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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO in materia di LOCAZIONI iscritta a ruolo al n. 49/25 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 26/9/25 e promossa
DA
dipendente autista di Parte_1 Controparte_1
con sede in Forlì (FC) e in qualità di
[...] Parte_2 legale rappresentante della con Controparte_1 sede in Forlì (FC) rappresentati e difesi per mandato telematico in calce al presente atto dagli Avv. Marco Martines e Avv. Pietro Martines presso il cui studio in , Via M. Missirini n. 6, CP_1 eleggono domicilio. Appellanti
CONTRO con sede in in persona del suo Controparte_2 CP_1 Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù del decreto presidenziale n. 16 del 25/2/2025 (Doc. 1), congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giampaolo Dacci e dall'Avv. Alessandra Liverini con domicilio, anche digitale, eletto presso lo studio dell'Avv. Giulia Ceprini con studio in Bologna, Via Busacchi n. 13
– 40134 Bologna,, rappresentata e difesa dall'Avv. presso il cui studio in è elettivamente domiciliata. Appellata
avverso la sentenza n. 876/24 emessa dal Tribunale di Forlì in data 11/11/24.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado e depositavano in data 14/11/2022 Parte_1 Parte_2 presso il Tribunale di Forlì ricorso ex art. 22 L. 689/81 in opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 51/A/2022 emessa dal Corpo Unico di Polizia Provinciale, a seguito di mancato pagamento del verbale di sanzione amministrativa comminato dalla Regione carabinieri Forestale “Emilia-Romagna-Stazione di CP_1
Il Tribunale, ritenuta la legittimità della motivazione dell'ordinanza per rinvio al verbale di contestazione ed esclusa la natura penale dell'illecito, rigettava l'opposizione di entrambi gli obbligati.
Gli appellanti censurano la sentenza nelle parti in cui il giudice: a. trascura che la Circolare 18.6.2003 n. 3934 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali richiede al trasportatore solo la controfirma del formulario dei rifiuti, che deve essere compilato, datato e sottoscritto da chi li detiene («Vizio di motivazione e conseguente nullità dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione (in relazione alle posizioni dell'autista dipendente ed altresì della cooperativa ex art. 18, co. 2 l. 689/1981), nonché della sentenza di primo grado»); b. non applica l'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, che avrebbe reso l'interpretazione autentica dell'art. 2305 d. lgs.
3.4.2006 n. 152, includendo le fosse settiche nel sistema delle reti fognarie e, perciò, consentendo di identificare il produttore dei rifiuti nell'impresa di autospurgo, come indicato nel formulario («Insussistenza dell'inosservanza censurata anche alla stregua del valore interpretativo c.d. autentico e costituzionalmente orientato dato all'art. 35 della legge 108/2021 in relazione all'ambito di applicazione previsto dall'art. 230, co. 5 d. lgs. 152/2006 e conseguente retroattività della disposizione»); c. nega la natura penale dell'illecito e viola il principio di retroattività dell'abolitio criminis ex artt. 251 Cost. e 22 c.p. («Violazione del principio di retroattività favorevole avuto riguardo al carattere sostanzialmente penale della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 258, co. 5 d. lgs. 152/2006 e conseguente applicazione dell'art. 35 l. 108/2021 al caso di specie»); d. trascura che l'autista, avendo eseguito l'istruzione ricevuta dal datore di lavoro, è esente da responsabilità, poiché la sua condotta è scriminata dall'adempimento del dovere ex art. 41 l. 24.11.1981 n. 689 («Mancata applicazione dell'art. 4 l. 689/1981 e conseguente irresponsabilità dell'autista in merito alla compilazione del formulario di trasporto per quanto concerne l'identificazione del produttore del rifiuto»); e. applica il cumulo materiale delle sanzioni, mentre l'art. 4 d. lgs.
3.9.2020 n. 116, modificando l'art. 2589 e 13 d. lgs.
3.4.2006 n. 152, ne ha stabilito un cumulo giuridico migliorativo del criterio posto dall'art. 8 l. 24.11.1989 n. 681 («Mancata applicazione dell'art. 8 l. 689/1981, nonché violazione e falsa applicazione del riformulato art. 258 d. lgs. 152/2006»); f. considera legittima la determinazione della sanzione compiuta con un generico richiamo all'art. 258 d. lgs.
3.4.2006 n. 152 («Invalidità derivante da difetto di motivazione dell'ordinanza- ingiunzione, nonché della sentenza, con particolare riferimento alla omessa indicazione dei criteri di calcolo della sanzione irrogata»).
Costituitasi in giudizio, la Controparte_3 eccepiva l'infondatezza dell'appello deducendo, in particolare, che: a. ha sottoscritto il formulario come trasportatore Parte_1 e conducente nell'espletamento delle proprie mansioni professionali;
b. l'art. 35 l. 29.7.2021 n. 108 non è norma di interpretazione autentica e, nel vigore della disciplina antecedente, il Ministero della transizione ecologica ha escluso l'applicabilità dell'art. 2305 d. lgs.
3.4.2006 n. 152 alle fosse settiche;
c. il codice identificativo dei fanghi delle fosse settiche, correttamente indicato nel formulario, è diverso dal codice relativo allo spurgo delle reti fognarie;
d. l'art. 1 l. 24.11.1981 n. 689, di cui è stata ritenuta la legittimità costituzionale, non prevede l'applicazione nei confronti del responsabile dell'illecito amministrativo della legge successiva favorevole;
e. l'art. 8 l. 24.11.1981 n. 689 disciplina il concorso materiale di illeciti amministrativi e il concorso formale di illeciti previdenziali.
Le vicende di causa precedono temporalmente l'introduzione del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art. 6 d.l. 14.12.2018 n. 135, convertito dalla l. 11.2.2019 n. 12).
Il trasporto di rifiuti è disciplinato dall'art. 193 TuA, che prescrive la compilazione e la tenuta di un formulario di identificazione (FiR) con i dati necessari ad assicurare la tracciabilità della natura e dei volumi dei rifiuti movimentati.
Diversamente dal certificato di analisi dei rifiuti, che risponde a finalità di pubblica certezza ed è formato da un professionista abilitato (art. 258 TuA), il formulario è una mera attestazione di un privato avente contenuto dichiarativo. Art. 193 TuA (vigente ratione temporis). Trasporto dei rifiuti –
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. […] Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. 4-13 […].
Dopo il trasporto in contestazione l'art. 193 TuA è stato interamente riformato dall'art. 119 d.lgs.
3.9.2020 n. 116. Il suo attuale comma 17 stabilisce che «nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza».
Il trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario o con un formulario incompleto comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecento euro (art. 2585 TuA). Art. 2585 TuA (vigente ratione temporis). Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari – 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati».
Secondo l'art. 2305 TuA i rifiuti derivanti dalla manutenzione di reti fognarie si considerano prodotti da chi esegue l'opera. Art. 2305 TuA (vigente ratione temporis). Rifiuti derivati da attività di manutenzione delle infrastrutture. – 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva […].
L'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29.7.2021 n. 108, ha equiparato le fosse settiche alle reti fognarie. Art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77: («e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva […]». 2.
Applicata la su esposta disciplina, il secondo motivo d'appello va accolto, ritenendosi che già il testo dell'art. 2305 TuA vigente ratione temporis porti a individuare il produttore dei rifiuti delle fosse settiche nell'impresa che ne esegue lo spurgo e che comunque l'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77 ne abbia cristallizzato questa interpretazione. 2.1.
Secondo il testo dell'art. 2305 TuA vigente ratione temporis i rifiuti della pulizia di reti fognarie «di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati» si considerano prodotti da chi la esegue. Rientrano, quindi, nel suo ambito applicativo non solo convogliamenti fissi di condotte che collegano la fonte di produzione alla rete fognaria urbana e ne ricevono gli scarichi, ma tutte le reti fognarie, ossia i sistemi di drenaggio urbano formati da «condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane» (art. 741 lett. dd TuA).
Il «rifiuto» è «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi» (art. 1831 lett. a TuA), mentre il «produttore di rifiuti» è «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)» (art. 1831 lett. a TuA).
Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29.7.2021 n. 108, di asserita interpretazione autentica dell'art. 2305 TuA («reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche»), la Corte penale di Cassazione, in analogia con la successiva circolare del Ministro della Transizione Ecologica 14.5.2021, ha confermato che l'art. 33 d.lgs.
3.12.2010 n. 205, innovando il testo originario dell'art. 2305 TuA («Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, sono definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature, sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva»), ha definitivamente sancito l'equiparazione del produttore del rifiuto (art. 1831 lett. f: «il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione del rifiuto (nuovo produttore)») a chi esegue la «pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia pubblica o privata», specificando che questa assimilazione non si fonda su una fictio iuris, me è una mera specificazione «pienamente aderente alla realtà»: chi spurga la rete fognaria produce liquami e fanghi estratti dal suo interno, rendendo mobili, palabili ed asportabili per il successivo trasporto un materiale sedimentato nella rete fognaria. Sostiene, però, che la definizione normativa di rete fognaria (art. 741 lett. dd TuA: «sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane») pertenga solo ai convogliamenti fissi per il drenaggio di acque di scarico, senza includere i sistemi di raccolta di liquami, che sono rifiuti liquidi, non acque reflue;
nega, quindi, che i manufatti superficiali (pozzi neri, vasche imhoff e bagni mobili) possano essere considerati reti fognarie la cui manutenzione produce rifiuti (art. 2305 TuA), poiché i liquami ivi raccolti non hanno uno sfogo diretto nel sottosuolo né un collegamento diretto con la rete fognaria comunale, ma sono aspirati dai contenitori e traportati in autobotti ai fini dello smaltimento senza la pulitura delle vasche (CP III 19.6.2018 n. 52133).
Questa Corte ritiene che l'ampio tenore testuale del previgente art. 2305 TuA («reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati») si presti a ricomprendere le fossi settiche.
Il sistema di drenaggio urbano è costituito dall'insieme delle opere di raccolta e di immissione in collettori delle acque meteoriche e reflue (canalizzazioni, caditoie, pozzi e manufatti speciali, come impianti di sollevamento, scolmatori di portata, vasche, impianti di restituzione e trattamento): le acque reflue urbane, per essere smaltite, sono convogliate da un sistema stabile di collettamento che ne collega l'area di produzione ad un corpo ricettore e il corpo ricettore può essere superficiale o sotterraneo. A sua volta, il drenaggio può essere statico (vasche di raccolta) o dinamico (condotte).
Le fosse settiche e imhoff sono manufatti interni ad una rete fognaria asservita a edifici non pubblici, posti a valle di condotte affluenti e a monte di condotte effluenti nella fognatura comunale o in corpi superficiali;
costituiscono, quindi, una tipologia di rete fognaria mista, dinamica nella canalizzazione e statica nella raccolta.
Le fosse settiche non sono meri contenitori di residui organici che l'impresa di autospurgo preleva e smaltisce, ma si articolano in pozzi degrassatori e vasche di sedimentazione e filtraggio dei sedimenti insolubili, a loro volta collegati alla fognatura: depurando i liquami, necessitano di una pulitura periodica, che scioglie i sedimenti e le incrostazioni in modo da renderli aspirabili, non diversamente dall'opera di spurgo del filtro di un sistema di fognatura di acque reflue. In entrambi i casi la pulizia manutentiva conserva l'idoneità dell'impianto al suo scopo di drenaggio. Conseguentemente le fosse settiche devono essere considerate infrastrutture fognarie statiche.
Si rileva, infine, che la diversità della fonte dei rifiuti ne comporta la diversa classificazione (CER 20.03.04 per i fanghi da serbatoi settici e CER 20.03.06 per tutti i rifiuti da pulizia delle fognature), ma non implica una loro diversa modalità di produzione: entrambi si formano con lo spurgo che ne consente il prelievo: finché non sono estratti dalle fosse settiche, non sono oggetti di cui disfarsi e, se non sono rifiuti, il cliente non può esserne il produttore, ma solo il titolare della sua fonte, ragion per cui HE s.p.a., proprietaria o gerente dei depuratori di e , ha sempre chiesto ai conferenti di indicare come CP_1 CP_2 produttore dei rifiuti l'impresa di autospurgo (doc. 2 ric.). Inoltre, in conformità a questa definizione di rifiuti la giurisprudenza esclude da tempo che il committente, pur se proprietario dell'area su cui è realizzata l'opera, sia titolare di un obbligo di garanzia del loro corretto smaltimento da parte dell'appaltatore (CP III 25.5.2011 n. 25041; CP III 28.1.2003 n. 15165), poiché il produttore dei rifiuti, normalmente, è l'appaltatore, tenuto ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto a proprio rischio e con l'organizzazione delle risorse necessarie (CP III 16.3.2015 n. 11029). 2.2.
L'art. 11 l. 24.11.1989 n. 689, la cui legittimità è stata reiteratamente affermata dalla Corte Costituzionale (ord. 17.7.1995 n. 330, 24.4.2002 n. 140, 28.11.2002 n. 501; sent. 20.7.2016 n. 193, 11.5.2017 n. 109), formalizza il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) senza estendergli le deroghe stabilite dall'art. 22-3 c.p. («Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati»); quindi, la legge vigente al tempo dell'illecito amministrativo prevale sull'eventuale disciplina posteriore favorevole all'ingiunto (cfr. CC II 3.10.2023 n. 27833 in tema di sanzioni amministrative applicate dalla ex art. 190 TuF). CP_4
L'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29.7.2021 n. 108 («e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva […]») costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 2305 TuA per diverse ragioni.
Come osservano gli appellanti richiamando la giurisprudenza costituzionale (Cost. 10.2.2023 n. 18), la legge di interpretazione autentica ha per oggetto una proposizione normativa polisemica suscettibile di esprimere una pluralità di precetti secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge;
si limita, quindi, ad estrarre dal testo interpretato una delle sue varianti di senso (C. Cost. 10.3.2022 n. 61; C: Cost.
6.7.2020 n. 133) senza innovarlo e allo scopo di comporre eventuali dubbi ermeneutici (C. Cost. 18.4.1991 n. 163 e 7.4.1988 n. 413) o di rimediare ad orientamenti della giurisprudenza divergenti dall'obiettivo di politica del diritto sotteso alla legge (ex pluribus C. Cost. 26.1.1994 n. 6; 3.12.1993 n. 424; 18.11.1993 n. 402). In particolare, la Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato (ex pluribus sent. 10.2.1993 n. 39; 13.11.1992 n. 440; 17.11.1992 nn. 454 e 455; 31.7.1990 n. 380) che deve qualificarsi interpretativa la legge avente lo scopo obiettivo di individuare il senso di norme preesistenti, escludendone o enucleandone uno dei contenuti ragionevolmente riconducibili al suo testo, in modo da cristallizzarne uno specifico valore semantico. La sua natura, quindi, si definisce in rapporto al loro contenuto e va affermata quando la successione temporale delle norme, non delle disposizioni, salda la prima alla seconda in un precetto unitario in cui coesistono (C. Cost.
3.12.1993 n. 344). È inconferente, invece, l'eventuale definizione che la legge si attribuisca (C. Cost.
3.12.1994 n. 424; 23.11.1994 n. 397); non sono, perciò, ostative né la denominazione del d.l. 31.5.2021 n. 77 («Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure») né la sua testuale finalità «di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative» negli ambiti interessati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (reg. UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 12.2.2021; d.l.
6.5.2021 n. 59), né l'eventuale portata innovativa dell'equiparazione alle reti fognarie dei sistemi individuali ex art. 1003 TuA e dei bagni mobili («nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili»), ciò denotando unicamente la diversità delle autonome norme contenute nell'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, che per le fosse settiche adotta, non a caso, una diversa terminologia («compresi le fosse settiche e manufatti analoghi»).
Nel caso di specie, l'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77 ha modificato solo il quinto comma dell'art. 230 TuA chiarendo, secondo una valutazione sistematica dell'intera disciplina, che nella categoria di rifiuti da spurgo di reti fognarie debbano essere comprese le fosse settiche e i manufatti analoghi.
L'equiparazione delle fosse settiche alle reti fognarie ai fini dell'identificazione del produttore dei rifiuti (art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77) configura, per tutte le ragioni già esposte, un'attribuzione alle seconde di una delle sue potenziali accezioni semantiche, essendo i concetti tra loro in rapporto di genere a specie. Quindi, la loro equivalenza ai fini degli obblighi comunicativi connessi al trasporto dei rifiuti cristallizza il nucleo precettivo dell'art. 2305 TuA, consentendone l'applicazione ex tunc alla fattispecie in esame. Ne discende, in accoglimento della sanzione, la revoca dell'ordinanza ingiunzione, con assorbimento degli ulteriori motivi di appello. 3.
Le spese seguono la soccombenza unitaria e globale (CC III 12.4.2018 n. 9064) e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, ma l'obiettiva controvertibilità e la novità delle questioni ne giustificano la parziale compensazione (un mezzo) con condanna al pagamento della residua quota in favore degli appellanti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca l'ordinanza- ingiunzione;
B)dichiara compensate le spese processuali del doppio grado in ragione di un mezzo e condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti della quota residua, liquidandole per l'intero in
€70,00 ed € 91,50 per esborsi, €500,00 ed €600,00 per compensi oltre sp.forf. 15% ed accessori. Così deciso in Bologna il 27/9/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO in materia di LOCAZIONI iscritta a ruolo al n. 49/25 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 26/9/25 e promossa
DA
dipendente autista di Parte_1 Controparte_1
con sede in Forlì (FC) e in qualità di
[...] Parte_2 legale rappresentante della con Controparte_1 sede in Forlì (FC) rappresentati e difesi per mandato telematico in calce al presente atto dagli Avv. Marco Martines e Avv. Pietro Martines presso il cui studio in , Via M. Missirini n. 6, CP_1 eleggono domicilio. Appellanti
CONTRO con sede in in persona del suo Controparte_2 CP_1 Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù del decreto presidenziale n. 16 del 25/2/2025 (Doc. 1), congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giampaolo Dacci e dall'Avv. Alessandra Liverini con domicilio, anche digitale, eletto presso lo studio dell'Avv. Giulia Ceprini con studio in Bologna, Via Busacchi n. 13
– 40134 Bologna,, rappresentata e difesa dall'Avv. presso il cui studio in è elettivamente domiciliata. Appellata
avverso la sentenza n. 876/24 emessa dal Tribunale di Forlì in data 11/11/24.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado e depositavano in data 14/11/2022 Parte_1 Parte_2 presso il Tribunale di Forlì ricorso ex art. 22 L. 689/81 in opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 51/A/2022 emessa dal Corpo Unico di Polizia Provinciale, a seguito di mancato pagamento del verbale di sanzione amministrativa comminato dalla Regione carabinieri Forestale “Emilia-Romagna-Stazione di CP_1
Il Tribunale, ritenuta la legittimità della motivazione dell'ordinanza per rinvio al verbale di contestazione ed esclusa la natura penale dell'illecito, rigettava l'opposizione di entrambi gli obbligati.
Gli appellanti censurano la sentenza nelle parti in cui il giudice: a. trascura che la Circolare 18.6.2003 n. 3934 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali richiede al trasportatore solo la controfirma del formulario dei rifiuti, che deve essere compilato, datato e sottoscritto da chi li detiene («Vizio di motivazione e conseguente nullità dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione (in relazione alle posizioni dell'autista dipendente ed altresì della cooperativa ex art. 18, co. 2 l. 689/1981), nonché della sentenza di primo grado»); b. non applica l'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, che avrebbe reso l'interpretazione autentica dell'art. 2305 d. lgs.
3.4.2006 n. 152, includendo le fosse settiche nel sistema delle reti fognarie e, perciò, consentendo di identificare il produttore dei rifiuti nell'impresa di autospurgo, come indicato nel formulario («Insussistenza dell'inosservanza censurata anche alla stregua del valore interpretativo c.d. autentico e costituzionalmente orientato dato all'art. 35 della legge 108/2021 in relazione all'ambito di applicazione previsto dall'art. 230, co. 5 d. lgs. 152/2006 e conseguente retroattività della disposizione»); c. nega la natura penale dell'illecito e viola il principio di retroattività dell'abolitio criminis ex artt. 251 Cost. e 22 c.p. («Violazione del principio di retroattività favorevole avuto riguardo al carattere sostanzialmente penale della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 258, co. 5 d. lgs. 152/2006 e conseguente applicazione dell'art. 35 l. 108/2021 al caso di specie»); d. trascura che l'autista, avendo eseguito l'istruzione ricevuta dal datore di lavoro, è esente da responsabilità, poiché la sua condotta è scriminata dall'adempimento del dovere ex art. 41 l. 24.11.1981 n. 689 («Mancata applicazione dell'art. 4 l. 689/1981 e conseguente irresponsabilità dell'autista in merito alla compilazione del formulario di trasporto per quanto concerne l'identificazione del produttore del rifiuto»); e. applica il cumulo materiale delle sanzioni, mentre l'art. 4 d. lgs.
3.9.2020 n. 116, modificando l'art. 2589 e 13 d. lgs.
3.4.2006 n. 152, ne ha stabilito un cumulo giuridico migliorativo del criterio posto dall'art. 8 l. 24.11.1989 n. 681 («Mancata applicazione dell'art. 8 l. 689/1981, nonché violazione e falsa applicazione del riformulato art. 258 d. lgs. 152/2006»); f. considera legittima la determinazione della sanzione compiuta con un generico richiamo all'art. 258 d. lgs.
3.4.2006 n. 152 («Invalidità derivante da difetto di motivazione dell'ordinanza- ingiunzione, nonché della sentenza, con particolare riferimento alla omessa indicazione dei criteri di calcolo della sanzione irrogata»).
Costituitasi in giudizio, la Controparte_3 eccepiva l'infondatezza dell'appello deducendo, in particolare, che: a. ha sottoscritto il formulario come trasportatore Parte_1 e conducente nell'espletamento delle proprie mansioni professionali;
b. l'art. 35 l. 29.7.2021 n. 108 non è norma di interpretazione autentica e, nel vigore della disciplina antecedente, il Ministero della transizione ecologica ha escluso l'applicabilità dell'art. 2305 d. lgs.
3.4.2006 n. 152 alle fosse settiche;
c. il codice identificativo dei fanghi delle fosse settiche, correttamente indicato nel formulario, è diverso dal codice relativo allo spurgo delle reti fognarie;
d. l'art. 1 l. 24.11.1981 n. 689, di cui è stata ritenuta la legittimità costituzionale, non prevede l'applicazione nei confronti del responsabile dell'illecito amministrativo della legge successiva favorevole;
e. l'art. 8 l. 24.11.1981 n. 689 disciplina il concorso materiale di illeciti amministrativi e il concorso formale di illeciti previdenziali.
Le vicende di causa precedono temporalmente l'introduzione del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art. 6 d.l. 14.12.2018 n. 135, convertito dalla l. 11.2.2019 n. 12).
Il trasporto di rifiuti è disciplinato dall'art. 193 TuA, che prescrive la compilazione e la tenuta di un formulario di identificazione (FiR) con i dati necessari ad assicurare la tracciabilità della natura e dei volumi dei rifiuti movimentati.
Diversamente dal certificato di analisi dei rifiuti, che risponde a finalità di pubblica certezza ed è formato da un professionista abilitato (art. 258 TuA), il formulario è una mera attestazione di un privato avente contenuto dichiarativo. Art. 193 TuA (vigente ratione temporis). Trasporto dei rifiuti –
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. […] Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. 4-13 […].
Dopo il trasporto in contestazione l'art. 193 TuA è stato interamente riformato dall'art. 119 d.lgs.
3.9.2020 n. 116. Il suo attuale comma 17 stabilisce che «nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza».
Il trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario o con un formulario incompleto comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecento euro (art. 2585 TuA). Art. 2585 TuA (vigente ratione temporis). Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari – 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati».
Secondo l'art. 2305 TuA i rifiuti derivanti dalla manutenzione di reti fognarie si considerano prodotti da chi esegue l'opera. Art. 2305 TuA (vigente ratione temporis). Rifiuti derivati da attività di manutenzione delle infrastrutture. – 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva […].
L'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29.7.2021 n. 108, ha equiparato le fosse settiche alle reti fognarie. Art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77: («e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva […]». 2.
Applicata la su esposta disciplina, il secondo motivo d'appello va accolto, ritenendosi che già il testo dell'art. 2305 TuA vigente ratione temporis porti a individuare il produttore dei rifiuti delle fosse settiche nell'impresa che ne esegue lo spurgo e che comunque l'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77 ne abbia cristallizzato questa interpretazione. 2.1.
Secondo il testo dell'art. 2305 TuA vigente ratione temporis i rifiuti della pulizia di reti fognarie «di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati» si considerano prodotti da chi la esegue. Rientrano, quindi, nel suo ambito applicativo non solo convogliamenti fissi di condotte che collegano la fonte di produzione alla rete fognaria urbana e ne ricevono gli scarichi, ma tutte le reti fognarie, ossia i sistemi di drenaggio urbano formati da «condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane» (art. 741 lett. dd TuA).
Il «rifiuto» è «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi» (art. 1831 lett. a TuA), mentre il «produttore di rifiuti» è «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)» (art. 1831 lett. a TuA).
Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29.7.2021 n. 108, di asserita interpretazione autentica dell'art. 2305 TuA («reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche»), la Corte penale di Cassazione, in analogia con la successiva circolare del Ministro della Transizione Ecologica 14.5.2021, ha confermato che l'art. 33 d.lgs.
3.12.2010 n. 205, innovando il testo originario dell'art. 2305 TuA («Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, sono definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature, sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva»), ha definitivamente sancito l'equiparazione del produttore del rifiuto (art. 1831 lett. f: «il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione del rifiuto (nuovo produttore)») a chi esegue la «pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia pubblica o privata», specificando che questa assimilazione non si fonda su una fictio iuris, me è una mera specificazione «pienamente aderente alla realtà»: chi spurga la rete fognaria produce liquami e fanghi estratti dal suo interno, rendendo mobili, palabili ed asportabili per il successivo trasporto un materiale sedimentato nella rete fognaria. Sostiene, però, che la definizione normativa di rete fognaria (art. 741 lett. dd TuA: «sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane») pertenga solo ai convogliamenti fissi per il drenaggio di acque di scarico, senza includere i sistemi di raccolta di liquami, che sono rifiuti liquidi, non acque reflue;
nega, quindi, che i manufatti superficiali (pozzi neri, vasche imhoff e bagni mobili) possano essere considerati reti fognarie la cui manutenzione produce rifiuti (art. 2305 TuA), poiché i liquami ivi raccolti non hanno uno sfogo diretto nel sottosuolo né un collegamento diretto con la rete fognaria comunale, ma sono aspirati dai contenitori e traportati in autobotti ai fini dello smaltimento senza la pulitura delle vasche (CP III 19.6.2018 n. 52133).
Questa Corte ritiene che l'ampio tenore testuale del previgente art. 2305 TuA («reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati») si presti a ricomprendere le fossi settiche.
Il sistema di drenaggio urbano è costituito dall'insieme delle opere di raccolta e di immissione in collettori delle acque meteoriche e reflue (canalizzazioni, caditoie, pozzi e manufatti speciali, come impianti di sollevamento, scolmatori di portata, vasche, impianti di restituzione e trattamento): le acque reflue urbane, per essere smaltite, sono convogliate da un sistema stabile di collettamento che ne collega l'area di produzione ad un corpo ricettore e il corpo ricettore può essere superficiale o sotterraneo. A sua volta, il drenaggio può essere statico (vasche di raccolta) o dinamico (condotte).
Le fosse settiche e imhoff sono manufatti interni ad una rete fognaria asservita a edifici non pubblici, posti a valle di condotte affluenti e a monte di condotte effluenti nella fognatura comunale o in corpi superficiali;
costituiscono, quindi, una tipologia di rete fognaria mista, dinamica nella canalizzazione e statica nella raccolta.
Le fosse settiche non sono meri contenitori di residui organici che l'impresa di autospurgo preleva e smaltisce, ma si articolano in pozzi degrassatori e vasche di sedimentazione e filtraggio dei sedimenti insolubili, a loro volta collegati alla fognatura: depurando i liquami, necessitano di una pulitura periodica, che scioglie i sedimenti e le incrostazioni in modo da renderli aspirabili, non diversamente dall'opera di spurgo del filtro di un sistema di fognatura di acque reflue. In entrambi i casi la pulizia manutentiva conserva l'idoneità dell'impianto al suo scopo di drenaggio. Conseguentemente le fosse settiche devono essere considerate infrastrutture fognarie statiche.
Si rileva, infine, che la diversità della fonte dei rifiuti ne comporta la diversa classificazione (CER 20.03.04 per i fanghi da serbatoi settici e CER 20.03.06 per tutti i rifiuti da pulizia delle fognature), ma non implica una loro diversa modalità di produzione: entrambi si formano con lo spurgo che ne consente il prelievo: finché non sono estratti dalle fosse settiche, non sono oggetti di cui disfarsi e, se non sono rifiuti, il cliente non può esserne il produttore, ma solo il titolare della sua fonte, ragion per cui HE s.p.a., proprietaria o gerente dei depuratori di e , ha sempre chiesto ai conferenti di indicare come CP_1 CP_2 produttore dei rifiuti l'impresa di autospurgo (doc. 2 ric.). Inoltre, in conformità a questa definizione di rifiuti la giurisprudenza esclude da tempo che il committente, pur se proprietario dell'area su cui è realizzata l'opera, sia titolare di un obbligo di garanzia del loro corretto smaltimento da parte dell'appaltatore (CP III 25.5.2011 n. 25041; CP III 28.1.2003 n. 15165), poiché il produttore dei rifiuti, normalmente, è l'appaltatore, tenuto ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto a proprio rischio e con l'organizzazione delle risorse necessarie (CP III 16.3.2015 n. 11029). 2.2.
L'art. 11 l. 24.11.1989 n. 689, la cui legittimità è stata reiteratamente affermata dalla Corte Costituzionale (ord. 17.7.1995 n. 330, 24.4.2002 n. 140, 28.11.2002 n. 501; sent. 20.7.2016 n. 193, 11.5.2017 n. 109), formalizza il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) senza estendergli le deroghe stabilite dall'art. 22-3 c.p. («Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati»); quindi, la legge vigente al tempo dell'illecito amministrativo prevale sull'eventuale disciplina posteriore favorevole all'ingiunto (cfr. CC II 3.10.2023 n. 27833 in tema di sanzioni amministrative applicate dalla ex art. 190 TuF). CP_4
L'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29.7.2021 n. 108 («e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva […]») costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 2305 TuA per diverse ragioni.
Come osservano gli appellanti richiamando la giurisprudenza costituzionale (Cost. 10.2.2023 n. 18), la legge di interpretazione autentica ha per oggetto una proposizione normativa polisemica suscettibile di esprimere una pluralità di precetti secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge;
si limita, quindi, ad estrarre dal testo interpretato una delle sue varianti di senso (C. Cost. 10.3.2022 n. 61; C: Cost.
6.7.2020 n. 133) senza innovarlo e allo scopo di comporre eventuali dubbi ermeneutici (C. Cost. 18.4.1991 n. 163 e 7.4.1988 n. 413) o di rimediare ad orientamenti della giurisprudenza divergenti dall'obiettivo di politica del diritto sotteso alla legge (ex pluribus C. Cost. 26.1.1994 n. 6; 3.12.1993 n. 424; 18.11.1993 n. 402). In particolare, la Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato (ex pluribus sent. 10.2.1993 n. 39; 13.11.1992 n. 440; 17.11.1992 nn. 454 e 455; 31.7.1990 n. 380) che deve qualificarsi interpretativa la legge avente lo scopo obiettivo di individuare il senso di norme preesistenti, escludendone o enucleandone uno dei contenuti ragionevolmente riconducibili al suo testo, in modo da cristallizzarne uno specifico valore semantico. La sua natura, quindi, si definisce in rapporto al loro contenuto e va affermata quando la successione temporale delle norme, non delle disposizioni, salda la prima alla seconda in un precetto unitario in cui coesistono (C. Cost.
3.12.1993 n. 344). È inconferente, invece, l'eventuale definizione che la legge si attribuisca (C. Cost.
3.12.1994 n. 424; 23.11.1994 n. 397); non sono, perciò, ostative né la denominazione del d.l. 31.5.2021 n. 77 («Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure») né la sua testuale finalità «di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative» negli ambiti interessati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (reg. UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 12.2.2021; d.l.
6.5.2021 n. 59), né l'eventuale portata innovativa dell'equiparazione alle reti fognarie dei sistemi individuali ex art. 1003 TuA e dei bagni mobili («nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili»), ciò denotando unicamente la diversità delle autonome norme contenute nell'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, che per le fosse settiche adotta, non a caso, una diversa terminologia («compresi le fosse settiche e manufatti analoghi»).
Nel caso di specie, l'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77 ha modificato solo il quinto comma dell'art. 230 TuA chiarendo, secondo una valutazione sistematica dell'intera disciplina, che nella categoria di rifiuti da spurgo di reti fognarie debbano essere comprese le fosse settiche e i manufatti analoghi.
L'equiparazione delle fosse settiche alle reti fognarie ai fini dell'identificazione del produttore dei rifiuti (art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77) configura, per tutte le ragioni già esposte, un'attribuzione alle seconde di una delle sue potenziali accezioni semantiche, essendo i concetti tra loro in rapporto di genere a specie. Quindi, la loro equivalenza ai fini degli obblighi comunicativi connessi al trasporto dei rifiuti cristallizza il nucleo precettivo dell'art. 2305 TuA, consentendone l'applicazione ex tunc alla fattispecie in esame. Ne discende, in accoglimento della sanzione, la revoca dell'ordinanza ingiunzione, con assorbimento degli ulteriori motivi di appello. 3.
Le spese seguono la soccombenza unitaria e globale (CC III 12.4.2018 n. 9064) e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, ma l'obiettiva controvertibilità e la novità delle questioni ne giustificano la parziale compensazione (un mezzo) con condanna al pagamento della residua quota in favore degli appellanti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca l'ordinanza- ingiunzione;
B)dichiara compensate le spese processuali del doppio grado in ragione di un mezzo e condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti della quota residua, liquidandole per l'intero in
€70,00 ed € 91,50 per esborsi, €500,00 ed €600,00 per compensi oltre sp.forf. 15% ed accessori. Così deciso in Bologna il 27/9/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)