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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa RI ON Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 856 / 2025 di Ruolo
Generale vertente t r a
, con l'avv. CIMENTI IACOPO Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
“
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi
a vivere separati con facoltà di stabilire il proprio domicilio/residenza ove lo riterranno opportuno;
2. ordinare all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla relativa annotazione;
3. disporre che nulla è dovuto tra coniugi a titolo di mantenimento, in quanto economicamente indipendenti;
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4. con ogni ulteriore provvedimento di legge e spese di lite rifuse.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 28.03.2025, la sig.ra Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con il sig.
[...] CP_1
in data 07.10.2024 e che dalla loro unione non erano nati figli,
[...]
adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dal marito, rappresentando che, nel corso del tempo, l'affectio coniugalis era venuta meno.
Nonostante la regolarità della notifica, rinnovata su ordine del Tribunale all'esito dell'udienza del 3.7.2025 (nel corso della quale era stata sentita la parte ricorrente comparsa), il sig. non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
All'udienza dd. 17.11.2025, il giudice ha dato atto della regolarità della notifica e ha dichiarato la contumacia di parte resistente. Il procuratore di parte ricorrente (già comparsa personalmente avanti al giudice istruttore all'udienza del 3.7.2025) ha quindi chiesto l'immediata rimessione della causa al Collegio, con rinuncia alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi;
il giudice ha dunque rimesso immediatamente la causa in decisione al Collegio.
III) Il tribunale ritiene che nulla osti all'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi: secondo quanto dichiarato da parte ricorrente, le parti vivono separate di fatto già dal 11.12.2024, data in cui il marito ha abbandonato il tetto coniugale senza farvi rientro. Il resistente, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elementi tali da sconfessare la ricostruzione attorea. E' evidente, dunque, che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Nulla dovrà essere previsto a titolo di assegni di mantenimento, attesa l'assenza di domande in questo senso.
IV) Nulla per le spese, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, nonché della
2 contumacia del resistente e dunque della sua sostanziale non opposizione alla domanda di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi
[...]
nata il [...] a [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...];
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Anacapri di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 43, parte
II, serie C, anno 2024);
- nulla a titolo di assegni di mantenimento;
- nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa RI ON
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
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