Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA A 0 1 566 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 11018/1999 Dott. Alberto Spanò - Presidente 66 Francesco Antonio Maiorano - Consigliere 66 Pasquale Picone Relatore 66 Rep. 66 66Aldo De Matteis Cron. 4024 65 Saverio Toffoli 66 Ud. 21.11.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR FR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro, n. 121, presso l'avv. Enrico Dante, che, unitamente all'avv. Sergio Romanelli, lo 64505 rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre, n. 144, presso gli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendendono con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di La Spezia n. 361 in data 9 giugno 1998 (R.G. 1596/95); z udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.11.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Catania;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso per un unico motivo FR AR domanda la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di La Spezia ha respinto l'appello, confermando la decisione del Pretore della stessa sede, di rigetto della domanda proposta nei confronti dell'Inail per ottenere la corresponsione di rendita da malattia professionale. Il AR, che aveva prestato attività lavorativa per circa trent'anni presso lo stabilimento Oto Melara di La Spezia, espletando le mansioni di montatore, pilota e collaudatore di carri armati e altri mezzi cingolati, sosteneva la derivazione professionale della scoliosi lombare e artrosi del rachide cervicale da cui era affetto. Il consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado, al cui parere si 2 era uniformato il Pretore, aveva escluso che potesse dirsi comprovato il nesso di derivazione tra attività lavorativa e malattia. Il Tribunale ha disposto l'espletamento di una nuova consulenza tecnica, le cui conclusioni sono state nel senso che doveva ritenersi probabile la dipendenza della patologia artrosica vertebrale dal lavoro svolto, pur dando atto che il caso non era di pacifica soluzione. Il giudice di appello ha, quindi, giudicato che non fosse stata raggiunta la prova sul nesso di derivazione causale, tenuto conto dell'incertezza tra gli studiosi, che si era in presenza di un'affezione della quale soffre larga parte della popolazione adulta e che il consulente di primo grado aveva ritenuto che il tipo di affezione diffusa riscontrata nel AR induceva ad escludere che fosse state causate dalle vibrazioni di un carro armato, che avrebbero, se mai, prodotto microtraumi in singoli ed individuabili settori della spina dorsale. Al ricorso resiste con controricorso l'Inail. II AR ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame di punti decisivi, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. Si afferma che la specifica attività lavorativa, che obbligava a tenere per lungo tempo posizioni costrette, aveva rappresentato la base dei processi artrosici degenerativi che si erano sviluppati. In merito, il Tribunale non aveva considerato i richiami dottrinali riportati nella relazione di consulenza espletata in appello, né il riferimento ai precedenti specifici e all'inserimento delle infermità nella lista 3 europea delle malattie professionali, come dipendenti, tra l'altro, da vibrazioni meccaniche e pressioni locali prolungate. Si deduce che, in effetti, il termine "probabile" adoperato dal consulente stava a significare che era sicuro un nesso almeno concausale, in relazione all'attività di guida dei mezzi espletata con impegno continuativo. Il ricorso non può essere accolto. I principi di diritto applicabili nella controversia sono i seguenti: a) in presenza di malattie non comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 1124 del 1965, indennizzabili a seguito della sentenza costituzionale n. 179 del 1988, incombe sull'assicurato che domanda la prestazione previdenziale l'onere di provare non soltanto l'esistenza della malattia, ma anche la sua origine professionale (cfr. Cass. 29 dicembre 2000, n. 16208); b) il nesso di derivazione dall'attività professionale sussiste anche se quest'ultima rappresenta soltanto un fattore concausale, anche con minima incidenza sull'accelerazione ed aggravamento dell'infermità, e ciò in forza del principio di equivalenza causale stabilito dall'art. 41 cod. pen. (Cass. 21 gennaio 1998, n. 535; 5 febbraio 1998, n. 1196); c) il nesso causale è comprovato anche nel caso in cui risulti accertata sul piano scientifico un rilevante e qualificato grado di probabilità dell'incidenza negativa e sia effettuato un confronto probabilistico tra i diversi ipotizzabili fattori causali (Cass. 7 aprile 1998, n. 3602; 23 luglio 2001, n. 10004). Ove i suddetti principi risultino osservati, la concreta indagine del giudice del merito rivolta all'accertamento nell'eziologia professionale della malattia può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità soltanto per vizi della motivazione. Nella specie, il Tribunale non è incorso in errori di diritto siccome ha escluso che fosse comprovato, ancorché sulla base di un giudizio probabilistico, l'incidenza causale, anche solo come fattore concorrente, dell'attività lavorativa. Tale conclusione è sorretta da una motivazione sufficiente e logica. Non vi sono punti decisivi non valutati dalla sentenza impugnata, ivi compresi i termini del dibattito scientifico sulla questione. Con argomentazioni sufficienti e logicamente plausibili (non è compito della Corte valutarne anche la conformità a “giustizia”), il nesso di derivazione causale è stato escluso perché: sul piano scientifico, lo stesso consulente tecnico nominato in grado di appello aveva dato atto che le opinioni degli studiosi non erano a concordi sul problema del nesso di causalità tra malattia artrosica e determinate attività lavorative;
l'incidenza come concausa doveva comunque ritenersi non provata, trattandosi di malattia ampiamente diffusa anche tra i soggetti non lavoratori;
infine, il consulente nominato in primo grado aveva ritenuto, con deduzione non specificamente messa in forse dal secondo consulente, che fosse da considerare il carattere diffuso dell'affezione, senza microtraumi in singoli settori quali si sarebbero dovuti avere se fossero state provocate dalle vibrazioni del mezzo guidato. E' soprattutto su tale valutazione concreta che il Tribunale si è basato, come dimostra il fatto che la motivazione si apre proprio con tale considerazione. Pertanto, al ricorrente non riesce il tentativo di dimostrare l'esistenza di vizi che possano condurre ad una rivalutazione del fatto mediate la cassazione della sentenza impugnata;
le critiche si risolvono, in definitiva, in inammissibile denuncia di erroneità del giudizio e non del procedimento mediante il quale al giudizio stesso il Tribunale è pervenuto. 5 In ordine alle spese, ritiene la Corte che, in forza dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2°, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001 Il Consigliere estensore былай ді ни Il Presidente Alberteyeur fe ll HATE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria & FEB.200 lusie elle A oggi, IL CANCELLIERE EM I , D LLO SSA 10 BO , TA T. I 3 SPESA D R 3 STA 5 ELL'A . I PO N N D G 3 IM SI O -7 A A SEN 11-8 D D E TE EGISTRO, I A ESEN E IRITTO G EG L R D LLA O E D 6