Sentenza 10 maggio 2006
Massime • 1
In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, la notifica dell'ordinanza del giudice che convalida il provvedimento con il quale il questore ha imposto l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia effettuata mediante il rilascio all'interessato di copia fotostatica del provvedimento, priva di attestazione di conformità all'originale, non comporta alcuna nullità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2006, n. 21499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21499 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 10/05/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 535
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 031288/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT RO, N. il 16/07/1974;
avverso SENTENZA del 19/01/2005 del GIP del TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G. che ha deciso per rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 19 gennaio 2005, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha convalidato, ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, il provvedimento con il quale il Questore ha vietato per anni uno a RT ND l'accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni calcistiche con l'obbligo, in concomitanza delle stesse, di presentarsi alla Questura di Firenze.
Per l'annullamento della ordinanza, RT, tramite il suo difensore, ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la motivazione del provvedimento è limitata a clausole di stile e non esplicita le circostanze che giustificano la misura inibitoria anche in considerazione che la condotta enucleata dal Giudice è diversa da quella evidenziata dal Questore;
- che la notifica della ordinanza impugnata è irregolarmente avvenuta con copia fotostatica priva della attestazione di conformità con l'originale.
Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Il Giudice (a prescindere da un evidente lapsus calami, con cui ha confuso i tifosi laziali con quelli torinesi, che non ha influito sulla chiarezza del provvedimento) ha avuto cura di indicare in modo preciso ed analitico la condotta antidoverosa ascritta al RT.
Costui - si osserva nella impugnata ordinanza - ha partecipato con altri tifosi all'incitamento alla violenza ed al lancio di materiale pericoloso per cui è stato denunciato alla autorità giudiziaria;
di conseguenza, non è fondata la censura in quanto l'ordinanza è sorretta da congruo apparato argomentativo che ha permesso all'interessato di comprendere l'addebito ed apprestare una fattiva azione difensiva. La circostanza che l'ordinanza del Giudice sia stata notificata in fotocopia in violazione dell'art.54 disp. att. c.p.p. non ha comportato alcuna sanzione di nullità
per il principio della tassatività delle stesse;
comunque, l'atto ha raggiunto lo scopo in quanto il RT si è avvalso della facoltà cui la notifica era preordinata proponendo tempestivo ricorso per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2006