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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/10/2025, n. 14434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14434 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice LB NI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32911/2023 R.G. e vertente tra
(già ), C.F. Parte_1 Parte_2
, in persona del Direttore Generale, p.t.; P.IVA_1 Parte_3
C.F. in persona del legale rappresentante p.t., entrambe P.IVA_2 rappresentate e difese dagli Avv.ti Prof. AV IC NI e Susanna
Bufardeci, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to Prof.
AV IC NI sito in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
- ATTRICI - contro
(già Controparte_1
Controparte_2
,
[...] Controparte_3
–
[...] Controparte_4
Divisione II Opere pubbliche di competenza statale, in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- CONVENUTO -
FATTO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 11 c.p.a. del 21.06.2023 la
[...]
e la convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_3 [...]
[...] [..
[...]
per sentir accertare e dichiarare il loro diritto ad Controparte_5 essere riconosciute quali beneficiarie del c.d. Fondo salva-opere di cui all'art. 47 d.l. n. 34/2019 (convertito con l. n. 58/2019), essendo in possesso dei requisiti previsti dalla citata norma per accedere alle predette erogazioni;
per l'effetto, domandavano la condanna del convenuto alla CP_1 corresponsione del beneficio nella misura ad esse spettante, nonché
l'accertamento dell'insussistenza nei loro confronti di un obbligo di provvedere alla restituzione degli importi già erogati dal Fondo nella complessiva misura di € 85.193,22; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con il medesimo atto, inoltre, la Parte_1
e la chiedevano che venisse disposto in via cautelare ex
[...] Parte_3 art. 700 c.p.c. il loro reinserimento nell'elenco dei soggetti beneficiari del
Fondo salva-opere per le annualità 2020-2021, con conseguente accantonamento delle relative somme alle stesse spettanti.
Come anticipato, le odierne attrici avevano inizialmente investito della controversia il domandando in particolare Controparte_6
l'annullamento, previa sospensione cautelare, del Decreto Direttoriale n. 5969 del 19.05.2021, che aveva sancito la decadenza dall'ammissione al Fondo salva-opere delle ricorrenti per aver le medesime ottenuto il soddisfo dei crediti dalla procedura concordataria della società LD S.p.a., con attribuzioni di azioni/SFP sui propri Monte Titoli, disponendo perciò
l'espunzione delle società attrici dall'elenco degli ammessi al Fondo. Sia il
T.A.R. che il Consiglio di Stato avevano tuttavia declinato la giurisdizione in favore del Giudice Ordinario. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano infine ribadito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, confermando la decisione del Consiglio di Stato. Conseguentemente le odierne parti attrici provvedevano alla riassunzione della causa dinanzi al Tribunale ordinario di Roma.
A seguito di istanza del 02.08.2023, peraltro, veniva disposta, a norma dell'art. 274 c.p.c., la riunione al presente procedimento delle seguenti cause:
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− procedimento di cui al R.G. n. 33610/2023 (parte attrice Parte_3
;
[...]
− procedimento di cui al R.G. n. 33611/2023 (parte attrice Pt_4
);
[...]
− procedimento di cui al R.G. n. 33608/2023 (parte attrice
[...]
. Parte_5
Le citate cause venivano riunite al presente procedimento poiché hanno ad oggetto le medesime questioni giuridiche sottese a quest'ultimo, ossia quelle concernenti: la legittimità dell'atto con cui il Controparte_1 ha revocato l'ammissione delle odierne attrici al Fondo salva-
[...] opere;
la legittimità della sospensione dell'erogazione degli ulteriori emolumenti;
la legittimità della richiesta di restituzione delle somme precedentemente versate alle medesime.
Nello specifico, tutte le odierne attrici avevano convenuto in giudizio il MIT in relazione al decreto direttoriale n. 5969 del 19.05.2021, con cui il CP_1 resistente, rettificato l'elenco dei beneficiari del Fondo salva-opere per gli anni
2020/2021, aveva dichiarato, per quanto di interesse, la decadenza dall'ammissione al predetto Fondo delle odierne parti attrici, e aveva altresì domandato alle stesse la conseguente restituzione delle somme in precedenza erogate. Ricorre pertanto, nel caso di specie, una tipica ipotesi di connessione di cause per oggetto o per titolo ex art. 33 c.p.c., che ne legittima la riunione ai sensi dell'art. 274 del codice di rito.
Per le ragioni sopra esposte, inoltre, con ulteriore provvedimento del
29.10.2024 veniva disposta la riunione ex art. 273 c.p.c. del procedimento di cui al R.G. n. 57765/2023, trattandosi di controversia in tutto e per tutto identica a quella oggetto del presente giudizio.
Il si costituiva tempestivamente, Controparte_1 contestando tutte le deduzioni delle odierne attrici e proponendo altresì domanda riconvenzionale nei confronti della al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento del credito vantato nei suoi confronti, e per l'effetto la
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condanna della stessa al pagamento delle somme indicate in atti, oltre interessi legali e moratori spettanti come da legge.
La causa è stata istruita in via documentale, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.04.2025.
******
I fatti costituenti oggetto del presente giudizio possono essere ricostruiti nei seguenti termini.
In data 23.01.2020 la (oggi , Parte_2 Parte_1 quale cessionaria pro solvendo di crediti della verso la Parte_3
LD S.p.A., nonché la stessa cedente presentavano Parte_3 congiuntamente, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto interministeriale n.
144/2019, istanza al contraente generale per accedere alle Controparte_7 prestazioni del Fondo salva-opere di cui all'art. 47 d.l. n. 34/2019 (convertito con modificazioni nella l. n. 58/2019). La predetta norma stabilisce, al comma
1-bis, che «al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche
e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva-opere" […]
Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore […]». Il successivo comma 1-ter, inoltre, prevede che «i sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione è trasmessa al Controparte_1
costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è
[...] inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Controparte_1 infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il
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pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Controparte_1
è surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il
[...] contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, è preferito al sub- appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata». Ai sensi del comma 1-quinquies della citata disposizione, infine, «per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il provvede all'erogazione delle Controparte_1 risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo».
Nel caso di specie, in data 28.09.2018 era stata avviata procedura di concordato preventivo nei confronti della società appaltatrice LD s.p.a., debitrice dapprima della e poi della Parte_3 Parte_2
per un importo complessivo pari a € 335.695,00.
[...]
Il citato contraente generale certificava il relativo credito all'istanza, acquisita al n. 2372 di protocollo del MIT in data 19.02.2020. A seguito di istruttoria conclusa con esito positivo, il 19.06.2020 il Controparte_1 adottava il decreto direttoriale n. 8447, con cui le odierne parte attrici
[...] venivano ammesse al Fondo salva-opere per un credito di € 242.966,15 (pari al
70% del credito complessivo, soglia massima prevista dal citato art. 47 d.l. n.
34/2019).
Il successivo 17.07.2020 il Tribunale civile di Roma, con ordinanza n.
2900/2020, omologava il concordato preventivo in continuità aziendale di
LD s.p.a., che prevedeva la soddisfazione in denaro dei debiti prededucibili
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e privilegiati nonché la soddisfazione dei crediti chirografari, nella misura falcidiata del 38%, mediante l'attribuzione di azioni quotate di LD di nuova emissione e di strumenti finanziari partecipativi. In attuazione del piano concordatario omologato, fra il 5 e il 6.11.2020 la Parte_2
riceveva n. 41.939 Azioni per il controvalore di € 0.23 ciascuna e n.
[...]
335.695 Strumenti Finanziari Partecipativi valorizzati per € 0,1734, per un valore complessivo di € 67.855,48.
Nel frattempo, la (oggi Parte_2 Parte_1 veniva ammessa al primo piano di riparto del Fondo salva-opere, e in data
17.12.2020 il MIT erogava alla medesima Società la somma di € 85.193,22. Si noti per inciso che l'Amministrazione resistente, con nota prot. n. 10047 del
30.07.2020, aveva invitato la , a confermare la Parte_2 sussistenza delle condizioni di ammissione al Fondo, e che le odierne attrici avevano attestato, con pec del 16.11.2020, «di non aver ricevuto nessun soddisfo neanche parziale del credito».
Con pec del 21.12.2020, tuttavia, LD S.p.a trasmetteva al MIT l'elenco dei soggetti ammessi anche al Fondo salva-opere che, avendo accettato e quindi ricevuto azioni/SPF pari al 100% del credito ammesso alla procedura concorsuale sul proprio “Monte titoli”, potevano ritenersi interamente soddisfatti;
tra questi era presente anche la Parte_2 Parte_2
Preso atto di tale comunicazione, il Ministero constatava, in relazione ai soggetti che avevano accettato le azioni/SFP di LD, l'impossibilità di esercitare la surroga prevista dall'art. 47, co. 1-ter d.l. n. 34/2019.
In ragione di ciò l'Amministrazione, nel prendere atto dei fatti verificatisi e non rappresentati tempestivamente dai soggetti beneficiari del Fondo salva- opere, provvedeva a inoltrare consequenziale richiesta di restituzione delle somme erogate ai soggetti dell'elenco che avevano ricevuto azioni/SFP a soddisfo del credito vantato nei confronti di LD, trattandosi di soggetti non più surrogabili e dunque privi di legittimazione a concorrere ai successivi piani di riparto.
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Per tali motivi il MIT adottava il decreto direttoriale n. 5969 del 19.05.2021, con cui provvedeva a rettificare l'elenco dei beneficiari del Fondo salva-opere per gli anni 2020/2021, dichiarando, per quanto di interesse, la decadenza dall'ammissione al predetto Fondo della (poi Parte_2 divenuta, come detto, . Parte_1
Con riferimento alla domanda cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. proposta dalle parti attrici, essa veniva inizialmente rigettata con ordinanza del 03.10.2023.
Le Società attrici proponevano quindi reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e, all'udienza del 20.11.2023, il Tribunale di Roma in composizione collegiale disponeva l'annullamento del precedente provvedimento cautelare e l'inserimento provvisorio delle reclamanti nell'elenco dei soggetti beneficiari del Fondo salva-opere per le annualità 2020/2021, con ordinanza depositata il
18.12.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree non appaiono condivisibili e, pertanto, devono essere rigettate.
In via preliminare, occorre dare brevemente conto degli elementi caratterizzanti il c.d. e della disciplina che lo regola. Controparte_8
Principiando dall'identificazione dei soggetti beneficiari del Fondo, l'art.47, comma 1-bis del decreto-legge n. 34/2019 (convertito con legge n. 58/2019) li individua nei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori titolari di crediti insoddisfatti nei confronti di appaltatori, risultati aggiudicatari di gare di appalti pubblici di lavori o di servizi e forniture, che siano stati sottoposti a procedure concorsuali in ragione di uno stato di crisi o di insolvenza. Orbene, al ricorrere di siffatte condizioni (credito insoddisfatto, debitore sottoposto a procedura concorsuale) i soggetti sopra individuati possono ottenere il soddisfacimento del proprio diritto di credito, nella misura massima del 70%, accedendo alle risorse destinate al Fondo salva-opere. L'art. 47, comma 1- quinquies d.l. cit. consente l'accesso al Fondo, peraltro, anche ai sub- appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori che vantino crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, in
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relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore.
Una volta che l'Amministrazione aggiudicatrice abbia certificato l'esistenza e l'ammontare del credito insoddisfatto, il Controparte_1 accerta la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti e
[...] provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, così surrogandosi ex lege nei diritti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore.
Ciò premesso, a parere delle odierne attrici il comportamento tenuto dal sarebbe illegittimo e perciò lesivo Controparte_1 della posizione giuridica di cui le medesime sono titolari. La Parte_1
(all'epoca avrebbe infatti visto
[...] Parte_2 riconosciuto il proprio diritto all'erogazione delle risorse di cui al Fondo salva- opere all'esito di una procedura svoltasi conformemente a quanto previsto dall'art. 47, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto-legge n. 34/2019 (conv. in legge n. 58/2019). Pertanto, il provvedimento con cui il resistente CP_1 ha rettificato l'elenco dei beneficiari al Fondo, chiedendo successivamente la restituzione delle somme in precedenza versate, sarebbe del tutto ingiustificato.
Secondo la difesa delle odierne attrici, il fatto che la abbia Parte_1 percepito azioni e SFP in esecuzione del concordato preventivo di LD
s.p.a. sarebbe del tutto ininfluente ai fini della permanenza dei requisiti di ammissione al Fondo, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta. In particolare, sarebbe un falso problema quello, prospettato dalla difesa erariale, concernente l'impossibilità per il MIT di esercitare la surroga ex lege per aver la Società attrice ricevuto azioni e SFP in esecuzione del piano concordatario di LD s.p.a. L'operatività del meccanismo di surroga legale, infatti, ben potrebbe essere ripristinato mediante la stipulazione di un contratto con cui la Società attrice trasferisca al MIT le azioni e gli SFP ricevuti in esecuzione del concordato. In ogni caso si argomenta che, anche a voler sommare i singoli importi riconosciuti alla
Società attrice dalla procedura concorsuale e i singoli importi erogati dal
Fondo con il primo piano di riparto, l'ammontare complessivo delle somme
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ricevute risulterebbe essere di gran lunga inferiore al credito che il MIT ha ammesso al Fondo. Si aggiunge, infine, che nessuna delle disposizioni regolanti il Fondo salva-opere prevede la rinuncia al credito riconosciuto dalla procedura concorsuale in caso di ammissione al predetto Fondo, sicché la sovrapposizione temporale delle due procedure, peraltro indipendente dalla volontà delle odierne attrici, non potrebbe di certo tradursi in un danno per le stesse e nella vanificazione delle finalità sottese alla disciplina del Fondo in questione.
Di diverso avviso è, invece, l'Avvocatura dello Stato. Secondo la difesa erariale, dalla complessiva disciplina del Fondo salva-opere si ricaverebbe che il presupposto fondamentale per accedere al beneficio è l'esistenza di un credito insoddisfatto, vantato dal sub-appaltatore nei confronti dell'appaltatore.
Nonostante la Società attrice fossero a conoscenza della necessità di mantenere il predetto requisito, la stessa non avrebbe tempestivamente riferito al MIT di aver percepito azioni e SFP in esecuzione del concordato preventivo LD
s.p.a., pur avendo l'Amministrazione resistente invitato le medesime a comunicare tali eventuali circostanze. Ciò avrebbe precluso al convenuto la possibilità di esercitare la surroga ex lege, così vulnerando CP_1
l'efficacia della norma che prevede tale meccanismo, non esistendo più in capo alla una posizione creditoria in cui il MIT potesse Parte_1 subentrare. La circostanza che la abbia ricevuto un Parte_1 soddisfo (sebbene parziale) del credito da parte di LD s.p.a determinerebbe, quindi, il venir meno dei presupposti per accedere al Fondo.
Avendo la LD s.p.a. certificato di aver estinto ogni obbligo nei confronti della medesima Società, il predetto Fondo non potrebbe più atteggiarsi, tramite il meccanismo della surroga legale, come un'anticipazione finanziaria dei crediti insoddisfatti certificati da stazioni appaltanti o contraenti generali. La difesa erariale osserva peraltro che, se venisse riconosciuta la facoltà di cumulare l'attribuzione di azioni/strumenti finanziari partecipativi e l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere, la Parte_1 otterrebbe un importo maggiore all'entità del credito originario (70% del
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credito in virtù del Fondo salva-opere + 38% del credito in virtù del concordato preventivo). In questo modo, però si tradirebbe in modo plateale la ratio del Fondo, concepito per tutelare i sub-appaltatori che vantino crediti insoluti nei confronti dell'appaltatore in stato di crisi o di insolvenza, giammai per essere utilizzato dai beneficiari quale indebito strumento di locupletazione.
Tutto ciò premesso, questo Giudice ritiene che non ricorrano i presupposti per poter accogliere le domande formulate dalle odierne attrici.
La disciplina del c.d. Fondo salva-opere individua espressamente un unico requisito essenziale per l'accesso alle erogazioni: la sussistenza di un credito rimasto «insoddisfatto» alla data di apertura della procedura concorsuale.
Un'interpretazione sistematica delle disposizioni de quibus induce tuttavia a ritenere che, per mantenere il diritto all'erogazione delle risorse, il beneficiario debba rimanere «insoddisfatto» anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale. Se a seguito dell'attribuzione degli emolumenti in questione, infatti, è previsto che il MIT si surroghi ex lege nei diritti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, è necessario che tali diritti non si siano precedentemente estinti. Estinzione che, invece, si verificherebbe senz'altro qualora il sub-appaltatore creditore aderisca ad un piano di concordato preventivo omologato, come nel caso in esame.
Pare opportuno rammentare, a tal riguardo, che effetto tipico del concordato preventivo è quello di liberare integralmente il debitore nei confronti dei propri creditori, previo soddisfacimento parziale degli stessi nella misura falcidiata prevista dal piano concordatario. In altri termini, dunque, all'esito dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato i creditori non possono più avanzare alcuna pretesa nei confronti del debitore, salvo il diritto di rivalersi per l'intero nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, secondo quanto stabilito dall'art. 184 l. fall.
(oggi trasposto nell'art. 117 c.c.i.i.).
Non può quindi affermarsi, nel caso di specie, che il credito vantato dalla nei confronti di LD s.p.a., pur «insoddisfatto» alla data Parte_1 di apertura della procedura concorsuale, sia rimasto tale anche
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successivamente. In tal senso deve osservarsi che il mancato soddisfacimento del credito, presupposto fondamentale per accedere al Fondo, è strettamente correlato al meccanismo di surroga ex lege previsto in favore del MIT. Poiché, infatti, l'art. 47, co. 1-ter d.l. n. 34/2019 stabilisce che «il
[...]
è surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo Controparte_1 verso l'appaltatore», è assolutamente necessario, ai fini dell'operatività della surrogazione, che il diritto di credito dei subappaltatori continui a sussistere nei confronti dell'appaltatore, perché è in tale posizione creditoria che il deve subentrare. In ultima analisi, dunque, con l'omologazione e CP_1
l'esecuzione del concordato preventivo il credito vantato dalla Parte_1 risulta, dal punto di vista della debitrice LD s.p.a., completamente
[...]
“soddisfatto”, sicché quest'ultima risulta liberata nei riguardi della creditrice;
d'altro canto, ciò rende giuridicamente impossibile la surroga del MIT, atteso che la medesima Società non può più avanzare alcuna pretesa verso LD
s.p.a., in conseguenza dell'attuazione del piano concordatario.
Le considerazioni fin qui svolte, peraltro, non sono scalfite da quanto obiettato dalle odierne attrici in merito alla possibilità di “ripristinare” il meccanismo di surroga mediante la stipulazione di un atto negoziale con cui la Parte_1 trasferirebbe al MIT le azioni e gli SFP ricevuti in esecuzione del
[...] concordato. L'art. 47, co. 1-ter d.l. cit. ha tipizzato in favore del
[...] un'ipotesi di surroga ex lege, che opera Controparte_1 esclusivamente nell'ambito di una procedura concorsuale. Deve perciò ritenersi che qualsivoglia modalità alternativa di subentro, come quella che postulerebbe la stipulazione di un atto negoziale al di fuori della procedura stessa, sia contraria alla littera legis e alla volontà del legislatore. A tale ultimo riguardo pare opportuno osservare che, nella prospettiva di un'esegesi normativa rispettosa del diritto eurounitario, le disposizioni che disciplinano condizioni e modalità di erogazione di sovvenzioni pubbliche di qualsiasi tipo hanno carattere eccezionale e sono pertanto insuscettibili di interpretazione analogica, derogando al generale principio del divieto di aiuti di Stato sancito dall'art.107 TFUE.
11 12
Ad ogni buon conto, in disparte le questioni relative alla sussistenza di un credito «insoddisfatto» e alla attuabilità del meccanismo di surroga legale, ammettere l'eventualità che la possa giovarsi Parte_1 contestualmente degli elementi attivi attribuiti in esecuzione del piano concordatario di LD s.p.a. e degli emolumenti derivanti dal Fondo salva- opere, significherebbe frustrare irrimediabilmente la stessa ratio dell'istituto. Il
Fondo salva-opere, invero, è stato istituito allo scopo di fornire un sostegno economico ai sub-appaltatori che vantino crediti insoluti nei confronti dell'appaltatore in stato di crisi o di insolvenza, non certo per consentire ai beneficiari di conseguire un indebito arricchimento, come accadrebbe nel caso di cumulo delle due poste attive.
Da ultimo, giova rammentare che considerazioni analoghe a quelle appena svolte si rinvengono anche nella sentenza n. 477/2023 del T.A.R. Lombardia –
Sezione distaccata di Brescia, relativa a fattispecie del tutto sovrapponibile a quelle oggetto del presente giudizio. Nel citato provvedimento il Giudice amministrativo ha affermato in maniera eloquente: «l'intervenuta estinzione di ogni ragione di credito di (parte ricorrente, n.d.r.) nei confronti Parte_6
LD per effetto dell'integrale esecuzione del concordato in data antecedente all'approvazione del primo piano di riparto delle risorse del fondo e all'erogazione della prima tranche di finanziamento, ha reso giuridicamente impossibile la surroga ex lege del nel credito di CP_1 Pt_6 nei confronti di LD, e ciò in quanto l'istituto civilistico della
[...] surrogazione, previsto e disciplinato dagli artt. 1201 e ss. cod. civ., presuppone necessariamente, per sua natura, l'esistenza di un credito nel quale un terzo, pagando il creditore in luogo del debitore, possa sostituirsi al primo nei suoi diritti nei confronti del secondo;
se invece al momento del pagamento da parte del terzo il credito è già stato soddisfatto, la surroga ex lege non ha più possibilità di operare per mancanza del suo oggetto (ossia di un credito nel quale consentire l'avvicendamento del terzo solvente al creditore originario)». Si legge ancora nella sentenza citata: «la disponibilità offerta da al di regolare i reciproci rapporti in via Parte_6 CP_1
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negoziale, attraverso la cessione ex post al dei titoli azionari e CP_1 obbligazionari ricevuti in sede concordataria, è stata respinta dal in CP_1 quanto esulerebbe dal paradigma normativo di cui al citato art. 47 D.L.
34/2019 e confliggerebbe con il principio di legalità, al quale deve necessariamente ispirarsi l'azione dei pubblici uffici e che non offre margini di manovra per soluzioni estemporanee di carattere “creativo” volte ad aggirare
l'operatività delle previsioni di legge». Si precisa che la Quinta Sezione del
Consiglio di Stato ha confermato il suindicato provvedimento con sentenza n.6619/2024.
In estrema conclusione, dunque, per tutte le ragioni fin qui esposte le domande attoree risultano infondate e devono essere rigettate.
Ne consegue pertanto l'accertamento, sia pur incidenter tantum, della legittimità degli atti ministeriali impugnati, nonché della correlata sussistenza,
a carico della dell'obbligo di restituire al Parte_1 [...] le somme erogate alla medesima in ragione della Controparte_1 sua ammissione al Fondo salva-opere.
Conseguentemente, la reiezione delle domande attoree comporta l'accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dal CP_1 [...]
e, per l'effetto, la condanna della Controparte_1 Parte_1 alla restituzione delle somme alla stessa erogate dal MIT in ragione della
[...] sua ammissione al Fondo salva-opere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore del convenuto nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei CP_1 parametri medi previsti dal d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, per i compensi di avvocato nei giudizi di cognizione di competenza del tribunale e di normale complessità, di valore compreso nello scaglione di riferimento, che nel caso di specie è quello da euro 52.001 a euro 260.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa,
13 14
− rigetta le domande proposte da e e, Parte_3 Parte_1 per l'effetto, dichiara la legittimità degli atti ministeriali impugnati, nonché la sussistenza dell'obbligo, in capo alla di Parte_1 restituire al le somme Controparte_1 erogate in ragione dell'ammissione al Fondo salva-opere; per l'effetto condanna parte attrice al pagamento di €85.193,22 Parte_1 in favore dell'Amministrazione convenuta;
− condanna in solido le parti attrici al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto , che si liquidano nella misura di € CP_1
14.103,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Roma, 18.10.2025
Il Giudice
LB NI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
, MOT in tirocinio generico. Persona_1
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice LB NI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32911/2023 R.G. e vertente tra
(già ), C.F. Parte_1 Parte_2
, in persona del Direttore Generale, p.t.; P.IVA_1 Parte_3
C.F. in persona del legale rappresentante p.t., entrambe P.IVA_2 rappresentate e difese dagli Avv.ti Prof. AV IC NI e Susanna
Bufardeci, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to Prof.
AV IC NI sito in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
- ATTRICI - contro
(già Controparte_1
Controparte_2
,
[...] Controparte_3
–
[...] Controparte_4
Divisione II Opere pubbliche di competenza statale, in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- CONVENUTO -
FATTO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 11 c.p.a. del 21.06.2023 la
[...]
e la convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_3 [...]
[...] [..
[...]
per sentir accertare e dichiarare il loro diritto ad Controparte_5 essere riconosciute quali beneficiarie del c.d. Fondo salva-opere di cui all'art. 47 d.l. n. 34/2019 (convertito con l. n. 58/2019), essendo in possesso dei requisiti previsti dalla citata norma per accedere alle predette erogazioni;
per l'effetto, domandavano la condanna del convenuto alla CP_1 corresponsione del beneficio nella misura ad esse spettante, nonché
l'accertamento dell'insussistenza nei loro confronti di un obbligo di provvedere alla restituzione degli importi già erogati dal Fondo nella complessiva misura di € 85.193,22; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con il medesimo atto, inoltre, la Parte_1
e la chiedevano che venisse disposto in via cautelare ex
[...] Parte_3 art. 700 c.p.c. il loro reinserimento nell'elenco dei soggetti beneficiari del
Fondo salva-opere per le annualità 2020-2021, con conseguente accantonamento delle relative somme alle stesse spettanti.
Come anticipato, le odierne attrici avevano inizialmente investito della controversia il domandando in particolare Controparte_6
l'annullamento, previa sospensione cautelare, del Decreto Direttoriale n. 5969 del 19.05.2021, che aveva sancito la decadenza dall'ammissione al Fondo salva-opere delle ricorrenti per aver le medesime ottenuto il soddisfo dei crediti dalla procedura concordataria della società LD S.p.a., con attribuzioni di azioni/SFP sui propri Monte Titoli, disponendo perciò
l'espunzione delle società attrici dall'elenco degli ammessi al Fondo. Sia il
T.A.R. che il Consiglio di Stato avevano tuttavia declinato la giurisdizione in favore del Giudice Ordinario. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano infine ribadito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, confermando la decisione del Consiglio di Stato. Conseguentemente le odierne parti attrici provvedevano alla riassunzione della causa dinanzi al Tribunale ordinario di Roma.
A seguito di istanza del 02.08.2023, peraltro, veniva disposta, a norma dell'art. 274 c.p.c., la riunione al presente procedimento delle seguenti cause:
2 3
− procedimento di cui al R.G. n. 33610/2023 (parte attrice Parte_3
;
[...]
− procedimento di cui al R.G. n. 33611/2023 (parte attrice Pt_4
);
[...]
− procedimento di cui al R.G. n. 33608/2023 (parte attrice
[...]
. Parte_5
Le citate cause venivano riunite al presente procedimento poiché hanno ad oggetto le medesime questioni giuridiche sottese a quest'ultimo, ossia quelle concernenti: la legittimità dell'atto con cui il Controparte_1 ha revocato l'ammissione delle odierne attrici al Fondo salva-
[...] opere;
la legittimità della sospensione dell'erogazione degli ulteriori emolumenti;
la legittimità della richiesta di restituzione delle somme precedentemente versate alle medesime.
Nello specifico, tutte le odierne attrici avevano convenuto in giudizio il MIT in relazione al decreto direttoriale n. 5969 del 19.05.2021, con cui il CP_1 resistente, rettificato l'elenco dei beneficiari del Fondo salva-opere per gli anni
2020/2021, aveva dichiarato, per quanto di interesse, la decadenza dall'ammissione al predetto Fondo delle odierne parti attrici, e aveva altresì domandato alle stesse la conseguente restituzione delle somme in precedenza erogate. Ricorre pertanto, nel caso di specie, una tipica ipotesi di connessione di cause per oggetto o per titolo ex art. 33 c.p.c., che ne legittima la riunione ai sensi dell'art. 274 del codice di rito.
Per le ragioni sopra esposte, inoltre, con ulteriore provvedimento del
29.10.2024 veniva disposta la riunione ex art. 273 c.p.c. del procedimento di cui al R.G. n. 57765/2023, trattandosi di controversia in tutto e per tutto identica a quella oggetto del presente giudizio.
Il si costituiva tempestivamente, Controparte_1 contestando tutte le deduzioni delle odierne attrici e proponendo altresì domanda riconvenzionale nei confronti della al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento del credito vantato nei suoi confronti, e per l'effetto la
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condanna della stessa al pagamento delle somme indicate in atti, oltre interessi legali e moratori spettanti come da legge.
La causa è stata istruita in via documentale, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.04.2025.
******
I fatti costituenti oggetto del presente giudizio possono essere ricostruiti nei seguenti termini.
In data 23.01.2020 la (oggi , Parte_2 Parte_1 quale cessionaria pro solvendo di crediti della verso la Parte_3
LD S.p.A., nonché la stessa cedente presentavano Parte_3 congiuntamente, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto interministeriale n.
144/2019, istanza al contraente generale per accedere alle Controparte_7 prestazioni del Fondo salva-opere di cui all'art. 47 d.l. n. 34/2019 (convertito con modificazioni nella l. n. 58/2019). La predetta norma stabilisce, al comma
1-bis, che «al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche
e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva-opere" […]
Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore […]». Il successivo comma 1-ter, inoltre, prevede che «i sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione è trasmessa al Controparte_1
costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è
[...] inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Controparte_1 infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il
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pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Controparte_1
è surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il
[...] contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, è preferito al sub- appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata». Ai sensi del comma 1-quinquies della citata disposizione, infine, «per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il provvede all'erogazione delle Controparte_1 risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo».
Nel caso di specie, in data 28.09.2018 era stata avviata procedura di concordato preventivo nei confronti della società appaltatrice LD s.p.a., debitrice dapprima della e poi della Parte_3 Parte_2
per un importo complessivo pari a € 335.695,00.
[...]
Il citato contraente generale certificava il relativo credito all'istanza, acquisita al n. 2372 di protocollo del MIT in data 19.02.2020. A seguito di istruttoria conclusa con esito positivo, il 19.06.2020 il Controparte_1 adottava il decreto direttoriale n. 8447, con cui le odierne parte attrici
[...] venivano ammesse al Fondo salva-opere per un credito di € 242.966,15 (pari al
70% del credito complessivo, soglia massima prevista dal citato art. 47 d.l. n.
34/2019).
Il successivo 17.07.2020 il Tribunale civile di Roma, con ordinanza n.
2900/2020, omologava il concordato preventivo in continuità aziendale di
LD s.p.a., che prevedeva la soddisfazione in denaro dei debiti prededucibili
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e privilegiati nonché la soddisfazione dei crediti chirografari, nella misura falcidiata del 38%, mediante l'attribuzione di azioni quotate di LD di nuova emissione e di strumenti finanziari partecipativi. In attuazione del piano concordatario omologato, fra il 5 e il 6.11.2020 la Parte_2
riceveva n. 41.939 Azioni per il controvalore di € 0.23 ciascuna e n.
[...]
335.695 Strumenti Finanziari Partecipativi valorizzati per € 0,1734, per un valore complessivo di € 67.855,48.
Nel frattempo, la (oggi Parte_2 Parte_1 veniva ammessa al primo piano di riparto del Fondo salva-opere, e in data
17.12.2020 il MIT erogava alla medesima Società la somma di € 85.193,22. Si noti per inciso che l'Amministrazione resistente, con nota prot. n. 10047 del
30.07.2020, aveva invitato la , a confermare la Parte_2 sussistenza delle condizioni di ammissione al Fondo, e che le odierne attrici avevano attestato, con pec del 16.11.2020, «di non aver ricevuto nessun soddisfo neanche parziale del credito».
Con pec del 21.12.2020, tuttavia, LD S.p.a trasmetteva al MIT l'elenco dei soggetti ammessi anche al Fondo salva-opere che, avendo accettato e quindi ricevuto azioni/SPF pari al 100% del credito ammesso alla procedura concorsuale sul proprio “Monte titoli”, potevano ritenersi interamente soddisfatti;
tra questi era presente anche la Parte_2 Parte_2
Preso atto di tale comunicazione, il Ministero constatava, in relazione ai soggetti che avevano accettato le azioni/SFP di LD, l'impossibilità di esercitare la surroga prevista dall'art. 47, co. 1-ter d.l. n. 34/2019.
In ragione di ciò l'Amministrazione, nel prendere atto dei fatti verificatisi e non rappresentati tempestivamente dai soggetti beneficiari del Fondo salva- opere, provvedeva a inoltrare consequenziale richiesta di restituzione delle somme erogate ai soggetti dell'elenco che avevano ricevuto azioni/SFP a soddisfo del credito vantato nei confronti di LD, trattandosi di soggetti non più surrogabili e dunque privi di legittimazione a concorrere ai successivi piani di riparto.
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Per tali motivi il MIT adottava il decreto direttoriale n. 5969 del 19.05.2021, con cui provvedeva a rettificare l'elenco dei beneficiari del Fondo salva-opere per gli anni 2020/2021, dichiarando, per quanto di interesse, la decadenza dall'ammissione al predetto Fondo della (poi Parte_2 divenuta, come detto, . Parte_1
Con riferimento alla domanda cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. proposta dalle parti attrici, essa veniva inizialmente rigettata con ordinanza del 03.10.2023.
Le Società attrici proponevano quindi reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e, all'udienza del 20.11.2023, il Tribunale di Roma in composizione collegiale disponeva l'annullamento del precedente provvedimento cautelare e l'inserimento provvisorio delle reclamanti nell'elenco dei soggetti beneficiari del Fondo salva-opere per le annualità 2020/2021, con ordinanza depositata il
18.12.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree non appaiono condivisibili e, pertanto, devono essere rigettate.
In via preliminare, occorre dare brevemente conto degli elementi caratterizzanti il c.d. e della disciplina che lo regola. Controparte_8
Principiando dall'identificazione dei soggetti beneficiari del Fondo, l'art.47, comma 1-bis del decreto-legge n. 34/2019 (convertito con legge n. 58/2019) li individua nei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori titolari di crediti insoddisfatti nei confronti di appaltatori, risultati aggiudicatari di gare di appalti pubblici di lavori o di servizi e forniture, che siano stati sottoposti a procedure concorsuali in ragione di uno stato di crisi o di insolvenza. Orbene, al ricorrere di siffatte condizioni (credito insoddisfatto, debitore sottoposto a procedura concorsuale) i soggetti sopra individuati possono ottenere il soddisfacimento del proprio diritto di credito, nella misura massima del 70%, accedendo alle risorse destinate al Fondo salva-opere. L'art. 47, comma 1- quinquies d.l. cit. consente l'accesso al Fondo, peraltro, anche ai sub- appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori che vantino crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, in
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relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore.
Una volta che l'Amministrazione aggiudicatrice abbia certificato l'esistenza e l'ammontare del credito insoddisfatto, il Controparte_1 accerta la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti e
[...] provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, così surrogandosi ex lege nei diritti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore.
Ciò premesso, a parere delle odierne attrici il comportamento tenuto dal sarebbe illegittimo e perciò lesivo Controparte_1 della posizione giuridica di cui le medesime sono titolari. La Parte_1
(all'epoca avrebbe infatti visto
[...] Parte_2 riconosciuto il proprio diritto all'erogazione delle risorse di cui al Fondo salva- opere all'esito di una procedura svoltasi conformemente a quanto previsto dall'art. 47, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto-legge n. 34/2019 (conv. in legge n. 58/2019). Pertanto, il provvedimento con cui il resistente CP_1 ha rettificato l'elenco dei beneficiari al Fondo, chiedendo successivamente la restituzione delle somme in precedenza versate, sarebbe del tutto ingiustificato.
Secondo la difesa delle odierne attrici, il fatto che la abbia Parte_1 percepito azioni e SFP in esecuzione del concordato preventivo di LD
s.p.a. sarebbe del tutto ininfluente ai fini della permanenza dei requisiti di ammissione al Fondo, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta. In particolare, sarebbe un falso problema quello, prospettato dalla difesa erariale, concernente l'impossibilità per il MIT di esercitare la surroga ex lege per aver la Società attrice ricevuto azioni e SFP in esecuzione del piano concordatario di LD s.p.a. L'operatività del meccanismo di surroga legale, infatti, ben potrebbe essere ripristinato mediante la stipulazione di un contratto con cui la Società attrice trasferisca al MIT le azioni e gli SFP ricevuti in esecuzione del concordato. In ogni caso si argomenta che, anche a voler sommare i singoli importi riconosciuti alla
Società attrice dalla procedura concorsuale e i singoli importi erogati dal
Fondo con il primo piano di riparto, l'ammontare complessivo delle somme
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ricevute risulterebbe essere di gran lunga inferiore al credito che il MIT ha ammesso al Fondo. Si aggiunge, infine, che nessuna delle disposizioni regolanti il Fondo salva-opere prevede la rinuncia al credito riconosciuto dalla procedura concorsuale in caso di ammissione al predetto Fondo, sicché la sovrapposizione temporale delle due procedure, peraltro indipendente dalla volontà delle odierne attrici, non potrebbe di certo tradursi in un danno per le stesse e nella vanificazione delle finalità sottese alla disciplina del Fondo in questione.
Di diverso avviso è, invece, l'Avvocatura dello Stato. Secondo la difesa erariale, dalla complessiva disciplina del Fondo salva-opere si ricaverebbe che il presupposto fondamentale per accedere al beneficio è l'esistenza di un credito insoddisfatto, vantato dal sub-appaltatore nei confronti dell'appaltatore.
Nonostante la Società attrice fossero a conoscenza della necessità di mantenere il predetto requisito, la stessa non avrebbe tempestivamente riferito al MIT di aver percepito azioni e SFP in esecuzione del concordato preventivo LD
s.p.a., pur avendo l'Amministrazione resistente invitato le medesime a comunicare tali eventuali circostanze. Ciò avrebbe precluso al convenuto la possibilità di esercitare la surroga ex lege, così vulnerando CP_1
l'efficacia della norma che prevede tale meccanismo, non esistendo più in capo alla una posizione creditoria in cui il MIT potesse Parte_1 subentrare. La circostanza che la abbia ricevuto un Parte_1 soddisfo (sebbene parziale) del credito da parte di LD s.p.a determinerebbe, quindi, il venir meno dei presupposti per accedere al Fondo.
Avendo la LD s.p.a. certificato di aver estinto ogni obbligo nei confronti della medesima Società, il predetto Fondo non potrebbe più atteggiarsi, tramite il meccanismo della surroga legale, come un'anticipazione finanziaria dei crediti insoddisfatti certificati da stazioni appaltanti o contraenti generali. La difesa erariale osserva peraltro che, se venisse riconosciuta la facoltà di cumulare l'attribuzione di azioni/strumenti finanziari partecipativi e l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere, la Parte_1 otterrebbe un importo maggiore all'entità del credito originario (70% del
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credito in virtù del Fondo salva-opere + 38% del credito in virtù del concordato preventivo). In questo modo, però si tradirebbe in modo plateale la ratio del Fondo, concepito per tutelare i sub-appaltatori che vantino crediti insoluti nei confronti dell'appaltatore in stato di crisi o di insolvenza, giammai per essere utilizzato dai beneficiari quale indebito strumento di locupletazione.
Tutto ciò premesso, questo Giudice ritiene che non ricorrano i presupposti per poter accogliere le domande formulate dalle odierne attrici.
La disciplina del c.d. Fondo salva-opere individua espressamente un unico requisito essenziale per l'accesso alle erogazioni: la sussistenza di un credito rimasto «insoddisfatto» alla data di apertura della procedura concorsuale.
Un'interpretazione sistematica delle disposizioni de quibus induce tuttavia a ritenere che, per mantenere il diritto all'erogazione delle risorse, il beneficiario debba rimanere «insoddisfatto» anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale. Se a seguito dell'attribuzione degli emolumenti in questione, infatti, è previsto che il MIT si surroghi ex lege nei diritti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, è necessario che tali diritti non si siano precedentemente estinti. Estinzione che, invece, si verificherebbe senz'altro qualora il sub-appaltatore creditore aderisca ad un piano di concordato preventivo omologato, come nel caso in esame.
Pare opportuno rammentare, a tal riguardo, che effetto tipico del concordato preventivo è quello di liberare integralmente il debitore nei confronti dei propri creditori, previo soddisfacimento parziale degli stessi nella misura falcidiata prevista dal piano concordatario. In altri termini, dunque, all'esito dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato i creditori non possono più avanzare alcuna pretesa nei confronti del debitore, salvo il diritto di rivalersi per l'intero nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, secondo quanto stabilito dall'art. 184 l. fall.
(oggi trasposto nell'art. 117 c.c.i.i.).
Non può quindi affermarsi, nel caso di specie, che il credito vantato dalla nei confronti di LD s.p.a., pur «insoddisfatto» alla data Parte_1 di apertura della procedura concorsuale, sia rimasto tale anche
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successivamente. In tal senso deve osservarsi che il mancato soddisfacimento del credito, presupposto fondamentale per accedere al Fondo, è strettamente correlato al meccanismo di surroga ex lege previsto in favore del MIT. Poiché, infatti, l'art. 47, co. 1-ter d.l. n. 34/2019 stabilisce che «il
[...]
è surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo Controparte_1 verso l'appaltatore», è assolutamente necessario, ai fini dell'operatività della surrogazione, che il diritto di credito dei subappaltatori continui a sussistere nei confronti dell'appaltatore, perché è in tale posizione creditoria che il deve subentrare. In ultima analisi, dunque, con l'omologazione e CP_1
l'esecuzione del concordato preventivo il credito vantato dalla Parte_1 risulta, dal punto di vista della debitrice LD s.p.a., completamente
[...]
“soddisfatto”, sicché quest'ultima risulta liberata nei riguardi della creditrice;
d'altro canto, ciò rende giuridicamente impossibile la surroga del MIT, atteso che la medesima Società non può più avanzare alcuna pretesa verso LD
s.p.a., in conseguenza dell'attuazione del piano concordatario.
Le considerazioni fin qui svolte, peraltro, non sono scalfite da quanto obiettato dalle odierne attrici in merito alla possibilità di “ripristinare” il meccanismo di surroga mediante la stipulazione di un atto negoziale con cui la Parte_1 trasferirebbe al MIT le azioni e gli SFP ricevuti in esecuzione del
[...] concordato. L'art. 47, co. 1-ter d.l. cit. ha tipizzato in favore del
[...] un'ipotesi di surroga ex lege, che opera Controparte_1 esclusivamente nell'ambito di una procedura concorsuale. Deve perciò ritenersi che qualsivoglia modalità alternativa di subentro, come quella che postulerebbe la stipulazione di un atto negoziale al di fuori della procedura stessa, sia contraria alla littera legis e alla volontà del legislatore. A tale ultimo riguardo pare opportuno osservare che, nella prospettiva di un'esegesi normativa rispettosa del diritto eurounitario, le disposizioni che disciplinano condizioni e modalità di erogazione di sovvenzioni pubbliche di qualsiasi tipo hanno carattere eccezionale e sono pertanto insuscettibili di interpretazione analogica, derogando al generale principio del divieto di aiuti di Stato sancito dall'art.107 TFUE.
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Ad ogni buon conto, in disparte le questioni relative alla sussistenza di un credito «insoddisfatto» e alla attuabilità del meccanismo di surroga legale, ammettere l'eventualità che la possa giovarsi Parte_1 contestualmente degli elementi attivi attribuiti in esecuzione del piano concordatario di LD s.p.a. e degli emolumenti derivanti dal Fondo salva- opere, significherebbe frustrare irrimediabilmente la stessa ratio dell'istituto. Il
Fondo salva-opere, invero, è stato istituito allo scopo di fornire un sostegno economico ai sub-appaltatori che vantino crediti insoluti nei confronti dell'appaltatore in stato di crisi o di insolvenza, non certo per consentire ai beneficiari di conseguire un indebito arricchimento, come accadrebbe nel caso di cumulo delle due poste attive.
Da ultimo, giova rammentare che considerazioni analoghe a quelle appena svolte si rinvengono anche nella sentenza n. 477/2023 del T.A.R. Lombardia –
Sezione distaccata di Brescia, relativa a fattispecie del tutto sovrapponibile a quelle oggetto del presente giudizio. Nel citato provvedimento il Giudice amministrativo ha affermato in maniera eloquente: «l'intervenuta estinzione di ogni ragione di credito di (parte ricorrente, n.d.r.) nei confronti Parte_6
LD per effetto dell'integrale esecuzione del concordato in data antecedente all'approvazione del primo piano di riparto delle risorse del fondo e all'erogazione della prima tranche di finanziamento, ha reso giuridicamente impossibile la surroga ex lege del nel credito di CP_1 Pt_6 nei confronti di LD, e ciò in quanto l'istituto civilistico della
[...] surrogazione, previsto e disciplinato dagli artt. 1201 e ss. cod. civ., presuppone necessariamente, per sua natura, l'esistenza di un credito nel quale un terzo, pagando il creditore in luogo del debitore, possa sostituirsi al primo nei suoi diritti nei confronti del secondo;
se invece al momento del pagamento da parte del terzo il credito è già stato soddisfatto, la surroga ex lege non ha più possibilità di operare per mancanza del suo oggetto (ossia di un credito nel quale consentire l'avvicendamento del terzo solvente al creditore originario)». Si legge ancora nella sentenza citata: «la disponibilità offerta da al di regolare i reciproci rapporti in via Parte_6 CP_1
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negoziale, attraverso la cessione ex post al dei titoli azionari e CP_1 obbligazionari ricevuti in sede concordataria, è stata respinta dal in CP_1 quanto esulerebbe dal paradigma normativo di cui al citato art. 47 D.L.
34/2019 e confliggerebbe con il principio di legalità, al quale deve necessariamente ispirarsi l'azione dei pubblici uffici e che non offre margini di manovra per soluzioni estemporanee di carattere “creativo” volte ad aggirare
l'operatività delle previsioni di legge». Si precisa che la Quinta Sezione del
Consiglio di Stato ha confermato il suindicato provvedimento con sentenza n.6619/2024.
In estrema conclusione, dunque, per tutte le ragioni fin qui esposte le domande attoree risultano infondate e devono essere rigettate.
Ne consegue pertanto l'accertamento, sia pur incidenter tantum, della legittimità degli atti ministeriali impugnati, nonché della correlata sussistenza,
a carico della dell'obbligo di restituire al Parte_1 [...] le somme erogate alla medesima in ragione della Controparte_1 sua ammissione al Fondo salva-opere.
Conseguentemente, la reiezione delle domande attoree comporta l'accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dal CP_1 [...]
e, per l'effetto, la condanna della Controparte_1 Parte_1 alla restituzione delle somme alla stessa erogate dal MIT in ragione della
[...] sua ammissione al Fondo salva-opere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore del convenuto nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei CP_1 parametri medi previsti dal d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, per i compensi di avvocato nei giudizi di cognizione di competenza del tribunale e di normale complessità, di valore compreso nello scaglione di riferimento, che nel caso di specie è quello da euro 52.001 a euro 260.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa,
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− rigetta le domande proposte da e e, Parte_3 Parte_1 per l'effetto, dichiara la legittimità degli atti ministeriali impugnati, nonché la sussistenza dell'obbligo, in capo alla di Parte_1 restituire al le somme Controparte_1 erogate in ragione dell'ammissione al Fondo salva-opere; per l'effetto condanna parte attrice al pagamento di €85.193,22 Parte_1 in favore dell'Amministrazione convenuta;
− condanna in solido le parti attrici al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto , che si liquidano nella misura di € CP_1
14.103,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Roma, 18.10.2025
Il Giudice
LB NI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
, MOT in tirocinio generico. Persona_1
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