Articolo 5 della Legge 8 novembre 1984, n. 750
Articolo 3 bisArticolo 3 quater
Versione
10 novembre 1984
Art. 5.
Il Ministero della sanita' comunica, tramite il Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine l'ordine dei veterinari da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Entrata in vigore il 10 novembre 1984