Sentenza 10 luglio 2001
Massime • 2
I ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello - previsto dall'art. 335 cod. proc. civ. - della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza.
La mancata presentazione del rendiconto da parte del soggetto obbligatovi consente al giudice la più ampia facoltà di valutare il materiale probatorio già acquisito (anche ai soli fini di trarne presunzioni), nonché di disporre l'acquisizione di prove officiose (come il giuramento suppletorio o la C.t.U.) ovvero richieste dalle parti.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2123 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 14/07/2021, dep. 25/01/2022), n.2123 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 22602/2019 r.g. proposto da: SMIT REAL ESTATE S.R.L., unipersonale in liquidazione, con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante B.F., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli Avvocati Francesco Tropea, ed Alessandro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 9377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9377 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI "
Dott. GIUSEPPE SALMÈ rel. "
Dott. PAOLO GIULIANI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n^ 13146/95 r.g. proposto da
NO AR, elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito 23, presso lo studio dell'avv. Laura Del Bufalo, che la rappresenta e difende per procura speciale, in unione con l'avv. Roberto Moroni,
- ricorrente -
contro
PI NT, elettivamente domiciliato in Roma, via Satrico 65, presso l'avv. Luigi Fernandez, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso in unione con l'avv. Marco Basagni,
- controricorrente -
nonché sul ricorso n^ 13146/95 r.g. proposto da
PI NT, elettivamente domiciliato in Roma, via Satrico 65, presso l'avv. Luigi Fernandez, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso in unione con l'avv. Marco Basagni,
- ricorrente -
contro
NO AR,
- intimata -
nonché sul ricorso n^ 16370/99 r.g. proposto da
NO AR, elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito 23, presso lo studio dell'avv. Laura Del Bufalo, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, in unione con l'avv. Roberto Moroni,
- ricorrente -
contro
PI NT, elettivamente domiciliato in Roma, via Satrico 65, presso l'avv. Luigi Femandez, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso in unione con l'avv. Marco Basagni,
- controricorrente -
avverso le sentenze della corte d'appello di Genova del 4 ottobre 1994 e del 20 maggio 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 20 novembre 2000;
sentito l'avv. Del Bufalo per la ricorrente IL, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi principali e il rigetto del ricorso incidentale del NA e l'avv. Fernandez che ha chiesto il rigetto dei ricorsi principali e l'accoglimento del ricorso incidentale;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo, per il ricorso principale n^ 13146/95, l'accoglimento del sesto motivo, l'inammissibilità del primo e il rigetto degli altri;
per il ricorso incidentale n^ 15090/95 l'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione, l'accoglimento del secondo e il rigetto degli altri;
per il ricorso n^ 16370 del 1999, l'accoglimento del primo motivo, il rigetto del secondo e l'inammissibilità del terzo.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato il 13 novembre 1985 AN NA ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Sanremo la moglie MA IL per far accertare che un'azienda florivivaistica corrente in Bordighera sotto la denominazione "NA MA - Vivaio Eucaliptus e piante ornamentali di IL MA & C." costituiva bene comune. Ha chiesto altresì che fosse ordinato alla moglie di rendere il conto della gestione di detta azienda dal 1^ gennaio 1978 alla data della citazione e che fosse condannata a corrispondergli quanto fosse risultato dovuto.
La IL ha chiesto il rigetto delle domande, sostenendo di essere titolare di diritti esclusivi sull'azienda a lei intestata e, in via riconvenzionale, ha chiesto che il NA fosse condannato a restituirle le somme abusivamente prelevate da un conto corrente bancario cointestato.
Il tribunale di Sanremo, premesso che le risultanze documentali della causa e le ammissioni dello stesso attore portavano ad escludere che l'azienda rientrasse nel regime di comunione legale tra i coniugi, ha respinto le domande del NA, ritenendo indimostrato qualsiasi diritto dell'attore sull'azienda intestata alla moglie. In accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato il NA a corrispondere alla IL la somma complessiva di L. 46.483.100, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria.
2. La decisione del tribunale, a seguito di gravame proposto dal NA, è stata parzialmente riformata dalla corte d'appello di Genova, con sentenza non definitiva del 21 gennaio 1992. La corte territoriale ha sottolineato, innanzitutto, l'esistenza di un primo, pur modesto, nucleo aziendale installato dal NA per la coltivazione floreale in epoca anteriore al matrimonio. Ha osservato che solo in conseguenza del matrimonio la IL era stata coinvolta nella predetta attività, la cui successiva espansione era da attribuire al contributo finanziario e lavorativo di entrambi i coniugì, ritenendo, quindi, che il progressivo occultamento della posizione del NA, impiegato alle dipendenze di un locale istituto di credito, fosse da imputare unicamente all'intento di eludere le censure dei dirigenti di detto istituto, fermamente contrari a che il dipendente svolgesse un doppio lavoro. La corte d'appello, pertanto, ha ravvisato un rapporto di continuità tra l'attività iniziale del NA ed il successivo sviluppo dell'azienda intestata alla IL, ed ha osservato, inoltre, che l'unità sostanziale di detta azienda non poteva esser posta in dubbio dalla sua articolazione in una pluralità di strutture site in luoghi diversi. Quindi, tenuto conto della comune partecipazione all'attività dell'impresa ed ai relativi guadagni (almeno fin quando il rapporto personale tra i coniugi non si era guastato), nonché della conservazione del nome "NA" nella denominazione dell'impresa e del fatto che in essa figurava espressamente la dizione "e C.", tipica delle attività societarie, la corte ha concluso per l'esistenza di una vera e propria società (definita occulta o di fatto) tra il NA e la IL, avente ad oggetto l'attività economica dell'azienda nel suo complesso. Ha escluso, perciò, qualsivoglia profilo d'inammissibilità nell'ampliamento del petitum della domanda del NA anche ad impianti aziendali non specificamente indicati in primo grado ed, in applicazione della presunzione fissata dal secondo comma dell'art. 2263 c.c., ha dichiarato che la menzionata azienda apparteneva, in tutte le sue componenti, al NA ed alla IL in parti uguali, restando in tal modo superata la problematica relativa alla prospettata simulazione di atti traslativi riguardanti parti di detta azienda. Ferma restando la condanna del NA a restituire alla moglie le somme indebitamente prelevate, (con ulteriori interessi e rivalutazione maturati nelle more del giudizio di gravame), è stato perciò ordinato alla IL di rendere il conto della gestione dell'impresa comune e gli atti sono stati rimessi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio avente ad oggetto la resa del conto ed i provvedimenti conseguenti.
Avverso questa decisione la IL ha proposto ricorso per cassazione.
3. Con sentenza definitiva del 4 ottobre 1994 la corte territoriale ha condannato la IL al pagamento della somma di L. 257.500.000 a titolo di quota degli utili dell'azienda per gli anni dal 1984 al 1985 e dal 1987 al 1992, disponendo che su tale somma fossero calcolati rivalutazione monetaria e interessi, unitariamente, sulla base di un coefficiente variabile di anno in ano, compensando la metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condannando la IL al pagamento della restante metà.
La corte d'appello ha, innanzi tutto, respinto la richiesta di sospensione del giudizio, in attesa della decisione di questa Corte sul ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva, osservando che la situazione processuale era comune a tutte le ipotesi in cui venga pronunciata sentenza non definitiva, avverso la quale sia proposta impugnazione immediata, e che era opportuna una sollecita ed effettiva decisione sulla controversia. Ha, inoltre, ritenuto ammissibile l'ampliamento della domanda del NA diretta a ottenere il rendiconto e la conseguente condanna al pagamento di quanto dovuto per un periodo di tempo ulteriore rispetto alla data dell'atto di citazione, perché l'obbligo di rendiconto sarebbe immanente al rapporto associativo, dalla data in cui lo stesso sorge a quella in cui si scioglie, e pertanto tale ampliamento non comporterebbe violazione del contraddittorio. È stata invece respinta la pretesa del NA di ricomprendere tra i beni aziendali spettanti alla società anche l'attività svolta su terreno di AN RG e nell'azienda di SE, per il periodo successivo al trasferimento a TT IN, madre della IL, perché la prova della simulazione tra le parti deve essere data con atto scritto. La IL è stata anche ritenuta inadempiente all'obbligo di rendiconto, avendo la corte territoriale giudicato irrilevante la circostanza che il giudice istruttore, davanti al quale la causa era stata rimessa dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, non avesse appositamente fissato l'udienza prevista dall'art. 263 c.p.c., perché tale udienza sarebbe stata individuabile in quella che il collegio aveva fissato per il compimento delle attività opportune conseguenziali e nella quale, in effetti, il giudice istruttore aveva nominato un c.t.u., non avendo la IL manifestato alcuna intenzione di presentare il conto ne' in tale udienza ne', successivamente, davanti al consulente tecnico.
La corte territoriale ha poi proceduto alla determinazione dell'utile di gestione dell'azienda sulla base dei dati esposti dal c.t.u., relativamente agli anni sopra indicati, dando atto delle osservazioni del NA che li riteneva inattendibili per difetto e di quella di segno opposto della IL, che però non aveva addotto argomenti idonei a vulnerarne l'attendibilità. A tali dati, la corte territoriale ha apportato una correzione nel senso che invece dei dati definiti dal c.t.u. "reali",risultanti dall'adeguamento di quelli "teorici" in base a determinati coefficienti empirici, ha preso in considerazione questi ultimi, corrispondenti ai costi di produzione risultanti dalla documentazione IVA e al costi di mano d'opera risultanti dal versamenti SCAU, non condividendo la corte la presunzione di sistematica violazione degli obblighi tributari e contributivi, sulla base della quale il c.t.u. aveva quantificato i costi reali. Gli utili di gestione, poi, sono stati incrementati per rivalutazione e interessi in base a specifici parametri fissati anno per anno, con decorrenza dalla fine di ogni annualità. Quanto, infine, alla domanda del NA diretta ad ottenere un risarcimento dei danni, per violazione da parte della IL delle regole di una corretta e utile gestione dell'azienda, la cui produttività sarebbe stata fatta scemare rispetto a quella conseguita negli anni anteriori alla sua esclusione, con conseguente pregiudizio del suo diritto sul valore patrimoniale dei beni aziendali, la corte territoriale ha affermato che mancava la prova della sussistenza di un danno risarcibile.
La corte d'appello ha compensato le spese di lite del primo e del secondo grado fino alla metà, condannando la IL al pagamento della rimanente parte.
5. La sentenza non definitiva della corte d'appello di Genova del 21 gennaio 1992 è stata cassata, con sentenza di questa Corte n. 8468 del 1995, nella parte in cui la stessa ha affermato che, in difetto di prova del contrario, i conferimenti dei soci si presumono uguali e del pari uguali, in conseguenza, debbono considerarsi le rispettive quote di partecipazione alla società. La Corte, rilevato, in punto di diritto, che l'art. 2263, c.c., dopo avere ribadito nel primo comma la presunzione (semplice) del pari valore dei conferimenti, al secondo comma, aggiunge che la parte spettante al socio d'opera, se non determinata nel contratto, è fissata dal giudice secondo equità, e osservato, in punto di fatto, che il NA e la IL avevano entrambi conferito in società (anche) le rispettive prestazioni d'opera, ha affermato che non avrebbe potuto la corte d'appello stabilire la misura della partecipazione societaria del NA unicamente in base al criterio presuntivo di parità dei conferimenti. Infatti, tale presunzione poteva valere per la parte dei conferimenti di capitale imputabile ai due menzionati soci, ma non per i conferimenti d'opera, che avrebbero dovuto essere valutati con giudizio equitativo, congruamente motivato in rapporto alle specifiche circostanze del caso concreto.
6. La corte d'appello di Genova, in sede di giudizio di rinvio, con sentenza 20 maggio 1999, ha dichiarato che anche i conferimenti d'opera dovevano considerasi paritetici e quindi che anche le quote sociali erano pari alla metà per ciascuna delle parti. Ha inoltre condannato la IL a versare al NA tutte le somme eventualmente dovute, con rivalutazione monetaria e interessi dalla nascita del crediti all'effettivo saldo, compensando le spese per un terzo e quindi liquidando a carico della IL i restanti due terzi, relativamente al giudizio di rinvio, al giudizio di cassazione e al primo giudizio d'appello avverso la sentenza non definitiva. La corte territoriale, respinta la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della decisione del ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva sul quantum e ritenuta estranea all'ambito del giudizio di rinvio, perché superata dalla formazione del giudicato sulla validità della società, la questione della nullità del contratto costitutivo per non essere stato concluso per iscritto, non ostante che avesse avuto ad oggetto il conferimento di beni immobili, ha ulteriormente delimitato l'oggetto del giudizio affermando che restavano escluse dalla valutazione equitativa dei conferimenti d'opera, il conferimento da parte del NA di due aziende già esistenti al momento di costituzione della società. Ha affermato inoltre che non era necessario, al fine di formulare la valutazione equitativa, acquisire prove diverse e ulteriori rispetto a quelle già acquisite, perché, anche se provate, le circostanze hic et inde dedotte, dirette a dimostrare i contrapposti assunti, secondo cui ciascuno dei coniugi pretendeva di avere conferito capitali e opere in misura maggiore dell'altro, si sarebbero elise le une con le altre, rendendo con ciò inutile le prove stesse. Pertanto, anche se parte dei verbali di causa non si rinvenivano perché acquisiti nel fascicolo relativo alla causa di determinazione del quantum, inviato a questa Corte in seguito alla presentazione del ricorso avverso la sentenza definitiva, la corte territoriale ha ritenuto irrilevante accertare se le prove testimoniali ammesse fossero state effettivamente assunte.
La corte d'appello è pervenuta a una valutazione di sostanziale parità dei conferimenti d'opera dei coniugi all'esito della valutazione delle circostanze dedotte dalle parti e delle dichiarazioni da loro rese in sede di interrogatorio osservando che:
a) anche prestazioni d'opera identiche possono portare a risultati diversi, in relazione alla diversa abilità, convinzione e motivazione del soggetto che le rende;
b) non è decisivo il tempo dedicato all'azienda, perché se, da una parte, era vero che il NA lavorava in banca, era anche vero che l'istituto di credito ne aveva sanzionato almeno due volte la condotta, proprio a causa del suo impegno nell'azienda e, dall'altra, la eventuale maggiore presenza della IL - peraltro da bilanciare con la iniziale minore esperienza e, successivamente, con la necessità di accudire la figlia e con l'inclinazione a utilizzare appieno il tempo libero, a differenza dal marito - non comportava di per se maggiore entità dell'apporto perché non era dimostrato che la IL stessa avesse una particolare abilità; c) sul piano qualitativo, infine, non era possibile accertare una prevalenza dell'apporto dell'uno o dell'altro.
La corte territoriale, inoltre, pur affermando che sembrava estraneo all'oggetto del giudizio di rinvio l'individuazione del periodo al quale deve essere riferito l'obbligo di rendiconto, ha osservato che il rendiconto riguardava tutto il periodo in cui la IL aveva assunto funzioni gestorie, estromettendo il NA, e che tale periodo aveva avuto inizio, secondo le dichiarazioni del NA, nel 1978 e perdurava tuttora, non avendo la IL provato il contrario. Infine, la corte ha dichiarato che era coperta dal giudicato, in quanto contenuta nella parte della precedente sentenza non definitiva non cassata, l'affermazione secondo cui il debito avente ad oggetto le somme risultanti dovute in base al rendiconto aveva natura di debito di valore e quindi tali somme dovevano essere rivalutate. La corte territoriale ha dichiarato compensate per un terzo le spese del giudizio di rinvio, di quello di cassazione e del precedente giudizio d'appello, condannando la IL a corrispondere gli altri due terzi.
7. Avverso la sentenza definitiva del 4 ottobre 1994 la IL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Il NA ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi. La IL ha anche proposto ricorso, articolato in tre motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza non definitiva emessa in esito al giudizio di rinvio in data 20 maggio 1999. A questo ricorso resiste con controricorso il NA. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. I ricorsi proposti dalla IL avverso la sentenza definitiva e avverso la sentenza non definitiva (pronunciata nel giudizio di rinvio) e il ricorso incidentale proposto dal NA debbono essere riuniti. A parte, infatti, il ricorso principale e il ricorso incidentale che vanno riuniti perché proposti nei confronti della stessa sentenza, i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello, previsto dall'art. 335 c.p.c., della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza (cass. n^ 3202/1983).
2. In ordine logico deve essere esaminato, innanzi tutto, il terzo motivo del ricorso (r.g. n^ 16370/99) principale proposto dalla IL avverso la sentenza del 20 maggio 1999. Deducendo la violazione degli articoli 1325, 1350, 1367, 1418, 1421, 2251 e 2643 n. 10 c.c. la ricorrente sostiene che sulla validità del contratto costitutivo della società tra i coniugi non si sarebbe formato giudicato interno e che pertanto il giudice del rinvio avrebbe dovuto rilevare la nullità di tale contratto perché non redatto per iscritto, non ostante che avesse ad oggetto il conferimento di beni immobili a tempo indeterminato.
Il motivo è infondato. Come ha esattamente rilevato la corte territoriale, la questione relativa alla validità del contratto di società è preclusa dalla formazione del giudicato interno a seguito del rigetto del ricorso proposto dalla IL avverso il capo della sentenza della corte d'appello di Genova del 21 gennaio 1992 con il quale è stata accertata l'esistenza tra le parti di una società di fatto avente ad oggetto l'esercizio dell'impresa florovivaistica (sentenza di questa Corte n. 8468 del 1995).
3. Continuando l'esame dei motivi nell'ordine logico, deve essere preso in considerazione il secondo motivo dello stesso ricorso n^ 16370/99 con il quale la IL, deducendo la violazione degli articoli 2263 c.c. e 113, 132, 384 c.p.c, critica la determinazione dell'apporto d'opera effettuato dalla corte territoriale. Richiamata la precedente sentenza di questa Corte, che ha commesso al giudice di rinvio di determinare tale apporto con giudizio equitativo da motivare congruamente in relazione alle circostanze del caso concreto, la ricorrente afferma che invece la corte territoriale avrebbe compiuto un giudizio del tutto astratto, senza alcun riferimento agli elementi concreti rappresentati, per un verso, dalle dichiarazioni rese dal NA con l'atto introduttivo e in sede di interrogatorio formale e, per l'altro, dai documenti acquisiti. In particolare sarebbe stata sottovalutata la circostanza che, mentre la moglie si occupava a tempo pieno dell'azienda, curando in via esclusiva i rapporti con la mano d'opera, con i fornitori, con gli enti pubblici e con i clienti e partecipando alle fiere in Italia e all'estero, il marito poteva dedicare all'azienda solo il tempo libero, quando cioè non era impegnato in banca.
Connesso a questo motivo è il quarto del ricorso n^ 13146/95, con il quale, deducendo la violazione degli articoli 2263 e 2909 c.c., 324 e 384 c.p.c. e vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia diviso gli utili in parti eguali, in un momento processuale in cui non era stata ancora determinata, a seguito della cassazione della sentenza non definitiva sull'an, la quota di conferimento d'opera imputabile a ciascun socio. Tuttavia la ricorrente ha rinunciato a tale motivo, che, conseguentemente, non deve essere esaminato.
Il secondo motivo del ricorso n^ 16370/99 è inammissibile, in quanto diretto a a censurare un giudizio di fatto fondato su argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici. Infatti la corte territoriale ha preso in esame circostanze specifiche (impiego del NA, tempo dedicato dalla IL all'azienda, sua scarsa esperienza iniziale, maternità, esistenza di un nucleo consistente di lavoratori subordinati e altri) e le ha valutate in modo logico, nell'ambito di un giudizio che dalla legge (ari. 2263, 2^ comma c.c.) è espressamente definito come equitativo.
4. Con il primo motivo del ricorso n^ 13146/95 la IL deduce la violazione degli articoli 278, 279, 295 e 359 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo, in primo luogo, che erroneamente la corte territoriale avrebbe separato la trattazione dell'an da quella sul quantum. Comunque, il giudizio sul quantum avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della formazione del giudicato sull'an, sussistendo un rapporto di pregiudizialità e quindi trattandosi di ipotesi di sospensione necessaria. E se anche se si fosse trattato di sospensione facoltativa, doveva essere data adeguata motivazione del mancato uso del potere di sospensione.
Il motivo non è ammissibile.
A parte la genericità della censura rivolta all'esercizio del potere del giudice di limitare la decisione alle questioni ritenute mature, con conseguente riapertura della fase istruttoria per le altre, deve osservarsi che l'art. 279, 4^ comma c.p.c. dispone che, in caso d'impugnazione immediata della sentenza non definitiva, il giudice può sospendere l'ulteriore istruzione su istanza concorde delle parti. Ora, a prescindere dal rilievo che nella specie le parti non erano concordi nel chiedere la sospensione (il che avrebbe valore assorbente) è costante orientamento di questa Corte che l'esercizio del potere discrezionale di sospendere il processo non è censurabile in sede di legittimità
5. Con il secondo mezzo dello stesso ricorso n^ 13146/95 la ricorrente deduce la violazione degli articoli 113, 114 e 263 c.p.c. e vizio di motivazione. La ricorrente censura la sentenza impugnata sul punto relativo al rendiconto, affermando che il procedimento in concreto seguito sarebbe illegittimo perché: a) il collegio non avrebbe, ne' esplicitamente ne' implicitamente, impartito l'ordine di rendere il conto per una specifica udienza;
b) la competenza ad emettere tale ordine sarebbe del giudice istruttore e non del collegio;
c) a causa del mancato espletamento della specifica procedura prevista dall'art. 263 c.p.c., non sarebbe possibile trarre argomenti di prova a carico di chi non ha reso il conto;
d) non è possibile procedere a rendiconto sulla base di criteri meramente equitativi.
Il motivo non è fondato.
Innanzi tutto appare inconferente la censura sub c) perché la corte territoriale non ha tratto alcun argomento dalla mancata presentazione del conto, come peraltro avrebbe ben potuto fare (Cass. n. 889/73, 485/81).
Inoltre, deve osservarsi che non ha fondamento la tesi secondo cui solo il giudice istruttore e non il collegio potrebbe ordinare di presentare il conto, perché la lettera dell'art. 263, 1^ comma c.p.c. ("Se il giudice ordina la presentazione del conto...");
specialmente se messa a raffronto con quella del secondo comma, in cui viene espressamente indicato il "giudice istruttore" non consente l'interpretazione restrittiva sostenuta dalla ricorrente. Contrariamente a quanto dalla stessa ricorrente sostenuto, l'ordinanza collegiale coeva alla sentenza non definitiva conteneva la fissazione dell'udienza in cui avrebbe dovuto essere discusso il conto, perché esplicitamente veniva richiamato il contenuto della sentenza stessa, la quale ha dichiarato che la IL era tenuta a presentare il conto della sua gestione societaria. D'altra parte non è incompatibile con l'individuazione del contenuto dell'ordinanza collegiale ora effettuata la circostanza che tale provvedimento prevedesse che, "occorrendo", il giudice istruttore potesse nominare un c.t.u.
Infine, in caso di mancata presentazione del conto, è pacifico che il giudice istruttore ha la più ampia facoltà di valutare il materiale probatorio già acquisito, anche ai soli fini di trame presunzioni o di disporre l'acquisizione delle prove disponibili d'ufficio (come il giuramento suppletorio o la c.t.u.) o richieste dalle parti (Cass. 869/79, 4502/85, 4568/92).
6. Con il terzo motivo del ricorso n^ 13146/95 la ricorrente censura la determinazione del quantum, deducendo la violazione degli articoli 2263 e 2697 c.c. e vizio di motivazione e lamentando che dall'argomentazione esposta dalla corte territoriale non emergerebbero i criteri con i quali la corte stessa ha proceduto alla liquidazione. Lamenta anche che, scelto il metodo di liquidazione consistente nel raffronto fra costi "teorici" e ricavi, la corte non abbia tenuto conto dei decrementi degli utili connessi alle situazioni atmosferiche, fitopatologiche, di mercato, di trasporto e simili.
È strettamente connesso a tale motivo, e quindi va esaminato congiuntamente, il primo motivo del ricorso incidentale del NA, con il quale si deduce la violazione degli articoli 2253, 2260, 2261, 2262, 2263 e 1226 c.c., 113 c.p.c. e il vizio di omessa e insufficiente motivazione.
Con un primo profilo si critica la corte territoriale per avere posto a base della liquidazione degli utili i "valori teorici", risultanti dalle scritture contabili, invece di quelli"reali", determinati dal c.t.u., con ciò cadendo nella contraddizione di ritenere l'accertamento tecnico in parte condivisibile e in parte inattendibile.
Con un secondo profilo il ricorrente lamenta, all'opposto, che la corte territoriale abbia seguito il c.t.u. nella parte in cui avrebbe erroneamente posto l'inizio dell'attività imprenditoriale negli anni 1975/76, invece che negli anni 1965/66, e nella parte in cui avrebbe sottostimato i prezzi di vendita delle piante e avrebbe sovrastimato i costi.
Un ulteriore errore la corte territoriale avrebbe commesso nell'escludere dai calcoli degli utili il ramo d'azienda gestita dalla IL sui terreni locati da tale AN RG e il ramo d'azienda SE per il periodo successivo a quello in cui il contratto di locazione è stato formalmente intestato a NA TT, madre novantenne della IL.
Il ricorrente lamenta anche che la corte territoriale non abbia ammesso le prove dirette a dimostrare l'effettiva redditività dell'azienda mediante richiesta d'informazione agli istituti bancari. Infine viene censurata l'esclusione della liquidazione degli utili per l'anno 1986, perché in mancanza di dati bene avrebbe potuto la corte territoriale ricorrere ai poteri equitativi. I motivi non sono fondati.
Quanto all'ultimo profilo del ricorso incidentale (omessa liquidazione degli utili del 1986) è sufficiente rilevare che al giudice non è stato chiesto di accertare e liquidare dei danni, ma di determinare gli utili e nel compiere tale accertamento nessuna norma consente il ricorso a poteri equitativi. In mancanza di prove, quindi, correttamente la corte territoriale ha rigettato la domanda relativa agli utili di tale annualità.
La censura relativa alla mancata ammissione delle prove dirette a dimostrare la redditività dell'azienda è poi inammissibile perché, da un lato, censura il mancato uso del potere discrezionale di chiedere informazioni a istituti bancari e, dall'altro, non indica specificatamente i mezzi di prova che avrebbero dovuto essere ammessi, con ciò rendendo impossibile la valutazione della decisività degli stessi.
Irrilevante è poi la censura relativa alla individuazione dell'epoca in cui è iniziata l'attività imprenditoriale (1965/ 66 o 1975/ 76) perché, ai fini della liquidazione degli utili la data iniziale (1978) è comunque successiva a quelle di cui il ricorrente incidentale vorrebbe discutere.
Tipica censura di merito, come tale estranea al sindacato di questa Corte, è quella con cui si lamenta la mancata valutazione di passività, anche perché la stessa ricorrente non assume che si tratti di passività effettive e specificamente dedotte, ma solo di decremento degli utili probabile, perché legato ad eventi atmosferici, malattie delle piante e simili.
La corte territoriale ha fornito adeguata e plausibile argomentazione della preferenza accordata ai costi definiti dal c.t.u. come "teorici", risultanti cioè dalla documentazione IVA e dalla situazione contabile relativa ai contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti, rispetto ai costi definiti "reali", risultanti dalla moltiplicazione dei primi per determinati coefficienti di adeguamento. I secondi, infatti, si basano su coefficienti di aumento elaborati sulla base della presunzione di sistematica violazione degli obblighi tributari e contributivi, che in realtà potrebbe essere oggetto solo di un semplice sospetto. Infine, l'esclusione dal beni aziendali del terreno di proprietà di AN RG e dell'azienda SE, per il periodo successivo al trasferimento a IN TT, madre della IL, ha formato oggetto della sentenza non definitiva del 21 gennaio 1992 che, sul punto, è passata in giudicato.
7. Vanno ora esaminati congiuntamente, perché prospettano questioni connesse, il quinto motivo del ricorso IL n^ 13146/95, il secondo motivo del ricorso incidentale del NA e il primo motivo del ricorso IL n^ 16370/99.
Con il quinto motivo del ricorso 13146195 la IL deduce la violazione degli articoli 2257, 2262 e 2263 c.c. e 290, 1125:184, 324 e 345 c.p.c, nonché vizio di motivazione. La ricorrente lamenta che al NA siano stati riconosciuti utili anche per gli anni 1984 e 1985, epoca in cui egli era ancora partecipe dell'azienda e amministratoredella società di fatto. Inoltre il NA, che nell'atto introduttivo aveva posto come temine finale per la liquidazione degli utili la data di presentazione della domanda (1985), si è visto attribuire utili fino al 1992, ma così pronunciando la corte territoriale avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. ovvero, se l'ampliamento della domanda fosse contenuto nell'atto d'appello, avrebbe violato l'art. 345 c.p.c., che consente di estendere la domanda in appello solo agli interessi e ai danni successivi alla domanda di primo grado, mentre nella specie sono stati chiesti gli utili. Comunque la corte d'appello non avrebbe esposto adeguatamente le ragioni dell'interpretazione della domanda accolta.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale il NA deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2262 e 2263 c.c. e vizio di motivazione, lamentando che non siano stati liquidati gli utili dal 1978 al 1983, come richiesto nell'atto introduttivo, per questa parte accolto con la sentenza non definitiva che aveva ordinato di rendere il conto appunto dal 1978.
Con il primo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza del 20 maggio 1999 la IL, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 384, 394. 324 e 385 c.p.c., 2904 c.c., lamenta che la corte territoriale abbia superato i limiti posti al giudice di rinvio dalla precedente sentenza di questa Corte n. 8468 del 1995 sotto un triplice profilo. In primo luogo la corte d'appello avrebbe arbitrariamente individuato il periodo in relazione al quale dovevano essere liquidati gli utili, omettendo di considerare che, per quanto riguarda il periodo iniziale, non v'era stata contestazione tra le parti e quindi si era formato il giudicato e, per quanto riguarda il termine finale, che aveva formato oggetto della sentenza sul quantum, avverso la quale entrambe le parti avevano proposto ricorso per cassazione. Per la stessa ragione, in secondo luogo viene criticata la pronuncia in ordine alla rivalutazione monetaria delle somme liquidate a titolo di utili, che ha formato oggetto della sentenza definitiva, avverso la quale pende giudizio di cassazione. In ordine alle spese del giudizio di primo grado e delle due fasi del giudizio d'appello, concluse con la pronuncia della sentenza non definitiva e di quella definitiva, la sentenza definitiva aveva provveduto ponendo a carico della IL la metà e, pertanto, non poteva la sentenza impugnata provvedere nuovamente, ponendone l'onere a carico della ricorrente nella misura dei due terzi. A parte la questione della condanna alle spese, che sarà trattata immediatamente, e quella relativa alla rivalutazione monetaria delle somme liquidate per utili, che sarà esaminata insieme al sesto motivo del ricorso IL n^ 13146/95, tutti e tre i motivi pongono il problema della determinazione del termine iniziale e finale dell'accertamento e della liquidazione del diritto agli utili invocato dal NA.
La censura relativa alle spese del giudizio è infondata perché si basa su un equivoco della ricorrente. Infatti non esiste alcuna contraddizione tra la compensazione sino alla metà delle spese del giudizio d'appello (la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, invece, è oggetto di una duplice pronuncia, da parte della sentenza del 4 ottobre 1984 e di quella del 20 maggio 1999, ma questo punto non è stato censurato), operata dalla sentenza sul quantum (4 ottobre 1994) in relazione alle spese attinenti alla fase del giudizio chiusa con la sentenza stessa, e la compensazione per un terzo disposta dalla sentenza sull'an (20 maggio 1999) avente ad oggetto, oltre alle spese del giudizio di cassazione, quelle della prima fase del giudizio d'appello, concluso con la sentenza in parte cassata.
Venendo alla questione centrale (determinazione del periodo al quale deve rapportarsi la liquidazione degli utili), nessun problema sussiste in ordine al termine iniziale, perché la IL non contesta che tale termine decorra dal 1978, come richiesto dal NA fin dall'atto introduttivo del giudizio. Quanto al termine finale, è vero che nell'atto di citazione davanti al tribunale di Sanremo notificato il 23 novembre 1985 il NA ha chiesto che la moglie presentasse il conto della gestione "dall'1.1.1978 ad oggi", ma la corte territoriale ha interpretato tale domanda come diretta a ottenere la resa del conto per tutto il tempo in cui si era protratto il rapporto sociale e non limitatamente al periodo dal 1978 al 1985, data di proposizione della domanda. Tale interpretazione non ha formato oggetto di censure specifiche, assumendosi, apoditticamente, dalla IL che non corrisponde alla reale portata della domanda, con conseguente ultrapetizione o violazione del divieto di proposizione di domande nuove in appello. In mancanza di più articolate censure, l'interpretazione della domanda operata dal giudice del merito si sottrae al sindacato di questa Corte. Non merita accoglimento neppure la censura della IL con la quale contesta la liquidazione degli utili per gli anni 1984 e 1985, in quanto implica una valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità. Rimane fermo, quindi, che il periodo al quale deve essere riferita la liquidazione degli utili al NA è quello che va dal 1978 alla data di cessazione del rapporto sociale. Poiché tale data, con la sentenza del 4 ottobre 1994, è stata individuata nell'anno 1992 e poiché, d'altra parte, questo capo di sentenza è passato in giudicato per non avere il NA proposto ricorso incidentale allo scopo di spostare in avanti detta data, il termine finale è irretrattabilmente fissato al 1992. La sentenza del 4 ottobre 1994 deve essere pertanto cassata solo nella parte in cui, senza indicare alcuna ragione e pur dando atto dell'esatto contenuto della domanda iniziale del NA, ha escluso dalla liquidazione il periodo che va dal 1978 al 1983.
8. Con il sesto motivo del ricorso IL n^ 13146/95 si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1224 e 2697 c.c. e il vizio di insufficiente, omessa e illogica motivazione, la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia disposto che sulle somme liquidate per utili, per ogni annualità e con decorrenza dalla fine dell'anno, fossero anche liquidati interessi e rivalutazione. Trattandosi di utili societari e non di risarcimento, l'obbligazione avrebbe natura di debito di valuta e non di debito di valore e pertanto non sarebbe automaticamente rivalutabile in mancanza di prova, sia pure presuntiva, di un danno ulteriore rispetto a quello forfettariamente liquidato con gli interessi moratori. Peraltro interessi e rivalutazione non sarebbero cumulabili e, comunque, la corte territoriale non avrebbe spiegato in base a quale criterio ha determinato i coefficienti di rivalutazione diversi per ciascuna annualità.
Analoga censura in punto di rivalutazione delle somme liquidate per utili, come si è detto, è contenuta nel primo motivo del ricorso IL n^ 16370/99.
Le censure sono fondate.
Il debito della IL, accertato e liquidato dalla corte territoriale, ha ad oggetto, infatti, sin dal suo sorgere una somma di denaro e pertanto deve trovare applicazione la disciplina di cui agli articoli 1218 e seguenti. Ai sensi dell'art. 1224 c.c. in caso di ritardo i danni sono liquidati forfettariamente nella misura degli interessi legali, mentre gli effetti della svalutazione monetaria sono rilevanti solo come danni ulteriori, ai sensi del secondo comma della stessa norma. Ha errato quindi la corte territoriale nel ritenere le somme liquidate automaticamente rivalutabili, indipendentemente dalla prova, sia pure per presunzioni, dell'esistenza del maggior danno.
9. Con il terzo motivo del ricorso incidentale il NA, deducendo la violazione degli articoli 1223, 1226, 128, 2043 e 2056 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata corresponsione degli utili, dalla illegittima estromissione dalla azienda e dalla cattiva gestione dell'azienda. La corte territoriale da una parte non ha ammesso le prove richieste e dall'altra ha respinto la domanda per mancata prova del danno che, in parte, era in re ipsa, come quello per mancato pagamento degli utili e per l'estromissione dall'azienda.
Il motivo non è fondato.
La corte territoriale, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha affermato che non poteva essere accolta la domanda diretta a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva gestione dell'azienda da parte della IL perché non era stata fornita una dimostrazione, assistita da un adeguato grado di certezza probatoria,
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso n^ 16370/99, il sesto motivo del ricorso n^ 13146/95 e il secondo motivo del ricorso n' 15090/95; rigetta gli altri motivi. Cassa le sentenze impugnate in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 20 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2001