Ordinanza presidenziale 4 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00626/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2026, proposto da
MA IO e CH IO GE, rappresentati e difesi dall'avvocato Jacopo Severo Bartolomei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Severino Marche, non costituita in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
RN LV, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della decisione adottata in data 25 aprile 2026, contenuta nel Verbale n. 135 dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale sita presso il Municipio di San Severino Marche (MC), comunicata al delegato sig. CH a mani in data 26 aprile 2026 ore 10,20 - con cui è stata disposta l’esclusione della lista di candidati per l’elezione comunale, contraddistinta dal contrassegno “USSITA 2026 – Insieme per la Ricostruzione e il Futuro” - e di ogni atto antecedente e susseguente, comunque presupposto e connesso al provvedimento principale in questione, e con richiesta di adozione del conseguenziale provvedimento sostitutivo di riammissione della lista dei candidati e del sindaco alla consultazione elettorale amministrativa indetta con DM 25 febbraio 2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Macerata;
Vista l’istruttoria disposta dal TAR con ordinanza presidenziale n. 167 del 4 maggio 2026;
Visto l’adempimento della Prefettura alle istanze istruttorie del TAR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa NA De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FA e DI
1. I ricorrenti, nella rispettiva qualità di candidato a sindaco e di delegato di lista della lista “USSITA 2026 Insieme per la Ricostruzione e il Futuro ”, agiscono con il presente ricorso ex art. 129 c.p.a. per l’annullamento del provvedimento di ricusazione della lista, adottato dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale e comunicato nelle mani del signor CH in data 26 aprile 2026 (verbale n. 135 del 25 aprile 2026) e per la riammissione della lista medesima alla consultazione elettorale indetta con DM del 25 febbraio 2026.
Il provvedimento di ricusazione riporta la seguente testuale motivazione: “ la lista “USSITA 2026 Insieme per la Ricostruzione e il Futuro” è stata presentata oltre l’orario perentorio stabilito dall’art. 28, comma 8, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e la riserva verbalizzata nella ricevuta a firma del presentatore signor CH IO GE non è da ritenersi accoglibile in quanto le disposizioni vigenti in materia prevedono che la documentazione da prodursi all’atto della presentazione della lista dei candidati debba essere completa ” (cfr., verbale n. 135 del 25 aprile 2026, citato).
Più in dettaglio, la lista è stata presentata oltre l’orario perentorio fissato alle ore 12.00 del giorno 25 aprile 2026 (ossia alle ore 13.04) e il delegato CH – presentatore della stessa – con postilla in calce alla ricevuta - a firma del Segretario comunale - assunta al prot. gen. n. 0005514 del 25 aprile 2026, si riservava di produrre a mezzo PEC, sia al Comune che alla Sottocommissione elettorale circondariale, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di tre candidati - i signori NI ID, ZI LO e OC CI - e la dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere comunale del solo ZI LO, nonché la copia del contrassegno in formato cartaceo e digitale.
A sostegno del gravame vengono dedotti i seguenti motivi:
- violazione dei principii generali circa l’esercizio effettivo del diritto di elettorato passivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 48 Cost., nonché di massima partecipazione al voto popolare in ambito comunale ed eccesso di potere per sviamento; assumono i ricorrenti che, così come per le cause di ineleggibilità e incompatibilità vigono i principii di tassatività e di eguaglianza, sicché esse devono essere tipizzate e non devono estendersi oltre quanto necessario a tutela dell’interesse pubblico, allo stesso modo detti principii devono trovare applicazione in sede di interpretazione delle cause ostative all’ammissione delle liste in base ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme, tenuto anche conto della medesima ratio , che è quella di favorire la massima partecipazione;
- violazione dell’art. 28, comma 8, del D.P.R. n. 570/1960 ed eccesso di potere sotto ulteriori distinti profili; sostengono i ricorrenti che, poiché il procedimento elettorale si connota come sequenza concatenata di adempimenti a scadenza ravvicinata volti ad assicurare in trasparenza il risultato finale dell’esercizio dei diritti di elettorato e della massima partecipazione alla consultazione, per principio giurisprudenziale consolidato, è legittima la presentazione di liste la cui procedura, pur iniziata con minimo anticipo rispetto alle ore 12:00, non si sia del tutto conclusa entro detto termine (cfr. ex plurimis , CdS, n. 8336 del 2019) e sia accertata la presenza fisica del presentatore all’interno della residenza municipale prima dello scadere del termine stesso. Inoltre, la ritardata produzione di alcuni documenti (tra cui in primis i certificati elettorali e/o l’elenco dei sottoscrittori), in presenza di una variegata serie di giustificazioni del ritardo, non costituisce motivo ostativo insormontabile alla sua ammissione, come invece erroneamente ritenuto dalla Sottocommissione elettorale. Nel caso in esame, sussisterebbero tutte le condizioni atte a giustificare il ritardo e dunque l’ammissione della lista: a quanto consta dall’atto individuato col prot. n. 0005514 del 25 aprile 2026, facente prova fino a querela di falso, sarebbe provata la presenza del presentatore della lista all’interno dei locali ove è alloggiato l’Ufficio Elettorale del Comune alle ore 11:50, ai fini dell’espletamento delle formalità richieste dall’art. 28 del D.P.R. n. 570/1960; l’intervallo temporale trascorso fino alla presentazione della lista sarebbe tale da giustificare i tempi tecnici per compiere gli adempimenti prescritti dalla citata disposizione; non sarebbe ostativa all’ammissibilità della lista la circostanza di aver prodotto il solo contrassegno in formato cartaceo e non anche in supporto digitale, in virtù del principio del favor partecipationis .
Si è costituito in giudizio, per resistere, l’UTG – Prefettura di Macerata.
Alla pubblica udienza (speciale elettorale) del 5 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dopo la discussione orale.
2. Il ricorso non è fondato e va respinto.
Questa Sezione ritiene condivisibili le argomentazioni difensive contenute nella relazione istruttoria della Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Severino Marche a firma del suo Presidente datata 30 aprile 2026, alla quale interamente si rimanda per la motivazione della presente decisione.
Si reputano, tuttavia, necessarie, le seguenti ulteriori precisazioni:
- risulta provato per tabulas e costituisce un elemento di certezza il fatto che il presentatore della lista in argomento fosse presente presso la residenza municipale prima delle ore 12.00 e, precisamente, alle ore 11.50. Risulta altrettanto provato per tabulas e costituisce un ulteriore elemento di certezza il fatto che la presentazione della lista sia avvenuta alle ore 13.04 e che la documentazione a corredo fosse incompleta, come dimostrato dalla riserva di produrla in un secondo momento, apposta in calce alla ricevuta di accettazione della lista a firma del Segretario comunale;
- peraltro, nonostante vi sia stata tale riserva, non risulta neppure che detta documentazione sia stata mai presentata. Pertanto, quand’anche si dovesse ipotizzare che il ritardo nella presentazione della lista, a fronte del fatto che la presenza del presentatore risalga a dieci minuti prima della scadenza del termine previsto, sia giustificabile, ad esempio perché dovuto a fatti eccezionali non imputabili ai presentatori (circostanza nella fattispecie non provata, non potendo soccorrere ai fini probatori la denuncia-querela depositata dai ricorrenti in data 5 maggio 2026, dalla quale si ricava solamente la conferma che i presentatori erano all’interno alle 11.50 per la presentazione della lista e che era ancora in atto il controllo della documentazione da parte del Segretario comunale mentre scattava il diverbio oggetto di denuncia), resta comunque il fatto che la documentazione era incompleta e che tale carenza non è stata colmata, neppure entro l’orario di chiusura del verbale n. 135/2026 (indicato alle ore 16.00) (sulle eccezionali condizioni di ammissibilità della lista presentata in ritardo si veda anche TAR Abruzzo l’Aquila, sez. I, 28 agosto 2020, n. 298);
- ad ogni modo, va evidenziato che l’operato della Sottocommissione è immune da vizi, dal momento che, come la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire più volte, posta la necessità che la documentazione prescritta a pena di inammissibilità sia completa sin dalla presentazione della lista (anche se essa avviene in ritardo nei limiti in cui detto ritardo sia consentito) e non essendo ammesse riserve di integrazione postuma, “ neppure può essere consentito un soccorso istruttorio in relazione a formalità, come nella specie, indefettibili, atteso che sarebbe evidente una violazione della par condicio dei candidati e del principio di autoresponsabilità, dovendosi dare rilievo al fatto che il procedimento elettorale, che ha scansioni temporali normativamente definite, è caratterizzato da tempi celeri ed è finalizzato ad una tempestiva definizione (Cons. Stato, n. 4648 del 2024; id. n. 6312 del 2021). Sul piano generale, per i rilievi espressi, il soccorso istruttorio è estraneo al procedimento elettorale (Cons. Stato, n. 1109 del 2023), dovendosi osservare che la facoltà di integrazione documentale al più potrebbe essere riferibile alle sole ipotesi di mere irregolarità, ma non è estensibile a situazioni di omessa ottemperanza a prescrizioni di legge richieste, come nella specie, a pena di non ammissione delle liste (Cons. Stato, n. 5401 del 2020) ” (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 6 novembre 2025, n. 8649);
- allo stesso modo, la facoltà d'integrazione prevista, nel procedimento elettorale, dall'art. 33 ultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960, è riferibile alle sole ipotesi di mere irregolarità relative a documenti comunque presentati in termini e non è estensibile alla mancata produzione di documenti richiesti, a pena di esclusione, in sede di presentazione delle liste, poiché tale carenza implica la nullità insanabile della candidatura incompleta. Né, ovviamente, il principio del favor partecipationis può operare in contrasto col dettato della norma (Consiglio di Stato, sez. II, 20 settembre 2021, n. 6411 e sez. III, 9 aprile 2018, n. 2159; TAR Sicilia Palermo, sez. I, 13 ottobre 2017, n. 2389);
- nel caso di specie, a parte la questione del deposito incompleto del contrassegno, che, essendo stato comunque prodotto in triplice esemplare cartaceo nella dimensione di cm 3, avrebbe potuto costituire oggetto di integrazione/regolarizzazione, non altrettanto può dirsi rispetto all’ulteriore documentazione mancante. L’art. 33, comma 1, lettera c), del DPR n. 570/1960 prevede quale motivo di esclusione del candidato “ la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali ”. Quand’anche si voglia sostenere che la mancata allegazione dei certificati che comprovano la condizione di elettore del Comune non sia un motivo di non ammissione della lista in quanto detta qualità di elettore potrebbe essere accertata d'ufficio da parte della Commissione elettorale, oppure mediante la richiesta di integrazione della documentazione anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge (principio, per la verità, elaborato dalla giurisprudenza soprattutto con riferimento alla mancanza dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori della lista dei candidati, si veda al riguardo TAR Lazio Latina, sez. I, 10 settembre 2021, n. 492), non appare assolutamente superabile (e costituisce motivo di ricusazione già di per sé sufficiente) la mancata allegazione della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato ZI LO (va anche precisato che il documento n. 10 allegato al ricorso nulla prova, dal momento che trattasi di una dichiarazione firmata senza data né autentica);
- ne consegue che, poiché la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale è composta da 7 (sette) nominativi (ossia il numero minimo per la validità della lista) e poiché sono state presentate solo sei (su sette) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, la necessaria esclusione del candidato ZI per assenza di un elemento indefettibile per la validità della sua candidatura comporta che l’intera lista vada ricusata per difetto del numero legale minimo;
- peraltro, sebbene non sia stato oggetto di contestazione da parte della Sottocommissione, è opportuno evidenziare che la lista è composta da candidati tutti di sesso maschile e quindi non risulta rispettata la quota di genere prevista dall’art. 2 della legge 23 novembre 2012, n. 215.
Per tutto quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto.
3. I profili peculiari della controversia e la natura degli interessi coinvolti giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM GR, Presidente
IO Ruiu, Consigliere
NA De IA, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NA De IA | Renata MM GR |
IL SEGRETARIO