Articolo 4 della Legge 1 agosto 2002, n. 166
Articolo 3Articolo 5
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18 agosto 2002
Art. 4. (Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza) 1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dall' articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385 , dall' articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, dall'articolo 14, comma 2 , del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 , coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni pro cedenti.
Entrata in vigore il 18 agosto 2002
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