Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
Integra domanda nuova, come tale inammissibile in appello perché introduce un nuovo tema di indagine e decisione, la domanda di surrogazione proposta, nel caso di pluralità di fideiussioni autonome, da parte di un fideiussore nei confronti di un altro fideiussore, nell'ambito di un giudizio inizialmente introdotto con azione di regresso nei confronti di confideiussore.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/1999, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO Rel. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VI RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BOZZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DA OS GO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE LIEGI 48/C, presso lo studio dell'avvocato SE MAZZONE, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI IANTOSCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
MAGLIFICIO EOS DI DA OS SE & C SNC, DA OS SE, PASI FAUSTA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1267/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa 11/10/96 depositata il 09/11/96; RG.816/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato SE MAZZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del Processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ER LI conveniva davanti al Tribunale dei Ravenna TA PA, ER Da OS e RE Da OS, assumendo di essersi costituito fideiussore in data 7.5.1985 nei confronti della Banca popolare di Ravenna, unitamente a Da OS RE delle obbligazioni contratte dal maglificio Eros S c. s.n.c., del quale erano soci illimitatamente responsabili ER Da OS e TA PA, e che aveva provveduto in tale qualità a pagare alla banca garantita la somma di L 49.100.000.; che vani erano stati i tentativi di ottenere il rimborso dai soci e dal confideiussore.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale condannasse in solido i convenuti ER Da OS, PA ed AG al pagamento in suo favore della detta somma, nonché il confideiussore (Da OS RE) a rimborsargli quanto di spettanza in forza della confideiussione. Si costituivano i convenuti e resistevano alla domanda. Il Tribunale, con sentenza del 28.3.1995, rigettava la domanda, perché sguarnita di prova, per mancato deposito del fascicolo dell'attore.
Proponeva appello il LI.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell'11.10.1996, rigettava l'appello.
Osservava la Corte, quanto alla domanda proposta dal LI nei confronti di Da OS RE, che nella fattispecie non poteva configurarsi una confideiussione, ma solo una pluralità di fideiussioni, poiché non vi era la prova che l'attore, nel momento in cui fu concluso il contratto di fideiussione sapesse che anche Da OS RE avrebbe prestato eguale fideiussione e che mancava la prova che entrambi fossero mossi da un interesse comune. Secondo la Corte, in assenza di una confideiussione, l'attore non poteva esperire l'azione di regresso di cui all'art. 1954 c.c., mentre l'azione di surrogazione, introdotta solo in sede di precisazioni di conclusioni in appello, costituiva domanda nuova e pertanto non era ammissibile ex art. 345 c.p.c. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il LI. Resiste con controricorso Da OS RE.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1946 e 1954 c.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Assume il ricorrente che l'impugnata sentenza ha riconosciuto che sia la fideiussione da lui prestata, che quella del Da OS garantivano il medesimo debito ed erano state prestate in favore del medesimo creditore, per cui esistevano i requisiti della confideiussione. Inoltre assume il ricorrente che egli conosceva l'esistenza dell'altra fideiussione, tant'è che ha agito in regresso contro l'altro confideiussore.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Va, infatti, rilevato che la confideiussione implica l'esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che costoro, mossi da un interesse comune, garantiscono congiuntamente (anche se non contestualmente) il medesimo debito ed il medesimo debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero. Non sussiste, invece, una confideiussione, ma una pluralità di autonome fideiussioni allorquando più persone assumono la garanzia fideiussoria ad unum debitum, ciascuna però ignorando l'assunzione dell'altra o, in ogni caso, in assenza di un collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti, oltre logicamente il caso in cui esse convengano con il creditore di mantenere distinta e separata la propria obbligazione fideiussoria da quella degli altri (Cass.22.5.1990,n. 4594; Cass. 30.3.1979, n. 1834).
L'azione di regresso contro gli altri fideiussori, prevista dall'art.1954 c.c., per pacifica giurisprudenza si applica solo al caso della confideiussione e non al caso di pluralità di fideiussioni autonome (Cass. 7.4.1998, n. 3575; Cass. 30.3.1979, n. 1834). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di detti principi, riportandosi agli stessi per distinguere la confideiussione dalla pluralità di fideiussioni autonome, per quanto relative allo stesso debito.
Con valutazione in fatto la sentenza impugnata ha poi accertato che sussisteva nella fattispecie la pluralità delle fideiussioni in quanto mancava la prova non solo che il fideiussore ricorrente sapesse che, per quanto non contestualmente, anche il Da OS avrebbe prestato fideiussione.
Sul punto il ricorrente ritiene che detta prova possa essere tratta dal fatto che, a pagamento avvenuto, egli ha agito in regresso contro il Da OS.
Sennonché la conoscenza delle altre fideiussioni (attuali o future), rilevante come requisito ai fini dell'individuazione della confideiussione, non è quella che avviene successivamente alla conclusione del contratto, ma quella esistente in quel momento. Infatti è nel momento della conclusione del contratto che le parti vogliono una confideiussione o una fideiussione autonoma (pur in presenza - attuale o futura - di altre fideiussioni) ed il contratto si conclude istantaneamente con lo scambio dei consensi, per cui gli elementi esterni, estranei alla loro volontà in quel momento, perché non conosciuti, non possono influenzare la natura del contratto da loro voluto.
Ne consegue che la conoscenza della fideiussione del Da OS da parte del ricorrente, successivamente all'avvenuto pagamento del debito principale, è irrilevante ai fini dell'individuazione della natura della sua fideiussione.
In ogni caso la sentenza impugnata ha osservato anche che nella fattispecie manca la prova che i fideiussori fossero legati da un intento comune, mentre anche questo, costituisce, come si è detto, un requisito essenziale per l'esistenza della confideiussione. Sul punto di detta mancanza di interesse comune nessun rilievo muove il ricorrente.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 112, 184, 185 c.p.c. nonché degli artt. 1203 e 1204 c.c.. Assume il ricorrente che erroneamente la corte di appello ha ritenuto che l'azione di surrogazione nei confronti del Da OS (in aggiunta all'originaria azione di regresso) da lui spiegata in sede di conclusioni di secondo grado costituisce domanda nuova, poiché non vi è mutamento della causa petendi.
4. Anche detto motivo è infondato.
In linea di principio è vero che nel caso di più obbligazioni fideiussorie, pur versandosi in ipotesi estranea alla figura della confideiussione, per cui non è applicabile l'art. 1954 c.c., il fideiussore solvente resta surrogato (art. 1203 c.c.) nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori, che avevano dato autonoma e separata garanzia.
Sicché il fideiussore solvens subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa posizione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché nei limiti di questa ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto pro quota, come nel caso di regresso. Sennonché la detta domanda di surrogazione costituisce domanda nuova rispetto alla domanda di regresso.
Sussiste infatti nella fattispecie un mutamento della causa petendi, che importa l'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, introducendo in esso un nuovo tema di indagine e di decisione.
Infatti la surrogazione dà luogo ad un fenomeno di successione nel diritto surrogato, per cui il soggetto che agisce in surroga, esercita un diritto altrui (nella fattispecie di pluralità di fideiussioni, il fideiussore che agisce in surroga nei confronti degli altri fideiussori esercita il diritto del creditore garantito e pagato), nell'azione di regresso il soggetto che agisce esercita un diritto proprio.
Da ciò consegue che nell'azione di surroga il fideiussore può agire per l'intero debito pagato, che è il debito in cui si è surrogato fatta salva la sua quota, mentre nell'azione di regresso il confideiussore agisce solo pro quota, perché tale è il suo credito nei confronti degli altri confideiussori (Cass. 7.4.1998,n. 3575). Nell'azione di regresso al confideiussore, che agisce, non possono esser opposte le eccezioni che avrebbero potuto opporsi al creditore, mentre ciò è possibile in caso di azione di surrogazione attesa la sua natura di successione nel credito (Cass. 12.7.1962,n. 1862). Infatti, poiché la surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3 c.c. importa il subingresso di un soggetto nella posizione giuridica di altro soggetto, con i diritti e le azioni si trasferiscono anche le eccezioni inerenti al diritto che forma oggetto della surrogazione;
da tanto consegue che i condebitori, nei cui confronti il debitore che ha adempiuto il debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione nel pagamento, possono opporre nei suoi confronti tutte le eccezioni opponibili al creditore in ordine all'esistenza e alla entità del debito (Cass. civ., 30 marzo 1981, n. 1818). In altri termini, mentre il fideiussore che agisce in surrogazione nei confronti di altri fideiussori, fa valere nei confronti di questi la posizione del creditore, al quali è succeduto, ma nessun rapporto li lega direttamente;
nella confideiussione il confideiussore che agisce in regresso fa valere il rapporto di confideiussione che li lega.
Sennonché la diversità della causa petendi si riflette anche sul petitum.
Infatti, a parte la diversa ampiezza dello stesso nelle due differenti azioni, come sopra si è detto, è stato esattamente rilevato dalle S.U.(22.5.1996 n. 4712) che , mentre nei diritti c.d. autodeterminati il bene giuridico formante oggetto della domanda è individuabile nella sua essenza indipendentemente dalla causale che ne determina la richiesta, trattandosi in tal caso, come precisa la dottrina, di diritti (tipico quello di proprietà) che non possono coesistere simultaneamente più volte tra i medesimi soggetti, nei diritti c.d. eterodeterminati, invece, il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa.
In questa seconda ipotesi, infatti, vengono dedotti diritti (tipicamente di obbligazione) che possono esistere contemporaneamente più volte fra i medesimi soggetti con lo stesso contenuto e che perciò richiedono, quale indispensabile elemento di individuazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano. Nella fattispecie, quindi, nonostante l'apparente identità del petitum dell'azione di surroga e di quello dell'azione di regresso, essi, essendo relativi a diritti eterodeterminati (diritti su somme di denaro), sono necessariamente qualificati dal fatto costitutivo di tali diritti e, quindi, dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un'unica matrice.
Pertanto integra domanda nuova, e come tale è inammissibile in appello, perché introduce un nuovo tema di indagine e decisione, la proposizione di una domanda di surrogazione da parte di un fideiussore nei confronti di altro fideiussore autonomi nell'ambito di un giudizio inizialmente introdotto con azione di regresso nei confronti di confideiussore (un principio analogo, per quanto relativo a fattispecie di azione di surroga introdotta in un giudizio di regresso da parte dell'Inail, è stato espresso da Cass.19.5.1983,n. 3490). Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dal Da OS RE, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute in questo giudizio dal resistente Da OS RE, liquidate in L 122.000=, oltre L tremilioni per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 11.12.1998.
Depositato in Cancelleria il 18 Marzo 1999