Sentenza 6 dicembre 2019
Massime • 1
Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e sia pertanto inibita la misura della custodia in carcere, la presunzione di idoneità di cui all'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. deve intendersi riferita non più alla misura della custodia cautelare in carcere, ma a quella degli arresti domiciliari in tal modo realizzandosi un ragionevole contemperamento tra le esigenze di sicurezza sottese all'adozione della misura privativa della libertà personale e quelle di tutela degli interessi contemplati nel comma 4 del citato articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2019, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2019 |
Testo completo
01 592-20 DEPOSITATA IN CANCELL 16 GEN 2020 ANCELL I ESPERTO REPUBBLICA ITALIANA Luna Al ani IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 6 Presidente Dott. Giulio SARNO dicembre 2019 Dott.ssa Donatella GALTERIO Consigliere SENTENZA N.∙1936 Consigliere Dott. Luca RAMACCI Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Consigliere Dott. Gianni Filippo REYNAUD REGISTRO GENERALE n. 36454 del 2019 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ET NG RE, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 420/2019 RMCP del Tribunale di Messina del 2 agosto 2019; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Messina, quale giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha confermato, con provvedimento emesso in data 2 agosto 2019, la ordinanza con la quale, il precedente 10 luglio 2019, il Gip del Tribunale di Messina aveva applicato, per quanto ora interessa, a TT NG RE la misura cautelare degli arresti domiciliari, avendo ritenuto la sussistenza a carico della medesima, oltre che a carico di diversi altri soggetti la cui posizione non è ora in scrutinio, la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza relativi al reato di cui all'art. 74 del DPR n. 309 del 1990 che ad altri reati per la commissione dei quali la associazione di cui sopra aveva operato, che le esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione delle condotte criminose. Avverso la ordinanza emessa in sede di riesame cautelare ha interposto ricorso per cassazione la TT, lamentando, in primo luogo, con due distinti motivi di impugnazione, la mancanza di motivazione ed il vizio di manifesta illogicità della medesima in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti il reato associativo ed il reato di cui al capo e) della rubrica provvisoriamente contestata, avente quest'ultimo ad oggetto un episodio di importazione sul territorio nazionale di sostanza stupefacente del Ab tipo cocaina dalla Colombia. In via gradata, con un terzo motivo, era eccepita dalla ricorrente la mancanza assoluta di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari legate, come detto, alla possibile reiterazione delle condotte;
queste, ad avviso della ricorrente sarebbero state ritenute sulla base di elementi stereotipati, riferiti indistintamente a tutti i soggetti attinti dalle diverse misura cautelari, senza che sia stata operata alcuna distinzione in merito ad essi, come lamentato dalla ricorrente anche con la quarta censura dalla stessa articolata relativamente alla mancanza di motivazione in ordine alla adeguatezza della misura, si tratta della detenzione domiciliare, ad essa applicata;
adeguatezza nel caso in esame non ricavabile, ha osservato la ricorrente, sulla base del titolo penale contestato e della presunzione relativa di adeguatezza della sola misura custodiale intramuraria sancita dall'art. 275, comma 3, III periodo, cod. proc. pen., posto che, nel caso in esame siffatta presunzione già sarebbe stata superata dal Gip avendo questi applicato alla TT la misura cautelare della arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi di impugnazione sono inammissibili in quanto le censure che con gli stessi sono state mosse dalla ricorrente appaiono essere manifestamente infondate. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della ordinanza impugnata con riferimento alla sua partecipazione alla associazione per delinquere ex art. 74 del DPR n. 309 del 1990. La censura, al di là della sua sostanziale genericità, è chiaramente infondata;
il Tribunale di Messina, infatti, ha evidenziato una serie di condotte della TT legata all'epoca dei fatti da un rapporto affettivo con il soggetto preminente della associazione per delinquere, cioè ZA TO che evidentemente trasmodano rispetto all'ordinario vincolo sentimentale - che possa legare due soggetti, per costituire, invece, chiaro sintomo di una cointeressenza di affari, nella specie di affari illeciti, in relazione ai quali la posizione della TT è quella di immediato referente operativo dello AV ZA. Questi, infatti, le ha commissionato una serie di compiti di carattere fiduciario dai quali traspare la chiara consapevolezza da parte della donna sia del tenore degli affari condotti dall'uomo sia del fatto di coadiuvare in tale modo l'attività della associazione da quello diretta;
significativo è a tal fine rilevare come la TT, a sua volta, abbia utilizzato per l'esecuzione dei compiti a lei affidati dallo ZA ulteriori soggetti da lei contattati, impartendo a costoro appropriate indicazioni operative, evidenziando in questo modo sia la natura strutturata e piramidale della associazione in questione sia il fatto che la sua posizione in essa non era esclusivamente esecutiva, ma era dotata di una certa autonomia nella scala gerarchica di questa. Tanto considerato, osserva la Corte che il Tribunale di Messina ha ritenuto sussistere gli elementi gravemente indiziari a carico della TT dal complesso delle captazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini, da cui emerge, proprio a causa dell'uso da parte dei parlanti di un linguaggio criptico ed allusivo - la cui interpretazione è riservata alla competenza del giudice del merito e non è soggetta a sindacato in questa sede di legittimità laddove l'operazione ermeneutica condotta dai giudici del fatto non presenti evidenti vizi logici (Corte di cassazione, Sezione II penale, 29 novembre 2016, n. 50701; idem Sezioni unite penali, 28 maggio 2015, n. 22471) - la diretta 3 partecipazione della attuale ricorrente alla trame illecite ordite all'interno della associazione capeggiata dall'allora sodale, anche, affettivo della donna. Quanto alla motivazione riguardante l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi ai reati fine posti in essere dalla congrega criminosa, in particolare si contesta da parte della ricorrente la motivazione riguardante la presenza e rilevanza degli indizi relativi al reato provvisoriamente rubricato sub e) della contestazione provvisoria;
a tal riguardo il Tribunale ha, in termini di ragionevole efficacia dimostrativa, evidenziato sia il fatto che la TT avesse accompagnato lo ZA nella sua trasferta all'estero, finalizzata allo svolgimento delle trattative per l'acquisto dello stupefacente (dovendosi logicamente escludere che l'uomo si sia fatto accompagnare, in tal modo coinvolgendo la donna in una pericolosa attività delinquenziale, senza che quest'ultima fosse consapevole e partecipe delle ragioni di tale trasferta, certamente non "turistica", come dimostrato anche dal fatto, anch'esso evidenziato dal Tribunale onde arricchire il quadro indiziario a carico della ricorrente, che anche costei era in dirette relazioni con gli intermediari contattati dallo ZA), sia, in particolare, il fatto che lo ZA abbia esternato alla donna, evidentemente compartecipe delle problematiche di quello legate all'attività delinquenziale, le proprie preoccupazioni in relazione alla complesse modalità attraverso le quali si sarebbe dovuto procedere al AN trasferimento in Colombia della non modesta somma di danaro costituente il corrispettivo dell'acquisto compiuto di sostanza stupefacente, avendo evidenziato, in particolare, lo ZA le difficoltà da lui incontrate nel reperire soggetti che avrebbero potuto materialmente provvedere al trasferimento di danaro senza destare sospetti, difficoltà superate, con alto grado di verosimiglianza, poco dopo il colloquio con la TT, avendo le indagini consentito di verificare l'esistenza di taluni trasferimenti di danaro operati due giorni dopo la descritta conversazione verso la Colombia da persone vicine allo ZA. Anche in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al reato fine di cui al punto e) della rubrica provvisoriamente contestata alla donna la ordinanza impugnata è, pertanto, immune dalla censure motivazionali ad essa mosse in sede di ricorso per cassazione. Quanto, infine, alla censura riguardante la esistenza delle esigenze cautelari, riguardanti il pericolo di reiterazione delle condotte criminose, e la idoneità della misura applicata alla donna, cioè la custodia domiciliare, si osserva, relativamente al primo aspetto che la fattispecie criminosa ascritta 4 alla donna, cioè l'art. 74 del DPR n. 309 del 1990, è una di quelle per le quali, ai sensi dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., in presenza dei gravi indizi di colpevolezza, opera una presunzione, sia pur relativa, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, che, pertanto, possono essere escluse solo ove ricorrano elementi positivi, almeno sotto il profilo della loro plausibilità logica, in ordine alla insussistenza di quelle;
nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato le ragioni che non consentono di superare la indicata presunzione, cosa che, invece, non ha fatto, in senso opposto, la ricorrente, che ha, in realtà, evidenziato solo il fatto che la TT avrebbe, a decorrere dall'ottobre del 2017, reciso i suoi legami con l'associazione in questione;
fattore questo che non pare possa fare aggio, onde escludere la perdurante fudies ^ attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, sulla allarmante pluralità della condotte attribuite alla ricorrente e sulla sua posizione di significativa eminenza nell'ambito della associazione, tale da consentirle una ampia autonomia operativa rispetto alle indicazioni a lei fornite dalla ZA. Da ultimo priva di significato, in relazione alla legittimità della scelta della misura cautelare operata nel caso che interessa, è la circostanza che il Gip, in questo assecondato con la impugnata decisione dal Tribunale in sede di riesame, abbia inteso applicare la misura degli arresti domiciliari e non AV quella della custodia cautelare in carcere, come invece, avrebbe, in linea di principio, suggerito la ricordata presunzione di cui all'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. Infatti, diversamente da quanto segnalato dalla ricorrente, siffatta opzione non è rivelatrice del fatto che la presunzione, relativa, di adeguatezza della sola misura eterocustodiale sia stata nel presente caso già ritenuta superata in sede di emissione della ordinanza cautelare primigenia. Infatti, come chiaramente esplicato dal Tribunale peloritano, la misura degli arresti domiciliari è stata applicata alla TT solo a causa del fatto che la stessa è madre che convive con prole in età inferiore ai sei anni. A tale proposito, infatti, l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., espressamente vieta, laddove non emergano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che sia disposta o che sia mantenuta la misura intramuraria nei confronti di donna che sia incinta ovvero madre di prole con lei convivente di età non superiore a sei anni. E' pertanto evidente che, nel conflitto fra le due disposizioni, l'una che prevede una presunzione di idoneità della misura cautelare detentiva e l'altra 5 che espressamente ne vieta l'applicazione in determinati casi, i giudici della cautela debbano ritenere la innegabile prevalenza della disposizione di divieto, stante anche la sua diretta derivazione da principi di carattere costituzionale, essendo essa attuazione dei doveri di protezione della maternità e dell'infanzia che l'art. 31 della Costituzione attribuisce alla Repubblica. Siffatta prevalenza, tuttavia non ha l'effetto di condurre al totale superamento della presunzione sopra ricordata ma solo al suo ridimensionamento, dovendosi intendere, in una fattispecie in cui la misura intramuraria sia normativamente inibita, che la presunzione di adeguatezza sancita dall'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. debba intendersi riferita non più alla misura della custodia cautelare in carcere ma a quella, immediatamente più blanda, degli arresti domiciliari, in tal modo realizzandosi un ragionevole e proporzionato contemperamento fra le confliggenti esigenze di sicurezza sottese alla adozione della misura privativa della libertà personale e quelle di tutela della maternità e della infanzia che giustificano il divieto imposto dall'art. 275, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen. Ed è proprio in applicazione di tale contemperamento fra contrapposte, ma non inconciliabili, esigenze che a carico della TT - in assenza sia di motivi che, da una parte, avrebbero comunque consentito l'adozione della custodia in carcere (cioè le esigenza cautelari di carattere eccezionale), e che, da altra parte, avrebbero potuto giustificare il superamento della presunzione di adeguatezza della misura applicata e, quindi, un ulteriore degradamento della minima forme idonea di tutela delle esigenze cautelari rinvenibili nella fattispecie è stata legittimamente applicata e poi parimenti- confermata la misura degli arresti domiciliari. Il ricorso proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., a carico della ricorrente deve essere emessa condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019 Il Presidente Il Consigliere estensore (Andrea GENTILI) (Giulio SARNO) Aundafina 6 IL CANCEL ERE ESPERTO Luana anai