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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/09/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2350/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2350/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 ttiva dirizzo Telematico presso il difensore avv. PORCARI CLARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP C.F._2
A e d O ) C.F._3
VIA DE LARDEREL 59 57126 LIVORNO;
elettivamente domiciliato in VIA DE LARDEREL 59 57124 LIVORNO presso il difensore avv. ALIOTTA ELOISA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP
pagina 1 di 9 sentire regolare le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori, nate, una nel 2011 e una nel 2015, dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente.
All'esito della istruttoria la ricorrente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, ogni istanza, eccezione e deduzione disattesa, stante il venir meno della convivenza tra i due genitori, tenendo conto della situazione lavorativa ed economico reddituale delle parti, nonché della gestione delle figlie minori sin dalla loro nascita, stabilire, le modalità di assistenza materiale e non, di ciascun genitore nell'esclusivo interesse delle figlie ed e per l'effetto modulare il diritto di visita e di permanenza delle Parte_2 stesse press cun onché il contributo al mantenimento per le medesime alle seguenti condizioni : 1)– Disporre che l'abitazione familiare sita in Livorno, via Solferino n.121/A di proprietà esclusiva della signora così come tutto ciò in essa contenuto ( mobili, Parte_1 arredi e suppellettili ecc.) restano va disponibilità della stessa che la continuerà ad abitare con le figlie minori;
2)-Disporre che le figlie ed vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e collocate in via Parte_1 CP esclusiva presso la madre con residenza anagrafica presso l'attuale abitazione di proprietà della stessa posta in Livorno, Via Solferino nr. 121/A. Sia il padre che la madre dovranno svolgere la loro funzione genitoriale con diritto per le figlie minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. I genitori potranno adottare le decisioni di ordinaria amministrazione separatamente quando le figlie si trovano presso di loro. Le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti le minori, dovranno essere assunte concordemente. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, oltre che di rendersi reperibili sullo stesso quando hanno con sé le minori e, comunque, i medesimi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando il genitore abbia con sé le minori. Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo. 3)-Diporre che le figlie staranno con il padre, per ile ragioni di cui agli atti difensivi come segue: 1° settimana: il martedì dall'uscita dalla scuola sino alla mattina successiva ( con pernottamento) riportandole, nel periodo invernale a scuola, oppure nel periodo estivo ( riportandole alle ore 12.00) presso la casa materna o presso il campeggio Mare e Sole o, comunque, in altro luogo comunicato dalla madre almeno due giorni prima, oltre al fine settimana dal venerdì alle 18.00 sino alla domenica sera alle 21.30 nel periodo invernale ed alle 22.30 nel periodo estivo ( sempre con pernottamento), riportandole, anche in questo caso, presso la casa materna o presso il campeggio Mare e Sole o, comunque, in altro luogo comunicato dalla madre almeno due giorni prima . 2° settimana: il martedì dalle 18.00 sino al venerdì mattina ( con pernottamento) riportandole, nel periodo invernale a scuola, oppure nel periodo estivo, (riportandole alle ore 12.00) presso la casa materna o presso il campeggio Mare e Sole o, comunque, in altro luogo comunicato dalla madre almeno due giorni prima. Il padre potrà, inoltre tenere con sé le figlie durante le Festività Natalizie ( Il giorno di Natale 2023 con la Sig.ra ) e le Festività Pasquali, seguendo la regola Parte_1
pagina 2 di 9 dell'alternanza con la madre, nel senso che chi terrà le minori il giorno di Natale, il 31 dicembre e Pasqua, l'anno successivo le terrà il giorno di Santo Stefano, di Capodanno e il Lunedì dell'Angiolo. Entrambi i genitori potranno tenere con sé le figlie anche per una settimana continuativa durante le vacanze estive ed una settimana consecutiva durante le vacanze invernali, comunicando all'altro l'albergo o comunque il luogo in cui soggiorneranno durante la vacanza, il periodo preciso della vacanza, eventuali recapiti telefonici ed indirizzo della struttura, itinerario e mezzi di trasporto. 4)-Disporre e conseguentemente condannare, per le ragioni di cui agli atti difensivi il Sig. a corrispondere alla signora CP Parte_1 con decorrenza dal mese di marzo 202 comunque dalla domanda, mese, sul c/c alla medesima intestato , codice Iban IT 59 E 05384 13900 0000 4801 7920 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed l'importo di € 500,000 mensile (
€ 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse, così come articolate nelle Linee Guida del CNF del 29-11-17, anche in questo caso con decorrenza dal mese di marzo 2023, o comunque dalla domanda. Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore che intende sostenere la spesa dovrà darne notizia all'altro genitore tramite messaggio telefonico ( WhattsApp) oppure tramite email e quest'ultimo dovrà rispondere con lo stesso mezzo accettando o no la spesa da sostenere. La spesa si ritiene accettata in caso di mancata risposta entro 5 giorni dall'invio della richiesta. Per tutte le spese straordinarie il rimborso al genitore che ha effettuato la spesa dovrà avvenire entro 7 giorni dalla ricezione della ricevuta. Le spese straordinarie dovranno essere corrisposte al genitore che ha sostenuto la spesa, mediante bonifico bancario. 5)-Disporre altresì , a conferma del provvedimento assunto in data 12/03/2025 che l'assegno unico familiare continui ad essere percepito integralmente in misura del 100%) dalla signora
[...] con obbligo del signor di provvedere alla sottoscrizione di tutti i documenti Parte_1 CP al fine. 6)-Disporre ch genitore dovrà comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio e rendersi reperibile sul proprio telefono cellulare sia per le telefonate sia per i messaggi. 7)- Respingere tutte le domande formulate dal signor nessuna esclusa, sia CP in merito alla richiesta di collocazione paritaria delle minori a settimane alternate presso ciascun genitore, sia la richiesta di trascorrere 3 settimane consecutive con le figlie durante il periodo estivo nonché la richiesta mantenimento diretto delle minori ed anche qualsiasi altra richiesta;
il tutto per le ragioni ampiamente argomentate negli scritti difensivi, nonché tenendo conto anche del comportamento processuale tenuto dal ricorrente.”.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Le minori saranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso le abitazioni di entrambi i genitori, nello specifico le figlie risiederanno una settimana dalla madre e quella successiva dal padre;
• le vacanze di Pasqua e natale saranno suddivise paritariamente tra i genitori, con le principali • festività ad anni alterni;
• durante il
pagina 3 di 9 periodo estivo le figlie potranno trascorrere fino a tre settimane consecutive con ogni • genitore;
• i genitori manterranno economicamente le figlie nella formula del contributo diretto e le spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate saranno suddivise al 50%; • il padre rinuncia all'assegno unico.”.
La causa veniva istruita con l'ascolto delle minori, e , con la presa in Per_1 carico da parte dei Servizi sociali dei genitori, al fi i ttere alle parti la ripresa di un dialogo nell'interesse delle figlie, e con l'assunzione delle prove orali inerenti principalmente la capacità reddituale delle parti;
nelle more del processo veniva attivato anche un percorso di sostegno psicologico in favore di che, Per_1 secondo la ricorrente, viveva un momento di particolare disagio.
2. In primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso in esame, deve darsi atto del fatto che le minori, all'epoca di anni dodici,
, e otto, , sono state sentite dal Giudice all'inizio del procedimento;
Per_1 scolto de ambine era sin da subito emerso un serio attaccamento di entrambe ai due genitori, ma anche il loro coinvolgimento nella dinamica di conflitto tra le parti;
una delle due bambine aveva pianto durante l'ascolto e pagina 4 di 9 entrambe avevano riferito di voler passare pari tempo con i due genitori, ma anche di essere consapevoli della mancanza assoluta di dialogo e fiducia tra i due;
infine, emergeva che le minori erano abituate a passare molto del loro tempo con il padre, a fare con lui numerose esperienze e viaggi, ma anche che l'uomo, più volte, le aveva messe in contatto in modo del tutto inappropriato con la sua passione per le armi;
tale circostanza, peraltro, era già emersa come una preoccupazione materna, atteso che il resistente deteneva anche nella abitazione numerosi tipi di armi, tra cui pistole e fucili, peraltro non riconducibili alla attività di caccia, e non aveva alcuna remora a postare sui social foto delle sue dotazioni e di sé nell'intento di sparare.
Alla luce di tali elementi, veniva disposto un regime di frequentazione tendenzialmente paritario, ma le parti venivano avviati ad un percorso di sostegno alla genitorialità congiunto.
Tale percorso aveva esito del tutto negativo e veniva sospeso dai Servizi in quanto il resistente teneva comportamenti spesso offensivi verso la ex compagna, non mostrava interesse per il percorso e, in alcune occasioni, aveva pure atteggiamenti squalificanti per gli operatori e per l'intero contesto di supporto.
Il resistente, malgrado alcune aperture formali, sia durante gli incontri con i Servizi che in udienza, di fatto continuava a ritenere di non aver bisogno di uno spazio congiunto con la madre delle bambine, di avere il diritto di gestire il tempo e l'educazione delle figlie, nei momenti di sua pertinenza, in modo del tutto autonomo e senza alcun confronto con la madre e con gli operatori del Servizio;
lo stesso postava anche sui social dei post di disprezzo verso la e in Parte_1 cui dichiarava di rimpiangere le leggi afgane relative alla condizione femminile.
Durante il processo, il resistente ha continuato a rivendicare il suo desiderio di condurre con sé le figlie nei viaggi che è solito svolgere anche all'estero, anche per ragioni lavorative;
non ha collaborato con la madre al momento in cui la figlia maggiore ha avuto bisogno di un supporto di un nutrizionista e non è apparso in grado di mettere al centro dei suoi agiti il bisogno manifestato dalle bambine di dialogo tra i genitori;
lo stesso ha inoltre corrisposto il mantenimento previsto in via provvisoria in minima parte, in spregio non solo dei provvedimenti della autorità giudiziaria, ma anche degli interessi delle sue figlie.
A fronte di ciò, deve darsi atto del fatto che la ricorrente, invece, ha continuato a impegnarsi nel percorso di sostegno alla genitorialità, ha insistito affinché tale percorso fosse congiunto, rendendosi conto della necessità di una ripresa di confronto con il e ha saputo anche ascoltare i bisogni psicologici della figlia CP
, chiedendo pporto psicologico in suo favore. Per_1
pagina 5 di 9 Alla luce di tanti e tali riscontri, appare evidente che, pur dovendosi mantenere l'affido condiviso delle minori ad entrambe le parti, essenzialmente in ragione del serio legame affettivo tra il padre e le figlie, il collocamento prevalente delle minori - tenendo conto del fatto che in alcune settimane del mese il resistente si allontana dal territorio di residenza delle figlie e anche in vista della loro adolescenza e delle criticità che tale fase della vita comporta nella relazione con i genitori, in termini di esigenza di ascolto e di supporto – debba essere mantenuto presso la madre.
Quanto alla frequentazione con il padre, risulta opportuno che le figlie della coppia, nei periodi in cui il padre si trova in Italia, trascorrano con il padre, una settimana tre giorni infrasettimanali dal martedì al venerdì, l'altra settimana il martedì e il finesettimana, secondo gli orari e le modalità indicate nelle conclusioni della ricorrente, anche con riguardo il periodo estivo e i periodi di festività. Va anche disposto che il resistente, ove per ragioni di lavoro, come avvenuto durante tutto il processo, debba assentarsi tanto da non poter tenere con sé le figlie nei giorni di sua spettanza, lo comunichi alla madre almeno una settimana prima e che le bambine restino nel domicilio materno.
Deve, infine, essere previsto che il padre possa condurre con sé le minori all'estero due settimane nel periodo estivo, ma limitatamente alla Albania, suo paese di origine, per permettere alle minori di trascorrere del tempo con la famiglia del padre;
tutti gli altri viaggi all'estero delle minori dovranno essere di volta in volta concordati tra i genitori nell'interesse delle figlie.
Quanto alla casa familiare, la stessa risulta di proprietà esclusiva della Parte_1 che la abita con le minori, quindi nulla va previsto a riguardo.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei pagina 6 di 9 genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame la ricorrente, dal 2023 gestisce con il fratello una attività di ambulante che vende prodotti ittici, ha rilevato tale attività dopo il decesso della madre, ma verosimilmente, anche prima, come emerso dalle deposizioni dei testi indotti dal resistente, prestava in tale esercizio commerciale attività lavorativa in aiuto della madre;
la ricorrente vive in casa di proprietà, ma deve pagare una rata di mutuo mensile di € 600,00, a cui fa fronte con l'aiuto del padre;
la Parte_1 sopporta anche un esborso mensile di € 530 per cartelle esattoriali;
all si evince dagli atti quale sia la effettiva capacità reddituale della ricorrente, tuttavia, anche se sicuramente l'attività commerciale in essere produce reddito, tanto che lei e il fratello hanno deciso di continuarla dopo la morte della madre, appare del tutto credibile il fatto che la possa contare su un reddito Parte_1 modesto e che necessiti, tenuto conto d nsili suddette e del fatto che il resistente non versa il mantenimento, dell'aiuto del padre e anche della zia materna, che ha riferito durante l'escussione testimoniale di supportare la nipote per gli acquisti che riguardano le figlie.
Il resistente, invece, è amministratore di una società che si occupa di cura e manutenzione del paesaggio, nonché di soccorso industriale e di attività edili;
tale società ha la sede e l'oggetto sociale della precedente attività individuale del CP che risulta, ad oggi, cessata, ma il cui avviamento e giro di affari è passat intero alla nuova società, da cui il resistente sostiene di percepire un reddito esiguo di soli € 800 al mese. Tale ultima allegazione, però, appare poco credibile, atteso che la documentazione reddituale e patrimoniale del è stata prodotta CP in modo parziale, del tutto confuso e senza le dichiarazioni dditi del 2023 e 2024, ma solo quella del 2022 che riporta un reddito annuo lordo superiore ad € 90.000,00. Il resistente assume di non riuscire a corrispondere il mantenimento, lamentando una seria diminuzione del reddito, ma in realtà la nuova società continua a svolgere, come detto, la medesima attività di prima, ha ancora almeo due dipendenti, paga un canone di locazione per la sede della stessa di circa € 450 al mese e il resistente, per tutto il processo, ha continuato a svolgere numerose e frequenti trasferte di lavoro in tutta Italia e all'estero, come emerge anche dalle ultime produzioni di parte ricorrente, e ha insistito per condurre con sé le figlie in viaggi e vacanze, circostanze chiaramente poco compatibili con il reddito di soli € 800 al mese che il sostiene di percepire. CP
Pertanto, pur se la effettiva e attuale capacità reddituale delle parti non risulta con esattezza, appare evidente che il possieda una capacità reddituale e uno stile CP di vita nettamente migliore ris quello della e quindi, tenuto Parte_1
pagina 7 di 9 anche conto del fatto che le minori passano maggior tempo presso la madre perché il padre in alcune settimane non è presente per trasferte di lavoro, appare congruo confermare il mantenimento di € 200,00 a figlia al mese, con decorrenza dall'agosto 2023, e prevedere che l'assegno unico pari ad € 440 circa al mese per le due figlie sia percepito dalla sola ricorrente, che fino ad oggi ha fatto fronte anche alle spese straordinarie per le minori in modo quasi del tutto autonomo.
Le spese di lite stante l'esito del giudizio vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando,
CONDIZIONI
1. Affida in via condivisa e alle parti in maniera condivisa, con Pt_2 Per_1 collocamento prevalen s dre;
2. Le minori vedranno il padre come indicato in parte motiva;
3. il padre verserà entro il 5 di ogni mese con decorrenza da agosto 2023 l'importo di € 400,00, oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle due figlie;
4. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
5. l'assegno unico verrà percepito dalla sola Parte_1
pagina 8 di 9 condanna il resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 6164,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
Livorno, 23 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2350/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 ttiva dirizzo Telematico presso il difensore avv. PORCARI CLARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP C.F._2
A e d O ) C.F._3
VIA DE LARDEREL 59 57126 LIVORNO;
elettivamente domiciliato in VIA DE LARDEREL 59 57124 LIVORNO presso il difensore avv. ALIOTTA ELOISA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP
pagina 1 di 9 sentire regolare le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori, nate, una nel 2011 e una nel 2015, dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente.
All'esito della istruttoria la ricorrente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, ogni istanza, eccezione e deduzione disattesa, stante il venir meno della convivenza tra i due genitori, tenendo conto della situazione lavorativa ed economico reddituale delle parti, nonché della gestione delle figlie minori sin dalla loro nascita, stabilire, le modalità di assistenza materiale e non, di ciascun genitore nell'esclusivo interesse delle figlie ed e per l'effetto modulare il diritto di visita e di permanenza delle Parte_2 stesse press cun onché il contributo al mantenimento per le medesime alle seguenti condizioni : 1)– Disporre che l'abitazione familiare sita in Livorno, via Solferino n.121/A di proprietà esclusiva della signora così come tutto ciò in essa contenuto ( mobili, Parte_1 arredi e suppellettili ecc.) restano va disponibilità della stessa che la continuerà ad abitare con le figlie minori;
2)-Disporre che le figlie ed vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e collocate in via Parte_1 CP esclusiva presso la madre con residenza anagrafica presso l'attuale abitazione di proprietà della stessa posta in Livorno, Via Solferino nr. 121/A. Sia il padre che la madre dovranno svolgere la loro funzione genitoriale con diritto per le figlie minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. I genitori potranno adottare le decisioni di ordinaria amministrazione separatamente quando le figlie si trovano presso di loro. Le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti le minori, dovranno essere assunte concordemente. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, oltre che di rendersi reperibili sullo stesso quando hanno con sé le minori e, comunque, i medesimi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando il genitore abbia con sé le minori. Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo. 3)-Diporre che le figlie staranno con il padre, per ile ragioni di cui agli atti difensivi come segue: 1° settimana: il martedì dall'uscita dalla scuola sino alla mattina successiva ( con pernottamento) riportandole, nel periodo invernale a scuola, oppure nel periodo estivo ( riportandole alle ore 12.00) presso la casa materna o presso il campeggio Mare e Sole o, comunque, in altro luogo comunicato dalla madre almeno due giorni prima, oltre al fine settimana dal venerdì alle 18.00 sino alla domenica sera alle 21.30 nel periodo invernale ed alle 22.30 nel periodo estivo ( sempre con pernottamento), riportandole, anche in questo caso, presso la casa materna o presso il campeggio Mare e Sole o, comunque, in altro luogo comunicato dalla madre almeno due giorni prima . 2° settimana: il martedì dalle 18.00 sino al venerdì mattina ( con pernottamento) riportandole, nel periodo invernale a scuola, oppure nel periodo estivo, (riportandole alle ore 12.00) presso la casa materna o presso il campeggio Mare e Sole o, comunque, in altro luogo comunicato dalla madre almeno due giorni prima. Il padre potrà, inoltre tenere con sé le figlie durante le Festività Natalizie ( Il giorno di Natale 2023 con la Sig.ra ) e le Festività Pasquali, seguendo la regola Parte_1
pagina 2 di 9 dell'alternanza con la madre, nel senso che chi terrà le minori il giorno di Natale, il 31 dicembre e Pasqua, l'anno successivo le terrà il giorno di Santo Stefano, di Capodanno e il Lunedì dell'Angiolo. Entrambi i genitori potranno tenere con sé le figlie anche per una settimana continuativa durante le vacanze estive ed una settimana consecutiva durante le vacanze invernali, comunicando all'altro l'albergo o comunque il luogo in cui soggiorneranno durante la vacanza, il periodo preciso della vacanza, eventuali recapiti telefonici ed indirizzo della struttura, itinerario e mezzi di trasporto. 4)-Disporre e conseguentemente condannare, per le ragioni di cui agli atti difensivi il Sig. a corrispondere alla signora CP Parte_1 con decorrenza dal mese di marzo 202 comunque dalla domanda, mese, sul c/c alla medesima intestato , codice Iban IT 59 E 05384 13900 0000 4801 7920 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed l'importo di € 500,000 mensile (
€ 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse, così come articolate nelle Linee Guida del CNF del 29-11-17, anche in questo caso con decorrenza dal mese di marzo 2023, o comunque dalla domanda. Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore che intende sostenere la spesa dovrà darne notizia all'altro genitore tramite messaggio telefonico ( WhattsApp) oppure tramite email e quest'ultimo dovrà rispondere con lo stesso mezzo accettando o no la spesa da sostenere. La spesa si ritiene accettata in caso di mancata risposta entro 5 giorni dall'invio della richiesta. Per tutte le spese straordinarie il rimborso al genitore che ha effettuato la spesa dovrà avvenire entro 7 giorni dalla ricezione della ricevuta. Le spese straordinarie dovranno essere corrisposte al genitore che ha sostenuto la spesa, mediante bonifico bancario. 5)-Disporre altresì , a conferma del provvedimento assunto in data 12/03/2025 che l'assegno unico familiare continui ad essere percepito integralmente in misura del 100%) dalla signora
[...] con obbligo del signor di provvedere alla sottoscrizione di tutti i documenti Parte_1 CP al fine. 6)-Disporre ch genitore dovrà comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio e rendersi reperibile sul proprio telefono cellulare sia per le telefonate sia per i messaggi. 7)- Respingere tutte le domande formulate dal signor nessuna esclusa, sia CP in merito alla richiesta di collocazione paritaria delle minori a settimane alternate presso ciascun genitore, sia la richiesta di trascorrere 3 settimane consecutive con le figlie durante il periodo estivo nonché la richiesta mantenimento diretto delle minori ed anche qualsiasi altra richiesta;
il tutto per le ragioni ampiamente argomentate negli scritti difensivi, nonché tenendo conto anche del comportamento processuale tenuto dal ricorrente.”.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Le minori saranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso le abitazioni di entrambi i genitori, nello specifico le figlie risiederanno una settimana dalla madre e quella successiva dal padre;
• le vacanze di Pasqua e natale saranno suddivise paritariamente tra i genitori, con le principali • festività ad anni alterni;
• durante il
pagina 3 di 9 periodo estivo le figlie potranno trascorrere fino a tre settimane consecutive con ogni • genitore;
• i genitori manterranno economicamente le figlie nella formula del contributo diretto e le spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate saranno suddivise al 50%; • il padre rinuncia all'assegno unico.”.
La causa veniva istruita con l'ascolto delle minori, e , con la presa in Per_1 carico da parte dei Servizi sociali dei genitori, al fi i ttere alle parti la ripresa di un dialogo nell'interesse delle figlie, e con l'assunzione delle prove orali inerenti principalmente la capacità reddituale delle parti;
nelle more del processo veniva attivato anche un percorso di sostegno psicologico in favore di che, Per_1 secondo la ricorrente, viveva un momento di particolare disagio.
2. In primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso in esame, deve darsi atto del fatto che le minori, all'epoca di anni dodici,
, e otto, , sono state sentite dal Giudice all'inizio del procedimento;
Per_1 scolto de ambine era sin da subito emerso un serio attaccamento di entrambe ai due genitori, ma anche il loro coinvolgimento nella dinamica di conflitto tra le parti;
una delle due bambine aveva pianto durante l'ascolto e pagina 4 di 9 entrambe avevano riferito di voler passare pari tempo con i due genitori, ma anche di essere consapevoli della mancanza assoluta di dialogo e fiducia tra i due;
infine, emergeva che le minori erano abituate a passare molto del loro tempo con il padre, a fare con lui numerose esperienze e viaggi, ma anche che l'uomo, più volte, le aveva messe in contatto in modo del tutto inappropriato con la sua passione per le armi;
tale circostanza, peraltro, era già emersa come una preoccupazione materna, atteso che il resistente deteneva anche nella abitazione numerosi tipi di armi, tra cui pistole e fucili, peraltro non riconducibili alla attività di caccia, e non aveva alcuna remora a postare sui social foto delle sue dotazioni e di sé nell'intento di sparare.
Alla luce di tali elementi, veniva disposto un regime di frequentazione tendenzialmente paritario, ma le parti venivano avviati ad un percorso di sostegno alla genitorialità congiunto.
Tale percorso aveva esito del tutto negativo e veniva sospeso dai Servizi in quanto il resistente teneva comportamenti spesso offensivi verso la ex compagna, non mostrava interesse per il percorso e, in alcune occasioni, aveva pure atteggiamenti squalificanti per gli operatori e per l'intero contesto di supporto.
Il resistente, malgrado alcune aperture formali, sia durante gli incontri con i Servizi che in udienza, di fatto continuava a ritenere di non aver bisogno di uno spazio congiunto con la madre delle bambine, di avere il diritto di gestire il tempo e l'educazione delle figlie, nei momenti di sua pertinenza, in modo del tutto autonomo e senza alcun confronto con la madre e con gli operatori del Servizio;
lo stesso postava anche sui social dei post di disprezzo verso la e in Parte_1 cui dichiarava di rimpiangere le leggi afgane relative alla condizione femminile.
Durante il processo, il resistente ha continuato a rivendicare il suo desiderio di condurre con sé le figlie nei viaggi che è solito svolgere anche all'estero, anche per ragioni lavorative;
non ha collaborato con la madre al momento in cui la figlia maggiore ha avuto bisogno di un supporto di un nutrizionista e non è apparso in grado di mettere al centro dei suoi agiti il bisogno manifestato dalle bambine di dialogo tra i genitori;
lo stesso ha inoltre corrisposto il mantenimento previsto in via provvisoria in minima parte, in spregio non solo dei provvedimenti della autorità giudiziaria, ma anche degli interessi delle sue figlie.
A fronte di ciò, deve darsi atto del fatto che la ricorrente, invece, ha continuato a impegnarsi nel percorso di sostegno alla genitorialità, ha insistito affinché tale percorso fosse congiunto, rendendosi conto della necessità di una ripresa di confronto con il e ha saputo anche ascoltare i bisogni psicologici della figlia CP
, chiedendo pporto psicologico in suo favore. Per_1
pagina 5 di 9 Alla luce di tanti e tali riscontri, appare evidente che, pur dovendosi mantenere l'affido condiviso delle minori ad entrambe le parti, essenzialmente in ragione del serio legame affettivo tra il padre e le figlie, il collocamento prevalente delle minori - tenendo conto del fatto che in alcune settimane del mese il resistente si allontana dal territorio di residenza delle figlie e anche in vista della loro adolescenza e delle criticità che tale fase della vita comporta nella relazione con i genitori, in termini di esigenza di ascolto e di supporto – debba essere mantenuto presso la madre.
Quanto alla frequentazione con il padre, risulta opportuno che le figlie della coppia, nei periodi in cui il padre si trova in Italia, trascorrano con il padre, una settimana tre giorni infrasettimanali dal martedì al venerdì, l'altra settimana il martedì e il finesettimana, secondo gli orari e le modalità indicate nelle conclusioni della ricorrente, anche con riguardo il periodo estivo e i periodi di festività. Va anche disposto che il resistente, ove per ragioni di lavoro, come avvenuto durante tutto il processo, debba assentarsi tanto da non poter tenere con sé le figlie nei giorni di sua spettanza, lo comunichi alla madre almeno una settimana prima e che le bambine restino nel domicilio materno.
Deve, infine, essere previsto che il padre possa condurre con sé le minori all'estero due settimane nel periodo estivo, ma limitatamente alla Albania, suo paese di origine, per permettere alle minori di trascorrere del tempo con la famiglia del padre;
tutti gli altri viaggi all'estero delle minori dovranno essere di volta in volta concordati tra i genitori nell'interesse delle figlie.
Quanto alla casa familiare, la stessa risulta di proprietà esclusiva della Parte_1 che la abita con le minori, quindi nulla va previsto a riguardo.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei pagina 6 di 9 genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame la ricorrente, dal 2023 gestisce con il fratello una attività di ambulante che vende prodotti ittici, ha rilevato tale attività dopo il decesso della madre, ma verosimilmente, anche prima, come emerso dalle deposizioni dei testi indotti dal resistente, prestava in tale esercizio commerciale attività lavorativa in aiuto della madre;
la ricorrente vive in casa di proprietà, ma deve pagare una rata di mutuo mensile di € 600,00, a cui fa fronte con l'aiuto del padre;
la Parte_1 sopporta anche un esborso mensile di € 530 per cartelle esattoriali;
all si evince dagli atti quale sia la effettiva capacità reddituale della ricorrente, tuttavia, anche se sicuramente l'attività commerciale in essere produce reddito, tanto che lei e il fratello hanno deciso di continuarla dopo la morte della madre, appare del tutto credibile il fatto che la possa contare su un reddito Parte_1 modesto e che necessiti, tenuto conto d nsili suddette e del fatto che il resistente non versa il mantenimento, dell'aiuto del padre e anche della zia materna, che ha riferito durante l'escussione testimoniale di supportare la nipote per gli acquisti che riguardano le figlie.
Il resistente, invece, è amministratore di una società che si occupa di cura e manutenzione del paesaggio, nonché di soccorso industriale e di attività edili;
tale società ha la sede e l'oggetto sociale della precedente attività individuale del CP che risulta, ad oggi, cessata, ma il cui avviamento e giro di affari è passat intero alla nuova società, da cui il resistente sostiene di percepire un reddito esiguo di soli € 800 al mese. Tale ultima allegazione, però, appare poco credibile, atteso che la documentazione reddituale e patrimoniale del è stata prodotta CP in modo parziale, del tutto confuso e senza le dichiarazioni dditi del 2023 e 2024, ma solo quella del 2022 che riporta un reddito annuo lordo superiore ad € 90.000,00. Il resistente assume di non riuscire a corrispondere il mantenimento, lamentando una seria diminuzione del reddito, ma in realtà la nuova società continua a svolgere, come detto, la medesima attività di prima, ha ancora almeo due dipendenti, paga un canone di locazione per la sede della stessa di circa € 450 al mese e il resistente, per tutto il processo, ha continuato a svolgere numerose e frequenti trasferte di lavoro in tutta Italia e all'estero, come emerge anche dalle ultime produzioni di parte ricorrente, e ha insistito per condurre con sé le figlie in viaggi e vacanze, circostanze chiaramente poco compatibili con il reddito di soli € 800 al mese che il sostiene di percepire. CP
Pertanto, pur se la effettiva e attuale capacità reddituale delle parti non risulta con esattezza, appare evidente che il possieda una capacità reddituale e uno stile CP di vita nettamente migliore ris quello della e quindi, tenuto Parte_1
pagina 7 di 9 anche conto del fatto che le minori passano maggior tempo presso la madre perché il padre in alcune settimane non è presente per trasferte di lavoro, appare congruo confermare il mantenimento di € 200,00 a figlia al mese, con decorrenza dall'agosto 2023, e prevedere che l'assegno unico pari ad € 440 circa al mese per le due figlie sia percepito dalla sola ricorrente, che fino ad oggi ha fatto fronte anche alle spese straordinarie per le minori in modo quasi del tutto autonomo.
Le spese di lite stante l'esito del giudizio vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando,
CONDIZIONI
1. Affida in via condivisa e alle parti in maniera condivisa, con Pt_2 Per_1 collocamento prevalen s dre;
2. Le minori vedranno il padre come indicato in parte motiva;
3. il padre verserà entro il 5 di ogni mese con decorrenza da agosto 2023 l'importo di € 400,00, oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle due figlie;
4. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
5. l'assegno unico verrà percepito dalla sola Parte_1
pagina 8 di 9 condanna il resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 6164,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
Livorno, 23 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
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