Sentenza 20 aprile 2002
Massime • 1
In tema di IRPEF, l'attività di rivendita dei prodotti della terra, derivante dalla coltivazione in serra da parte della stessa persona che abbia a tal uopo adibito quasi tutto il fondo nella sua disponibilità, costituisce attività connessa a quella agricola, ai sensi dell'art. 29, comma secondo, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, e come tale produttiva di reddito agrario, non commerciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2002, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. ENRICO PAPA - Consigliere -
Dott. MARIO CICALA - Consigliere -
Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO DI NUBILA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi 12, domiciliato.
- ricorrente -
contro
BI GI, rappresentato e difeso, per mandato a margine del controricorso, dall'avv. Nicola La Rocca del foro di Livorno e dall'avv. Massimo Marzi del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, via Ferrari n. 35, è elettivamente domiciliato - controresistente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 24/36/1997 depositata in data 3.7.1997 Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza dal consigliere Dott. Ebner;
Udito per il controricorrente, l'avv. M. Marzi;
Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo
In data 13.12.1990 l'Ufficio delle Imposte Dirette di Livorno notificava a BI GI un avviso di accertamento ai fini Irpef ed Ilor per l'anno 1989, a seguito di una verifica fiscale generale operata dalla Guardia di Finanza per il periodo 1.1.1986- 1.12.1989 nei confronti della omonima impresa agricola. L'Ufficio accertava a carico del BI, in via induttiva, attese le gravi irregolarità contabili riscontrate, un reddito di impresa minore - per l'attività di commercio di piante e fiori - di L. 31.237.000 avuto riguardo ai ricavi conseguiti ed alla percentuale di redditività(35%) del settore merceologico in questione. Il ricorso del BI avverso tale avviso di accertamento - basato, quanto al merito, - sostanzialmente sulla asserita natura agricola dell'attività svolta (coltivazione di fiori in serra) e sulla conseguente necessaria imputazione della stessa a reddito agrario - veniva accolto dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Livorno, con decisione in data 24.2.1995, poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 24 del 10.6.1997. Ad avviso della CTR, le argomentazioni della Amministrazione Finanziaria sarebbero in contrasto con la disciplina contenuta nell'art. 29 del T.U.I.R., come modificato dal D.L. 27.4.1990 n. 90 (che equipara la coltivazione in serre alla piantagione diretta sul terreno).
Sicché, ad avviso della CTR, considerata l'estensione complessiva del terreno, pari a 8072 mq, la coltivazione di esso a piantagione diretta sul suolo per soli 2010 mq e la destinazione a coltivazione in serra per il residuo - salvo 512 mq destinati a parcheggio - deve ritenersi oggettivamente agricola l'attività esercitata e, come tale, tassabile quale reddito fondiario.
Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze, con un unico mezzo di gravame.
Si è costituito e resiste con controricorso il BI. Motivi della decisione
Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 29 comma secondo lett. c) del DPR 917/1986 ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare, lamenta l'errore in cui sarebbe caduta la CTR, omettendo di considerare che se l'attività di coltivazione in serra e la successiva rivendita può ricomprendersi nella normativa di favore e ritenersi quindi tassabile come reddito agrario, non altrettanto può dirsi per quanto concerne la rivendita di prodotti acquistati da terzi: laddove dalla verifica effettuata dalla Guardia di Finanza sarebbe invece risultato che la quasi totalità dell'attività era rappresentata dalla rivendita di prodotti (fiori, piante ed alberi) non di produzione diretta ma acquistati da terzi. Nel controricorso, il BI rileva l'adeguatezza della motivazione della sentenza di appello in relazione alle doglianze mosse dall'Ufficio con i motivi di impugnazione. Inoltre, assume l'infondatezza del motivo di ricorso, che si risolverebbe nella richiesta di un riesame del merito non consentita in questa sede. Il ricorso è privo di fondamento.
Va premesso che ai sensi dell'art. 29 comma secondo lett. c) DPR 22.12.1986 n. 917 sono considerate attività agricole "le attività
dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che la governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti almeno per la metà dal terreno...".
Ciò posto, va osservato che, attesa l'ampia previsione normativa, l'attività di coltivazione di piante e fiori messi a dimora nel terreno deve essere considerata agricola anche nel caso di utilizzo di serre, le quali costituiscono solo uno strumento utilizzato per la coltivazione, che non fa venire meno il collegamento con il fattore terra (Cass. 24.7.1996 n. 6662). Orbene, nella specie i Giudici di appello hanno in concreto accertato (con richiamo proprio alle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla G. di F.), con valutazione di stretto merito, non sindacabile in questa sede, che il terreno, di complessivi 8072 mq., solo in minima parte (per 512 mq) non è adibito a coltivazione.
A questa stregua, poiché l'attività svolta dal ricorrente rientra nei parametri fissati dall'articolo 29 comma secondo lett. c) citato, ne consegue che la connessa attività di rivendita dei prodotti della terra, anche acquistati da terzi, non toglie che l'attività stessa - in quanto non avulsa dalla coltivazione del fondo, e quindi non costituente una del tutto autonoma impresa commerciale (Cass. ss.uu. 13.7.1976 n. 2684) - debba qualificarsi agricola. Deve quindi concludersi che del tutto correttamente tale attività è stata dai Giudici del merito ritenuta tassabile come reddito agrario e non come reddito d'impresa (minore) e che, correlativamente, nessuno dei denunziati vizi della impugnata sentenza sussiste. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente Amministrazione condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano a favore della parte resistente in complessive L. 2.250.000, di cui L.
2.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero delle Finanze al pagamento delle spese processuali, liquidate a favore del BI in complessive L. 2.250.000, di cui L.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2002