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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/09/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 367/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 367 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale;
TRA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.04.59, ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Saverino
Pellino, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in NT (AV) al
C.so Luigi Cadorna n.56;
RICORRENTE
E
, c.f. nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv.
Saverino Pellino, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in NT
(AV) al C.so Luigi Cadorna n.56;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
11.07.25.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.02.25, deduceva: di avere contratto matrimonio civile con Parte_1
in data 08.08.93 in NT (AV), registrato negli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di NT (anno 1993, n. 1, Parte I, Serie Ufficio 1); che da tale unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni, (nato a [...] il [...]) studente universitario Per_1 convivente con la madre e (nata a [...] il [...]) lavoratrice autonoma e non più Per_2 convivente con la ricorrente;
che tra i coniugi è cessata la comunione di vita materiale e spirituale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente, disponendo altresì che il ricorrente provvedesse alle spese ordinarie e straordinarie per il figlio , con lei convivente, e quindi, alla corresponsione di un assegno Per_1 mensile di € 500,00 per il mantenimento della ricorrente e del figlio convivente.
Con memoria del 03.04.25, si costituiva il resistente, il quale rappresentava la propria piena adesione alle richieste della ricorrente.
Ed invero, deve darsi atto che, a seguito dell'istanza di trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale, depositata dal resistente il 04.06.25, le parti hanno trovato un accordo in ordine alle modalità di separazione, dichiarando di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale all'udienza.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.07.25, le parti confermavano la propria volontà di separarsi e chiedevano di dichiarare la separazione dei coniugi e alle seguenti condizioni: “assegnare la casa coniugale alla Parte_1 Controparte_2 sig.ra che ivi vivrà con il figlio maggiore . La sig.ra Parte_1 Persona_3 Pt_1 rinuncia all'assegno di mantenimento. Sia le spese ordinarie che quelle straordinarie per il
[...] figlio , saranno a carico del solo fino a quando la sig.ra Persona_3 Controparte_1 non avrà un proprio reddito. Le spese del presente giudizio sono integralmente Parte_1 compensate fra le parti fatta eccezione ai compensi provenienti dall'ammissione al gratuito patrocinio per la sola sig.ra ”. Parte_1
Con provvedimento dell'11.09.25, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
Quanto alle statuizioni accessorie, deve precisarsi che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le questioni relative al giudizio in oggetto (tra cui, quelle inerenti, in particolare, l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e agli interessi delle parti e che, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura definita su accordo delle parti, deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 del Sannio (BN) il 05.04.59, e , nato a [...] il [...], uniti Controparte_1 in matrimonio in data 08.08.93 in NT (AV), registrato negli atti di matrimonio del Comune di NT (anno 1993, n. 1, Parte I, Serie Ufficio 1) alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 11.07.2025 e riportate nella parte motiva;
2. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo di cui alle note depositate da entrambe le parti in sostituzione dell'udienza del 11.07.25, riportate in parte motiva;
3. prende atto delle ulteriori condizioni;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT (AV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. compensa integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio dell'11.09.25
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 367 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale;
TRA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.04.59, ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Saverino
Pellino, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in NT (AV) al
C.so Luigi Cadorna n.56;
RICORRENTE
E
, c.f. nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv.
Saverino Pellino, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in NT
(AV) al C.so Luigi Cadorna n.56;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
11.07.25.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.02.25, deduceva: di avere contratto matrimonio civile con Parte_1
in data 08.08.93 in NT (AV), registrato negli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di NT (anno 1993, n. 1, Parte I, Serie Ufficio 1); che da tale unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni, (nato a [...] il [...]) studente universitario Per_1 convivente con la madre e (nata a [...] il [...]) lavoratrice autonoma e non più Per_2 convivente con la ricorrente;
che tra i coniugi è cessata la comunione di vita materiale e spirituale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente, disponendo altresì che il ricorrente provvedesse alle spese ordinarie e straordinarie per il figlio , con lei convivente, e quindi, alla corresponsione di un assegno Per_1 mensile di € 500,00 per il mantenimento della ricorrente e del figlio convivente.
Con memoria del 03.04.25, si costituiva il resistente, il quale rappresentava la propria piena adesione alle richieste della ricorrente.
Ed invero, deve darsi atto che, a seguito dell'istanza di trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale, depositata dal resistente il 04.06.25, le parti hanno trovato un accordo in ordine alle modalità di separazione, dichiarando di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale all'udienza.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.07.25, le parti confermavano la propria volontà di separarsi e chiedevano di dichiarare la separazione dei coniugi e alle seguenti condizioni: “assegnare la casa coniugale alla Parte_1 Controparte_2 sig.ra che ivi vivrà con il figlio maggiore . La sig.ra Parte_1 Persona_3 Pt_1 rinuncia all'assegno di mantenimento. Sia le spese ordinarie che quelle straordinarie per il
[...] figlio , saranno a carico del solo fino a quando la sig.ra Persona_3 Controparte_1 non avrà un proprio reddito. Le spese del presente giudizio sono integralmente Parte_1 compensate fra le parti fatta eccezione ai compensi provenienti dall'ammissione al gratuito patrocinio per la sola sig.ra ”. Parte_1
Con provvedimento dell'11.09.25, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
Quanto alle statuizioni accessorie, deve precisarsi che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le questioni relative al giudizio in oggetto (tra cui, quelle inerenti, in particolare, l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e agli interessi delle parti e che, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura definita su accordo delle parti, deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 del Sannio (BN) il 05.04.59, e , nato a [...] il [...], uniti Controparte_1 in matrimonio in data 08.08.93 in NT (AV), registrato negli atti di matrimonio del Comune di NT (anno 1993, n. 1, Parte I, Serie Ufficio 1) alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 11.07.2025 e riportate nella parte motiva;
2. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo di cui alle note depositate da entrambe le parti in sostituzione dell'udienza del 11.07.25, riportate in parte motiva;
3. prende atto delle ulteriori condizioni;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT (AV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. compensa integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio dell'11.09.25
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Dott.ssa Valeria Protano