Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 10/03/2023, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2023
N. 00327/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2023, proposto da
EF HE LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Bertoli e Gabriele Bisinella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Livinallongo del Col di Lana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti presentata dal ricorrente al Comune di Livinallongo del Col di Lana in data 7 dicembre 2022;
e per la condanna dello stesso Comune all’ostensione dei documenti oggetto della suddetta istanza entro un termine non superiore di trenta giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che la Polizia locale del Comune di Livinallongo del Col di Lana (in seguito, il Comune) ha notificato al ricorrente n. 5 verbali di violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada per avere superato i limiti di velocità in “ S.R. n. 48 delle Dolomiti Km. 92+345 (località Brenta) direzione Arabba ”, come da accertamenti effettuati con dispositivo autovelox “ ENGINE SRL ENVES EVO MVD 1605 MATRICOLA 0X00029541 ”;
- che in data 7 dicembre 2022 il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha presentato via pec all’indirizzo sindaco.comune.livinallongo.bl@pecveneto.it, istanza di accesso agli atti, sia ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, sia ai sensi dell’art. 5, del d.lgs. n. 33 del 2013, per prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: - fotogrammi relativi ai verbali - omologazione autovelox; - taratura LAT249_20220518_08 del 20/05/2022; - verbale di verifica di funzionalità; - verbale di verifica del corretto funzionamento dell’apparato e delle operazioni di messa in esercizio e di verifica della correttezza della segnaletica stradale; - documentazione attinente la qualifica del tratto di strada oggetto di controlli; - poteri di firma e qualifica del responsabile del procedimento ”;
- che il Comune non ha dato riscontro a tale istanza di accesso;
- che con il ricorso in esame, notificato e depositato in data 10 gennaio 2023, il ricorrente ha impugnato il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso;
- che il Comune non si è costituito in giudizio;
- che alla camera di consiglio dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che tale istanza è motivata in relazione all’intenzione di impugnare in giudizio i verbali di violazione del Codice della strada di cui il ricorrente, quale proprietario del veicolo, è destinatario diretto;
- che risulta altresì sussistere una “ corrispondenza ” e un “ collegamento ” tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che il ricorrente ha dichiarato di voler tutelare;
- che infatti i documenti richiesti sono strumentali a verificare la legittimità e la correttezza dell’ actio procedimentale spiegata e la sua aderenza al paradigma normativo;
Ritenuto che va pertanto accolto il ricorso e, per l’effetto, va annullato il silenzio diniego impugnato e va affermato il diritto del ricorrente all’accesso ai documenti indicati nell’istanza, con conseguente obbligo per il Comune di ostenderli entro trenta giorni;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenendo conto dell’effettiva attività defensionale svolta, nella misura indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il silenzio diniego impugnato e ordina al Comune resistente di ostendere entro trenta giorni i documenti richiesti.
Condanna il Comune di Livinallongo del Col di Lana Dueville alla rifusione delle spese di giudizio liquidandole nella somma di € 500,00 a titolo di compensi e spese oltre al contributo unificato, ove versato, ed oltre ad IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente FF
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO