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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/08/2025, n. 12074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12074 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. 6956/2024 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. IA LI - Presidente
Dott. RA TO - Giudice rel.
Dott. Stefania Garrisi - Giudice ha pronunciato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6956 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, (Monaco di Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
RA (Germania), rappresentata e difesa dall'Avv. Christoph Peratrhoner, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Bolzano, Via della Mostra n. 3;
- attrice
E
( ), residente in [...]; Controparte_1 C.F._2
- convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La ha promosso procedimento europeo per le controversie di modesta Parte_1 entità, nelle forme previste del Regolamento europeo n. 861/07, al fine di sentir “accertare e dichiarare che l'immagine n. 11309052 della fotografa presenta i caratteri della Parte_3 creatività, ai sensi dell'art. 1 della Legge 633/1941 sul diritto d'autore, e quindi integri la fattispecie di opera fotografica tutelata a norma dell'art. 2, c. 1, n. 7 della stessa legge;
in subordine e nella denegata ipotesi che codesto Ill.mo Tribunale qualifichi l'immagine n. 11309052 della fotografa non come opera fotografica ma come semplice fotografia ai sensi Parte_3 dell'art. 87 dalla Legge 633/1941, di accertare e dichiarare che sussistono i requisiti di cui all'art.
90 dalla Legge 633/1941; accertare e dichiarare l'illegittima utilizzazione da parte della Dott.ssa dell'immagine n. 11309052 della fotografa di condannare la Controparte_1 Parte_3
Dott.ssa al pagamento in favore della società della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di Euro 2.100,00, ovvero quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, anche in applicazione del tariffario della SIAE per le opere figurative …, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
condannare la Dott.ssa al risarcimento delle spese sostenute per la traduzione e asseverazione della Controparte_1 visura ordinaria, della visura storica, del Contributor Agreement e del International Distribution
Agreement, pari ad Euro 773,76, ovvero quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
con integrale rifusione delle spese legali”.
A sostegno della domanda ha allegato, in sintesi;
di avere iniziato ad operare quale agenzia di immagini di prodotti alimentari con il nome di StockFood GmbH;
di avere nel tempo ampliato l'ambito della propria attività, mutando la propria denominazione in quella attuale;
di essere titolare del diritto esclusivo di utilizzo e sfruttamento economico dell'opera fotografica n. 11309052 di rinomata fotografa professionista, residente a [...], con diversi anni di Parte_3 esperienza nel settore delle fotografie di cibo e di stili di vita (utilizzate per pubblicità, contenuti digitali, libri di cucina e video di ricette disponibile sul sito internet https://www.stockfood.it/fotografia/11309052-The-word-Eat-made-from-berries-vegetables- legumesand-peanuts); che la società La Camera Chiara S.r.l. si occupasse, in qualità di agente, della vendita delle immagini di contenuto StockFood sul mercato italiano.
Riferiva di avere constatato che la convenuta avesse utilizzato indebitamente, in assenza di alcuna autorizzazione, almeno a partire dal 28.09.2022 – l'opera fotografica oggetto di causa sulla propria pagina facebook https://www.facebook.com/photo/?fbid=117043094506562&set=a.117043091173229 e – almeno a partire dal 04.07.2023 – sul proprio sito internet https://www.annalaurascotti.com/.
2 Riguardo all'opera, riferiva che la stessa fosse stata creata dalla fotografa in data 06.10.2014: che l'idea dell'artista era stata quella di rappresentare la parola “EAT” in un modo che andasse oltre il semplice significato verbale di essa: ogni lettera era stata infatti creata utilizzando ingredienti alimentari specifici, così trasformando il concetto di cibo in un'arte visiva, al fine di celebrare la bellezza e la diversità degli ingredienti naturali e per invitare gli osservatori a riflettere sulla connessione tra l'arte culinaria, il nutrimento e il piacere del mangiare. Inoltre, deduceva che l'artista avesse utilizzato, per la realizzazione dell'opera, una combinazione di tecniche fotografiche e la sua profonda comprensione dell'arte della fotografia.
Sosteneva di avere inoltrato diffida nei confronti della convenuta, con lettera di data 07.08.2023, intimandole di desistere dall'uso non autorizzato della foto, rimuovendo la stessa dai siti indicati e di avere inoltrato nei confronti della medesima istanza di ristoro del pregiudizio subito, oltre che di rimborso delle spese legali, senza esito.
Affermava, quindi, il proprio diritto di ottenere in questa sede l'accertamento dell'illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta in suo pregiudizio, invocando la tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore, dovendosi rinvenire nell'opera il carattere della creatività, ai sensi dell'art. 1 della Legge 633/1941.
In subordine, chiedeva l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 87 ss. lda, ricorrendone i presupposti, essendo la foto reperibile sul proprio sito.
Ai fini della quantificazione del danno, chiedeva fosse fatto riferimento all'importo indicato sul proprio sito per l'acquisto dell'opera e liquidato ulteriore importo per il pregiudizio morale derivato dalla pubblicazione dell'opera senza indicazione dell'autore di essa.
Ricevuto il modulo di domanda, in ossequio al disposto dell'art. 5 del Regolamento comunitario, il
Giudice, previa compilazione del modulo di replica e disponeva la notifica da parte della
Cancelleria del modulo di replica alla convenuta;
quest'ultima, benché ritualmente citata (ex art. 13
Reg. cit.) non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza depositata in data 6 febbraio 2025, il Collegio, rilevato che non risultasse prova dell'intervenuta notifica nei confronti della parte convenuta, unitamente al modulo di domanda e al modulo di replica, anche dei 'documenti giustificativi' prodotti a fondamento della domanda, disponeva la rinnovazione della notifica da parte della Cancelleria. La notifica si perfezionava in data 28 maggio 2025.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio, decorso il termine di trenta giorni previsto dal
Regolamento e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la sua definizione.
3 La domanda formulata dall'attrice nei confronti della convenuta è fondata e merita, pertanto accoglimento.
Ritiene il Collegio che l'attrice abbia fornito idoneo riscontro della titolarità dei diritti di sfruttamento dell'opera fotografica per cui è causa, avendo prodotto in atti copia del contratto con il quale l'autrice di essa glieli aveva ceduti;
ha altresì fornito prova del compimento della condotta lesiva del suo diritto da parte della convenuta, mediante pubblicazione sul proprio profilo facebook e sul proprio sito internet dell'immagine in questione, associata alla pubblicizzazione della sua attività professionale, senza autorizzazione.
Ritiene il Collegio che la condotta della convenuta abbia integrato lesione del diritto dell'attrice sull'opera fotografica per cui è causa e che pertanto debba riconoscersi nei confronti della medesima la tutela invocata con riferimento al disposto dell'art. 2 comma 7 della legge sul diritto d'autore: la foto in questione appare infatti connotata da indubbi profili di creatività rinvenibili nella stessa individuazione del soggetto rappresentato, costituito da una composizione originale di oggetti, concepita dall'artista in modo da comporre la scritta “EAT”, con modalità evocative di un messaggio nei confronti dei fruitori dell'opera.
Non costituendosi in giudizio, benché ritualmente citata, la parte convenuta ha omesso anche solo di allegare di avere titolo per utilizzare la fotografia i cui diritti di sfruttamento risultano acquisiti dall'attrice, cosicché debbano accertarsi l'illiceità della sua condotta e il diritto della titolare di ottenere ristoro del pregiudizio subito in conseguenza di esso.
Ritiene il Collegio che il danno debba essere quantificato, in conformità alla domanda formulata dall'attrice nella misura complessiva di euro 1.050, pari all'importo che l'attrice ha provato essere corrispondente al valore di mercato della fotografia.
L'attrice ha chiesto anche che le fosse riconosciuta ulteriore somma a ristoro del pregiudizio conseguente alla mancata menzione del nominativo dell'artista fotografa che aveva realizzato l'opera, ovvero del cd. diritto morale d'autore; sennonché ritiene il Collegio che la parte istante non sia legittimata a fare valere tale pretesa, spettando il diritto al ristoro di tale danno non patrimoniale derivante dalla mancata individuazione della sua persona, quale autrice dell'opera, alla fotografa
Parte_3
Sulla somma sopra indicata debbono, altresì, liquidarsi rivalutazione monetaria ed interessi, da computarsi questi ultimi sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dal 28 settembre
2022, data in cui è stata rilevata la prima pubblicazione della fotografia in questione senza autorizzazione.
4 In ragione della soccombenza, la parte convenuta è infine condannata al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore della parte attrice nella misura di euro 223 per spese vive oltre ad euro 773,76 che l'attrice ha documentato di avere corrisposto per la traduzione degli atti prodotti in lingua straniera ed in euro 562 per compensi professionali (liquidate con riferimento ai parametri previsti dal DM 147/22, in ragione del valore, tenuto conto del disposto dell'art. 16 del
Regolamento CE 861/07, nella misura di euro 131, per la fase di studio, euro 131, per la fase introduttiva, euro 100, per la fase istruttoria, e euro 200, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento delle domande della parte attrice, accerta che l'immagine n. 11309052 della fotografa descritta in motivazione, presenta i caratteri dell'opera fotografica Parte_3 suscettibile di tutela a norma dell'art. 2, c. 1, n. 7 lda;
accerta l'illiceità della condotta della convenuta descritta in motivazione e condanna la medesima al Controparte_1 pagamento in favore della società della somma complessiva di Parte_1
Euro 1.050, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
- dichiara il difetto di legittimazione della parte attrice a proporre la domanda di risarcimento del danno morale d'autore;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese del procedimento che liquida nella misura di euro 223 per spese vive oltre ad euro 773,76 ed in euro 562 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 luglio 2025
Il Giudice
RA TO
Il Presidente
IA LI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. IA LI - Presidente
Dott. RA TO - Giudice rel.
Dott. Stefania Garrisi - Giudice ha pronunciato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6956 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, (Monaco di Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
RA (Germania), rappresentata e difesa dall'Avv. Christoph Peratrhoner, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Bolzano, Via della Mostra n. 3;
- attrice
E
( ), residente in [...]; Controparte_1 C.F._2
- convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La ha promosso procedimento europeo per le controversie di modesta Parte_1 entità, nelle forme previste del Regolamento europeo n. 861/07, al fine di sentir “accertare e dichiarare che l'immagine n. 11309052 della fotografa presenta i caratteri della Parte_3 creatività, ai sensi dell'art. 1 della Legge 633/1941 sul diritto d'autore, e quindi integri la fattispecie di opera fotografica tutelata a norma dell'art. 2, c. 1, n. 7 della stessa legge;
in subordine e nella denegata ipotesi che codesto Ill.mo Tribunale qualifichi l'immagine n. 11309052 della fotografa non come opera fotografica ma come semplice fotografia ai sensi Parte_3 dell'art. 87 dalla Legge 633/1941, di accertare e dichiarare che sussistono i requisiti di cui all'art.
90 dalla Legge 633/1941; accertare e dichiarare l'illegittima utilizzazione da parte della Dott.ssa dell'immagine n. 11309052 della fotografa di condannare la Controparte_1 Parte_3
Dott.ssa al pagamento in favore della società della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di Euro 2.100,00, ovvero quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, anche in applicazione del tariffario della SIAE per le opere figurative …, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
condannare la Dott.ssa al risarcimento delle spese sostenute per la traduzione e asseverazione della Controparte_1 visura ordinaria, della visura storica, del Contributor Agreement e del International Distribution
Agreement, pari ad Euro 773,76, ovvero quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
con integrale rifusione delle spese legali”.
A sostegno della domanda ha allegato, in sintesi;
di avere iniziato ad operare quale agenzia di immagini di prodotti alimentari con il nome di StockFood GmbH;
di avere nel tempo ampliato l'ambito della propria attività, mutando la propria denominazione in quella attuale;
di essere titolare del diritto esclusivo di utilizzo e sfruttamento economico dell'opera fotografica n. 11309052 di rinomata fotografa professionista, residente a [...], con diversi anni di Parte_3 esperienza nel settore delle fotografie di cibo e di stili di vita (utilizzate per pubblicità, contenuti digitali, libri di cucina e video di ricette disponibile sul sito internet https://www.stockfood.it/fotografia/11309052-The-word-Eat-made-from-berries-vegetables- legumesand-peanuts); che la società La Camera Chiara S.r.l. si occupasse, in qualità di agente, della vendita delle immagini di contenuto StockFood sul mercato italiano.
Riferiva di avere constatato che la convenuta avesse utilizzato indebitamente, in assenza di alcuna autorizzazione, almeno a partire dal 28.09.2022 – l'opera fotografica oggetto di causa sulla propria pagina facebook https://www.facebook.com/photo/?fbid=117043094506562&set=a.117043091173229 e – almeno a partire dal 04.07.2023 – sul proprio sito internet https://www.annalaurascotti.com/.
2 Riguardo all'opera, riferiva che la stessa fosse stata creata dalla fotografa in data 06.10.2014: che l'idea dell'artista era stata quella di rappresentare la parola “EAT” in un modo che andasse oltre il semplice significato verbale di essa: ogni lettera era stata infatti creata utilizzando ingredienti alimentari specifici, così trasformando il concetto di cibo in un'arte visiva, al fine di celebrare la bellezza e la diversità degli ingredienti naturali e per invitare gli osservatori a riflettere sulla connessione tra l'arte culinaria, il nutrimento e il piacere del mangiare. Inoltre, deduceva che l'artista avesse utilizzato, per la realizzazione dell'opera, una combinazione di tecniche fotografiche e la sua profonda comprensione dell'arte della fotografia.
Sosteneva di avere inoltrato diffida nei confronti della convenuta, con lettera di data 07.08.2023, intimandole di desistere dall'uso non autorizzato della foto, rimuovendo la stessa dai siti indicati e di avere inoltrato nei confronti della medesima istanza di ristoro del pregiudizio subito, oltre che di rimborso delle spese legali, senza esito.
Affermava, quindi, il proprio diritto di ottenere in questa sede l'accertamento dell'illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta in suo pregiudizio, invocando la tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore, dovendosi rinvenire nell'opera il carattere della creatività, ai sensi dell'art. 1 della Legge 633/1941.
In subordine, chiedeva l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 87 ss. lda, ricorrendone i presupposti, essendo la foto reperibile sul proprio sito.
Ai fini della quantificazione del danno, chiedeva fosse fatto riferimento all'importo indicato sul proprio sito per l'acquisto dell'opera e liquidato ulteriore importo per il pregiudizio morale derivato dalla pubblicazione dell'opera senza indicazione dell'autore di essa.
Ricevuto il modulo di domanda, in ossequio al disposto dell'art. 5 del Regolamento comunitario, il
Giudice, previa compilazione del modulo di replica e disponeva la notifica da parte della
Cancelleria del modulo di replica alla convenuta;
quest'ultima, benché ritualmente citata (ex art. 13
Reg. cit.) non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza depositata in data 6 febbraio 2025, il Collegio, rilevato che non risultasse prova dell'intervenuta notifica nei confronti della parte convenuta, unitamente al modulo di domanda e al modulo di replica, anche dei 'documenti giustificativi' prodotti a fondamento della domanda, disponeva la rinnovazione della notifica da parte della Cancelleria. La notifica si perfezionava in data 28 maggio 2025.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio, decorso il termine di trenta giorni previsto dal
Regolamento e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la sua definizione.
3 La domanda formulata dall'attrice nei confronti della convenuta è fondata e merita, pertanto accoglimento.
Ritiene il Collegio che l'attrice abbia fornito idoneo riscontro della titolarità dei diritti di sfruttamento dell'opera fotografica per cui è causa, avendo prodotto in atti copia del contratto con il quale l'autrice di essa glieli aveva ceduti;
ha altresì fornito prova del compimento della condotta lesiva del suo diritto da parte della convenuta, mediante pubblicazione sul proprio profilo facebook e sul proprio sito internet dell'immagine in questione, associata alla pubblicizzazione della sua attività professionale, senza autorizzazione.
Ritiene il Collegio che la condotta della convenuta abbia integrato lesione del diritto dell'attrice sull'opera fotografica per cui è causa e che pertanto debba riconoscersi nei confronti della medesima la tutela invocata con riferimento al disposto dell'art. 2 comma 7 della legge sul diritto d'autore: la foto in questione appare infatti connotata da indubbi profili di creatività rinvenibili nella stessa individuazione del soggetto rappresentato, costituito da una composizione originale di oggetti, concepita dall'artista in modo da comporre la scritta “EAT”, con modalità evocative di un messaggio nei confronti dei fruitori dell'opera.
Non costituendosi in giudizio, benché ritualmente citata, la parte convenuta ha omesso anche solo di allegare di avere titolo per utilizzare la fotografia i cui diritti di sfruttamento risultano acquisiti dall'attrice, cosicché debbano accertarsi l'illiceità della sua condotta e il diritto della titolare di ottenere ristoro del pregiudizio subito in conseguenza di esso.
Ritiene il Collegio che il danno debba essere quantificato, in conformità alla domanda formulata dall'attrice nella misura complessiva di euro 1.050, pari all'importo che l'attrice ha provato essere corrispondente al valore di mercato della fotografia.
L'attrice ha chiesto anche che le fosse riconosciuta ulteriore somma a ristoro del pregiudizio conseguente alla mancata menzione del nominativo dell'artista fotografa che aveva realizzato l'opera, ovvero del cd. diritto morale d'autore; sennonché ritiene il Collegio che la parte istante non sia legittimata a fare valere tale pretesa, spettando il diritto al ristoro di tale danno non patrimoniale derivante dalla mancata individuazione della sua persona, quale autrice dell'opera, alla fotografa
Parte_3
Sulla somma sopra indicata debbono, altresì, liquidarsi rivalutazione monetaria ed interessi, da computarsi questi ultimi sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dal 28 settembre
2022, data in cui è stata rilevata la prima pubblicazione della fotografia in questione senza autorizzazione.
4 In ragione della soccombenza, la parte convenuta è infine condannata al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore della parte attrice nella misura di euro 223 per spese vive oltre ad euro 773,76 che l'attrice ha documentato di avere corrisposto per la traduzione degli atti prodotti in lingua straniera ed in euro 562 per compensi professionali (liquidate con riferimento ai parametri previsti dal DM 147/22, in ragione del valore, tenuto conto del disposto dell'art. 16 del
Regolamento CE 861/07, nella misura di euro 131, per la fase di studio, euro 131, per la fase introduttiva, euro 100, per la fase istruttoria, e euro 200, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento delle domande della parte attrice, accerta che l'immagine n. 11309052 della fotografa descritta in motivazione, presenta i caratteri dell'opera fotografica Parte_3 suscettibile di tutela a norma dell'art. 2, c. 1, n. 7 lda;
accerta l'illiceità della condotta della convenuta descritta in motivazione e condanna la medesima al Controparte_1 pagamento in favore della società della somma complessiva di Parte_1
Euro 1.050, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
- dichiara il difetto di legittimazione della parte attrice a proporre la domanda di risarcimento del danno morale d'autore;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese del procedimento che liquida nella misura di euro 223 per spese vive oltre ad euro 773,76 ed in euro 562 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 luglio 2025
Il Giudice
RA TO
Il Presidente
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