resto sotto altro aspetto non può non rilevarsi che le caratteristiche, per dimensioni e complessità, della sentenza impugnata non sono certo assimilabili a quelle di una sentenza redatta, unitamente al dispositivo, subito dopo la discussione e che il termine per impugnare deve risultare proporzionato.
Deve perciò concludersi che le impugnazioni del procuratore generale e del procuratore della Repubblica, essendo state presentate entro il termine di trenta giorni, non possono essere ritenute tardive.
Le impugnazioni inoltre sono fondate perché, come hanno affermato le Sezioni unite con la sentenza AN citata, deve ritenersi nulla la sentenza di proscioglimento (e a maggior ragione quella di assoluzione) pronunciata nella fase predibattimentale senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 469 c.p.p. È da aggiungere che nel caso in esame la sentenza è stata pronunciata nell'intervallo temporale esistente tra un'udienza e l'altra e cioè in un momento processuale in cui il giudice non aveva alcun potere di emettere un provvedimento come quello che ha emesso e si sono inoltre evidentemente verificate le nullità previste dall'art. 178 lett. b) e c) c.p.p., perché sono state violate le norme sulla partecipazione del pubblico ministero al procedimento e sull'intervento delle parti civili. Infatti, come si è già ricordato, in seguito alla richiesta di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p. presentata da un imputato fuori udienza, il giudice ha emesso la sentenza di assoluzione violando palesemente le regole del contraddittorio, perché non ha dato alle altre parti la possibilità di prendere posizione sulla richiesta e di difendersi. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il giudizio.
Sulle spese processuali sostenute dalle parti civili in questo grado provvedere il tribunale all'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2003