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Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2023, n. 9257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9257 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30405/2018 R.G. proposto da: DE CO EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELLINI 20, presso lo studio dell’avvocato DE SIMONE DOMENICO (null) rappresentato e difeso dall'avvocato BARILE EP ([...]) -ricorrente- contro BO DOMENICO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PACCIONE EP ([...]) Civile Sent. Sez. 2 Num. 9257 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 04/04/2023 2 di 10 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1023/2018 depositata il 07/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. RAGIONI DI FATTO ME NE conveniva GI De NI avanti il Tribunale di Bari, sez. distaccata di Modugno, esponendo di essere proprietario di un fondo rustico, al cui favore era costituita una servitù di passo pedonale e carrale, gravante sul terreno della controparte. E siccome quest’ultima gliene aveva impedito l’esercizio, l’attore domandava l’accertamento della predetta servitù in suo favore. Si costituiva il De NI, negando l’esistenza di una servitù a carico del suo terreno e svolgendo domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio sul fondo avversario. In esito all’istruttoria, il giudice adito rigettava entrambe le domande. La sentenza del Tribunale era ritualmente impugnata da ME NE avanti la Corte d’Appello di Bari, la quale, con sentenza n. 1023 del 7 giugno 2018, accoglieva il gravame, dichiarando il diritto del NE medesimo ad esercitare la servitù di passaggio pedonale e carrale ed ordinando il ripristino del tracciato preesistente. I giudici di secondo grado affermavano che l’appellante aveva assolto il suo onere probatorio, allegando gli atti pubblici che, in successione e fin dal primo dante causa, avrebbero attestato l’esistenza della servitù. 3 di 10 Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione GI De NI, affidandosi a otto motivi. Resiste con controricorso ME NE. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DI DIRITTO 1) Con la prima doglianza, il ricorrente invoca la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4) c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe enunciato i fatti decisivi per ritenere sussistente la servitù, senza specificare ulteriormente il processo logico-giuridico per pervenire alla predetta conclusione e senza illustrare la sequenza nei passaggi a titolo derivativo. 1.1) Con il secondo motivo, si assume l’omesso esame circa il fatto – oggetto di discussione fra le parti - dell’inesistenza di un valido atto costitutivo della servitù, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto, nel primo atto (risalente al 1887) contenente la menzione della pretesa servitù, sarebbe mancata la benché minima indicazione circa l’esatta ubicazione del passaggio carrale e le sue dimensioni. 1.2) Con il terzo mezzo, viene lamentata la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1027, 1058, 1079, 1362, 2643 n. 4, 2697 e 2700 c.c., 116 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto idonee alla costituzione del diritto di servitù clausole (quali quelle degli atti pubblici) mancanti delle indicazioni in ordine al luogo di insistenza della pretesa servitù ed alle sue concrete modalità di esercizio. La carenza di detti elementi avrebbe dovuto essere desunta dal rilievo che neppure il NE sarebbe stato in grado di individuare con precisione l’esatta collocazione topografica del passaggio, 4 di 10 mancante tra l’altro della sua lunghezza e larghezza, dei suoi confini e delle caratteristiche del tracciato. 1.3) La quarta lagnanza si appunta sull’omesso esame circa il fatto, decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, dell’inesistenza, negli atti notarili valorizzati, di qualsivoglia riferimento al fondo servente, ex art. 360 n. 3 c.p.c., In nessuno degli atti a cui la sentenza si riferisce vi sarebbe stato cenno circa il fondo a carico del quale la servitù avrebbe dovuto essere esercitata. 1.4) Con la settima censura, il ricorrente denuncia nullità della sentenza, in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., “essendosi enunciato il fatto decisivo dell’esistenza di una servitù passiva a carico del fondo di proprietà De NI (in catasto al foglio 36 p.lla 7), senza che ciò risultasse da alcuno degli atti notarili esaminati”. 1.5) L’ottavo motivo si appunta, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., sulla nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., stante l’errore di percezione sul fatto controverso della mancanza, negli atti pubblici considerati, di idonee indicazioni sulle caratteristiche della servitù e sulla sua incidenza sul bene servente. La Corte distrettuale avrebbe ritenuto l’esistenza di una servitù a carico della particella 7, che invece non sarebbe mai stata costituita sulla predetta porzione. 2) Tutti i predetti motivi possono essere scrutinati congiuntamente, giacché ripropongono le medesime questioni: la Corte d’appello avrebbe mancato di giustificare adeguatamente la ritenuta esistenza di una servitù di passaggio e gli atti pubblici richiamati sarebbero stati privi di una sequenza logica, a partire dal primo, il quale non avrebbe contenuto indicazioni quanto meno in ordine al fondo servente ed alle dimensioni del tracciato. 5 di 10 2.1) La sentenza impugnata, dopo aver dato atto della produzione – da parte del NE – dell’atto Stellacci del 18 febbraio 2005, dell’atto Carino del 28 gennaio 1993, dell’atto Trerotoli del 26 settembre 1934 e dell’atto RP del 3 aprile 1887, afferma “L’interclusione del fondo dominante costituito dalla particella 6 di proprietà del NE, e la correlata servitù di passaggio (con vettura o traino) gravante sulla particella 7, trovano il loro fondamento nell’atto di divisione per notaio RP del 03.04.1887, che regolava i rapporti tra le germane SA e LA DE, danti causa originarie, rispettivamente, di NE ME e di De NI GI, attribuendo alla prima “il diritto di passata con vettura da sopra l’altra metà dello stesso fondo” e imponendo alla seconda “servitù passiva col traino a favore della sorella SA DE”. Il successivo atto di compravendita per notar Trerotoli del 26.09.1934 trasferì il fondo dominante “con la servitù attiva con vettura sul fondo del Denicolo, giusta atto RP ¾ 1887 reg. a grumo al n. 263 ascritto in catasto all’art. 3696 foglio 36 particella 6” mentre l’atto Stellacci del 18.02.2005 richiamava il diritto di servitù di passaggio attiva in favore della particella 6, a carico della particella 7. Il mancato specifico riferimento alla servitù nell’atto Carino del 28.01.1993, che trasferiva il fondo allo stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con tutte le accessioni, pertinenze e dipendenze, servitù attive e passive risultanti dallo stato dei luoghi, senza menzionare la servitù di passaggio ma di certo senza escluderla, non può considerarsi idoneo a far escludere il diritto, che emerge da tutti gli altri atti notarili, che costituiscono la fonte della servitù. Ciò in quanto, per il principio di ambulatorialità della servitù, l’alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, sebbene nulla venga al riguardo stabilito nell’atto di acquisto, qualora sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù”. 6 di 10 2.2) Il passo che precede, ad avviso di questa Corte, offre sufficiente contezza del percorso logico seguito dal giudice di secondo grado e della concatenazione temporale degli atti considerati. Del tutto correttamente la sentenza impugnata ha valorizzato il contenuto del primo atto (3 aprile 1887, per not. RP), con il quale, nel contesto di una divisione, le sorelle DE – rispettive danti causa delle odierne parti – stabilivano il diritto di passaggio (o di “passata”, secondo il linguaggio dell’epoca) e la conseguente servitù passiva, senza bisogno, altresì, di menzionare specificamente i trasferimenti intermedi, una volta che non era contestata la derivazione, a favore del NE, del terreno che era appartenuto alla germana SA ed, a favore del De NI, del terreno che era appartenuto alla germana LA. D’altronde, non possono esservi dubbi sull’appartenenza del fondo servente al De NI. 2.3) In altri termini, il giudice di secondo grado ha applicato il principio di codesta Corte, per il quale l’esigenza che nell’atto costitutivo di una servitù siano specificamente indicati tutti gli elementi di questa non implica la necessità della espressa indicazione ed analitica descrizione del fondo servente e di quello dominante, essendo sufficiente che i predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell’atto e siano quindi determinabili - attraverso i consueti strumenti ermeneutici - il fondo dominante, quello servente, ed il contenuto dell’assoggettamento di quest’ultimo all’utilità del primo. Tale attività interpretativa, concretandosi in un’indagine sull’effettiva volontà dei contraenti in ordine all’eventuale costituzione di una servitù prediale, costituisce accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per motivazione incongrua o affetta da errori logici o per inosservanza delle regole di ermeneutica (Sez. 2, n. 4241 del 22 febbraio 2010; Sez. 2, n. 1516 dell’11 febbraio 2000). 7 di 10 2.4) Ed, infatti, ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 1079 cod. civ. non è necessario risalire al contratto originario istitutivo della servitù medesima, essendo sufficiente il richiamo di esso nei successivi atti di acquisto (Sez. 2, n. 12766 del 20 maggio 2008). In definitiva, la sentenza impugnata ha dato preminente rilievo all’inequivoca volontà delle parti originarie di costituire la servitù (Sez. 2, n.10169 del 27 aprile 2018; Sez. 2, n. 9475 del 28 aprile 2011). 2.5) Per converso, al fine della valida costituzione negoziale di una servitù, non è necessaria l’indicazione espressa dell’estensione e delle modalità di esercizio della servitù, in quanto, in mancanza, soccorrono le norme suppletive di cui all’art. 1064 cod. civ., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, ed all’art. 1065 cod. civ., secondo cui colui che ha un diritto non può usarne se non a mezzo del suo titolo e del suo possesso;
con la conseguenza che, nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente (Sez. 2, n. 17044 del 20 agosto 2015; Sez. 6-2, n. 14546 del 16 agosto 2012). 2.6) Con riguardo, infine, all’individuazione della particella interessata dal transito, si tratta di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019; Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017). 8 di 10 2.7) In ogni caso, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 1, n. 6758 del 1° marzo 2022). Le predette doglianze sono dunque infondate. 3) Il quinto mezzo d’impugnazione riguarda l’omesso esame circa il fatto, decisivo per il giudizio, dell’inesistenza di una trascrizione, nei pubblici registri, del vincolo di servitù, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. L’atto notaio RP, quello costituente la servitù, non sarebbe mai stato trascritto nei pubblici registri, mancando all’epoca il corrispondente regime di pubblicità. 3.1) Il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027, 1058, 1079, 1362, 2643 n. 4, 2697 e 2700 c.c. e 116 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il principio dell’ambulatorietà della servitù, nonostante la mancanza del requisito della trascrizione dell’originario atto costitutivo e l’assenza, negli atti successivi, di ogni indicazione sul fondo servente. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati. 3.2) L’atto RP deve essere necessariamente contestualizzato al 1887, epoca in cui la trascrizione non era richiesta in funzione 9 di 10 costitutiva (art. 225 disp. att. c.c.). In ogni caso, il notaio rogante – come si evince dal successivo atto del 1934 – aveva provveduto a registrare la divisione presso l’Ufficio del registro di Grumo (Appula) e presso il Catasto. Di conseguenza, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente a proposito della trascrizione come imprescindibile, ai fini del riconoscimento del diritto di servitù, non è applicabile al caso di specie. 3.3) In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l’alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, sebbene nulla venga al riguardo stabilito nell’atto di acquisto, qualora sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù; in tal caso il proprietario del fondo servente riceve l’immobile con il peso di cui è gravato, atteso che la menzione della servitù è necessaria, ai fini della sua opponibilità ai successivi acquirenti, soltanto quando non sia stato trascritto l’atto costitutivo della servitù (Sez. 2, n. 13817 del 22 maggio 2019; Sez. 2, n. 12798 del 14 maggio 2019; Sez. 2, n. 20817 del 10 ottobre 2011). 3.4) L’atto del notaio Trerotoli del 1934, evidentemente assoggettato al regime di pubblicità del codice civile attualmente vigente, una volta trascritto – con l’espresso richiamo al precedente rogito RP - ha dunque comportato la realizzazione del sistema idoneo a richiamare il principio dell’ambulatorietà. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
10 di 10 La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di ME NE, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 23 marzo 2023, nella camera di consiglio
con la conseguenza che, nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente (Sez. 2, n. 17044 del 20 agosto 2015; Sez. 6-2, n. 14546 del 16 agosto 2012). 2.6) Con riguardo, infine, all’individuazione della particella interessata dal transito, si tratta di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019; Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017). 8 di 10 2.7) In ogni caso, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 1, n. 6758 del 1° marzo 2022). Le predette doglianze sono dunque infondate. 3) Il quinto mezzo d’impugnazione riguarda l’omesso esame circa il fatto, decisivo per il giudizio, dell’inesistenza di una trascrizione, nei pubblici registri, del vincolo di servitù, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. L’atto notaio RP, quello costituente la servitù, non sarebbe mai stato trascritto nei pubblici registri, mancando all’epoca il corrispondente regime di pubblicità. 3.1) Il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027, 1058, 1079, 1362, 2643 n. 4, 2697 e 2700 c.c. e 116 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il principio dell’ambulatorietà della servitù, nonostante la mancanza del requisito della trascrizione dell’originario atto costitutivo e l’assenza, negli atti successivi, di ogni indicazione sul fondo servente. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati. 3.2) L’atto RP deve essere necessariamente contestualizzato al 1887, epoca in cui la trascrizione non era richiesta in funzione 9 di 10 costitutiva (art. 225 disp. att. c.c.). In ogni caso, il notaio rogante – come si evince dal successivo atto del 1934 – aveva provveduto a registrare la divisione presso l’Ufficio del registro di Grumo (Appula) e presso il Catasto. Di conseguenza, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente a proposito della trascrizione come imprescindibile, ai fini del riconoscimento del diritto di servitù, non è applicabile al caso di specie. 3.3) In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l’alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, sebbene nulla venga al riguardo stabilito nell’atto di acquisto, qualora sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù; in tal caso il proprietario del fondo servente riceve l’immobile con il peso di cui è gravato, atteso che la menzione della servitù è necessaria, ai fini della sua opponibilità ai successivi acquirenti, soltanto quando non sia stato trascritto l’atto costitutivo della servitù (Sez. 2, n. 13817 del 22 maggio 2019; Sez. 2, n. 12798 del 14 maggio 2019; Sez. 2, n. 20817 del 10 ottobre 2011). 3.4) L’atto del notaio Trerotoli del 1934, evidentemente assoggettato al regime di pubblicità del codice civile attualmente vigente, una volta trascritto – con l’espresso richiamo al precedente rogito RP - ha dunque comportato la realizzazione del sistema idoneo a richiamare il principio dell’ambulatorietà. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
10 di 10 La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di ME NE, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 23 marzo 2023, nella camera di consiglio