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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/10/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3884/2024 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PIERLUIGI BASILE Parte_1
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dal dott. GAETANO BONOFIGLIO e dalla
[...] dott.ssa SERENA CIANFLONE, funzionari delegati resistente E
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante, convenuto contumace E
, in persona del Controparte_4 legale rappresentante, convenuto contumace E in persona del legale Controparte_5 rappresentante, convenuto contumace Oggetto: impugnativa sanzione disciplinare FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente, già DSGA in servizio presso l'Istituto Comprensivo di ha chiesto l'annullamento della sanzione CP_5
1 disciplinare comminata con provvedimento prot.ris. n. 339/VII.6 del 17.01.2023, con irrogazione della sospensione dal servizio per dieci giorni lavorativi e privazione della retribuzione di pari durata. Ha esposto che con la contestazione di addebito n.ris. 7173/VII.6 del 26.09.2022 (spedita con raccomandata del 27.09.2022) le sono state addebitate quattro mancanze di cui solo due sono state poi sanzionate. In particolare, ha dedotto che dal provvedimento sanzionatorio impugnato risulta che le due mancanze da cui è scaturita la sanzione, corrispondenti ai fatti contestati sub nn. 1 e 3 della contestazione, sono le seguenti: omessa vigilanza sul dipendente impiegato alla gestione del personale con effetti sulla mancata registrazione nell'apposito sistema delle assenze fatte da una professoressa dell'Istituto e sull'emissione dei relativi decreti di decurtazione. Per tale infrazione è stata contestata una condotta negligente e non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, e quindi la violazione dell'art. 11, c. 3, lett. h) e i) CCNL 2018 Scuola (e cioè h) eseguire le mansioni impartite dai superiori;
i) vigilare sulle attività del personale sottordinato); predisposizione di un orario di lavoro per il personale ATA dalle 7:30 alle 15:00 diverso da quello previsto dal Dirigente Scolastico che aveva invece fissato l'orario nella fascia temporale 7:30/14:00 dal lunedì al sabato, con ciò creando potenziali pericoli, un “rischio di carente sorveglianza” degli alunni in “alcuni giorni” e “in orari di vigilanza della popolazione studentesca”, stante la contestata presenza di un solo collaboratore a presidio della vigilanza. Per tale infrazione, è stata contestata la violazione dell'art. 11, c. 3, lett. a) CCNL 2018 Comparto Scuola (osservare le disposizioni del CCNL e quelle impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro) nonché la violazione dell'art. 54 d. Lgs. 165/2001 stante la contestata insubordinazione dovuta a una condotta non conforme ai principi di correttezza verso il superiore, altri dipendenti, terzi. Ha altresì rilevato che le era stata contestata la reiterazione di condotte sanzionate a titolo di aggravante e che tuttavia nel provvedimento sanzionatorio la recidiva è stata indicata come fattispecie autonoma. Ancora, ha esposto che nel provvedimento sanzionatorio i fatti contestati sono stati sussunti in fattispecie diverse da quelle indicate nella 2 contestazione di addebito: in particolare, la ricorrente ha esposto che è stata indicata la violazione degli artt. 13, c. 3, lett. b) e c), e cioè, rispettivamente, condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi e condotta negligente e non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, la recidiva quale fattispecie autonoma ex art. 13, c. 4, lett. a), la particolare gravità delle mancanze previste dall'art. 13, c.4, lett. b). Ha, infine, dedotto che il provvedimento sanzionatorio è stato comunicato in data 17.01.2023 con effetti però differiti al 23.01.2023. Ha aggiunto che in data 20.01.2023 ha trasmesso certificato di malattia con prognosi fino al 26.01.2023 e che le è stato successivamente notificato un provvedimento di adeguamento dell'efficacia della sanzione a partire dalla fine del periodo di malattia, con applicazione della sanzione per 14 giorni. Ha dedotto la violazione del principio di immediatezza, del principio di specificità con la conseguente lesione del diritto di difesa, l'insussistenza del fatto contestato e la sua irrilevanza disciplinare, la violazione del principio di immutabilità della sanzione, il difetto di motivazione, l'incompetenza del D.S. nell'adeguamento della sanzione disciplinare. Ha chiesto quindi la declaratoria di illegittimità e/o l'annullamento della sanzione disciplinare impugnata e del provvedimento di adeguamento nonché, in subordine, la riduzione della sanzione. Si è costituito in giudizio il per chiedere il rigetto del ricorso CP_1 perché infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 24.09.2025 e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente ha tempestivamente depositato le proprio note scritte in sostituzione dell'udienza.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'
[...]
, dell e Controparte_3 Controparte_4 dell non costituiti, nel contempo Controparte_5 rilevandone il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di mere
3 articolazioni territoriali del , datore di Controparte_1 lavoro della ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato. Si premette che, come noto, ai sensi dell'art. 55 bis, c. 4, D.lgs. 165/2001 l'UPD entro 30 giorni dalla segnalazione ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, procede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato con un preavviso di venti giorni per l'audizione in contraddittorio. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Il procedimento deve concludersi, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. A norma dell'comma 9 ter dell'art. 55 bis “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.”. Ebbene, con riferimento alla prima condotta contestata, si legge nella contestazione di addebito che: “Il 29.08.2022, per sopperire alle assenze per malattia e ferie del personale di segreteria, mi sono occupata di registrare personalmente le assenze dell'assistente amministrativo SS e della docente inidonea SS;
nell'eseguire questa operazione ho notato che per la prof.ssa SS, il sistema AXIOS segnalava con allert, le assenze per cui era prevista l'emanazione dei relativi decreti decurtativi, nel periodo da agosto 2021 ad agosto 2022. In data 01.09.2022, per evitare ulteriori ritardi, sono intervenuta personalmente e ho trasmesso via pec alla n. 58 decreti di Controparte_6
4 decurtazione dello stipendio, relativi alle assenze suddette della prof.ssa SS (…) Come disposto dall'art. 17 c. 8 del CCNL/2018, le assenze per malattia sono soggette a decurtazione dello stipendio, la trasmissione del relativi decreti di decurtazione va effettuata con solerzia alla , onde provvedere Controparte_6 al conseguenti correttivi sullo stipendio del lavoratore. Nel caso suddetto per la prof.ssa SS nessun decreto di decurtazione è stato prodotto, nel periodo da agosto 2021 ad agosto 2022, dall'impiegato preposto alla gestione del personale da Lei individuato nel piano ATA. Per questa infrazione Le si contesta, quindi, il mancato controllo e sorveglianza sull'espletamento delle attività assegnate all'unità di personale amministrativo preposta e quindi “condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, per quanto previsto dall'art. 11 CCNL Scuola 19.04.2018 “(…) h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori (…) i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità”. Nel provvedimento sanzionatorio è poi ribadito che la contestazione è inerente ai seguenti addebiti: “
1. mancato controllo e sorveglianza da parte della DSGA sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato relativamente alla corretta gestione amministrativa delle assenze della prof.ssa
nel periodo dal 19.08.2021 al 20.08.2022, periodo per il quale Persona_1 non sono stati prodotti con i decreti di decurtazione da sottoporre alla CP_7 firma della Dirigente scolastica per l'obbligatorio invio al MEF – Controparte_6
”.
[...]
Ora, risulta in atti che la ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha dichiarato che la raccomandata con la quale è stata trasmessa la contestazione di addebito n. prot. ris. 7173/VII.6 è stata inviata in data 27.09.2022 e consegnata in data 06.10.2022 (cfr. all. 5 memoria di costituzione). Osserva il Tribunale che risulta altresì documentato da parte resistente che la DSGA in data 02.03.2022 ha emanato un ordine di servizio con il quale ha richiesto la sistemazione urgente della variazione dello stato giuridico da a SIDI del personale ATA e dei docenti per il periodo da ottobre CP_7
2021 a febbraio 2022 (cfr. all. 3 memoria di costituzione). In particolare, nel detto ordine di servizio, è dato atto che il DSGA, giorno 2 marzo 2022, aveva rilevato la mancata “comunicazione delle assenze (variazioni di stato 5 giuridico) del periodo afferente ottobre-febbraio riguardante il personale ATA e docenti”; che aveva convocato in ufficio il dipendente addetto a tali compiti;
che aveva dato atto che “le assenze vanno comunicate quotidianamente, per evitare pagamenti indebiti e in conformità alle trattenute previsto per legge”; che aveva richiesto la sistemazione delle assenze dei dipendenti entro il termine del 04.03.2022 alla ore 12.00. Ora, dall'ordine di servizio del 02.03.2022 si evince che la comunicazione delle assenze dei dipendenti è correlata alla variazione dello stato giuridico nel cosiddetto SIDI e che entrambe le procedure (comunicazione delle assenze e variazione dello stato) si rilevano da un controllo incrociato sui due gestionali in uso alla Scuola (AXIOS e SIDI). Dalle allegazioni e produzioni in atti sono riscontrabili, quindi, i seguenti dati ed evidenze: le segnalazioni del 4 e del 7 marzo 2022 non sono versate in atti ma la parte resistente dichiara nel corpo del provvedimento sanzionatorio che “La segnalazione disciplinare (prot. n. 2083 del 04.03.2022 e prot. n. 2204 del 07.03.2022) effettuata dalla DSGA è inerente la mancata variazione di stato giuridico nel SIDI consistente, nella fattispecie, nella presunta mancata migrazione dei dati registrati in Le trattenute dello stipendio al 50% e/o al 90%, CP_7 invece, vanno comunicate esclusivamente al attraverso decreti di decurtazione a firma del Dirigente scolastico, ma la cui produzione dal sistema AXIOS e stampa sono a carico dell'assistente amministrativo addetto alla registrazione delle assenze”. le dette segnalazioni appaiono collegate al contenuto dell'ordine di servizio del 02.03.2022 che, si ribadisce, tratta della mancata variazione di stato giuridico sul SIDI delle assenze registrate su CP_7 per i fatti contestati e avvenuti in ipotesi nel periodo da marzo ad agosto 2022 non è stata allegata altra documentazione che collochi “la piena conoscenza” dell'omissione di controllo e di vigilanza alla data del 29.08.2022, non risultando altresì documentato che, nell'intervallo di tempo nelle more trascorso, sia stata svolto alcun ulteriore accertamento finalizzato ad apportare elementi utili alla contestazione. Ebbene, alla luce delle risultanze processuali appena evidenziate ritiene il Tribunale che non sia, quindi, sussistente alcun mancato controllo o
6 sorveglianza da parte della DSGA fino al 04-07 marzo 2022 (date delle due segnalazioni). Tali termini sono inoltre da considerarsi dies a quo per il computo del termine perentorio di 30 giorni previsto all'art. 55 bis D.lgs. 165/2001. In difetto di prova che consenta di verificare l'effettiva e piena conoscenza di ulteriori fatti da cui emerga l'omesso controllo della ricorrente sul personale alle proprie dipendenze a far data dal 07.03.2022 e fino al 28.09.2022, la contestazione di addebito è ugualmente tardiva e il relativo provvedimento sanzionatorio risulta in parte qua invalido. Ne discende che la contestazione di addebito di cui al n. 1) giacché spedita con raccomandata del 27.09.2022 è invalida in quanto tardiva.
Con riferimento alla mancanza di cui al n. 3) della contestazione, osserva il Tribunale che il dies a quo della conoscenza degli illeciti aventi rilevanza disciplinare è pacificamente individuato e risulta essere il 14.09.2022 (cfr. atti di parte e contestazione di addebito). Il principio di immediatezza non risulta quindi violato giacché, come più volte detto, la raccomandata contenente la contestazione di addebito è stata spedita il 27.09.2022 e consegnata in data 06.10.2022 e dunque il procedimento disciplinare è stato avviato nel termine perentorio previsto dalla norma.
Restano quindi da esaminare le eccezioni relative alla mancanza contestata al n. 3) dell'avvio del procedimento disciplinare che si riporta di seguito per agevolare la lettura e a sostegno del ragionamento logico – giuridico che segue. Si legge nella contestazione che “Con decreto dirigenziale prot. n. 6656/1.1 del 08.09.2022 "Disposizioni organizzative da 12 al 17 settembre 2022 e il successivo decreto dirigenziale prot. n. 6901/11 del 17.09.2022 "Disposizioni organizzative dai 19 settembre al 1° ottobre 2022", in ossequio anche a quanto deliberato dal Commissario straordinario, la sottoscritta fissava l'orario di funzionamento dell'istituto dalle 7:30 alle 14:00 dal lunedì al sabato. La SV. con "Ordine di servizio orario di lavoro settimana dal 12/09/2022 al 24/09/2022 prat. n 6816/A6 del 14.09.2022, riportava l'orario di lavoro del personale ATA nuovamente a quello da Lei stabilito precedentemente con prot. n. 6427/11.6 dell'01.09.2022 [dalle 7:30 7 alle 15 dal lunedì al giovedì e dalle 7.30 alle 14:00 dal venerdì al sabato]. Questo atto ha come conseguenza che in alcuni giorni nel plesso di San Leo, per un lasso temporale di 1h, in orario di vigilanza della popolazione studentesca, un unico collaboratore scolastico deve garantire l'obbligo di sorveglianza di tutti gli studenti del plesso. A titolo esemplificativo si riportano alcuni dei potenziali pericoli che si sono verificati nei giorni scorsi nel plesso della Scuola Secondaria di I grado di San Leo, nella giornata del 15 settembre, un solo collaboratore scolastico ha dovuto far fronte all'ingresso di n. 128 alunni, di cui n. 1 con disabilità e costretto all'utilizzo della sedia a rotelle;
nel plesso del Liceo Classico, nella giornata del 20 settembre 2022, un unico collaboratore scolastico ha dovuto provvedere alla vigilanza durante l'ingresso di n. 89 alunni del Liceo di cui n. 1 alunna non vedente. Si fa notare, viceversa, che con l'orario di servizio stabilito dalla sottoscritta (7:30-14:00) non si creano questi periodi di carenza di personale in orari di sorveglianza studentesca, essendo il turno coperto sempre da due collaboratori. A dimostrazione del fatto che l'orario di lavoro che impone al personale ATA è subordinato esclusivamente alle sue esigenze, si riporta il Suo ordine di servizio prot. n. 7103 del 23.09.2022 in cui riporta l'orario di servizio dalle 7:30 alle 14:00 per i giorni 26/27 e 28 settembre (coincidenti con l'intero periodo di sua assenza per permesso), mentre dal 29.09, in corrispondenza del suo rientro a scuola, ristabilisce l'orario di servizio del personale ATA dalle 7:30 alle 15:00, proprio per consentirle di coprire le sue ore di lavoro. Con questa decisione si ripristina il rischio di carente sorveglianza, in particolare nella giornata del 29.09.2022, in cui il plesso della Scuola secondaria di I grado di San Leo, in orario di ingresso degli studenti, risulta coperto da un'unica persona che, fra l'altro, usufruisce di permessi Legge 1. 104/92 per disabilità personale. Di conseguenza, nello specifico, Le si contesta il mancato rispetto delle norme contenute nel CCNL art. 11 comma 3 in tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro, nonché il mancato rispetto delle norme contenute nell'art. 54 D.Lgs. n. 165/2001, in particolare comportamenti di insubordinazione consistenti nella “condotta non conforme ai principi di correttezza verso il superiore, altri dipendenti, terzi.”.
8 Nella sanzione, poi, preso atto che tra gli addebiti di cui al n. 2 e al n. 3 della contestazione, il datore di lavoro ha ritenuto di sanzionare la condotta di cui al n. 3) in quanto più grave in applicazione dell'art. 13, c. 2, CCNL Comparto scuola del 2018. Ha ritenuto quindi di attrarre i fatti contestati alla ricorrente sub n. 3) nell'ambito di applicazione degli artt. 11, c. 3, lett. a) del CCNL 2018 e 54 D. Lgs. 165/2001 ossia all'interno delle stesse previsioni normative e contrattuali indicate nella contestazione di addebito;
ha poi applicato i criteri della particolare gravità e della recidiva per l'individuazione della sanzione da applicarsi. Ebbene, passando in rassegna le eccezioni di parte ricorrente, osserva il Tribunale che è infondato l'assunto secondo cui la contestazione sarebbe generica, con conseguente lesione del diritto di difesa, con riferimento alle locuzioni quali “alcuni giorni” e “in orari di vigilanza della popolazione studentesca” essendo riportati a titolo di esempio soltanto alcuni giorni specifici (15 e 20 settembre 2022 e non anche il 29.09.2022 indicato secondo il ricorrente soltanto nel provvedimento finale) quali giorni in cui si sarebbero verificate situazioni di potenziale pericolo. Ritiene il Tribunale che la contestazione è specifica. È infatti contestata la condotta assunta dalla ricorrente con l'emissione dell'ordine di servizio del 14.09.2022 che ha ad oggetto l'orario di servizio del personale ATA dal 12 al 24 settembre 2022. Ne consegue che l'indicazione a titolo di esempio dei rischi in ipotesi occorsi nei soli giorni 15 e 20 settembre non inficia la specificità richiesta per la validità dell'azione disciplinare proprio alla luce dello specifico periodo temporale indicato nell'ordine di servizio. Si osserva, infine, che fin dall'atto contestazione, sebbene emesso il 26.09.2022 - e dunque non solo nella sanzione come invece contesta la parte ricorrente - il rischio potenziale è assunto anche con specifico riferimento al giorno 29.09.2022. Gli elementi presenti nella contestazione consentono quindi di comprendere il periodo (ovvero i giorni) in cui la condotta avrebbe integrato illecito disciplinare. Anche il principio di immutabilità non è stato violato nel caso che occupa giacché fatti contestati alla ricorrente non sono diversi da quelli indicati nella sanzione disciplinare. 9 Non rileva quindi che la recidiva sia stata indicata nella contestazione a titolo di aggravante e nella sanzione sia stata valutata a titolo di fattispecie autonoma, giacché tale diversa qualificazione ha sempre riguardato i medesimi fatti contestati. Si richiama il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento disciplinare secondo cui “il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento
o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito.” (Cass. n. 11540/2020).
Sulla recidiva, nel merito, osserva il Tribunale fin d'ora che essa non sussiste. Nella contestazione di addebito oggetto di causa sono stati indicati, a titolo di aggravante e per qualificare i fatti contestati come intenzionali e recidivi, quattro provvedimenti sanzionatori di rimprovero scritto pregressi di cui ai prot. n. 3132/II.5, prot. n. 3133/II.5, prot. n. 3618/II.5, prot. n. 4352/II.5 nonché il provvedimento dell'UPD del 11.8.2022 di sospensione del servizio con privazione della retribuzione di giorni sette. La parte ricorrente ha dato prova che le richiamate sanzioni precedentemente irrogate sono state tutte annullate dal Tribunale con sentenza n. 1520/2024 di cui è attestato il passaggio in giudicato (cfr. all. 7 al ricorso) A questo punto va valutata la sussistenza delle mancanze contestate e successivamente valuta la loro particolare gravità. Ebbene, ritiene il Tribunale che non sussiste l'illecito disciplinare contestato. Ai sensi dell'art. 53 CCNL 2007 rubricato “Modalità di prestazione dell'orario di lavoro”, “
1. All'inizio dell'anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell'attività inerente la materia del presente articolo, sentito il personale ATA. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all'art.6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi.”. 10 Ora è riscontrato in atti che nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 era stato adottato il piano annuale delle attività del personale amministrativo (cfr. all. 4 alla memoria di costituzione). Non è contestata l'adozione di tale piano da parte del Dirigente Scolastico. Tanto si evince dalla memoria di costituzione in cui il deduce “la CP_9
DSGA non ha comunicato alcuna variazione relativamente alle allocazioni dei collaboratori scolastici ai plessi dell'Istituto, effettuate in autonomia operativa il precedente anno scolastico per come disposto nel piano delle attività redatto dalla stessa. Per cui nell'a.s. 2022/2023 risultano assegnati alla Secondaria di I grado, i collaboratori scolastici , e mentre al Liceo CP_10 Persona_2 Per_3
Classico i collaboratori . Parte_2
I fatti in contestazione risalgono al mese di settembre 2022 ossia quando era ancora vigente il piano annuale delle attività del personale ATA 2021/2022. Non è dedotta né allegata la preposizione di un nuovo Piano per l'anno scolastico 2022/2023 né che si stava procedendo alla emissione di un nuovo PTOF alle cui attività e funzionamento il piano delle attività del personale ATA deve adeguarsi. Nel piano, che si ritiene essere in vigore all'epoca dei fatti contestati, è dato atto che l'orario di lavoro è definito secondo le necessità di funzionamento dell'istituto e delle attività previste dal PTOF. Ebbene, per i collaboratori scolastici operanti nella sede centrale, il turno antimeridiano risulta essere fissato dalle ore 7:30 alle 13:30 (cfr. pag. 8, all. 4 alla memoria di costituzione). Ora, risulta altresì riscontrato in atti (cfr. contestazione di addebito al n. 3) che, dopo un primo decreto dirigenziale con cui il D.S. aveva fissato l'orario dalle 08:00 alle 14:00 dal lunedì al sabato dal 1 al 10 settembre 2022, con decreto dirigenziale n. prot. 6656/I.1 dell'08.09.2022 e 6901/I.1 del 16.09.2022, l'orario di funzionamento dell'istituto è stato modificato e fissato dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 14:00. Ebbene, considerata la vigenza del piano delle attività e dei decreti dirigenziali dell'8 e 16 settembre 2022, ritiene il Tribunale che la condotta del DSGA che con l'ordine di servizio del 14.09.2022, relativo all'orario di lavoro da attuarsi nella settimana dal 12 al 24 settembre 2022, ha fissato l'orario di servizio del personale ATA dal lunedì al giovedì dalle ore 7:30 alle ore 15:00 e il venerdì e il sabato dalle ore 7:30 alle ore 14:00 non 11 comporti in sé e per sé considerato le violazioni degli obblighi indicati nella sanzione impugnata. Rileva in particolare il Tribunale che l'intervallo orario fissato dalla DSGA copre, perché maggiore, l'intervallo orario fissato dal Dirigente Scolastico. Non sussistono quindi violazioni del dovere di diligenza e di obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva o dalle disposizioni e neanche alcuna insubordinazione laddove si consideri il diverso orario stabilito dalla DSGA. A tale conclusione, considerato il margine temporale più ampio attuato con la predisposizione oraria del DSGA, si arriva anche laddove si attragga la condotta sanzionata nell'ambito di applicazione dell'art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 e in particolare nell'ipotesi contestata e sanzionata di
“comportamenti di insubordinazione consistenti nella condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori, altri dipendenti, terzi”. La condotta della ricorrente, ai fini della verifica della sussistenza dell'illecito, va quindi valutata soltanto in relazione ai turni del personale, vale a dire in relazione alla copertura del servizio di vigilanza sulla popolazione studentesca dell'istituto laddove è anche contestato che la turnazione stabilita dalla DSGA non avrebbe garantito tale vigilanza e avrebbe esposto gli studenti a rischio di potenziale pericolo. L'addebito è infatti ascritto anche a titolo di violazione del dovere di
“collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro”. Ebbene, la ricorrente deduce che nei giorni oggetto di contestazione erano presenti tre collaboratori in servizio presso la sede centrale dell'Istituto, plesso San Leo, fin dalle 7:30. La parte resistente ha dedotto che “nell'a.s. 2022/2023 risultano assegnati alla Secondaria di I grado, i collaboratori scolastici , e CP_10 Persona_2 Per_3 mentre al Liceo Classico i collaboratori e e che “La
[...] Parte_2 Parte_2
Scuola Secondaria di I grado e il Liceo Classico sono ubicati nella sede centrale dell'Istituto, ma dislocati in due ale dell'edificio distanti tra loro, con ingressi distinti e separati, la cui visibilità l'uno dell'altro è preclusa.”.
12 Dall'ordine di servizio del 14.09.2022 (cfr. all. 3 alla memoria di costituzione) si evince che tutti i (5) collaboratori scolastici assegnati alle scuole presenti nella sede centrale erano di turno nella detta sede a partire dalle 7:30, ad eccezione di un solo collaboratore in servizio dalle 9 alle 15; si evince, altresì, che un collaboratore - non necessariamente tra quelli assegnati alla sede centrale (si legge infatti nell'ordine di servizio ) Pt_3 per ogni giorno del medesimo periodo era stato dislocato su una diversa sede dell' (plesso Gidora, diverso quindi dalla sede centrale). CP_5
In assenza di prova documentale diversa (ad esempio il registro delle presenze con l'indicazione dei turni orari e delle sedi ovvero la mappa dell con gli accessi) si ricava dagli atti del processo che nella sede CP_5 centrale dell , dove erano ubicati al tempo dei fatti contestati la CP_5 scuola secondaria di I grado e il Liceo Classico, dalle ore 7:30 erano presenti almeno 3 collaboratori scolastici. In difetto di prova, il cui onere gravava sulla parte resistente, della presenza di un solo collaboratore scolastico a presidiare l'unico o i più accessi in ipotesi esistenti sui luoghi, e quindi del potenziale pericolo che ne sarebbe derivato agli studenti, l'illecito disciplinare non può ritenersi sussistente. Resta assorbita ogni altra questione. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla il provvedimento disciplinare n. prot. ris 339/VII.6 del 17.01.2023. Condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione. Cosenza, 02/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
13
, rappresentata e difesa dall'avv. PIERLUIGI BASILE Parte_1
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dal dott. GAETANO BONOFIGLIO e dalla
[...] dott.ssa SERENA CIANFLONE, funzionari delegati resistente E
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante, convenuto contumace E
, in persona del Controparte_4 legale rappresentante, convenuto contumace E in persona del legale Controparte_5 rappresentante, convenuto contumace Oggetto: impugnativa sanzione disciplinare FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente, già DSGA in servizio presso l'Istituto Comprensivo di ha chiesto l'annullamento della sanzione CP_5
1 disciplinare comminata con provvedimento prot.ris. n. 339/VII.6 del 17.01.2023, con irrogazione della sospensione dal servizio per dieci giorni lavorativi e privazione della retribuzione di pari durata. Ha esposto che con la contestazione di addebito n.ris. 7173/VII.6 del 26.09.2022 (spedita con raccomandata del 27.09.2022) le sono state addebitate quattro mancanze di cui solo due sono state poi sanzionate. In particolare, ha dedotto che dal provvedimento sanzionatorio impugnato risulta che le due mancanze da cui è scaturita la sanzione, corrispondenti ai fatti contestati sub nn. 1 e 3 della contestazione, sono le seguenti: omessa vigilanza sul dipendente impiegato alla gestione del personale con effetti sulla mancata registrazione nell'apposito sistema delle assenze fatte da una professoressa dell'Istituto e sull'emissione dei relativi decreti di decurtazione. Per tale infrazione è stata contestata una condotta negligente e non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, e quindi la violazione dell'art. 11, c. 3, lett. h) e i) CCNL 2018 Scuola (e cioè h) eseguire le mansioni impartite dai superiori;
i) vigilare sulle attività del personale sottordinato); predisposizione di un orario di lavoro per il personale ATA dalle 7:30 alle 15:00 diverso da quello previsto dal Dirigente Scolastico che aveva invece fissato l'orario nella fascia temporale 7:30/14:00 dal lunedì al sabato, con ciò creando potenziali pericoli, un “rischio di carente sorveglianza” degli alunni in “alcuni giorni” e “in orari di vigilanza della popolazione studentesca”, stante la contestata presenza di un solo collaboratore a presidio della vigilanza. Per tale infrazione, è stata contestata la violazione dell'art. 11, c. 3, lett. a) CCNL 2018 Comparto Scuola (osservare le disposizioni del CCNL e quelle impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro) nonché la violazione dell'art. 54 d. Lgs. 165/2001 stante la contestata insubordinazione dovuta a una condotta non conforme ai principi di correttezza verso il superiore, altri dipendenti, terzi. Ha altresì rilevato che le era stata contestata la reiterazione di condotte sanzionate a titolo di aggravante e che tuttavia nel provvedimento sanzionatorio la recidiva è stata indicata come fattispecie autonoma. Ancora, ha esposto che nel provvedimento sanzionatorio i fatti contestati sono stati sussunti in fattispecie diverse da quelle indicate nella 2 contestazione di addebito: in particolare, la ricorrente ha esposto che è stata indicata la violazione degli artt. 13, c. 3, lett. b) e c), e cioè, rispettivamente, condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi e condotta negligente e non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, la recidiva quale fattispecie autonoma ex art. 13, c. 4, lett. a), la particolare gravità delle mancanze previste dall'art. 13, c.4, lett. b). Ha, infine, dedotto che il provvedimento sanzionatorio è stato comunicato in data 17.01.2023 con effetti però differiti al 23.01.2023. Ha aggiunto che in data 20.01.2023 ha trasmesso certificato di malattia con prognosi fino al 26.01.2023 e che le è stato successivamente notificato un provvedimento di adeguamento dell'efficacia della sanzione a partire dalla fine del periodo di malattia, con applicazione della sanzione per 14 giorni. Ha dedotto la violazione del principio di immediatezza, del principio di specificità con la conseguente lesione del diritto di difesa, l'insussistenza del fatto contestato e la sua irrilevanza disciplinare, la violazione del principio di immutabilità della sanzione, il difetto di motivazione, l'incompetenza del D.S. nell'adeguamento della sanzione disciplinare. Ha chiesto quindi la declaratoria di illegittimità e/o l'annullamento della sanzione disciplinare impugnata e del provvedimento di adeguamento nonché, in subordine, la riduzione della sanzione. Si è costituito in giudizio il per chiedere il rigetto del ricorso CP_1 perché infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 24.09.2025 e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente ha tempestivamente depositato le proprio note scritte in sostituzione dell'udienza.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'
[...]
, dell e Controparte_3 Controparte_4 dell non costituiti, nel contempo Controparte_5 rilevandone il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di mere
3 articolazioni territoriali del , datore di Controparte_1 lavoro della ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato. Si premette che, come noto, ai sensi dell'art. 55 bis, c. 4, D.lgs. 165/2001 l'UPD entro 30 giorni dalla segnalazione ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, procede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato con un preavviso di venti giorni per l'audizione in contraddittorio. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Il procedimento deve concludersi, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. A norma dell'comma 9 ter dell'art. 55 bis “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.”. Ebbene, con riferimento alla prima condotta contestata, si legge nella contestazione di addebito che: “Il 29.08.2022, per sopperire alle assenze per malattia e ferie del personale di segreteria, mi sono occupata di registrare personalmente le assenze dell'assistente amministrativo SS e della docente inidonea SS;
nell'eseguire questa operazione ho notato che per la prof.ssa SS, il sistema AXIOS segnalava con allert, le assenze per cui era prevista l'emanazione dei relativi decreti decurtativi, nel periodo da agosto 2021 ad agosto 2022. In data 01.09.2022, per evitare ulteriori ritardi, sono intervenuta personalmente e ho trasmesso via pec alla n. 58 decreti di Controparte_6
4 decurtazione dello stipendio, relativi alle assenze suddette della prof.ssa SS (…) Come disposto dall'art. 17 c. 8 del CCNL/2018, le assenze per malattia sono soggette a decurtazione dello stipendio, la trasmissione del relativi decreti di decurtazione va effettuata con solerzia alla , onde provvedere Controparte_6 al conseguenti correttivi sullo stipendio del lavoratore. Nel caso suddetto per la prof.ssa SS nessun decreto di decurtazione è stato prodotto, nel periodo da agosto 2021 ad agosto 2022, dall'impiegato preposto alla gestione del personale da Lei individuato nel piano ATA. Per questa infrazione Le si contesta, quindi, il mancato controllo e sorveglianza sull'espletamento delle attività assegnate all'unità di personale amministrativo preposta e quindi “condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, per quanto previsto dall'art. 11 CCNL Scuola 19.04.2018 “(…) h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori (…) i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità”. Nel provvedimento sanzionatorio è poi ribadito che la contestazione è inerente ai seguenti addebiti: “
1. mancato controllo e sorveglianza da parte della DSGA sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato relativamente alla corretta gestione amministrativa delle assenze della prof.ssa
nel periodo dal 19.08.2021 al 20.08.2022, periodo per il quale Persona_1 non sono stati prodotti con i decreti di decurtazione da sottoporre alla CP_7 firma della Dirigente scolastica per l'obbligatorio invio al MEF – Controparte_6
”.
[...]
Ora, risulta in atti che la ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha dichiarato che la raccomandata con la quale è stata trasmessa la contestazione di addebito n. prot. ris. 7173/VII.6 è stata inviata in data 27.09.2022 e consegnata in data 06.10.2022 (cfr. all. 5 memoria di costituzione). Osserva il Tribunale che risulta altresì documentato da parte resistente che la DSGA in data 02.03.2022 ha emanato un ordine di servizio con il quale ha richiesto la sistemazione urgente della variazione dello stato giuridico da a SIDI del personale ATA e dei docenti per il periodo da ottobre CP_7
2021 a febbraio 2022 (cfr. all. 3 memoria di costituzione). In particolare, nel detto ordine di servizio, è dato atto che il DSGA, giorno 2 marzo 2022, aveva rilevato la mancata “comunicazione delle assenze (variazioni di stato 5 giuridico) del periodo afferente ottobre-febbraio riguardante il personale ATA e docenti”; che aveva convocato in ufficio il dipendente addetto a tali compiti;
che aveva dato atto che “le assenze vanno comunicate quotidianamente, per evitare pagamenti indebiti e in conformità alle trattenute previsto per legge”; che aveva richiesto la sistemazione delle assenze dei dipendenti entro il termine del 04.03.2022 alla ore 12.00. Ora, dall'ordine di servizio del 02.03.2022 si evince che la comunicazione delle assenze dei dipendenti è correlata alla variazione dello stato giuridico nel cosiddetto SIDI e che entrambe le procedure (comunicazione delle assenze e variazione dello stato) si rilevano da un controllo incrociato sui due gestionali in uso alla Scuola (AXIOS e SIDI). Dalle allegazioni e produzioni in atti sono riscontrabili, quindi, i seguenti dati ed evidenze: le segnalazioni del 4 e del 7 marzo 2022 non sono versate in atti ma la parte resistente dichiara nel corpo del provvedimento sanzionatorio che “La segnalazione disciplinare (prot. n. 2083 del 04.03.2022 e prot. n. 2204 del 07.03.2022) effettuata dalla DSGA è inerente la mancata variazione di stato giuridico nel SIDI consistente, nella fattispecie, nella presunta mancata migrazione dei dati registrati in Le trattenute dello stipendio al 50% e/o al 90%, CP_7 invece, vanno comunicate esclusivamente al attraverso decreti di decurtazione a firma del Dirigente scolastico, ma la cui produzione dal sistema AXIOS e stampa sono a carico dell'assistente amministrativo addetto alla registrazione delle assenze”. le dette segnalazioni appaiono collegate al contenuto dell'ordine di servizio del 02.03.2022 che, si ribadisce, tratta della mancata variazione di stato giuridico sul SIDI delle assenze registrate su CP_7 per i fatti contestati e avvenuti in ipotesi nel periodo da marzo ad agosto 2022 non è stata allegata altra documentazione che collochi “la piena conoscenza” dell'omissione di controllo e di vigilanza alla data del 29.08.2022, non risultando altresì documentato che, nell'intervallo di tempo nelle more trascorso, sia stata svolto alcun ulteriore accertamento finalizzato ad apportare elementi utili alla contestazione. Ebbene, alla luce delle risultanze processuali appena evidenziate ritiene il Tribunale che non sia, quindi, sussistente alcun mancato controllo o
6 sorveglianza da parte della DSGA fino al 04-07 marzo 2022 (date delle due segnalazioni). Tali termini sono inoltre da considerarsi dies a quo per il computo del termine perentorio di 30 giorni previsto all'art. 55 bis D.lgs. 165/2001. In difetto di prova che consenta di verificare l'effettiva e piena conoscenza di ulteriori fatti da cui emerga l'omesso controllo della ricorrente sul personale alle proprie dipendenze a far data dal 07.03.2022 e fino al 28.09.2022, la contestazione di addebito è ugualmente tardiva e il relativo provvedimento sanzionatorio risulta in parte qua invalido. Ne discende che la contestazione di addebito di cui al n. 1) giacché spedita con raccomandata del 27.09.2022 è invalida in quanto tardiva.
Con riferimento alla mancanza di cui al n. 3) della contestazione, osserva il Tribunale che il dies a quo della conoscenza degli illeciti aventi rilevanza disciplinare è pacificamente individuato e risulta essere il 14.09.2022 (cfr. atti di parte e contestazione di addebito). Il principio di immediatezza non risulta quindi violato giacché, come più volte detto, la raccomandata contenente la contestazione di addebito è stata spedita il 27.09.2022 e consegnata in data 06.10.2022 e dunque il procedimento disciplinare è stato avviato nel termine perentorio previsto dalla norma.
Restano quindi da esaminare le eccezioni relative alla mancanza contestata al n. 3) dell'avvio del procedimento disciplinare che si riporta di seguito per agevolare la lettura e a sostegno del ragionamento logico – giuridico che segue. Si legge nella contestazione che “Con decreto dirigenziale prot. n. 6656/1.1 del 08.09.2022 "Disposizioni organizzative da 12 al 17 settembre 2022 e il successivo decreto dirigenziale prot. n. 6901/11 del 17.09.2022 "Disposizioni organizzative dai 19 settembre al 1° ottobre 2022", in ossequio anche a quanto deliberato dal Commissario straordinario, la sottoscritta fissava l'orario di funzionamento dell'istituto dalle 7:30 alle 14:00 dal lunedì al sabato. La SV. con "Ordine di servizio orario di lavoro settimana dal 12/09/2022 al 24/09/2022 prat. n 6816/A6 del 14.09.2022, riportava l'orario di lavoro del personale ATA nuovamente a quello da Lei stabilito precedentemente con prot. n. 6427/11.6 dell'01.09.2022 [dalle 7:30 7 alle 15 dal lunedì al giovedì e dalle 7.30 alle 14:00 dal venerdì al sabato]. Questo atto ha come conseguenza che in alcuni giorni nel plesso di San Leo, per un lasso temporale di 1h, in orario di vigilanza della popolazione studentesca, un unico collaboratore scolastico deve garantire l'obbligo di sorveglianza di tutti gli studenti del plesso. A titolo esemplificativo si riportano alcuni dei potenziali pericoli che si sono verificati nei giorni scorsi nel plesso della Scuola Secondaria di I grado di San Leo, nella giornata del 15 settembre, un solo collaboratore scolastico ha dovuto far fronte all'ingresso di n. 128 alunni, di cui n. 1 con disabilità e costretto all'utilizzo della sedia a rotelle;
nel plesso del Liceo Classico, nella giornata del 20 settembre 2022, un unico collaboratore scolastico ha dovuto provvedere alla vigilanza durante l'ingresso di n. 89 alunni del Liceo di cui n. 1 alunna non vedente. Si fa notare, viceversa, che con l'orario di servizio stabilito dalla sottoscritta (7:30-14:00) non si creano questi periodi di carenza di personale in orari di sorveglianza studentesca, essendo il turno coperto sempre da due collaboratori. A dimostrazione del fatto che l'orario di lavoro che impone al personale ATA è subordinato esclusivamente alle sue esigenze, si riporta il Suo ordine di servizio prot. n. 7103 del 23.09.2022 in cui riporta l'orario di servizio dalle 7:30 alle 14:00 per i giorni 26/27 e 28 settembre (coincidenti con l'intero periodo di sua assenza per permesso), mentre dal 29.09, in corrispondenza del suo rientro a scuola, ristabilisce l'orario di servizio del personale ATA dalle 7:30 alle 15:00, proprio per consentirle di coprire le sue ore di lavoro. Con questa decisione si ripristina il rischio di carente sorveglianza, in particolare nella giornata del 29.09.2022, in cui il plesso della Scuola secondaria di I grado di San Leo, in orario di ingresso degli studenti, risulta coperto da un'unica persona che, fra l'altro, usufruisce di permessi Legge 1. 104/92 per disabilità personale. Di conseguenza, nello specifico, Le si contesta il mancato rispetto delle norme contenute nel CCNL art. 11 comma 3 in tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro, nonché il mancato rispetto delle norme contenute nell'art. 54 D.Lgs. n. 165/2001, in particolare comportamenti di insubordinazione consistenti nella “condotta non conforme ai principi di correttezza verso il superiore, altri dipendenti, terzi.”.
8 Nella sanzione, poi, preso atto che tra gli addebiti di cui al n. 2 e al n. 3 della contestazione, il datore di lavoro ha ritenuto di sanzionare la condotta di cui al n. 3) in quanto più grave in applicazione dell'art. 13, c. 2, CCNL Comparto scuola del 2018. Ha ritenuto quindi di attrarre i fatti contestati alla ricorrente sub n. 3) nell'ambito di applicazione degli artt. 11, c. 3, lett. a) del CCNL 2018 e 54 D. Lgs. 165/2001 ossia all'interno delle stesse previsioni normative e contrattuali indicate nella contestazione di addebito;
ha poi applicato i criteri della particolare gravità e della recidiva per l'individuazione della sanzione da applicarsi. Ebbene, passando in rassegna le eccezioni di parte ricorrente, osserva il Tribunale che è infondato l'assunto secondo cui la contestazione sarebbe generica, con conseguente lesione del diritto di difesa, con riferimento alle locuzioni quali “alcuni giorni” e “in orari di vigilanza della popolazione studentesca” essendo riportati a titolo di esempio soltanto alcuni giorni specifici (15 e 20 settembre 2022 e non anche il 29.09.2022 indicato secondo il ricorrente soltanto nel provvedimento finale) quali giorni in cui si sarebbero verificate situazioni di potenziale pericolo. Ritiene il Tribunale che la contestazione è specifica. È infatti contestata la condotta assunta dalla ricorrente con l'emissione dell'ordine di servizio del 14.09.2022 che ha ad oggetto l'orario di servizio del personale ATA dal 12 al 24 settembre 2022. Ne consegue che l'indicazione a titolo di esempio dei rischi in ipotesi occorsi nei soli giorni 15 e 20 settembre non inficia la specificità richiesta per la validità dell'azione disciplinare proprio alla luce dello specifico periodo temporale indicato nell'ordine di servizio. Si osserva, infine, che fin dall'atto contestazione, sebbene emesso il 26.09.2022 - e dunque non solo nella sanzione come invece contesta la parte ricorrente - il rischio potenziale è assunto anche con specifico riferimento al giorno 29.09.2022. Gli elementi presenti nella contestazione consentono quindi di comprendere il periodo (ovvero i giorni) in cui la condotta avrebbe integrato illecito disciplinare. Anche il principio di immutabilità non è stato violato nel caso che occupa giacché fatti contestati alla ricorrente non sono diversi da quelli indicati nella sanzione disciplinare. 9 Non rileva quindi che la recidiva sia stata indicata nella contestazione a titolo di aggravante e nella sanzione sia stata valutata a titolo di fattispecie autonoma, giacché tale diversa qualificazione ha sempre riguardato i medesimi fatti contestati. Si richiama il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento disciplinare secondo cui “il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento
o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito.” (Cass. n. 11540/2020).
Sulla recidiva, nel merito, osserva il Tribunale fin d'ora che essa non sussiste. Nella contestazione di addebito oggetto di causa sono stati indicati, a titolo di aggravante e per qualificare i fatti contestati come intenzionali e recidivi, quattro provvedimenti sanzionatori di rimprovero scritto pregressi di cui ai prot. n. 3132/II.5, prot. n. 3133/II.5, prot. n. 3618/II.5, prot. n. 4352/II.5 nonché il provvedimento dell'UPD del 11.8.2022 di sospensione del servizio con privazione della retribuzione di giorni sette. La parte ricorrente ha dato prova che le richiamate sanzioni precedentemente irrogate sono state tutte annullate dal Tribunale con sentenza n. 1520/2024 di cui è attestato il passaggio in giudicato (cfr. all. 7 al ricorso) A questo punto va valutata la sussistenza delle mancanze contestate e successivamente valuta la loro particolare gravità. Ebbene, ritiene il Tribunale che non sussiste l'illecito disciplinare contestato. Ai sensi dell'art. 53 CCNL 2007 rubricato “Modalità di prestazione dell'orario di lavoro”, “
1. All'inizio dell'anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell'attività inerente la materia del presente articolo, sentito il personale ATA. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all'art.6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi.”. 10 Ora è riscontrato in atti che nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 era stato adottato il piano annuale delle attività del personale amministrativo (cfr. all. 4 alla memoria di costituzione). Non è contestata l'adozione di tale piano da parte del Dirigente Scolastico. Tanto si evince dalla memoria di costituzione in cui il deduce “la CP_9
DSGA non ha comunicato alcuna variazione relativamente alle allocazioni dei collaboratori scolastici ai plessi dell'Istituto, effettuate in autonomia operativa il precedente anno scolastico per come disposto nel piano delle attività redatto dalla stessa. Per cui nell'a.s. 2022/2023 risultano assegnati alla Secondaria di I grado, i collaboratori scolastici , e mentre al Liceo CP_10 Persona_2 Per_3
Classico i collaboratori . Parte_2
I fatti in contestazione risalgono al mese di settembre 2022 ossia quando era ancora vigente il piano annuale delle attività del personale ATA 2021/2022. Non è dedotta né allegata la preposizione di un nuovo Piano per l'anno scolastico 2022/2023 né che si stava procedendo alla emissione di un nuovo PTOF alle cui attività e funzionamento il piano delle attività del personale ATA deve adeguarsi. Nel piano, che si ritiene essere in vigore all'epoca dei fatti contestati, è dato atto che l'orario di lavoro è definito secondo le necessità di funzionamento dell'istituto e delle attività previste dal PTOF. Ebbene, per i collaboratori scolastici operanti nella sede centrale, il turno antimeridiano risulta essere fissato dalle ore 7:30 alle 13:30 (cfr. pag. 8, all. 4 alla memoria di costituzione). Ora, risulta altresì riscontrato in atti (cfr. contestazione di addebito al n. 3) che, dopo un primo decreto dirigenziale con cui il D.S. aveva fissato l'orario dalle 08:00 alle 14:00 dal lunedì al sabato dal 1 al 10 settembre 2022, con decreto dirigenziale n. prot. 6656/I.1 dell'08.09.2022 e 6901/I.1 del 16.09.2022, l'orario di funzionamento dell'istituto è stato modificato e fissato dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 14:00. Ebbene, considerata la vigenza del piano delle attività e dei decreti dirigenziali dell'8 e 16 settembre 2022, ritiene il Tribunale che la condotta del DSGA che con l'ordine di servizio del 14.09.2022, relativo all'orario di lavoro da attuarsi nella settimana dal 12 al 24 settembre 2022, ha fissato l'orario di servizio del personale ATA dal lunedì al giovedì dalle ore 7:30 alle ore 15:00 e il venerdì e il sabato dalle ore 7:30 alle ore 14:00 non 11 comporti in sé e per sé considerato le violazioni degli obblighi indicati nella sanzione impugnata. Rileva in particolare il Tribunale che l'intervallo orario fissato dalla DSGA copre, perché maggiore, l'intervallo orario fissato dal Dirigente Scolastico. Non sussistono quindi violazioni del dovere di diligenza e di obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva o dalle disposizioni e neanche alcuna insubordinazione laddove si consideri il diverso orario stabilito dalla DSGA. A tale conclusione, considerato il margine temporale più ampio attuato con la predisposizione oraria del DSGA, si arriva anche laddove si attragga la condotta sanzionata nell'ambito di applicazione dell'art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 e in particolare nell'ipotesi contestata e sanzionata di
“comportamenti di insubordinazione consistenti nella condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori, altri dipendenti, terzi”. La condotta della ricorrente, ai fini della verifica della sussistenza dell'illecito, va quindi valutata soltanto in relazione ai turni del personale, vale a dire in relazione alla copertura del servizio di vigilanza sulla popolazione studentesca dell'istituto laddove è anche contestato che la turnazione stabilita dalla DSGA non avrebbe garantito tale vigilanza e avrebbe esposto gli studenti a rischio di potenziale pericolo. L'addebito è infatti ascritto anche a titolo di violazione del dovere di
“collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro”. Ebbene, la ricorrente deduce che nei giorni oggetto di contestazione erano presenti tre collaboratori in servizio presso la sede centrale dell'Istituto, plesso San Leo, fin dalle 7:30. La parte resistente ha dedotto che “nell'a.s. 2022/2023 risultano assegnati alla Secondaria di I grado, i collaboratori scolastici , e CP_10 Persona_2 Per_3 mentre al Liceo Classico i collaboratori e e che “La
[...] Parte_2 Parte_2
Scuola Secondaria di I grado e il Liceo Classico sono ubicati nella sede centrale dell'Istituto, ma dislocati in due ale dell'edificio distanti tra loro, con ingressi distinti e separati, la cui visibilità l'uno dell'altro è preclusa.”.
12 Dall'ordine di servizio del 14.09.2022 (cfr. all. 3 alla memoria di costituzione) si evince che tutti i (5) collaboratori scolastici assegnati alle scuole presenti nella sede centrale erano di turno nella detta sede a partire dalle 7:30, ad eccezione di un solo collaboratore in servizio dalle 9 alle 15; si evince, altresì, che un collaboratore - non necessariamente tra quelli assegnati alla sede centrale (si legge infatti nell'ordine di servizio ) Pt_3 per ogni giorno del medesimo periodo era stato dislocato su una diversa sede dell' (plesso Gidora, diverso quindi dalla sede centrale). CP_5
In assenza di prova documentale diversa (ad esempio il registro delle presenze con l'indicazione dei turni orari e delle sedi ovvero la mappa dell con gli accessi) si ricava dagli atti del processo che nella sede CP_5 centrale dell , dove erano ubicati al tempo dei fatti contestati la CP_5 scuola secondaria di I grado e il Liceo Classico, dalle ore 7:30 erano presenti almeno 3 collaboratori scolastici. In difetto di prova, il cui onere gravava sulla parte resistente, della presenza di un solo collaboratore scolastico a presidiare l'unico o i più accessi in ipotesi esistenti sui luoghi, e quindi del potenziale pericolo che ne sarebbe derivato agli studenti, l'illecito disciplinare non può ritenersi sussistente. Resta assorbita ogni altra questione. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla il provvedimento disciplinare n. prot. ris 339/VII.6 del 17.01.2023. Condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione. Cosenza, 02/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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