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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 43964/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via San Tommaso D'Aquino 116, presso lo studio dell'avv. Giampaolo
D'Arcangelo che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
CP_1
convenuto contumace all'udienza dell'11.3.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara il diritto di alla indennità di accompagnamento Parte_1
ex art. 1 della legge n. 18/80 80 (come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 508/88) con decorrenza 1.9.2023 e condanna l' a corrispondere in suo favore CP_1
i ratei arretrati in misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza di ogni rateo mensile e fino al saldo;
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte CP_1
ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.358,25, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2024 - esponendo di Parte_1
aver già ottenuto un decreto di omologa di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. (con il quale il giudice, in data 23.6.2024, aveva omologato la Ctu medica che aveva tra l'altro accertato che egli era in possesso del requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza 1.9.2023) e di aver infruttuosamente fatto richiesta all dei ratei di detta prestazione, in presenza CP_1
degli ulteriori requisiti oltre quello medico-sanitario - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto a detta prestazioni e la condanna CP_1
dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori. CP_1
Nonostante la ritualità della notifica, l' non si è costituito in giudizio. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda del è fondata. Pt_1
Sussiste il diritto vantato dal ricorrente in virtù del decreto di omologa di atp, ritualmente notificato all' a luglio 2024, unitamente al modello ap70. CP_1
Peraltro, il come da dichiarazione contenuta nello stesso modello Pt_1
ap70, non è mai stato ricoverato in istituti con retta a carico dello Stato, né ha mai percepito analoghe indennità.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto del alla indennità di Pt_1
accompagnamento con decorrenza 1.9.2023 (come stabilito nel decreto di omologa) e di conseguenza l' deve essere condannato a corrispondere in suo CP_1
favore i relativi ratei arretrati di detta prestazione, in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali a decorrere dalla scadenza di ogni rateo mensile e fino al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo a carico dell' nonché distratte ex art. 93 c.p.c. CP_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (tra
€ 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass.
17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022
(considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
Roma, 11.3.2025. Il giudice
Massimo Pagliarini
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