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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3189/2024
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 17.06.2025 dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante N.R.G. 3189/2024 vertente
TRA
, Parte_1
dall'Avv. Angelo Frabasile
CONTRO
CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. C. Servodio
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 08.03.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che aveva subito gli infortuni sul lavoro di cui al ricorso, evocava in giudizio il suddetto chiedendo che fosse condannato a costituire in CP_2
suo favore la prestazione di cui al ricorso, oltre agli interessi ed alle spese. L si costituiva in giudizio, invocando il rigetto CP_1
della domanda.
Espletata una CTU, trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. la controversia è stata decisa.
Prima di affrontare il merito della domanda, è opportuno ricordare che con il D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 è stata codificata in materia di assicurazioni sociali, con l'evidente finalità di rendere più concreta ed effettiva la tutela del lavoratore, la risarcibilità del danno biologico.
Tale danno, nell'art. 13 del D. Lgs. citato, viene definito come lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona, il cui ristoro deve essere determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, riguardando il vulnus del bene salute in sé e per sé considerato.
La valutazione delle conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica viene operata con una specifica "tabella delle menomazioni", che contiene un'ampia elencazione di casi di menomazione a seguito di lesioni e malattie che interessano il lavoratore quale componente della società, ma con l'attenzione
2 dovuta alle fattispecie di origine lavorativa o collegate direttamente all'attività professionale svolta dall'assistito.
La prestazione previdenziale prevista per il risarcimento del danno consiste in un indennizzo, che si sostituisce alla rendita di cui all'art. 66, comma 1, numero 2), del T.U. del 1965, e che è determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, in conformità con la caratteristica specifica del danno biologico, che è svincolato dall'elemento reddito.
In particolare, l'indennizzo viene erogato, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico": in capitale, per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al
16%; in rendita, per le menomazioni di grado pari o superiore al
16%. La tabella si fonda sul sistema "a punto variabile" in funzione dell'età e del grado di invalidità; in particolare, il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e funzione decrescente dell'età del soggetto. Per l'indennizzo in capitale, la tabella, suddivisa per fasce di età e per sesso, individua l'importo da erogare, corrispondente al grado di invalidità; per la rendita, definendo l'importo annuo rispetto al grado di invalidità.
La normativa fin qui richiamata è divenuta applicabile con l'entrata in vigore del D. M. 12/07/2000 (pubblicato in G.U. 25-
07-2000, n. 172) cosicché l'infortunio in questione è pienamente indennizzabile ai sensi della stessa normativa.
Passando al merito della domanda, occorre tener presente che il
CTU, con relazione ampia e motivata, le cui conclusioni non sono state fatte oggetto di critica alcuna, ha determinato il danno biologico subito dall'istante, a seguito dell'infortunio in questione, in ragione del 6%.
3 Ne consegue che il ricorrente ha diritto, ai sensi della normativa fin qui richiamata, all'indennizzo in capitale in relazione alla percentuale di inabilità sopra indicata e che l' deve CP_1
conseguentemente essere condannato al pagamento in suo favore della somma indicata dalle apposite tabelle oltre interessi come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, condanna il convenuto ad erogare in favore dell'istante, a titolo di indennizzo per il danno biologico del 6%, con la decorrenza di legge, la sorte capitale di cui alla Tabella Allegato V del D.M. 12 luglio 2000 (in Suppl. ordinario n. 119, alla Gazz. Uff. n. 172, del 25 luglio 2000); condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che CP_1
liquida in complessivi € 1.800,00, oltre IVA e CAP come per legge e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 17.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
4
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 17.06.2025 dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante N.R.G. 3189/2024 vertente
TRA
, Parte_1
dall'Avv. Angelo Frabasile
CONTRO
CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. C. Servodio
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 08.03.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che aveva subito gli infortuni sul lavoro di cui al ricorso, evocava in giudizio il suddetto chiedendo che fosse condannato a costituire in CP_2
suo favore la prestazione di cui al ricorso, oltre agli interessi ed alle spese. L si costituiva in giudizio, invocando il rigetto CP_1
della domanda.
Espletata una CTU, trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. la controversia è stata decisa.
Prima di affrontare il merito della domanda, è opportuno ricordare che con il D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 è stata codificata in materia di assicurazioni sociali, con l'evidente finalità di rendere più concreta ed effettiva la tutela del lavoratore, la risarcibilità del danno biologico.
Tale danno, nell'art. 13 del D. Lgs. citato, viene definito come lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona, il cui ristoro deve essere determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, riguardando il vulnus del bene salute in sé e per sé considerato.
La valutazione delle conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica viene operata con una specifica "tabella delle menomazioni", che contiene un'ampia elencazione di casi di menomazione a seguito di lesioni e malattie che interessano il lavoratore quale componente della società, ma con l'attenzione
2 dovuta alle fattispecie di origine lavorativa o collegate direttamente all'attività professionale svolta dall'assistito.
La prestazione previdenziale prevista per il risarcimento del danno consiste in un indennizzo, che si sostituisce alla rendita di cui all'art. 66, comma 1, numero 2), del T.U. del 1965, e che è determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, in conformità con la caratteristica specifica del danno biologico, che è svincolato dall'elemento reddito.
In particolare, l'indennizzo viene erogato, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico": in capitale, per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al
16%; in rendita, per le menomazioni di grado pari o superiore al
16%. La tabella si fonda sul sistema "a punto variabile" in funzione dell'età e del grado di invalidità; in particolare, il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e funzione decrescente dell'età del soggetto. Per l'indennizzo in capitale, la tabella, suddivisa per fasce di età e per sesso, individua l'importo da erogare, corrispondente al grado di invalidità; per la rendita, definendo l'importo annuo rispetto al grado di invalidità.
La normativa fin qui richiamata è divenuta applicabile con l'entrata in vigore del D. M. 12/07/2000 (pubblicato in G.U. 25-
07-2000, n. 172) cosicché l'infortunio in questione è pienamente indennizzabile ai sensi della stessa normativa.
Passando al merito della domanda, occorre tener presente che il
CTU, con relazione ampia e motivata, le cui conclusioni non sono state fatte oggetto di critica alcuna, ha determinato il danno biologico subito dall'istante, a seguito dell'infortunio in questione, in ragione del 6%.
3 Ne consegue che il ricorrente ha diritto, ai sensi della normativa fin qui richiamata, all'indennizzo in capitale in relazione alla percentuale di inabilità sopra indicata e che l' deve CP_1
conseguentemente essere condannato al pagamento in suo favore della somma indicata dalle apposite tabelle oltre interessi come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, condanna il convenuto ad erogare in favore dell'istante, a titolo di indennizzo per il danno biologico del 6%, con la decorrenza di legge, la sorte capitale di cui alla Tabella Allegato V del D.M. 12 luglio 2000 (in Suppl. ordinario n. 119, alla Gazz. Uff. n. 172, del 25 luglio 2000); condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che CP_1
liquida in complessivi € 1.800,00, oltre IVA e CAP come per legge e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 17.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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