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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/07/2025, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO IX Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Monica Mastrandrea, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 11201/2024 vertente tra:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Ventura come Parte_1 da delega in atti ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di diniego del rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE ai sensi del d.lgs. 30/2007 emesso dal Questore della provincia di Torino il 2.11.2017 notificato in data 4.6.2024
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in atti, , nato in [...] il [...]ha proposto impugnazione Parte_1 avverso il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Torino il 2.11.2017 notificato in data 4.6.2024, chiedendo al Tribunale disporsi in suo favore il rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE e in subordine il riconoscimento del permesso di Parte soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) come da specificazione a verbale di udienza del 1.4.2025 in atti) in quanto convivente con la moglie cittadina italiana. A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente ha allegato: di risiedere regolarmente in Italia da circa vent'anni e di aver ottenuto nel 2006 un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniugato con la moglie cittadina italiana;
che il legame con la moglie è reale e non fittizio;
di esercitare regolare attività lavorativa, in qualità di titolare della società YASSIN snc. di Per_1
e avente ad oggetto la gestione del bar ristorante CAFFE' YASSIN con sede
[...] Parte_1 in Torino;
di essere iscritto ad un corso universitario;
che l'ultimo reato a suo carico (reato di cui all'art. 73, DPR 309/90) risale al 2015 e di non esservi motivi di ritenuta pericolosità sociale;
che infatti la pericolosità sociale è stata esclusa dal Tribunale di sorveglianza che ha accolto la richiesta di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Si è costituita in giudizio l'amministrazione con comparsa di costituzione del 31.3.2025, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo: che il ricorrente, entrato clandestinamente in Italia in data sconosciuta, veniva fotosegnalato per la prima volta nel 1997 con false generalità spacciandosi per cittadino palestinese;
di essere, negli anni, ripetutamente arrestato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e di aver riportato numerose condanne;
di aver ottenuto nel 2006 il primo permesso di soggiorno per motivi di famiglia dopo avere sposato e di aver poi Persona_2 ottenuto la carta di soggiorno per famigliare di cittadino UE ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 30/2007 per poi rientrare in possesso fino al 2016 di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998; che in occasione dell'ultima istanza in sede amministrativa, veniva accertato che il ricorrente non era mai stato convivente con la moglie. All'udienza del 1.4.2025 che precede, la PA costituita non è comparsa e la difesa del ricorrente ha concluso come da ricorso. La causa è stata trattenuta così in decisione.
In via preliminare va precisato che l'accertamento giurisdizionale da operare in questa sede è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo impugnato e questo Collegio non può estendere la propria disamina a presupposti del rilascio o del diniego del permesso richiesto non oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione procedente, non contestati e non devoluti dalle parti, pena la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (sul punto: Cass. n. 10925 del 2019, ove si statuisce che “in tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il “thema decidendum”. Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale”; si veda anche Cass. n. 14159 del 2017, ove si legge in parte motiva che “oggetto del sindacato giurisdizionale sono le ragioni del diniego, non potendo essere accertate cause o condizioni diverse da quelle poste a base del provvedimento amministrativo”). Nel merito, sulla domanda azionata dal ricorrente in via principale con cui egli ha richiesto il riconoscimento in suo favore del diritto alla carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE ai sensi del d.lgs. 30/2007 in quanto coniugato con la moglie cittadina italiana, deve evidenziarsi come nel provvedimento amministrativo impugnato la PA abbia ritenuto, in relazione al rapporto di coniugio, non sussistente il vincolo familiare perché “i coniugi vivono da tempo separati”, dando conto della mancata prova della convivenza dal momento che il ricorrente e la moglie risultano residenti in luoghi diversi (v. doc. 1 allegato al ricorso) ed abbia anche eccepito la pericolosità sociale del ricorrente. Quanto al rapporto di coniugio, deve rilevarsi che la giurisprudenza comunitaria ha più volte affermato che il coniuge extracomunitario di un cittadino dell'Unione gode delle disposizioni della Direttiva 2004/38/CE (attuata in Italia con il d.lgs. 30/2007), a prescindere dal luogo e dalla data del matrimonio, nonché dalla modalità secondo cui il cittadino extracomunitario ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante (v.: CGUE, grand. sez., C-127/08; CGUE, sez. II, C-244/13, nella giurisprudenza nazionale, v. Cass. 3210/2011). Ne consegue che il diritto di circolazione e soggiorno del cittadino dell'Unione è automaticamente esteso al suo coniuge extracomunitario per il solo fatto dell'essere regolarmente sposati, senza che sia possibile introdurre ulteriori e diversi requisiti o limitazioni, quali la verifica della convivenza, la capacità reddituale o altri (sul punto v. Cass. 16325/2021 ove si legge che “ad eccezione dell'ipotesi (…) di matrimoni che siano accertati come fittizi, la mancanza di convivenza tra il cittadino extracomunitario ed il coniuge, di cittadinanza italiana, non rappresenta motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, disciplinato dal d.lgs. n. 30/2007, attuativo della Direttiva 2004/38/CE”). Ad ogni modo, al fine di evitare abusi del diritto o frodi, la peculiare ampiezza della tutela offerta al coniuge del cittadino dell'Unione ha portato ad introdurre un sistema di accertamento dell'effettività del vincolo coniugale e affettivo. In particolare, l'art. 35 della Direttiva 2004/38/CE prevede espressamente che gli Stati membri possano adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla stessa Direttiva in caso di abuso o frode quale ad esempio la prova che sia stato contratto un matrimonio fittizio. Al riguardo, inoltre, ai fini della Direttiva in esame, il considerando 28 definisce i matrimoni fittizi come quelli contratti all'unico ed esclusivo scopo di usufruire del diritto di libera circolazione e soggiorno che, diversamente, non avrebbe potuto essere esercitato. In definitiva, un matrimonio non può essere considerato fittizio per il solo fatto che comporti la possibilità di ottenere un vantaggio ai fini migratori, ma deve essere stato contratto con la esclusiva finalità di eludere le normative europee in materia di libera circolazione e soggiorno. Per agevolare l'accertamento del carattere fittizio di un matrimonio, la Commissione europea ha approntato dei criteri identificativi di massima dai quali può evincersi l'intenzione di abusare della normativa europea e dei diritti da essa garantiti. Al riguardo, la Corte di legittimità ha anche stabilito che “in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione, che aveva ritenuto legittimo il diniego del permesso di soggiorno risultando il matrimonio contratto subito dopo il provvedimento di espulsione di uno dei coniugi, conosciutisi appena tre giorni prima, in assenza della prova della consumazione o della successiva convivenza, ma con la dimostrazione del pagamento di un compenso in favore del consorte italiano)”. Orbene, così delineato il quadro normativo e interpretativo di riferimento, nella specie deve rilevarsi che il vincolo di coniugio tra il ricorrente e la moglie cittadina italiana sussiste tuttora (doc.
4 allegato al ricorso, ossia certificato di matrimonio del Comune di Airasca del 6.6.2024) e deve ritenersi che non vi sia alcuna prova della fittizietà del matrimonio contratto nel 2006, che non può neppure essere desunta dalla circostanza della non convivenza tra i coniugi (unica eccezione mossa dalla PA procedente al riguardo) essendo, questa, irrilevante ex se per i motivi sopra richiamati. In relazione alla ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, si rileva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni stabilito che “in materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata “ex ante” in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma
5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)” (così, ex multis, Cass. n. 17070 del 2018). Il necessario giudizio complessivo di bilanciamento in relazione ad ogni provvedimento che di fatto possa limitare la libera circolazione delle persone deve tenere conto di una serie di principi che si ricavano dalla lettura dell'art. 27 della Direttiva 2004/38/CE trasposto nel nostro ordinamento nazionale nell'art. 20 d.lgs. 30/2007. Tra questi principi assume centrale rilevanza quello di proporzionalità alla stregua del quale va valutata e giustificata la ritenuta minaccia rappresentata dalla permanenza dello straniero in Italia per l'ordine e la sicurezza pubblica e che deve essere concreta, effettiva e sufficientemente grave (ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 30/2007). Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, il principio di proporzionalità impone che si proceda sempre ad un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla presenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione anche sociale e affettiva raggiunto dalla stessa nello Stato medesimo (v. CGUE, gran. sez., 8 marzo 2022 C-205/20; CGUE, gran. sez., 13 settembre 2016 C-304/15; Cass., 27 settembre 2019 n. 17289). In definitiva, occorre operare un bilanciamento con le ragioni di tutela del diritto dell'interessato ai sensi dell'art. 8 CEDU alla salvaguardia della sua vita privata e, dunque a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi. Pertanto, alla luce di questa interpretazione, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi appena evidenziati, ossia in base agli elementi di fatto aggiornati al momento della decisione e comunque in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali (in questo senso: Cass. n. 7842 del 2021, ove, con particolare riguardo ai precedenti penali del richiedente ha ritenuto che, se questi sono risalenti nel tempo, devono essere considerati “solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità”). Nella specie, la P.A. ha ritenuto che la presenza del ricorrente in Italia possa rappresentare una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica alla luce di alcuni precedenti per fatti risalenti nel tempo e in particolare per reati in materia di stupefacenti commessi negli anni tra il 2007 e il 2015. Oltre a detto rilievo temporale, deve evidenziarsi che al riguardo è documentale che il Tribunale di Sorveglianza con decisione del 2014 ha revocato la misura di sicurezza dell'espulsione comminata al ricorrente sulla base del divieto di espellibilità ai sensi dell'art. 19 TUI e, soprattutto, sulla ritenuta non pericolosità del ricorrente, dando atto del positivo percorso inframurario effettuato, della raggiunta stabilità affettiva con la moglie, dell'attività lavorativa regolare svolta e della scelta spontanea di presentarsi al SERT di competenza che, peraltro, non ne ha ritenuto la necessità di presa in carico (v. doc. 6 allegato al ricorso). Non vi sono, dunque, elementi da cui ritenere alla attualità sussistente la condizione di pericolosità sociale del ricorrente. Ne consegue, per tutte le considerazioni svolte, che deve essere accolta la domanda azionata dal ricorrente in via principale e riconosciuto il suo diritto al rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE ai sensi del d.lgs. 30/2007. Irrilevanti ulteriori e diverse eccezioni e allegazioni;
assorbite le ulteriori domande. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e delle relative tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso accertando e dichiarando il diritto di , nato in [...] il Parte_1
08.08.1971 al rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE ai sensi del d.lgs. 30/2007; Co
- condanna la resistente alla rifusione in favore di , nato in [...] il Parte_1 08.08.1971 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli incombenti di rito.
Torino, 27.6.2025 Il Giudice Monica Mastrandrea