Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
I provvedimenti negativi di competenza non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero per abnormità, in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.
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Cass. pen., Sez. I, sent. 27.1.2025, n. 2970 – Pres. Siani Abstract: A fronte di un ricorso mediante il quale veniva sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 568, co. 2, c.p.p. in relazione agli articoli 3, 24, 25, co. 1, e 111 Cost., l'organo nomofilattico fissa i parametri interpretativi in tema d'impugnabilità della sentenza che decide sulla competenza. La scelta assunta dal legislatore con l'art. 568, co. 2, c.p.p. non cede a critiche di irragionevolezza, perseguendo quell'interesse di ordine pubblico in materia di competenza che risponde ai criteri di naturalità e precostituzione del giudice e che, conseguentemente, soddisfa i crismi del giusto processo. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2013, n. 9729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9729 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 14/11/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1738
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 30461/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA;
nei confronti di:
ED RO N. IL 03/01/1965;
avverso l'ordinanza n. 54/2013 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA, del 25/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine:
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del locale Tribunale del riesame, in data 25 -6-13, che, investito della richiesta di riesame presentata nell'interesse di ED SA, avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso, il 28-5-13, dal Gip presso il Tribunale di Perugia, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia.
2. Il ricorrente deduce abnormità della statuizione relativa alla trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, poiché l'art. 22 c.p.p., comma 1 stabilisce che, ove la declaratoria di incompetenza intervenga nel corso delle indagini preliminari, come nel caso in disamina, occorre restituire gli atti al pubblico ministero procedente poiché il tribunale del riesame è giudice della competenza solo in relazione al singolo atto, senza alcuna possibilità di ordinare la trasmissione degli atti ad altro ufficio, potere riservato, nella fase delle indagini preliminari, al solo p.m.. Tanto più che, nel caso in disamina, è stato materialmente trasmesso all'ufficio ad quem l'intero incartamento processuale, determinandosi così la paralisi dell'attività d'indagine della Procura di Perugia. Per di più, il Tribunale si è erroneamente limitato a trattare la questione relativa alla competenza, senza entrare nel merito, come invece avrebbe dovuto.
Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il provvedimento gravato è inoppugnabile. Se ne potrebbe ammettere l'impugnabilità mediante ricorso per cassazione soltanto ove si ritenesse l'abnormità dell'ordinanza in disamina. Senonché presupposto dell'abnormità è la mancanza di un mezzo di impugnazione. L'abnormità è infatti ravvisabile esclusivamente in mancanza di ulteriori strumenti di gravame lato sensu ovvero di rimedi offerti dal sistema per ovviare all'anomalia della pronuncia giudiziale (Sez. Un. 26 marzo-22 giugno 2009 n. 25957, Toni, rv 243590). Viceversa, nel caso in disamina, esistono appropriati strumenti per rimuovere l'efficacia del provvedimento emanato dal Tribunale del riesame. Quest'ultimo infatti è un provvedimento sulla competenza, che, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 2, può dar luogo a conflitto ex art. 28 c.p.p.. Nè potrebbe diversamente opinarsi sulla base del rilievo inerente alla natura della pronuncia giudiziale, che, nel caso di specie, è un'ordinanza. Benché infatti l'art. 568 c.p.p., comma 2 si riferisca testualmente alle "sentenze", è da ritenersi che la portata precettiva di tale disposizione prescinda dalla forma del provvedimento, poiché il profilo dirimente, ai fini in disamina, è che si tratti di pronuncia sulla competenza. Ne deriva che non sono assoggetta bili ne' a ricorso per cassazione ne' ad alcun altro gravame i provvedimenti in merito alla competenza - e, segnatamente, quelli di carattere declinatorio-, abbiano essi la forma di sentenza o quella di ordinanza, in quanto, a norma dell'art. 28 c.p.p., tali decisioni importano esclusivamente, ove il giudice ad quem vada in contrario avviso, l'elevabilità del conflitto (Sez. 1 15-6-90 n. 1746, Desiderio, rv. n. 184954; Sez. 1 17-1-11 n. 15792, rv. n. 249962). Nè ha rilievo alcuno che tale strumento non sia posto a disposizione del pubblico ministero presso il giudice a quo, titolare dell'indagine, perché l'apparato requirente, nella sua impersonalità, potrà comunque attivarsi mediante l'esperimento, da parte del pubblico ministero ad quem, della procedura ex art. 30 c.p.p., comma 2, in presenza dei presupposti previsti da tale norma. Ciò, d'altronde, sotto altro profilo, elimina il pericolo che si determini una stasi del procedimento perché gli organi giurisdizionali ad quem possono sia procedere ex artt. 28 ss. che dare corso al procedimento, ove condividano il decisum del Tribunale che ha trasmesso gli atti. Dunque, anche sotto questo profilo, deve escludersi la ravvisabilità di un'ipotesi di abnormità funzionale, riscontrabile esclusivamente nel caso di stasi del procedimento e di impossibilità di proseguirlo. Mentre l'esperibilità di uno strumento atto ad elidere gli effetti della decisione, espungendo dall'orizzonte qualificatorio la categoria dell'abnormità, preclude l'esame della questione se ci si trovi o meno di fronte ad un'ipotesi di abnormità strutturale, ravvisabile ogniqualvolta il giudice eserciti un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto); o un potere previsto dall'ordinamento ma nel contesto di una situazione processuale radicalmente diversa da quella prefigurata dal sistema e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto:
Sez. Un 26-3-2009 n 7, Toni, cit.).
4.L'ordinanza impugnata non può dunque qualificarsi abnorme e, conseguentemente, il ricorso, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, va dichiarato inammissibile poiché proposto avverso un provvedimento inoppugnabile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 14 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014