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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13441/2021 R.G. vertente tra:
(Avv. ROMITO DOMENICO) Parte_1
- ATTRICE -
E
già (Avv. ARCUCCI GENNARO ) Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTA -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio ed altri attori hanno Parte_1 chiesto, per quanto qui rileva: “A ) in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o assenza del contratto quadro in violazione dell'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato pari a: … 10) Per la sig.ra €. 12.723,59 … ; B) Parte_1 in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento pari alla somma addebitata pari nello specifico:… 10) Per CP_1 la sig.ra €. 12.723,59 …, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come Parte_1 di legge;
C) in ogni caso condannare la al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente CP_1 procedura, in favore del sottoscritto Avvocato antistatario nel rispetto dei parametri forensi vigenti.”. Costituendosi, la (già ha sollevato Controparte_1 Controparte_2 eccezioni pregiudiziali e preliminari e chiesto comunque il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 12.10.2021, resa nel giudizio iscritto al n. 7795/2021 r.g. in virtù di detto atto di citazione, è stata disposta la separazione dei giudizi in relazione alla posizione di ciascuno degli investitori attori ed il giudizio relativo all'attrice in epigrafe ha preso il n. 13441/20021 r.g..
Quest'ultimo giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'espletamento di una CTU. All'odierna udienza di discussione viene deciso ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda attorea va accolta nei limiti di seguito esposti.
Si precisa che, in sede di precisazione delle conclusioni, la difesa di parte attrice ha chiesto l'accoglimento “della domanda di risarcimento del danno cagionato da numerosi inadempimenti inerenti gli Cont investimenti in azioni di cui è causa, con espressa rinuncia alle altre domande formulate in atti” e precisamente di “- accertare e dichiarare che l'inadempimento degli obblighi in capo alla convenuta, non è stato di lieve entità sia nella fase dell'investimento che del successivo rapporto (come accertati da CTU) durante il quale la libertà negoziale della Deducente è stata condizionata dal sistematico ricorso ad una informativa decettiva (tra l'altro con invio di EC titoli da cui risultano informazioni falsate sull'effettivo rischio ed inadeguatezza dello stesso) ed omissiva (con riferimento a conflitto di interessi, illiquidità e fair value del titolo) e, per l'effetto, condannare la convenuta, al risarcimento del danno cagionato, in CP_1 favore della Deducente di €. 12.723,59, pari alla differenza tra gli investimenti documentati in atti ed il valore nullo del titolo, come accertato da CTU, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria in quanto risparmio investito e dunque debito di valore ed interessi dalla data dell'investimento al dì del soddisfo nonché degli interessi ex art.1284, 4° comma dalla data della notifica della citazione al dì del soddisfo;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore del sottoscritto Avvocato antistatario nel rispetto dei parametri forensi medi vigenti”.
2.1 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, atteso che parte attrice ha prodotto in atti il verbale di mediazione negativo del 30.8.2021.
2.2. Ancora, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della convenuta. CP_1
Sull'azione di responsabilità promossa da parte attrice con riguardo all'asserita violazione, da parte della di norme di comportamento dettate dal TUF e dalla normativa secondaria, va anzitutto osservato CP_1 che tale responsabilità è qualificabile come contrattuale (con il conseguente regime di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.), poiché il dedotto inadempimento si colloca nell'arco temporale tra la stipula del contratto quadro e l'esecuzione degli ordini di acquisto (v. Cass. n. 24648/2023). Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cass. n. 32226/2024; Cass n. 2066/2023).
Va, altresì, messo in evidenza che in tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio (tra le altre, Cass. n. 14135/2019; Cass. n.
14662/2016).
Nel caso di specie, la difesa della assume la decorrenza del termine di prescrizione della CP_1 domanda risarcitoria dal momento in cui sono stati eseguiti gli investimenti oggetto del presente giudizio
(“Con riguardo al dies a quo, il momento di decorrenza dei suddetti termini prescrizionali dovrà dunque essere propriamente individuato nel momento in cui sono stati eseguiti gli investimenti oggetto del presente giudizio, ossia nel momento in cui la avrebbe asseritamente posto in essere le violazioni informative CP_1
e/o comportamentali invocate ex adverso, che giustificherebbero, in astratto, l'accoglimento delle summenzionate domande”), non allegando alcunché in ordine al momento, sul quale, invece, avrebbe dovuto soffermarsi, in cui il danno è divenuto percepibile per l'azionista. Ne deriva che l'eccezione, per come proposta, è priva di fondamento.
In ogni caso, la difesa della ha assunto nella comparsa di costituzione (peraltro, non in CP_1 relazione all'eccezione di prescrizione, ma ad altri fini) ha affermato che “. Esclusivamente a partire dall'esercizio 2015 e, dunque, in epoca successiva agli investimenti contestati: - la ha chiuso il CP_1 bilancio in perdita e, conseguentemente, il titolo azionario (che riflette in primis l'andamento economico dell'emittente) ha registrato una graduale riduzione di valore;
- è sopravvenuta una contrazione degli Cont scambi dei titoli azionari che sino al luglio 2015 erano stati invece regolarmente liquidati entro un arco temporale di circa 90 giorni.”.
Quindi, l'investitore avrebbe potuto percepire di avere subito un danno, in virtù delle caratteristiche intrinseche del titolo acquistato, non prima dell'anno 2016, cioè da quando la banca ha depositato il bilancio in perdita e si è verificata la contrazione di liquidità del titolo stesso, cioè da quando era percepibile dagli Cont investitori in titoli la difficoltà se non l'impossibilità di negoziare il titolo. Pertanto, considerato che il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato nel 2021 non può ritenersi decorso il termine predetto decennale.
3. Venendo al merito del giudizio, in tesi generale, la disciplina in materia di contratti di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve
“comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a)
e b) d.lgs. 58/1998).
E' necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento” (art. 27 delibera
Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs.
58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004
(c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti"). Prevede inoltre l'art. 31 della delibera
Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.”).
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre,
Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Con riguardo alla violazione degli obblighi di informazione c.d. passiva e c.d. attiva, la giurisprudenza è ormai consolidata (fin dalle pronunce delle Sezioni Unite n. nn. 26724 e 26725 del 2007) nel senso che il ricorso allo strumento di tutela consistente nella nullità del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, non è giustificato, a meno che non ci siano disposizioni specifiche, principi generali o regole sistematiche che lo prevedano espressamente. Va pertanto seguito il tradizionale insegnamento per il quale la violazione di norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità” (v. sentt. Sez Un. cit.).
Sulla base della distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, viene affermato che “la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità – del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005
- alla quale si intende su questo punto dare continuità - la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso.” (v. sentt. Sez Un. cit.). Tanto premesso in punto di diritto, gli investimenti contestati dall'attrice sono i seguenti: A) acquisto del 14.09.2006 n.
1.000 azioni “ – codice 22051” per € 9.154,59; B) acquisto del Controparte_2
21.12.2007 n. 430 azioni “BPB GOD 01/01/2008 codice 428018” per euro 3.569,00.
Quindi, il totale delle azioni detenute dalla è di n.
1.487 per un controvalore di € Parte_1
12.723,59.
Con riferimento all'acquisto del 14.09.2006, attingendo dalla documentazione in atti, si mostra di seguito lo stralcio della pagina del dossier titoli n. 20020634 che riporta il movimento:
e di seguito si riporta l'addebito registrato sul c/c n. 1000542:
Con riferimento all'acquisto del 21.12.2007, sempre attingendo dalla documentazione in atti, si mostra di seguito la pagina del dossier titoli n. 20020634 che riporta il movimento:
e di seguito si riporta l'addebito registrato sul c/c n. 1000542:
Dall'estratto del libro dei soci relativo alla posizione dell'azionista aggiornato al 21/03/2021, si evince che in data 20/10/2020 l'azionista si è avvalsa della facoltà di recedere dalla qualità di azionista con trasferimento delle azioni al gestore accentrato: A questo ultimo proposito, va osservato che, come dedotto dalla difesa attorea nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., non vi è prova in atti di alcun accredito avvenuto in occasione dell'esercizio del diritto di recesso, tenuto conto, del resto, del fatto che il valore di liquidazione a quell'epoca era pari a 0 come riconosciuto dalla stessa (v. doc. 19 di parte attrice). CP_1
Con riferimento all'acquisto sub A) del 14.09.2006, va rilevato che difetta in atti la prova che in occasione dello stesso la abbia assolto all'obbligo di informazione c.d. attiva, omettendo di CP_1 consegnare la documentazione idonea a descrivere le caratteristiche del prodotto finanziario commercializzato. In particolare, dal documento prodotto dalla stessa parte convenuta, risulta che nell'ordine di acquisto (doc. 43) viene fatto esclusivo riferimento alla presa visione delle norme statutarie, senza operare alcun rinvio all'avvenuta consegna o presa visione del prospetto informativo contenente la descrizione chiara Cont delle caratteristiche e dei rischi propri del titolo/azione ed, altresì, il set informativo specifico e rafforzato previsto dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in materia di prodotti illiquidi
(sul carattere cogente di tale Comunicazione, v. Cass. 18 febbraio 2022, n. 5344, e Trib. Firenze, 24 febbraio
2020).
Alla luce di quanto fin qui esposto, e a tacer d'altro, non risulta dagli atti che la sia mai Parte_1 Cont stata destinataria del novero di informazioni necessario per l'acquisto dei titoli , sì da essere messa nelle condizioni di comprendere natura e rischi dei titoli che stava acquistando.
Con riguardo a tale acquisto, non risulta osservato neppure l'obbligo di infomazione c.d. passiva, poiché, come pure rilevato dal CTU, non solo nessuno degli acquisti effettuati dall'azionista (sub A e sub B)
è stato preceduto dalla stipulazione del contratto-quadro relativo al dossier titoli n. 20020634, non essendo stato prodotto alcun contratto relativo ai servizi di investimento effettuati dalla Banca nell'interesse della
, ma soprattutto l'investimento in questione non è stato preceduto da un questionario di Parte_1 profilatura, in quanto quelli resi in atti recano tutti una data successiva all'investimento in questione
(01/03/2008, 03/02/2011 e 28/09/2015), in violazione art. 28 co. 1 lett. a delibera Consob n. 11522/1998.
In relazione all'acquisito sub B) del 21.12.2007, pur volendo ritenere assolto l'obbligo di informazione c.d. attiva (v. doc. 32 fasc. parte convenuta), valgono le medesime considerazioni di totale difetto di informazione c.d. passiva poiché, per quanto esposto, anche tale acquisto di azioni non è stato preceduto dalla profilatura della cliente, in violazione dell'art. 39 delibera Consob n. 16190/2007.
In conclusione, la domanda risarcitoria va accolta poiché se adeguatamente informata e profilata la non avrebbe con certezza o comunque con elevata probabilità acquistato le suddette azioni. Parte_1 Ne discende che la va condannata a ristorare l'attrice della somma investita pari ad € CP_1
12.723,59,
Da tale importo va sottratta la somma di € 1.273,94, ricevuta dall'attrice a titolo di dividendi, come pure accertato dal CTU.
Pertanto, l'importo dovuto a titolo risarcitorio è pari ad € 11.449,65, oltre rivalutazione monetaria da ciascuna data degli investimenti.
Sull'importo appena liquidato, deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria e non anche, come richiesto, gli interessi in difetto di alcuna specifica allegazione e prova dell'ulteriore danno subito. Infatti, vertendosi in tema di obbligazione di valore, trattasi di interessi c.d. compensativi che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo e non è dunque configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (v. Cass. n. 6351/2025 (conf. Cass. n. 18564/2018) per cui nell'obbligazione risarcitoria, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.).
Infine, la pretesa di parte convenuta di ridimensionamento dell'eventuale danno riconosciuto a parte attrice in ragione del grave concorso colposo di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. deve essere rigettata poiché sfornita di alcun elemento probatorio poiché, come visto, la non è Parte_1 stata affatto interpellata circa i suoi obiettivi di investimento.
A tal proposito, va anche osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni rischiose in violazione degli obblighi informativi e l'investitore non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass. n.
29864/201; Cass, n. 9892/2016).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi per le prime tre fasi e minimi per quella decisoria previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 5.000,01 ad € 26.0000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
Analogamente, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) condannata la al risarcimento del danno in favore dell'attrice per la somma di € CP_1
11.449,65, oltre rivalutazione monetaria dalla data di ciascun investimento;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Domenico Romito, CP_1 difensore dell'attrice dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in euro 4.227,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della così come liquidate in corso di causa. CP_1
Così deciso in Bari, il 09/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma