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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5311 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4855/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4855 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.9.2025,
vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonella De Rosa. CodiceFiscale_2
APPELLANTI
E
(C.F. ), e, per essa, quale mandataria, la Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in virtù di procura rilasciata dall'originaria Controparte_2 P.IVA_2
mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a. (C.F. ), rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'avv. Raffaella Greco.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“Voglia la Corte d‟Appello di Roma, previa sospensione dell‟efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le motivazioni di cui in narrativa, accogliere le conclusioni tutte come rassegnate in primo grado compresa la richiesta di ammissione di CTU come richiesta in primo grado e disattesa dal Giudicante, con consequenziale riforma della sentenza impugnata anche in virtu‟ della sollevata eccezione di nullita‟ (anche rilevabile
d‟ufficio) della fideiussione per i motivi indicati in narrativa.
Il valore della presente causa non è superiore ad euro 26.000,00 pari ad euro 355,50.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via pregiudiziale: Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti in atti.
In via pregiudiziale, in subordine: Dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. i nuovi motivi introdotti da controparte.
Nel merito: Rigettare l'appello proposto dai Signori e , in Parte_1 Parte_2 quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 77/2019, pronunciata dal Tribunale di Cassino in data 08.01.2019, e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 907/2017.
In via ulteriormente gradata nel merito: Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che gli appellanti sono debitori nei confronti di Controparte_1 della somma di € 16.130,28, o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, e, conseguentemente, condannarli al pagamento della predetta somma, oltre interessi come in decreto e spese.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.”;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. , in qualità di debitore, e in qualità di fideiubente, Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Cassino, avverso il decreto ingiuntivo n.
907/2017 con cui era stato loro ordinato il pagamento della somma di € 16.130,28 in favore della società quale saldo residuo del contratto di finanziamento contratto Controparte_1
in data 13.3.2008 con la per € 26.000,00, da restituire in 40 rate mensili, Controparte_3
ciascuna di € 799,37.
Gli opponenti eccepivano l'erroneità del saldo dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B.,
considerando che gli interessi ultralegali venivano ogni trimestre trasformati dalla banca in capitale e producevano a loro volta maggiori interessi ultralegali, generando un processo di moltiplicazione geometrica del debito tendente all'infinito, dovendosi tenere conto anche del sistema di ammortamento alla francese applicato al finanziamento.
Essi osservavano inoltre che l'impegno della Banca doveva essere esattamente quantificato, e sul testo doveva essere, pertanto, riportato l'importo massimo complessivo, specificando che lo stesso era comprensivo di capitale, interessi spese e ogni altro onere accessorio.
Quanto alle fideiussioni, che potevano essere a scadenza fissa oppure a tempo indeterminato, il rilascio di impegni oltre il breve termine o a tempo indeterminato necessitava di un'approfondita analisi prospettica.
Infine eccepivano la mancata notifica della cessione del credito.
2. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 77/2019, rigettava l'opposizione.
Preliminarmente riteneva che gli opponenti fossero stati adeguatamente notiziati della cessione del credito.
Nel merito riteneva che il credito fosse provato dal contratto di finanziamento e dall'estratto conto che non era stato specificamente contestato ed escludeva che il piano di ammortamento alla francese, in assenza di elementi di segno contrario, fosse di per sé
idoneo a generare interessi anatocistici.
Infine attribuiva alla proposta transattiva inoltrata da alla opposta il valore di Parte_1
riconoscimento di debito ex art. 1989 c.c..
3. Gli opponenti hanno proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo hanno lamentato che il Tribunale non aveva tenuto conto che l'estratto di saldaconto nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo non aveva valore di piena prova.
Con il secondo motivo hanno lamentato l'omesso rilievo della illegittimità del sistema di ammortamento adottato che presentava profili di indeterminatezza e comportava la violazione del divieto di anatocismo.
Con il terzo motivo hanno censurato la sentenza nella parte in cui attribuiva valore di riconoscimento del debito a una mera proposta transattiva.
Con il quarto motivo hanno lamentato l'omesso esame delle doglianze relative alla validità della fideiussione e hanno rilevato che di recente la giurisprudenza aveva sancito la nullità dei contratti fideiussori redatti secondo il modello ABI, sanzionato con provvedimento n. 55/2005 dalla Banca d'Italia, trattandosi di intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art. 2 della c.d. legge antitrust (L. n 287/1990). Tale nullità era rilevabile d'ufficio.
4. Il primo motivo d'appello è infondato, in quanto diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, parte opposta ha depositato un estratto conto analitico delle movimentazioni relative al rapporto di finanziamento in relazione alla quali nessuna contestazione specifica è stata sollevata.
5. Il secondo motivo d'appello è pure infondato, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte
di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024 nei termini che seguono:
“15.- Il primo profilo in cui è articolato il quesito pregiudiziale è il seguente: se l'omessa
indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di
ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di
conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418,
comma 2, c.c. L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione
strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con
riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri
oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o
rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di
interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019,
n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando
il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara
e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso
e del tasso di interesse predeterminato.” (…)
“Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal
giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla
francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo
degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata
per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il
che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante
per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.”.
Gli opponenti lamentano, quanto alla pretesa indeterminatezza dell'oggetto del contratto, la mancata allegazione del piano di ammortamento, ma, come essi stessi dimostrano di ben comprendere contestando la legittimità dell'ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, l'indicazione nel contratto di finanziamento del tasso d'interesse e del numero e importo costante di ciascuna rata consente di ricavare la modalità
di ammortamento del debito, basato su rate costanti, indice appunto della composizione mista di ciascuna rata in capitale e interessi e di capitalizzazione composta.
6. Il terzo motivo, pur condivisibile, alla luce della natura neutra della proposta transattiva, non è dirimente, stante l'infondatezza dei motivi precedenti.
7. Il quarto motivo pure è infondato e in parte inammissibile.
L'infondatezza deriva dalla assoluta genericità della contestazioni sollevate con l'atto di opposizione.
La doglianza relativa al mancato rilievo della nullità della fideiussione per l'asserita conformità al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia è inammissibile, poiché il rilievo dei profili di nullità della fideiussione per violazione della normativa anti trust è precluso dal principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “Le nullità negoziali che non
siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in
cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (…)”
(Cass. n. 20713/2023, Rv. 668476 – 02), né la nullità emerge ex actis, e anzi nel contratto di finanziamento, ove la signora è indicata come coobbligata, alcun riferimento è Pt_2
presente alle clausole dello schema ABI.
8. Nella comparsa conclusionale infine viene per la prima specificamente dedotto che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esonera il cessionario dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto ma, se non individua il contratto di cessione consentendo di verificare l'inclusione nel relativo perimetro del singolo credito azionato o contestato, non avrebbe efficacia probatoria circa la titolarità dello stesso.
Si tratta di doglianza non oggetto di appello e pertanto inammissibile e comunque infondata, dato che gli opponenti non hanno mai contestato l'esistenza del contratto,
dolendosi solamente di non avere avuto notizia della cessione.
Sempre nella comparsa conclusionale si fa riferimento alla possibile usurarietà del tasso derivante dalla illecita capitalizzazione, ma in assenza di alcuna specifica allegazione.
9. Per quanto sopra osservato l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini