Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2008, n. 43764
CASS
Sentenza 2 luglio 2008

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In materia d'estradizione per l'estero, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 cod. proc. pen., è proponibile ricorso per cassazione, soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni. Ne consegue che, in base all'art. 585 commi primo lett. a) e secondo lett. a) cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni.

Commentario1

  • 1Sentenza favorevole all'estradizione: quale termine per impugnare? (Cass.45127/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 settembre 2019

    In materia di estradizione per l'estero il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 c.p.p., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, ed a pena di inammissibilità, alle disposizioni generali sulle impugnazioni: in base all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), il termine per impugnare è quello di quindici giorni, che decorrono dalla notificazione dell'avviso di deposito dei medesimi provvedimenti alla parte cui la legge attribuisce il diritto d'impugnazione. Il termine di impugnazione per le sentenze in materia di estradizione è di quindici giorni anche nell'ipotesi in cui il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2008, n. 43764
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43764
Data del deposito : 2 luglio 2008

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