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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938/2024 RVG, vertente
TRA
(cod. fisc: ) nato a [...] il 29 Parte_1 CodiceFiscale_1
maggio 1976 ed ivi residente in C.da Marina Isola, n. 32, rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. M. Stefania Filippone
E
(C.F.: ) nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
l'11 dicembre 1978 e residente in [...], rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Domenico
Bellocco entrambi ricorrenti con la partecipazione del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: “...- dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio, emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Calabro e resa esecutiva dal decreto di esecutività del Supremo
1 Tribunale della Segnatura Apostolica, ricorrendone tutti i presupposti di legge;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Briatico (VV) di procedere alle annotazioni di rito nei registri di stato civile;
”.
Per il P.G.: “...parere favorevole alla declaratoria di efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.”.
RILEVATO IN FATTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 6.8.2024, e Parte_1 CP_1
chiedevano che, ai sensi della legge 25.3.1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione
[...] dell'Accordo del 18.2.1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, modificativo del
Concordato dell'11.2.1929), venisse dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio da loro contratto, con rito concordatario, in data 11 ottobre 2008, nella parrocchia di San Costantino, nel Comune di Briatico (VV), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune, anno 2008, atto N° 15, parte II, serie A, ufficio 1.
A tal fine esponevano:
- che, con sentenza emessa il 19 dicembre 2022, il Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Calabro, aveva dichiarato la nullità del vincolo a motivo di “Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo” (can. 1101§ 2 c.j.c.)
- che la sentenza era stata pubblicata con decreto in data 14 novembre 2023 e munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in data in data 3 aprile 2024;
- che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento.
Producevano la necessaria documentazione.
All'esito dell'udienza di discussione del 28.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, con ordinanza del 10.12.2024, depositata il 14.12.2024, veniva trattenuta per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31.5.1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda, giacché: a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;
b) è stato assicurato
2 alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) la pronuncia di nullità del matrimonio è stata notificata con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica (la circostanza, benché non direttamente documentata, si evince dal decreto di esecutività della sentenza); d) la pronuncia di nullità, passata in giudicato, non è contraria ad altra sentenza statuita da un
Giudice italiano passata in giudicato d) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi ad un Giudice italiano con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico.
Deve, inoltre, evidenziarsi che, nella concreta fattispecie, dall'istruttoria espletata in sede ecclesiastica, di cui è dato specificamente conto nella sentenza di nullità, emerge chiaramente che entrambi i coniugi erano in condizioni di avvedersi della riserva mentale, incidente sul consenso, nutrita dal a cagione della scarsa complicità, Parte_1
mai di fatto maturata nella coppia, della diversità tra i due e delle modalità attraverso cui il si decise, sotto le altrui insistenze, a contrarre matrimonio;
d'altra parte le Parte_1
riserva mentali nutrite erano state manifestate anche ad amici e familiari, che hanno dichiarato anche che i due già durante il fidanzamento non apparivano come una coppia affiata e innamorata.
Deve, pertanto, escludersi che, nella concreta fattispecie, si possa configurare una violazione del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento e che, pertanto, si versi in un'ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico italiano con conseguente esclusione della declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario. Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità solo qualora la riserva mentale rispetto al vincolo matrimoniale non sia stata esternata, né era conoscibile da parte dell'altro coniuge, la delibazione è impedita dalla contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole del coniuge [cfr. Cass. ord. n. 18492/2022 “In tema di delibazione delle sentenze canoniche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, costituisce principio di ordine pubblico la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, cosicché non può essere delibata la sentenza ecclesiastica che abbia accertato
l'esclusione dei "bona matrimonii" da parte di uno dei coniugi, quando sia rimasta a
3 livello di riserva mentale di uno di essi e sia stata accertata l'assenza del consenso o quanto meno la presa d'atto dell'altro. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di delibazione della sentenza canonica che aveva accertato l'esclusione unilaterale del "bonum sacramenti" e del "bonum prolis" da parte del marito, con una riserva mentale mai portata a conoscenza della moglie, né dalla stessa conoscibile)”; Cass. n. 15143/2023 “In caso di apposizione al vincolo matrimoniale di una condizione "pro futuro", ex art. 1102, par. 1, del codice canonico
(nella specie consistente nella maggiore affettività "post nuptias" dell'altro coniuge),
l'esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario postula che la condizione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero sia stata da questi conosciuta o non colpevolmente ignorata;
in mancanza, la delibazione è impedita dalla contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento del coniuge incolpevole”].
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto di causa.
La presente pronuncia, quando trascorsa in giudicato, dovrà essere:
- trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Briatico (VV) ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g) e h), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a mente del successivo art. 69 lett. d);
- annotata, con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica
Italiana, a margine degli atti di nascita di , nato a [...] il 29 Parte_1 maggio 1976, e , nata a [...] l'[...], in Controparte_1 ottemperanza all'art. 49, lett. h), del richiamato D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese del giudizio attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, sulle conclusioni delle parti e del P.G., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con l'intervento del P.G., così provvede: Controparte_1
- dichiara l'efficacia nello Stato italiano della sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro il 19 dicembre 2022, pubblicata con decreto del 14 novembre 2023, dichiarata esecutiva con decreto del 3 aprile 2024, con la quale è stata
4 pronunziata la nullità del matrimonio contratto in Briatico (VV), in data 11 ottobre
2008, da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] l'[...], ed ivi trascritto;
[...]
- dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati significativi, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 10.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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