Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa, senza lettura del dispositivo, nel corso degli atti preliminari al dibattimento e depositata nei termini di legge, deve considerarsi come provvedimento adottato in camera di consiglio. Ne consegue che il termine di impugnazione, di quindici giorni, decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito di essa, e non dalla scadenza del termine per il deposito stabilito dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2009, n. 5984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5984 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 256
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 29458/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di UZ Annunziata, nata a [...] il [...];
avverso il decreto pronunciato in data 18 giugno 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna;
- udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava manifestamente infondata la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 1, nell'interesse di UZ Annunziata, di declaratoria di non esecutività (o di "revoca od annullamento" della dichiarata esecutività) della sentenza di applicazione concordata della pena pronunciata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in data 8 novembre 2007. Rilevava che la sentenza era stata emessa in seguito a procedimento in camera di consiglio al quale avevano partecipato l'imputata ed il difensore e che la relativa motivazione era stata depositata il 13 novembre 2007, quindi nei termini di legge (quindici giorni), sicché correttamente non era stato notificato ne' alla parte, ne' al difensore l'avviso dell'avvenuto deposito.
2. Avverso l'anzidetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, chiedendone l'annullamento. Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione "con riferimento agli art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), art.591 c.p.p., comma 2, e art. 648 c.p.p.".
Rileva che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata, a seguito di concorde richiesta, nel corso degli atti preliminari alla dichiarazione di apertura del dibattimento è da considerarsi come pronunciata in camera di consiglio;
termini di impugnazione e loro decorrenza vanno, pertanto, determinati ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a)". MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso merita accoglimento.
Si legge nel provvedimento impugnato che la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è stata depositata "nel termine di quindici giorni previsto dal codice di procedura penale" all'esito di udienza svoltasi, in camera di consiglio, alla presenza dell'imputata e del suo difensore di fiducia.
Non risulta, peraltro, che la sentenza sia stata pubblicata mediante lettura del dispositivo.
La pubblicazione è, dunque, avvenuta mediante il deposito del 13 novembre 2007.
Erra, pertanto, il Procuratore generale presso questo Corte allorquando richiama il principio affermato da Cass. 1^ 28 maggio 2003, Cataldi, RV 225273 ("nel caso di sentenze pronunciate in Camera di consiglio, gli effetti della lettura del dispositivo all'esito dell'udienza sono del tutto identici a quelli che si verificano nei procedimenti ordinari, con la conseguenza che se la motivazione viene depositata nel quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo opera una presunzione legale di conoscenza del suo contenuto, sicché il termine di trenta giorni per l'impugnazione comincia a decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla data predetta"), riferendosi il medesimo a fattispecie relativa a sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa in Camera di consiglio, ma pubblicata, all'esito dell'udienza, mediante lettura del dispositivo.
Nel caso in esame non erano, dunque, applicabili le disposizioni, implicitamente evocate nel provvedimento impugnato, di cui all'art.544 c.p.p., comma 2, e art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), e comma 2,
lett. b).
Doveva applicarsi, invece (cfr. Cass. 1^ 1 luglio 1994, p.m. in proc. Valuri, RV. 199323), l'art. 585 c.p.p., nella parte in cui (comma 1, lett. a), stabilisce che il termine per proporre impugnazione è, per ciascuna delle parti, di quindici giorni per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nella parte in cui (comma 2, lett. a) prevede che il termine anzidetto decorra dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009