TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12234 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 19724/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 19724/2025 R.G.A.C., promossa
DA
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. S. Morescanti Parte_1 ricorrente
CONTRO
Controparte_1 resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la società in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di Roma di ordinare al resistente in epigrafe indicato il rilascio dell'immobile da lui occupato senza titolo.
Non si è costituito il resistente nonostante la regolarità della notifica, venendo pertanto dichiarato contumace.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La società ricorrente ha dedotto e dimostrato documentalmente di avere, in qualità di concessionaria, acquisito per il periodo 2022-2032 la gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali relative al servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie regionali “Roma – Lido di
Ostia” e “Roma – Civita Castellana – Viterbo”, comprensive delle relative pertinenze, annessi impianti e macchinari ad esse funzionali, ai sensi e per gli effetti della concessione rilasciata con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 15 febbraio 2022, n. 50 (all. 2 al ricorso).
La suddetta titolarità risulta dall'atto repertorio numero 20.720 – raccolta n.
10.319 del 27.5.2022 per Notaio regolarmente trascritto in data Persona_1
1.6.2022, intitolato “Cessioni di rami d'azienda ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo sotto condizioni sospensive” con il quale
[...]
nell'ambito del “ramo d'azienda infrastrutture”, ha trasferito alla società CP_2 resistente le “proprietà immobiliari facenti parte del ramo d'azienda infrastrutture”
(all. 3 al ricorso).
La società ricorrente ha poi esposto come all'interno di tale compendio immobiliare sia risultato ricompreso l'alloggio situato in Roma, P.le della Stazione del Lido n. 43, concesso in uso provvisorio e precario al resistente, a seguito della domanda da lui presentata e dell'atto di concessione a lui rilasciato (all. 4 al ricorso), alloggio concesso in ragione delle mansioni direttamente connesse con l'attività lavorativa di Capo Stazione svolta dal resistente in conformità al CCNL all'epoca vigente ed al contratto di lavoro individuale stipulato con o CP_2 con precedenti soggetti giuridici nel tempo titolari della concessione dell'infrastruttura ferroviaria, essendo pacifico che alcun rapporto di lavoro oggi sussiste, né è mai sussistito, tra le attuali parti in causa.
Nell'atto concessorio sono state indicate nello specifico le condizioni afferenti alla revoca della concessione e il termine della stessa, ricondotte alla facoltà dell'azienda concedente di disporre diversamente dell'immobile ovvero alla quiescenza del concessionario.
A seguito della cessione con missiva prot. n. 0017314 del Parte_1
7.7.2022, spedita con raccomandata a/r del 4.8.2022 e avente ad oggetto “Voltura dei beni, dei diritti e del complesso dei rapporti contrattuali delle ferrovie regionali
Roma - Lido di Ostia e Roma - Civita Castellana – Viterbo”, ha provveduto a comunicare immediatamente al resistente il proprio subentro ad (all.ti CP_2
6 e 7 al ricorso).
Successivamente la società ricorrente, sulla scorta dei sopralluoghi effettuati dal proprio personale atti a verificare l'occupazione dei detti immobili oggetto della cessione, ha inviato al resistente missiva prot. n. 35813 del 22.12.2023 di
“Richiesta rilascio immobile ad uso alloggiativo occupato sine titulo”, libero da persone e cose (all. 8 al ricorso), missiva riscontrata da p.e.c. del 15.2.2024 (all. 9 al ricorso).
Attualmente, pertanto, l'immobile è occupato sine titulo dal resistente, che vi risulta risiedere (all. 10 al ricorso); la società ricorrente ha dato atto che il resistente le corrisponde la somma mensile di € 200,00, ma tale importo non costituisce, né potrebbe costituire, canone di locazione, data la sua esiguità rispetto al valore di mercato.
Il resistente nulla ha eccepito, non essendosi costituito in giudizio.
Ne discende come l'immobile risulti occupato senza titolo dal resistente, il quale deve rilasciarlo perché da lui detenuto e utilizzato illegittimamente.
Tali le ragioni dell'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO ordina a parte resistente il rilascio immediato dell'alloggio situato in Roma, P.le della Stazione del Lido n. 43, in favore della società ricorrente;
pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida complessivamente in euro 2.108,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.
Roma, 27 novembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 19724/2025 R.G.A.C., promossa
DA
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. S. Morescanti Parte_1 ricorrente
CONTRO
Controparte_1 resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la società in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di Roma di ordinare al resistente in epigrafe indicato il rilascio dell'immobile da lui occupato senza titolo.
Non si è costituito il resistente nonostante la regolarità della notifica, venendo pertanto dichiarato contumace.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La società ricorrente ha dedotto e dimostrato documentalmente di avere, in qualità di concessionaria, acquisito per il periodo 2022-2032 la gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali relative al servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie regionali “Roma – Lido di
Ostia” e “Roma – Civita Castellana – Viterbo”, comprensive delle relative pertinenze, annessi impianti e macchinari ad esse funzionali, ai sensi e per gli effetti della concessione rilasciata con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 15 febbraio 2022, n. 50 (all. 2 al ricorso).
La suddetta titolarità risulta dall'atto repertorio numero 20.720 – raccolta n.
10.319 del 27.5.2022 per Notaio regolarmente trascritto in data Persona_1
1.6.2022, intitolato “Cessioni di rami d'azienda ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo sotto condizioni sospensive” con il quale
[...]
nell'ambito del “ramo d'azienda infrastrutture”, ha trasferito alla società CP_2 resistente le “proprietà immobiliari facenti parte del ramo d'azienda infrastrutture”
(all. 3 al ricorso).
La società ricorrente ha poi esposto come all'interno di tale compendio immobiliare sia risultato ricompreso l'alloggio situato in Roma, P.le della Stazione del Lido n. 43, concesso in uso provvisorio e precario al resistente, a seguito della domanda da lui presentata e dell'atto di concessione a lui rilasciato (all. 4 al ricorso), alloggio concesso in ragione delle mansioni direttamente connesse con l'attività lavorativa di Capo Stazione svolta dal resistente in conformità al CCNL all'epoca vigente ed al contratto di lavoro individuale stipulato con o CP_2 con precedenti soggetti giuridici nel tempo titolari della concessione dell'infrastruttura ferroviaria, essendo pacifico che alcun rapporto di lavoro oggi sussiste, né è mai sussistito, tra le attuali parti in causa.
Nell'atto concessorio sono state indicate nello specifico le condizioni afferenti alla revoca della concessione e il termine della stessa, ricondotte alla facoltà dell'azienda concedente di disporre diversamente dell'immobile ovvero alla quiescenza del concessionario.
A seguito della cessione con missiva prot. n. 0017314 del Parte_1
7.7.2022, spedita con raccomandata a/r del 4.8.2022 e avente ad oggetto “Voltura dei beni, dei diritti e del complesso dei rapporti contrattuali delle ferrovie regionali
Roma - Lido di Ostia e Roma - Civita Castellana – Viterbo”, ha provveduto a comunicare immediatamente al resistente il proprio subentro ad (all.ti CP_2
6 e 7 al ricorso).
Successivamente la società ricorrente, sulla scorta dei sopralluoghi effettuati dal proprio personale atti a verificare l'occupazione dei detti immobili oggetto della cessione, ha inviato al resistente missiva prot. n. 35813 del 22.12.2023 di
“Richiesta rilascio immobile ad uso alloggiativo occupato sine titulo”, libero da persone e cose (all. 8 al ricorso), missiva riscontrata da p.e.c. del 15.2.2024 (all. 9 al ricorso).
Attualmente, pertanto, l'immobile è occupato sine titulo dal resistente, che vi risulta risiedere (all. 10 al ricorso); la società ricorrente ha dato atto che il resistente le corrisponde la somma mensile di € 200,00, ma tale importo non costituisce, né potrebbe costituire, canone di locazione, data la sua esiguità rispetto al valore di mercato.
Il resistente nulla ha eccepito, non essendosi costituito in giudizio.
Ne discende come l'immobile risulti occupato senza titolo dal resistente, il quale deve rilasciarlo perché da lui detenuto e utilizzato illegittimamente.
Tali le ragioni dell'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO ordina a parte resistente il rilascio immediato dell'alloggio situato in Roma, P.le della Stazione del Lido n. 43, in favore della società ricorrente;
pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida complessivamente in euro 2.108,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.
Roma, 27 novembre 2025
IL GIUDICE