CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/07/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1315/2023
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Agostini e dall'avv. Cataldo C.F._2
Canalicchio, giusta procura in atti;
appellanti
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Controparte_1 C.F._3
Palazzolo, giusta procura in atti;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato in data 21 aprile 2017, ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
Siracusa la condanna dei convenuti, i coniugi e , ex artt. 2043 e 2059 Parte_1 Parte_2
c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti (danno biologico e danno morale), in conseguenza di reati di truffa e di furto aggravati ascritti ai convenuti, i quali avevano riportato condanna, a seguito di patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p., pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, indicata e prodotta in atti, emessa dal Tribunale penale di Catania il 15 giugno 2015, reati dei quali ella era stata vittima insieme al marito, (rimasto estraneo al giudizio). CP_2
In particolare, l'attrice ha esposto che quest'ultimo è titolare di una tabaccheria e ricevitoria
Lottomatica sita in Siracusa viale Teocrito n. 101 alla cui dipendenze lavorava la , la quale con la Pt_1 complicità del marito, , si era resa responsabile di reiterati atti di spoliazione Parte_2 patrimoniale accertati a seguito di prolungata attività investigativa svolta a partire dal settembre 2011 e culminata con l'arresto in flagranza avvenuto il 24.4.2012.
La AT ha dedotto che i fatti devono essere letti nel contesto della comune appartenenza sua, del marito e dei convenuti alla comunità religiosa “Comunione e Liberazione”, fondata su valori evangelici e legami di amicizia. La scoperta del tradimento da parte della , con la complicità del marito, ha Pt_1 causato in lei un profondo turbamento emotivo e spirituale, con conseguenze gravi sulla sua salute psichica, come evincibile da consulenza medica a firma di medico di fiducia della stessa, versata in atti al momento dell'instaurazione della lite in primo grado. Ha riportato, come conseguenza dei fatti, uno stato depressivo duraturo, isolamento sociale e l'allontanamento dalla comunità religiosa.
Nella resistenza di entrambi i convenuti, espletata l'istruttoria (tramite prova testimoniale e una c.t.u. medico – legale), il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 804/2023, pubblicata il 27 aprile 2023, resa inter partes nel procedimento iscritto al n. 2531/2017 R.G., ha accolto la domanda proposta dall'attrice e ha condannato e al pagamento in solido in favore di Parte_1 Parte_2 [...] della somma di € 104.228,00, oltre interessi legali su tale importo devalutato all'aprile CP_1
2012 e via via rivalutato sino alla data odierna. Ha condannato per l'effetto i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali, ponendo a loro carico in via solidale anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale decisione, i coniugi e hanno proposto appello con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato in data 16 ottobre 2023, sulla base di due motivi.
pagina 2 di 10 si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Concesso alle parti un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 10 marzo 2025, esaurita la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di gravame, gli appellanti denunciano l'erronea, insufficiente e contradditoria motivazione della sentenza di primo grado, deducendo l'insussistenza del doppio nesso causale tra condotta ed evento lesivo secondo il criterio del “più probabile che non”.
Censurano l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice e riconosciuto pertanto sussistente il doppio nesso causale (causalità materiale e causalità giuridica) tra la loro condotta e la lesione dell'integrità psico-fisica patita da Controparte_1 nonostante la crisi depressiva sia da addebitarsi in via maggioritaria e determinante alla
“ostracizzazione” dei coniugi da “Comunione e Liberazione”. Sostengono, al Persona_1 contrario, che la condotta degli appellanti assurgerebbe, tutt'al più, a concausa non determinante e minoritaria, non sufficiente a far scattare il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo.
Rilevano, ancora, che gli ammanchi assurgono alla “quasi irrisoria” somma di € 6.693,00 nell'arco di tre anni, con la conseguenza che mancherebbe, nella sostanza, la prova di un fatto doloso o colposo che abbia avuto una gravità tale da potere, “usando l'ordinario raziocinio e l'ordinario senso della misura”, aver causato una cronica sindrome depressiva in capo all'attrice. Secondo gli appellanti, non potrebbe seriamente ritenersi che “in soggetto dotato di una normale stabilità psichica” gli ammanchi in media di € 2.200,00 l'anno possano assumere dignità di noxa patogena ed avere provocato un “danno di natura quasi devastante”.
2. - Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti denunciando “erronea, insufficiente e contradditoria valutazione dell'elaborato peritale” e la “sussistenza di comorbilità che assurgono a cause efficienti e determinanti del disturbo psichico” reiterano le osservazioni critiche mosse all'operato del C.T.U. nominato dal primo Giudice, dott. il quale si sarebbe Persona_2
“appiattito a quanto detto dal CTP Dott. ” (CTP dell'appellata), dovendo pertanto dubitarsi, a Per_3 loro dire, tanto della “reale validità della c.t.u.” quanto della “sua serenità di giudizio”.
In ogni caso, hanno osservato che spetta a parte attrice provare rigorosamente che la sindrome depressiva accertata sia correlata da nesso di causalità con i fatti dedotti in atto di citazione e che pagina 3 di 10 sussiste prova certa tanto del nesso di causalità materiale quanto di quello giuridico.
3. - I due motivi di appello riguardano entrambi la valutazione del materiale probatorio e, attesa la stretta interconnessione, vanno esaminati congiuntamente.
Essi non sono fondati alla luce delle seguenti considerazioni.
Il Tribunale è pervenuto alla conclusione di condannare gli odierni appellanti in solido al risarcimento dell'intero danno non patrimoniale (danno psichico e danno morale) patito dall'attrice, odierna appellata.
A tale risultato il Giudice di primo grado è giunto sulla base di una serie di elementi idonei a sorreggere la decisione, nonché pienamente condivisibili e convincenti.
In particolare, si osserva che le testimonianze raccolte e la documentazione medica in atti dimostrano che l'attrice già in passato affetta da disturbi depressivi in forma lieve e superati Controparte_1 con breve terapia, ha condotto per anni una vita attiva e socialmente integrata, caratterizzata dalla partecipazione al gruppo di “Comunione e Liberazione” assieme al marito e ai convenuti.
A seguito dei fatti oggetto del giudizio – identificati come un "tradimento" da parte di amici legati da comuni valori religiosi – l'attrice ha subito un forte trauma emotivo, che ha causato una ricaduta in una forma grave di depressione. Le testimonianze e la consulenza tecnica d'ufficio hanno accertato l'insorgenza di un disturbo post-traumatico da stress in comorbilità con disturbo depressivo maggiore, grave, con sintomi psicotici, che ha compromesso la sua salute psichica, la vita di relazione e quella familiare.
Il giudizio di primo grado ha quindi accertato un nesso causale diretto tra la condotta dolosa dei convenuti e la nuova manifestazione della malattia dell'attrice, escludendo che la patologia pregressa fosse da sola causa del nuovo stato. È stato inoltre riconosciuto un ulteriore danno alla vita dinamico- relazionale dell'attrice, come conseguenza immediata e diretta della patologia indotta dal trauma, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Il CTU ha evidenziato che, pur in presenza di una remissione dell'episodio depressivo maggiore
(EDM) risalente agli anni '90, la psiche dell'attrice conserva un “locus minoris resistentiae”, cioè una fragilità permanente che aumenta il rischio di recidive. Tuttavia, ha sottolineato che l'episodio post- partum fu non grave, trattato senza ricovero ospedaliero, e che l'attrice godeva di buone condizioni sociali, familiari e lavorative, elementi favorevoli per la prognosi, come confermato anche dai pagina 4 di 10 testimoni. Alla luce di ciò, il CTU ha stimato un danno biologico permanente pregresso (dovuto all'episodio degli anni '90) quantificato nella misura del 6%, limitato al rischio aumentato di recidive.
Il danno complessivo attuale è stato invece confermato nella misura già indicata nella prima relazione
(25%), includendo anche gli esiti invalidanti temporanei e permanenti causati dai fatti oggetto di causa.
In conclusione, il CTU ha ritenuto del tutto distinto l'episodio depressivo pregresso rispetto alla nuova patologia insorta dopo i fatti contestati, con piena autonomia eziologica di quest'ultima, e ha risposto in modo convincente alle critiche della difesa dei convenuti, confermando che l'attrice ha vissuto normalmente fino al nuovo trauma, che ha rappresentato l'effettiva causa della ricaduta.
Il CTU ha, in particolare, evidenziato - anche sulla base delle testimonianze - che l'attrice
[...]
dopo l'episodio depressivo del '90, ha condotto una vita normale, lavorando e mantenendo CP_1 relazioni sociali attive. Pertanto, quell'episodio, pur avendo lasciato un modesto residuo invalidante, è da considerarsi distinto e autonomo rispetto alla nuova crisi depressiva, insorta in diretta conseguenza dei fatti delittuosi commessi dai convenuti.
Il criterio adottato dal CTU - così come la decisione impugnata che fa proprie le conclusioni da quello rassegnate - appare coerente con quanto stabilito dalla giurisprudenza richiamata dal primo Giudice
(Cass. civ. n. 28990/2019), secondo cui, in caso di pregressa menomazione concorrente, il danno biologico va determinato considerando il peggioramento complessivo post eventum, detratti gli effetti della preesistente patologia. Pertanto, il primo Giudice ha correttamente concluso che i convenuti dovessero rispondere del danno differenziale, ossia della quota di pregiudizio effettivamente causata dal nuovo evento lesivo, secondo l'art. 1223 c.c., che impone il risarcimento solo del danno immediatamente e direttamente ricollegabile alla condotta colposa o dolosa.
Ritiene il Collegio che tale decisione assunta dal Tribunale di Siracusa debba ritenersi condivisibile, anche alla luce di alcune ulteriori pronunce che si sono soffermate diffusamente sull'argomento e che vanno di seguito richiamate.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti affermato che, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento,
pagina 5 di 10 essendo quest'ultimo riconducibile a tutte (cfr. Cass. n. 8995/2015; Cass. 15991/2011).
Nella situazione descritta, deve essere esclusa l'incidenza di una causa naturale in grado di escludere del tutto il nesso di causa tra la condotta degli appellanti e l'evento lesivo, com'è confermato dalle prove testimoniali acquisite, per cui non può che concludersi – in linea con la valutazione del primo
Giudice (cfr. pag. 7 in basso della sentenza impugnata) – che l'odierna parte appellante debba rispondere per intero del danno subito. Ciò in quanto, non essendo stata provata l'esistenza di un fattore naturale, appunto, in grado di escludere del tutto il nesso di causa, si deve affermare che l'autore del danno non ha fornito la prova della propria esclusione di responsabilità, ed è quindi da ritenere colpevole per l'intero.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito che, qualora – come verificatosi nella specie - la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica (cfr. Cass. n. 13037/2023).
Peraltro, l'esito decisorio qui impugnato risulta pienamente conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione anche ove il Tribunale, facendo proprie le puntuali e motivate conclusioni rassegnate dal C.T.U., e, dopo aver accertato il nesso di causalità materiale in forza dell'art. 41 c.p., ha determinato il danno biologico, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., in
€ 113,623,00 nella misura del 25%, sottraendo poi l'importo di € 9.395,00 pari al danno biologico al
6% relativo alla pregressa menomazione (cfr. pag. 10). Invero “in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia o menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art.
41 c.p., e di essa non deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente;
invece, le menomazioni preesistenti "concorrenti" possono essere apprezzate ai fini della liquidazione
e rispetto al maggior danno causato: dapprima, vanno stimate in punti percentuali l'invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e quella preesistente;
poi, entrambe le percentuali devono essere convertite in una somma di denaro;
infine, si procede a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale
pagina 6 di 10 del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. 32565/2024; Cass.
13037/2023).
La sentenza del Tribunale, dunque, ha fatto buon governo di tali principi, anche laddove, dopo aver accertato il nesso di causalità materiale in forza dell'art. 41 c.p., ha liquidato il danno biologico cd. differenziale in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c. (cfr. Cass. 4680/2025).
Non può assumere rilievo in senso contrario la deduzione degli appellanti in ordine alla presunta modesta entità del danno patrimoniale arrecato alla sfera patrimoniale dell'appellata, atteso che la non ha agito per il risarcimento del danno patrimoniale nella duplice componente del danno CP_1 emergente e del lucro cessante, ma ha fatto valere la responsabilità extracontrattuale da cui è derivato il riscontrato danno biologico e morale.
Né può pervenirsi a un esito favorevole agli appellanti sulla base della ragione di censura basata sulla presunta “ostracizzazione dei coniugi da Comunione e Liberazione”. Infatti, come il Persona_1
Tribunale ha correttamente accertato, l'allontanamento – volontario o non – della dal suddetto CP_1 movimento religioso deve essere inquadrato nel contesto di un unico fatto dannoso. La consapevolezza del “tradimento” subito ha infatti compromesso l'equilibrio psichico della medesima appellata, generando in lei una diffidenza non solo nei confronti degli appellanti, ma anche verso l'intero movimento religioso, la cui assidua frequentazione aveva indubbiamente - come comprovato dalle prove testimoniali e dalla consulenza tecnica d'ufficio – contribuito, dopo l'episodio depressivo del
'90, a consentirle di condurre una vita normale.
D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, nessuna censura può muoversi all'operato del consulente tecnico di ufficio che ha risposto puntualmente ed esaustivamente ai quesiti posti dal Giudice di prime cure e alle osservazioni mosse dal C.T. degli appellanti, con valutazione immune da vizi logici e medico – legali.
In particolare, nella relazione integrativa del 3.09.2022 il CTU ha rilevato che, “rispetto alla determinazione precedente della I.T.T. e di quella parziale, si conferma che, in quella circostanza, la sofferenza psichica della perizianda ha causato un peggioramento dello stato di salute preesistente, per cui non ha potuto attendere alle ordinarie occupazioni lavorative ed extra-lavorative per un periodo di inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 60 (sessanta) corrispondenti alla fase
pagina 7 di 10 acuta del disturbo depressivo;
di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 120 (centoventi), che rappresentano la prognosi minima per la remissione clinica di un episodio depressivo maggiore con adeguato programma terapeutico. Tale valutazione ha tenuto conto della sofferenza psichica direttamente correlabile agli eventi accaduti nell'anno 2011, in assenza di precedenti o prossime ricadute di E.D.M. rispetto all'episodio psicopatologico slatentizzato nel post-partum agli inizi del
1990 circa. Ai fini della valutazione degli esiti permanenti, valutati sulla base delle tabelle riportate in
''La valutazione medico-legale del danno biologico in responsabilità civile'', autori: Parte_3 [...]
, P.G. – , è stato riscontrato un danno biologico CP_3 CP_4 Per_4 Persona_5 permanente= 25%. Sulla base di quanto emerso sulla prova orale per articolati, per cui la IG.ra
ha sofferto, intorno agli inizi degli anni '90, di un Episodio depressivo maggiore Controparte_1 manifestatosi nel post-partum e risoltosi, con adeguato trattamento terapeutico non meglio specificato né documentato, verosimilmente entro sei mesi senza apparenti esiti difettuali, e in considerazione delle evidenze scientifiche in merito, per cui una condizione di vulnerabilità ad eventi stressanti, rispetto alla popolazione generale, persiste dopo un Episodio depressivo maggiore con possibile ricaduta nella stessa polarità sintomatologica, con un danno biologico permanente valutabile al 6%, questo valore va detratto da quello stabilito nel corso delle precedenti operazioni peritali (25%)” (cfr. pag. 14 e 15 relazione integrativa).
Inoltre, il C.T.U. ha precisato che “… anche nel caso in cui l'evoluzione del disturbo depressivo sia favorevole, al di là del danno temporaneo legato all'acuzie psico-patologica, è comunque accreditabile un danno biologico permanente nell'ordine del 3-6% a motivo della persistenza di un locus minoris resistentiae che si traduce in un incremento del rischio di andare incontro a recidive dell'episodio depressivo …'' ( F. – Guida alla valutazione psichiatrica e medico-legale del danno Per_6 Per_7 biologico di natura psichica, Ed. Giuffrè)”.
4. - L'appello proposto da e è pertanto infondato e deve essere Parte_1 Parte_2 rigettato, dovendo per l'effetto ritenersi superflua, alla luce del completo ed esauriente materiale probatorio già raccolto, la richiesta di rinnovazione della c.t.u. medico – legale, le cui conclusioni il
Collegio intende fare proprie per intero, siccome immuni da evidenti vizi logici o medico – legali, nonché assolutamente convincenti e ben motivate.
5. - Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico degli appellanti in solido.
pagina 8 di 10 La liquidazione viene effettuata applicando i parametri di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, attualmente vigente, con riferimento al valore della controversia (rientrante nello scaglione tariffario €
52.000,01/€ 260.000,00), sulla base dei valori minimi tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Il compenso di avvocato è determinato così complessivamente in € 7.160,00 (per la fase di studio €
1.489,00, per la fase introduttiva € 956,00, per la fase di trattazione € 2.163,00 e per la fase decisionale
€ 2.552,00).
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'impugnazione, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1315/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 804/2023, pubblicata il 27 aprile Parte_1 Parte_2
2023, emessa dal Tribunale di Siracusa (resa nel proc. iscritto al n. 2531/2017 R.G.), che conferma;
condanna gli appellanti in solido al rimborso, in favore di delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.160,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 9 di 10 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1315/2023
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Agostini e dall'avv. Cataldo C.F._2
Canalicchio, giusta procura in atti;
appellanti
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Controparte_1 C.F._3
Palazzolo, giusta procura in atti;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato in data 21 aprile 2017, ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
Siracusa la condanna dei convenuti, i coniugi e , ex artt. 2043 e 2059 Parte_1 Parte_2
c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti (danno biologico e danno morale), in conseguenza di reati di truffa e di furto aggravati ascritti ai convenuti, i quali avevano riportato condanna, a seguito di patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p., pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, indicata e prodotta in atti, emessa dal Tribunale penale di Catania il 15 giugno 2015, reati dei quali ella era stata vittima insieme al marito, (rimasto estraneo al giudizio). CP_2
In particolare, l'attrice ha esposto che quest'ultimo è titolare di una tabaccheria e ricevitoria
Lottomatica sita in Siracusa viale Teocrito n. 101 alla cui dipendenze lavorava la , la quale con la Pt_1 complicità del marito, , si era resa responsabile di reiterati atti di spoliazione Parte_2 patrimoniale accertati a seguito di prolungata attività investigativa svolta a partire dal settembre 2011 e culminata con l'arresto in flagranza avvenuto il 24.4.2012.
La AT ha dedotto che i fatti devono essere letti nel contesto della comune appartenenza sua, del marito e dei convenuti alla comunità religiosa “Comunione e Liberazione”, fondata su valori evangelici e legami di amicizia. La scoperta del tradimento da parte della , con la complicità del marito, ha Pt_1 causato in lei un profondo turbamento emotivo e spirituale, con conseguenze gravi sulla sua salute psichica, come evincibile da consulenza medica a firma di medico di fiducia della stessa, versata in atti al momento dell'instaurazione della lite in primo grado. Ha riportato, come conseguenza dei fatti, uno stato depressivo duraturo, isolamento sociale e l'allontanamento dalla comunità religiosa.
Nella resistenza di entrambi i convenuti, espletata l'istruttoria (tramite prova testimoniale e una c.t.u. medico – legale), il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 804/2023, pubblicata il 27 aprile 2023, resa inter partes nel procedimento iscritto al n. 2531/2017 R.G., ha accolto la domanda proposta dall'attrice e ha condannato e al pagamento in solido in favore di Parte_1 Parte_2 [...] della somma di € 104.228,00, oltre interessi legali su tale importo devalutato all'aprile CP_1
2012 e via via rivalutato sino alla data odierna. Ha condannato per l'effetto i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali, ponendo a loro carico in via solidale anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale decisione, i coniugi e hanno proposto appello con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato in data 16 ottobre 2023, sulla base di due motivi.
pagina 2 di 10 si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Concesso alle parti un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 10 marzo 2025, esaurita la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di gravame, gli appellanti denunciano l'erronea, insufficiente e contradditoria motivazione della sentenza di primo grado, deducendo l'insussistenza del doppio nesso causale tra condotta ed evento lesivo secondo il criterio del “più probabile che non”.
Censurano l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice e riconosciuto pertanto sussistente il doppio nesso causale (causalità materiale e causalità giuridica) tra la loro condotta e la lesione dell'integrità psico-fisica patita da Controparte_1 nonostante la crisi depressiva sia da addebitarsi in via maggioritaria e determinante alla
“ostracizzazione” dei coniugi da “Comunione e Liberazione”. Sostengono, al Persona_1 contrario, che la condotta degli appellanti assurgerebbe, tutt'al più, a concausa non determinante e minoritaria, non sufficiente a far scattare il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo.
Rilevano, ancora, che gli ammanchi assurgono alla “quasi irrisoria” somma di € 6.693,00 nell'arco di tre anni, con la conseguenza che mancherebbe, nella sostanza, la prova di un fatto doloso o colposo che abbia avuto una gravità tale da potere, “usando l'ordinario raziocinio e l'ordinario senso della misura”, aver causato una cronica sindrome depressiva in capo all'attrice. Secondo gli appellanti, non potrebbe seriamente ritenersi che “in soggetto dotato di una normale stabilità psichica” gli ammanchi in media di € 2.200,00 l'anno possano assumere dignità di noxa patogena ed avere provocato un “danno di natura quasi devastante”.
2. - Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti denunciando “erronea, insufficiente e contradditoria valutazione dell'elaborato peritale” e la “sussistenza di comorbilità che assurgono a cause efficienti e determinanti del disturbo psichico” reiterano le osservazioni critiche mosse all'operato del C.T.U. nominato dal primo Giudice, dott. il quale si sarebbe Persona_2
“appiattito a quanto detto dal CTP Dott. ” (CTP dell'appellata), dovendo pertanto dubitarsi, a Per_3 loro dire, tanto della “reale validità della c.t.u.” quanto della “sua serenità di giudizio”.
In ogni caso, hanno osservato che spetta a parte attrice provare rigorosamente che la sindrome depressiva accertata sia correlata da nesso di causalità con i fatti dedotti in atto di citazione e che pagina 3 di 10 sussiste prova certa tanto del nesso di causalità materiale quanto di quello giuridico.
3. - I due motivi di appello riguardano entrambi la valutazione del materiale probatorio e, attesa la stretta interconnessione, vanno esaminati congiuntamente.
Essi non sono fondati alla luce delle seguenti considerazioni.
Il Tribunale è pervenuto alla conclusione di condannare gli odierni appellanti in solido al risarcimento dell'intero danno non patrimoniale (danno psichico e danno morale) patito dall'attrice, odierna appellata.
A tale risultato il Giudice di primo grado è giunto sulla base di una serie di elementi idonei a sorreggere la decisione, nonché pienamente condivisibili e convincenti.
In particolare, si osserva che le testimonianze raccolte e la documentazione medica in atti dimostrano che l'attrice già in passato affetta da disturbi depressivi in forma lieve e superati Controparte_1 con breve terapia, ha condotto per anni una vita attiva e socialmente integrata, caratterizzata dalla partecipazione al gruppo di “Comunione e Liberazione” assieme al marito e ai convenuti.
A seguito dei fatti oggetto del giudizio – identificati come un "tradimento" da parte di amici legati da comuni valori religiosi – l'attrice ha subito un forte trauma emotivo, che ha causato una ricaduta in una forma grave di depressione. Le testimonianze e la consulenza tecnica d'ufficio hanno accertato l'insorgenza di un disturbo post-traumatico da stress in comorbilità con disturbo depressivo maggiore, grave, con sintomi psicotici, che ha compromesso la sua salute psichica, la vita di relazione e quella familiare.
Il giudizio di primo grado ha quindi accertato un nesso causale diretto tra la condotta dolosa dei convenuti e la nuova manifestazione della malattia dell'attrice, escludendo che la patologia pregressa fosse da sola causa del nuovo stato. È stato inoltre riconosciuto un ulteriore danno alla vita dinamico- relazionale dell'attrice, come conseguenza immediata e diretta della patologia indotta dal trauma, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Il CTU ha evidenziato che, pur in presenza di una remissione dell'episodio depressivo maggiore
(EDM) risalente agli anni '90, la psiche dell'attrice conserva un “locus minoris resistentiae”, cioè una fragilità permanente che aumenta il rischio di recidive. Tuttavia, ha sottolineato che l'episodio post- partum fu non grave, trattato senza ricovero ospedaliero, e che l'attrice godeva di buone condizioni sociali, familiari e lavorative, elementi favorevoli per la prognosi, come confermato anche dai pagina 4 di 10 testimoni. Alla luce di ciò, il CTU ha stimato un danno biologico permanente pregresso (dovuto all'episodio degli anni '90) quantificato nella misura del 6%, limitato al rischio aumentato di recidive.
Il danno complessivo attuale è stato invece confermato nella misura già indicata nella prima relazione
(25%), includendo anche gli esiti invalidanti temporanei e permanenti causati dai fatti oggetto di causa.
In conclusione, il CTU ha ritenuto del tutto distinto l'episodio depressivo pregresso rispetto alla nuova patologia insorta dopo i fatti contestati, con piena autonomia eziologica di quest'ultima, e ha risposto in modo convincente alle critiche della difesa dei convenuti, confermando che l'attrice ha vissuto normalmente fino al nuovo trauma, che ha rappresentato l'effettiva causa della ricaduta.
Il CTU ha, in particolare, evidenziato - anche sulla base delle testimonianze - che l'attrice
[...]
dopo l'episodio depressivo del '90, ha condotto una vita normale, lavorando e mantenendo CP_1 relazioni sociali attive. Pertanto, quell'episodio, pur avendo lasciato un modesto residuo invalidante, è da considerarsi distinto e autonomo rispetto alla nuova crisi depressiva, insorta in diretta conseguenza dei fatti delittuosi commessi dai convenuti.
Il criterio adottato dal CTU - così come la decisione impugnata che fa proprie le conclusioni da quello rassegnate - appare coerente con quanto stabilito dalla giurisprudenza richiamata dal primo Giudice
(Cass. civ. n. 28990/2019), secondo cui, in caso di pregressa menomazione concorrente, il danno biologico va determinato considerando il peggioramento complessivo post eventum, detratti gli effetti della preesistente patologia. Pertanto, il primo Giudice ha correttamente concluso che i convenuti dovessero rispondere del danno differenziale, ossia della quota di pregiudizio effettivamente causata dal nuovo evento lesivo, secondo l'art. 1223 c.c., che impone il risarcimento solo del danno immediatamente e direttamente ricollegabile alla condotta colposa o dolosa.
Ritiene il Collegio che tale decisione assunta dal Tribunale di Siracusa debba ritenersi condivisibile, anche alla luce di alcune ulteriori pronunce che si sono soffermate diffusamente sull'argomento e che vanno di seguito richiamate.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti affermato che, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento,
pagina 5 di 10 essendo quest'ultimo riconducibile a tutte (cfr. Cass. n. 8995/2015; Cass. 15991/2011).
Nella situazione descritta, deve essere esclusa l'incidenza di una causa naturale in grado di escludere del tutto il nesso di causa tra la condotta degli appellanti e l'evento lesivo, com'è confermato dalle prove testimoniali acquisite, per cui non può che concludersi – in linea con la valutazione del primo
Giudice (cfr. pag. 7 in basso della sentenza impugnata) – che l'odierna parte appellante debba rispondere per intero del danno subito. Ciò in quanto, non essendo stata provata l'esistenza di un fattore naturale, appunto, in grado di escludere del tutto il nesso di causa, si deve affermare che l'autore del danno non ha fornito la prova della propria esclusione di responsabilità, ed è quindi da ritenere colpevole per l'intero.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito che, qualora – come verificatosi nella specie - la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica (cfr. Cass. n. 13037/2023).
Peraltro, l'esito decisorio qui impugnato risulta pienamente conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione anche ove il Tribunale, facendo proprie le puntuali e motivate conclusioni rassegnate dal C.T.U., e, dopo aver accertato il nesso di causalità materiale in forza dell'art. 41 c.p., ha determinato il danno biologico, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., in
€ 113,623,00 nella misura del 25%, sottraendo poi l'importo di € 9.395,00 pari al danno biologico al
6% relativo alla pregressa menomazione (cfr. pag. 10). Invero “in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia o menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art.
41 c.p., e di essa non deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente;
invece, le menomazioni preesistenti "concorrenti" possono essere apprezzate ai fini della liquidazione
e rispetto al maggior danno causato: dapprima, vanno stimate in punti percentuali l'invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e quella preesistente;
poi, entrambe le percentuali devono essere convertite in una somma di denaro;
infine, si procede a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale
pagina 6 di 10 del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. 32565/2024; Cass.
13037/2023).
La sentenza del Tribunale, dunque, ha fatto buon governo di tali principi, anche laddove, dopo aver accertato il nesso di causalità materiale in forza dell'art. 41 c.p., ha liquidato il danno biologico cd. differenziale in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c. (cfr. Cass. 4680/2025).
Non può assumere rilievo in senso contrario la deduzione degli appellanti in ordine alla presunta modesta entità del danno patrimoniale arrecato alla sfera patrimoniale dell'appellata, atteso che la non ha agito per il risarcimento del danno patrimoniale nella duplice componente del danno CP_1 emergente e del lucro cessante, ma ha fatto valere la responsabilità extracontrattuale da cui è derivato il riscontrato danno biologico e morale.
Né può pervenirsi a un esito favorevole agli appellanti sulla base della ragione di censura basata sulla presunta “ostracizzazione dei coniugi da Comunione e Liberazione”. Infatti, come il Persona_1
Tribunale ha correttamente accertato, l'allontanamento – volontario o non – della dal suddetto CP_1 movimento religioso deve essere inquadrato nel contesto di un unico fatto dannoso. La consapevolezza del “tradimento” subito ha infatti compromesso l'equilibrio psichico della medesima appellata, generando in lei una diffidenza non solo nei confronti degli appellanti, ma anche verso l'intero movimento religioso, la cui assidua frequentazione aveva indubbiamente - come comprovato dalle prove testimoniali e dalla consulenza tecnica d'ufficio – contribuito, dopo l'episodio depressivo del
'90, a consentirle di condurre una vita normale.
D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, nessuna censura può muoversi all'operato del consulente tecnico di ufficio che ha risposto puntualmente ed esaustivamente ai quesiti posti dal Giudice di prime cure e alle osservazioni mosse dal C.T. degli appellanti, con valutazione immune da vizi logici e medico – legali.
In particolare, nella relazione integrativa del 3.09.2022 il CTU ha rilevato che, “rispetto alla determinazione precedente della I.T.T. e di quella parziale, si conferma che, in quella circostanza, la sofferenza psichica della perizianda ha causato un peggioramento dello stato di salute preesistente, per cui non ha potuto attendere alle ordinarie occupazioni lavorative ed extra-lavorative per un periodo di inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 60 (sessanta) corrispondenti alla fase
pagina 7 di 10 acuta del disturbo depressivo;
di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 120 (centoventi), che rappresentano la prognosi minima per la remissione clinica di un episodio depressivo maggiore con adeguato programma terapeutico. Tale valutazione ha tenuto conto della sofferenza psichica direttamente correlabile agli eventi accaduti nell'anno 2011, in assenza di precedenti o prossime ricadute di E.D.M. rispetto all'episodio psicopatologico slatentizzato nel post-partum agli inizi del
1990 circa. Ai fini della valutazione degli esiti permanenti, valutati sulla base delle tabelle riportate in
''La valutazione medico-legale del danno biologico in responsabilità civile'', autori: Parte_3 [...]
, P.G. – , è stato riscontrato un danno biologico CP_3 CP_4 Per_4 Persona_5 permanente= 25%. Sulla base di quanto emerso sulla prova orale per articolati, per cui la IG.ra
ha sofferto, intorno agli inizi degli anni '90, di un Episodio depressivo maggiore Controparte_1 manifestatosi nel post-partum e risoltosi, con adeguato trattamento terapeutico non meglio specificato né documentato, verosimilmente entro sei mesi senza apparenti esiti difettuali, e in considerazione delle evidenze scientifiche in merito, per cui una condizione di vulnerabilità ad eventi stressanti, rispetto alla popolazione generale, persiste dopo un Episodio depressivo maggiore con possibile ricaduta nella stessa polarità sintomatologica, con un danno biologico permanente valutabile al 6%, questo valore va detratto da quello stabilito nel corso delle precedenti operazioni peritali (25%)” (cfr. pag. 14 e 15 relazione integrativa).
Inoltre, il C.T.U. ha precisato che “… anche nel caso in cui l'evoluzione del disturbo depressivo sia favorevole, al di là del danno temporaneo legato all'acuzie psico-patologica, è comunque accreditabile un danno biologico permanente nell'ordine del 3-6% a motivo della persistenza di un locus minoris resistentiae che si traduce in un incremento del rischio di andare incontro a recidive dell'episodio depressivo …'' ( F. – Guida alla valutazione psichiatrica e medico-legale del danno Per_6 Per_7 biologico di natura psichica, Ed. Giuffrè)”.
4. - L'appello proposto da e è pertanto infondato e deve essere Parte_1 Parte_2 rigettato, dovendo per l'effetto ritenersi superflua, alla luce del completo ed esauriente materiale probatorio già raccolto, la richiesta di rinnovazione della c.t.u. medico – legale, le cui conclusioni il
Collegio intende fare proprie per intero, siccome immuni da evidenti vizi logici o medico – legali, nonché assolutamente convincenti e ben motivate.
5. - Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico degli appellanti in solido.
pagina 8 di 10 La liquidazione viene effettuata applicando i parametri di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, attualmente vigente, con riferimento al valore della controversia (rientrante nello scaglione tariffario €
52.000,01/€ 260.000,00), sulla base dei valori minimi tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Il compenso di avvocato è determinato così complessivamente in € 7.160,00 (per la fase di studio €
1.489,00, per la fase introduttiva € 956,00, per la fase di trattazione € 2.163,00 e per la fase decisionale
€ 2.552,00).
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'impugnazione, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1315/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 804/2023, pubblicata il 27 aprile Parte_1 Parte_2
2023, emessa dal Tribunale di Siracusa (resa nel proc. iscritto al n. 2531/2017 R.G.), che conferma;
condanna gli appellanti in solido al rimborso, in favore di delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.160,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 9 di 10 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10