Sentenza 2 luglio 2008
Massime • 1
In materia d'estradizione per l'estero, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 cod. proc. pen., è proponibile ricorso per cassazione, soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni. Ne consegue che, in base all'art. 585 commi primo lett. a) e secondo lett. a) cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni.
Commentario • 1
- 1. Sentenza favorevole all'estradizione: quale termine per impugnare? (Cass.45127/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 settembre 2019
In materia di estradizione per l'estero il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 c.p.p., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, ed a pena di inammissibilità, alle disposizioni generali sulle impugnazioni: in base all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), il termine per impugnare è quello di quindici giorni, che decorrono dalla notificazione dell'avviso di deposito dei medesimi provvedimenti alla parte cui la legge attribuisce il diritto d'impugnazione. Il termine di impugnazione per le sentenze in materia di estradizione è di quindici giorni anche nell'ipotesi in cui il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2008, n. 43764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43764 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 02/07/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1743
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 9029/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OK PR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 21/12/2007 dalla Corte di Appello di Firenze:
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco M., che ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per tardività.
FATTO E DIRITTO
1.- Il 17.4.2007 in provincia di Pistoia ufficiali di p.g. procedevano - ai sensi dell'art. 716 c.p.p., comma 1 - all'arresto a fini estradizionali del cittadino albanese PR OK, ricercato in campo internazionale perché attinto da ordine di carcerazione del Procuratore della Repubblica di AN per l'esecuzione della pena detentiva di undici anni di reclusione infintagli con sentenza contumaciale definitiva di condanna emessa il 3.12.2004 dalla Corte di Appello di AN (che confermava la condanna deliberata da sentenza 3.2.2003 del Tribunale di AN, riducendo la pena irrogata) per il delitto di omicidio volontario commesso il 6.3.2002 a AN. Come si desume dalle due sentenze albanesi allegate a corredo della domanda estradizionale della Repubblica di Albania, PR OK nel contesto di una lite insorta nell'ambiente degli studenti universitari di AN uccideva tale Gezim Kora, esplodendogli contro un colpo di pistola che lo raggiungeva al petto. Instauratosi il procedimento estradizionale, il Presidente della Corte Appello di Firenze, ricorrendone i presupposti di legge, convalidava l'arresto del OK (oppostosi ad una sua consegna senza formalità), cui applicava la misura coercitiva della custodia in carcere con ordinanza del 19.4.2007. In prosieguo il Ministero della Giustizia trasmetteva la rituale domanda di estradizione della Repubblica di Albania con i correlativi documenti (le due sentenze di condanna pronunciate nei confronti dell'estradando e atti connessi), asseveranti - in particolare - la definitività della condanna riportata dal OK (i ricorsi per cassazione proposti dall'estradando e dal pubblico ministero contro la sentenza di secondo grado essendo stati dichiarati inammissibili). Alla stregua degli acquisiti complessivi elementi di conoscenza la Corte di Appello di Firenze con la sentenza del 21.12.2007 indicata in epigrafe ha deliberato l'accoglibilità della richiesta di estradizione di PR OK, sussistendone tutte le condizioni formali e sostanziali (doppia punibilità del reato di omicidio ascritto all'estradando) previste dalla convenzione Europea di estradizione approvata a Parigi il 13 dicembre 1957 (resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300), applicabile nel caso di specie.
2.- Avverso la sentenza della Corte fiorentina favorevole all'estradizione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di PR OK, delineando le seguenti censure.
1. Violazione di legge per inosservanza dell'art. 703 c.p.p., comma 5, con conseguente lesione dei diritti di difesa del OK, per non essere stato dato rituale avviso al difensore di fiducia dell'avvenuto deposito della requisitoria del Procuratore Generale concludente in senso favorevole all'accoglimento della domanda estradizionale (deposito comunicato al solo difensore di ufficio e non al difensore di fiducia nominato in epoca anteriore al deposito della requisitoria del P.G.). La Corte di Appello, pur edotta di tale inosservanza dell'art. 703 c.p.p., comma 5, non ha ritenuto di rimettere gli atti al P.G. "per rinnovare l'atto di cui all'art. 703 c.p.p., comma 4" (presentazione della requisitoria), limitandosi a differire, con nuovo avviso al difensore di fiducia, la già fissata udienza di trattazione della domanda di estradizione albanese. La lamentata omissione, lesiva dei diritti difensivi, avrebbe determinato - ad avviso del ricorrente - la nullità della fase "procedimentale" o istruttoria del processo estradizionale, travolgendo gli atti susseguenti e la sentenza resa il 21.12.2007. 2. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 705 c.p.p., l'espianda pena non rispondendo alle finalità rieducative insite nella sanziona penale secondo la Costituzione italiana, poiché - vivendo in Italia con i suoi familiari ormai da tempo - il OK "si troverebbe a scontare la pena senza il necessario sostegno da parte dei familiari".
3.- L'impugnazione di PR OK va dichiarata inammissibile. Al di là della manifesta infondatezza - quanto al merito della regiudicanda estradizionale - delle addotte ragioni di doglianza, atteso che l'inosservanza del termine di natura ordinatoria previsto dall'art. 703 c.p.p., comma 5 per la notificazione all'estradando del deposito della requisitoria del P.G. non è causa di alcuna nullità (v. ex plurimis: Cass. Sez. 6, 10.3.2006 n. 18975, Lo Porto, rv. 234617) e che nel caso in esame non sono ravvisabili violazioni di principi costituzionali italiani ne' delle disposizioni dell'applicata convenzione Europea di estradizione, è agevole dover constatare la ricorrenza di una pregiudiziale causa di inammissibilità di carattere formale, attinente alla intempestività del proposto ricorso.
La sentenza favorevole all'estradizione di PR OK emessa dalla competente Corte di Appello in camera di consiglio all'esito della procedura prevista dall'art. 704 c.p.p., modulata sulla tipologia procedimentale prevista dall'art. 127 c.p.p., è impugnabile per cassazione anche per il merito con l'osservanza (nel silenzio del disposto dell'art. 706 c.p.p.) dei termini impugnatori ordinari disciplinati dall'art. 585 c.p.p., commi 1 e 2 e, dunque, nel termine - trattandosi di sentenza adottata in camera di consiglio - di quindici giorni decorrenti dalla data di notificazione dell'avviso di deposito della decisione alle parti legittimate a proporre ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sez. 6, 14.6.2006 n. 26273, Henn, rv. 235032). La motivazione dell'impugnata sentenza 21.12.2007 della Corte di Appello di Firenze è stata depositata in cancelleria il 28.12.2007 e il relativo avviso di deposito è stato notificato il 28.1.2008 a PR OK e il 14.1.2008 al suo difensore. Il ricorso presentato nell'interesse dell'estradando è stato depositato dal difensore il 28.2.2008 e - per ciò - in data ben posteriore allo spirare del termine per l'impugnazione (scadente il 29.1.2008 per il difensore e il 13.2.2008 per l'estradando).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna di PR OK al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, il cui importo stimasi equo fissare in misura di Euro 1.000,00 (mille). La cancelleria provvedere alle comunicazioni di rito (art. 203 disp. att. c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008