Ordinanza presidenziale 16 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 24097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24097 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11552/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11552 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Comprensivo "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del decreto del Ministro dell''Istruzione n.50 del 03.03.2021, trasmesso e reso noto con nota del Ministero dell''Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, recante la costituzione e l''aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella parte in cui - nelle Tabelle allegate sub A - non prevede espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
2) dell''Allegato A al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021, recante le Avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, nella parte in cui non prevede espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
3) delle Tabelle A/1, allegate al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021, nella parte in cui non prevedono espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
4) della nota dell''USR Sicilia del 23.08.2021 prot.22372 nella parte in cui precisa che non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale, invitando i Dirigenti Scolatici che abbiano diversamente provveduto a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi prestati presso detti Enti;
5) delle graduatorie di istituto per i profili di Assistente Amministrativo pubblicate dall'' I.C.S. "-OMISSIS-" di -OMISSIS-. quale scuola capofila di cui all''art.5 comma 3 del DM 50/2021, come rettificate con il decreto del Dirigente scolastico del 17.09.2021 prot. 17102, nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito alcun punteggio per i servizi prestati presso gli Enti di Formazione Professionale;
6) del decreto del Dirigente scolastico del del 17.09.2021 prot. 17102, di rettifica delle graduatorie di istituto con la decurtazione del punteggio originariamente assegnato per i servizi prestati dal ricorrente presso gli Enti di Formazione Professionale;
7) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per il ricorrente, ivi compresa la nota del Ministero dell''Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, con cui è stato reso noto e divulgato il decreto ministeriale n.50 del 03.03.2021.
NONCHE'' PER LA DECLARATORIA
anche in via cautelare, del diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. RI VO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La Signora -OMISSIS- impugnava i seguenti atti:
1)decreto del Ministro dell’Istruzione n. 50 del 03.03.2021, trasmesso e reso noto con nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, recante la costituzione e l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella parte in cui - nelle Tabelle allegate sub A - non prevede espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
2) l’Allegato A al decreto ministeriale n. 50 del 3.03.2021, recante le Avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, nella parte in cui non prevede espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
3) le Tabelle A/1, allegate al decreto ministeriale n. 50 del 3.03.2021, nella parte in cui non prevedono espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
4) la nota dell’USR Sicilia del 23.08.2021 prot.22372 nella parte in cui precisa che non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale, invitando i Dirigenti Scolatici che abbiano diversamente provveduto a
decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi prestati presso detti Enti;
5) le graduatorie di istituto per i profili di Assistente Amministrativo pubblicate dall’ I.C.S. "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, quale scuola capofila di cui all’art.5 comma 3 del DM 50/2021, come rettificate con il decreto del Dirigente scolastico del 17.09.2021 prot. 17102, nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito alcun punteggio per i servizi prestati presso gli Enti di Formazione Professionale;
6) il decreto del Dirigente scolastico del 17.09.2021 prot. 17102, di rettifica delle graduatorie di istituto con la decurtazione del punteggio originariamente assegnato per i servizi prestati dal ricorrente presso gli Enti di Formazione Professionale;
7) ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per il ricorrente, ivi compresa la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, con cui è stato, reso noto e divulgato il decreto ministeriale n. 50 del 03.03.2021.
Chiedeva, inoltre, la declaratoria anche in via cautelare, del diritto a ottenere la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Il ricorso era fondato sui seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE LEGGE 17 MAGGIO 1999 N.114, ART.68, COME INTEGRATO DALLA LEGGE 53/2003 e D. LGS. 226/2005 COME INTEGRATO DALLA L.296/2006 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE SICILIANA 6 MARZO 1976, N. 24, E LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845.
2) ECCESSO DI POTERE PER ISTRUTTORIA CARENTE OD OMESSA – INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E DELL’ART.97 COST. – IRRAZIONALITÀ ED INEFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI DI CUI IL D.L. N. 59/2008.
3) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 1 E 3 DELLA L. N. 10.3.2000, N. 62. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 5 DICEMBRE 2005 N. 250, CONVERTITO NELLA L. 3.02.2006 N.27. VIOLAZIONE DELL’ART.33 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE.
In particolare, la ricorrente, essendo in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola statale, presentava domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Con il Decreto ministeriale impugnato il Ministero dell’Istruzione prevedeva, in diverse misure, la valutazione di titoli di servizio di varia natura, di scuola statale e paritaria, nonché prestato alle dipendenze degli enti locali o di altre amministrazioni statali, ma aveva del tutto omesso di prevedere qualsivoglia valutazione del servizio svolto alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale che fanno parte del sistema educativo nazionale.
Infatti, gli Enti in questione presso cui aveva svolto servizio erano tutti Enti di formazione accreditati presso la Regione Sicilia per garantire l’assolvimento dell'obbligo di istruzione anche attraverso percorsi di formazione professionale scolastica e per adulti ai sensi della legge n. 53/2003 e del d.lgs. n. 226/2005.
Pertanto, in occasione della pubblicazione delle graduatorie di istituto, alla ricorrente era stato correttamente attribuito il punteggio per i servizi prestati negli Enti di Formazione Professionale, con l’attribuzione di 97,40 punti.
Tuttavia, in seguito alla nota del 23.08.2021 sub 4) impugnata, con cui l’USR Sicilia precisava che “non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale”, invitando i Dirigenti Scolatici che avessero diversamente provveduto a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi prestati presso detti Enti, al ricorrente con il decreto sub 6) era stato rettificato il punteggio in graduatoria, con la decurtazione dei punti originariamente attribuiti per i servizi di cui trattasi.
Avverso i provvedimenti meglio indicati in epigrafe veniva proposto ricorso .
In data 17/11/2021 si instaurava il presente giudizio.
In data 19/11/2021 si costituiva ritualmente il Ministero resistente.
In data 08/02/2022 la causa veniva cancellata dal ruolo della camera di consiglio cautelare.
In data 16/12/2024 veniva pubblicato il decreto presidenziale n. 6072/2024 con il quale veniva ordinato alla parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all’art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l’integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello.
Con dichiarazione espressa in limine alla udienza di discussione è stata richiesta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla luce dell’adozione di un nuovo DM per il periodo 2024-2027, di cui il Collegio prende atto, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo disciara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI VO, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.