Sentenza 14 giugno 2006
Massime • 1
In materia di estradizione per l'estero, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio è proponibile il ricorso per cassazione, soggetto, in mancanza di norme specifiche, ed a pena di inammissibilità, alle disposizioni generali sulle impugnazioni. Ne consegue che, a norma dell'art. 585 commi primo lett. a) e secondo lett. a) cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni.
Commentari • 2
- 1. Sentenza favorevole all'estradizione: quale termine per impugnare? (Cass.45127/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 settembre 2019
In materia di estradizione per l'estero il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 c.p.p., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, ed a pena di inammissibilità, alle disposizioni generali sulle impugnazioni: in base all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), il termine per impugnare è quello di quindici giorni, che decorrono dalla notificazione dell'avviso di deposito dei medesimi provvedimenti alla parte cui la legge attribuisce il diritto d'impugnazione. Il termine di impugnazione per le sentenze in materia di estradizione è di quindici giorni anche nell'ipotesi in cui il …
Leggi di più… - 2. Successioni di leggi penali, va applicata la legge della condotta (Cass. 40986/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2006, n. 26273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26273 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2006 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento