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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/12/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. Dario Nardi, all'esito dell'udienza del 25.11.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 507 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa, in data
25.11.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 [...]
, nato in [...] il [...], , Parte_2 Parte_3
nato in Brasile il [...], in [...] ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nato in [...] il [...], Persona_1 [...]
, nato in Brasile il [...], in [...] ed in qualità di esercente la Parte_4
responsabilità genitoriale sui minori , nata in Controparte_1
1 Brasile il 07/11/2014, e nata in [...] Parte_5
il 26/09/2009, , nato in [...] il [...], Parte_6
, nato in Brasile il [...], in [...] ed in qualità Parte_7
di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_2
, nata in [...] il [...], e ,
[...] Parte_8
nata in [...] il [...], , nata in [...] il Parte_9
16/01/1979, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , nata in [...] il [...], Persona_3 [...]
, nato in [...] il [...], , nato in Parte_10 Parte_11
Brasile il 12/05/1988, , nata in Parte_12
Brasile il 27/08/1949, nata in [...] il Parte_13
08/02/1975, , nato in [...] il Parte_14
23/07/1978, , nato in Parte_15
Brasile il 03/02/1980, , nato in [...] il Parte_16
05/05/1947, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Nardocci, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, Parte
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis e jure matrimonii.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt. 19 bis D.
Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del
[...]
al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento CP_2 in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i SIg.ri Parte_1 [...]
, in proprio ed in qualità di Parte_2 Parte_3 esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 [...]
in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità Parte_4 genitoriale sui minori e Controparte_1 [...]
Parte_5 Parte_6 Parte_7
, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...]
e , Persona_2 Parte_8 [...]
, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità Parte_9 genitoriale sulla minore , Persona_3 Parte_10
,
[...] Parte_11 Parte_12
,
[...] Parte_13 Parte_14
, allegano
[...] Parte_15
e provano (i) la discendenza in linea retta di (si assume, ai fini che qui Persona_4 ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita depositato in atti), nato in [...],
a Montazzoli (CH), in data 13/09/1874, emigrata in Brasile e (ii) la mancata perdita di siffatto status giuridico.
Da nasceva in Brasile, in data 21/11/1898, la SI.ra . Persona_4 Parte_17
Quanto al ricorrente , esso, invece, poneva, Parte_16
a sostegno della propria domanda, l'intervenuto acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure matrimonii. In particolare, lo stesso adduceva di aver contratto matrimonio con l'odierna ricorrente - Parte_12 discendente diretta di - in data 15/03/1972. Persona_4
Occorrerà, pertanto, trattare separatamente le due domande.
3 Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendosi pertanto in Controparte_2 questa sede dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositate antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n.
36/2025.
1. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii proposta da . Parte_16
In riferimento al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, giova premettere come il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
In particolare, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi,
l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma, 19.12.2019 e 5.12.2014).
4 Applicando tali principi al caso di specie, la domanda proposta da Parte_16
è, in questa sede, inammissibile.
[...]
In primo luogo, la procedura amministrativa iure matrimonii è diversa e distinta da quella iure sanguinis, cosicché non si può automaticamente inferire che la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sia, al pari di quella iure sanguinis, defatigante. Cosicché, potrebbe non essere necessario, per l'interessato, rivolgersi all'A.G., ben potendo esso coltivare la propria domanda in via amministrativa.
In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito la prova di aver previamente azionato la corretta procedura richiesta dal - tramite proposizione di idonea istanza - al Pt_18 fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii, cosicché difetta, ai fini che qui interessano, la prova della sussistenza dell'interesse ad agire.
2. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
2.1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n.
25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dalla disciplina di cui alla legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n.
25317/2022).
5 I presupposti di diritto sostanziale, in base alla normativa applicabile ratione temporis, che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la discendenza dall'ava cittadina italiana e dai discendenti di quest'ultima nei termini di cui sopra si è detto.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti che hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis hanno in primo luogo depositato certificato negativo di naturalizzazione, con ciò attestando la mancata rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana. In secondo luogo, è emerso per tabulas che la prima discendente dell'avo ha acquisito la cittadinanza straniera non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nata all'estero (ius soli). Infine, non è emerso che gli ascendenti di parte ricorrente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, tenuto conto anche del riparto dell'onere della prova così come delineato da Cass. civ., Sez. Unite,
Sent., 24/08/2022, n. 25317.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis.
2.3 La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze: i) il matrimonio - con soggetto straniero – di , avvenuto in Parte_17 epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, che comportava, per la donna, la perdita della cittadinanza italiana;
ii) l'idoneità della donna a trasmettere la cittadinanza italiana alla prole nata in [...] antecedente al 01.01.1948.
6 In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana
- minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre- costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”. In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord. 25.09.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
7
3. Conclusioni.
Sulla base di quanto sopra indicato, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto al riconoscimento dello status di cittadinanza italiana.
Anche l'ulteriore istanza - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R.
396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al Controparte_2
e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
Dovrà, invece, dichiararsi inammissibile la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure matrimonii, proposta da Parte_16
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. E ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 507/2024
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) in accoglimento del ricorso da medesimi proposto, accerta e dichiara il diritto di
, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Persona_1
Parte_4 Controparte_1
e
[...] Parte_5
8 , , Parte_6 Parte_7
e Persona_2 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 [...]
, , Persona_3 Parte_10 Parte_11
, ,
[...] Parte_12 [...]
Parte_13 Parte_14
,
[...] Parte_15 al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) dichiara inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente
[...]
; Parte_16
6) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 25 novembre 2025
Il Giudice Dott. Dario Nardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. Dario Nardi, all'esito dell'udienza del 25.11.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 507 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa, in data
25.11.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 [...]
, nato in [...] il [...], , Parte_2 Parte_3
nato in Brasile il [...], in [...] ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nato in [...] il [...], Persona_1 [...]
, nato in Brasile il [...], in [...] ed in qualità di esercente la Parte_4
responsabilità genitoriale sui minori , nata in Controparte_1
1 Brasile il 07/11/2014, e nata in [...] Parte_5
il 26/09/2009, , nato in [...] il [...], Parte_6
, nato in Brasile il [...], in [...] ed in qualità Parte_7
di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_2
, nata in [...] il [...], e ,
[...] Parte_8
nata in [...] il [...], , nata in [...] il Parte_9
16/01/1979, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , nata in [...] il [...], Persona_3 [...]
, nato in [...] il [...], , nato in Parte_10 Parte_11
Brasile il 12/05/1988, , nata in Parte_12
Brasile il 27/08/1949, nata in [...] il Parte_13
08/02/1975, , nato in [...] il Parte_14
23/07/1978, , nato in Parte_15
Brasile il 03/02/1980, , nato in [...] il Parte_16
05/05/1947, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Nardocci, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, Parte
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis e jure matrimonii.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt. 19 bis D.
Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del
[...]
al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento CP_2 in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i SIg.ri Parte_1 [...]
, in proprio ed in qualità di Parte_2 Parte_3 esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 [...]
in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità Parte_4 genitoriale sui minori e Controparte_1 [...]
Parte_5 Parte_6 Parte_7
, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...]
e , Persona_2 Parte_8 [...]
, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità Parte_9 genitoriale sulla minore , Persona_3 Parte_10
,
[...] Parte_11 Parte_12
,
[...] Parte_13 Parte_14
, allegano
[...] Parte_15
e provano (i) la discendenza in linea retta di (si assume, ai fini che qui Persona_4 ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita depositato in atti), nato in [...],
a Montazzoli (CH), in data 13/09/1874, emigrata in Brasile e (ii) la mancata perdita di siffatto status giuridico.
Da nasceva in Brasile, in data 21/11/1898, la SI.ra . Persona_4 Parte_17
Quanto al ricorrente , esso, invece, poneva, Parte_16
a sostegno della propria domanda, l'intervenuto acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure matrimonii. In particolare, lo stesso adduceva di aver contratto matrimonio con l'odierna ricorrente - Parte_12 discendente diretta di - in data 15/03/1972. Persona_4
Occorrerà, pertanto, trattare separatamente le due domande.
3 Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendosi pertanto in Controparte_2 questa sede dichiarare contumace.
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Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositate antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n.
36/2025.
1. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii proposta da . Parte_16
In riferimento al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, giova premettere come il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
In particolare, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi,
l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma, 19.12.2019 e 5.12.2014).
4 Applicando tali principi al caso di specie, la domanda proposta da Parte_16
è, in questa sede, inammissibile.
[...]
In primo luogo, la procedura amministrativa iure matrimonii è diversa e distinta da quella iure sanguinis, cosicché non si può automaticamente inferire che la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sia, al pari di quella iure sanguinis, defatigante. Cosicché, potrebbe non essere necessario, per l'interessato, rivolgersi all'A.G., ben potendo esso coltivare la propria domanda in via amministrativa.
In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito la prova di aver previamente azionato la corretta procedura richiesta dal - tramite proposizione di idonea istanza - al Pt_18 fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii, cosicché difetta, ai fini che qui interessano, la prova della sussistenza dell'interesse ad agire.
2. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
2.1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n.
25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dalla disciplina di cui alla legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n.
25317/2022).
5 I presupposti di diritto sostanziale, in base alla normativa applicabile ratione temporis, che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la discendenza dall'ava cittadina italiana e dai discendenti di quest'ultima nei termini di cui sopra si è detto.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti che hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis hanno in primo luogo depositato certificato negativo di naturalizzazione, con ciò attestando la mancata rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana. In secondo luogo, è emerso per tabulas che la prima discendente dell'avo ha acquisito la cittadinanza straniera non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nata all'estero (ius soli). Infine, non è emerso che gli ascendenti di parte ricorrente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, tenuto conto anche del riparto dell'onere della prova così come delineato da Cass. civ., Sez. Unite,
Sent., 24/08/2022, n. 25317.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis.
2.3 La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze: i) il matrimonio - con soggetto straniero – di , avvenuto in Parte_17 epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, che comportava, per la donna, la perdita della cittadinanza italiana;
ii) l'idoneità della donna a trasmettere la cittadinanza italiana alla prole nata in [...] antecedente al 01.01.1948.
6 In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana
- minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre- costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”. In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord. 25.09.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
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3. Conclusioni.
Sulla base di quanto sopra indicato, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto al riconoscimento dello status di cittadinanza italiana.
Anche l'ulteriore istanza - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R.
396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al Controparte_2
e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
Dovrà, invece, dichiararsi inammissibile la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure matrimonii, proposta da Parte_16
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. E ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 507/2024
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) in accoglimento del ricorso da medesimi proposto, accerta e dichiara il diritto di
, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Persona_1
Parte_4 Controparte_1
e
[...] Parte_5
8 , , Parte_6 Parte_7
e Persona_2 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 [...]
, , Persona_3 Parte_10 Parte_11
, ,
[...] Parte_12 [...]
Parte_13 Parte_14
,
[...] Parte_15 al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) dichiara inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente
[...]
; Parte_16
6) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 25 novembre 2025
Il Giudice Dott. Dario Nardi
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