Articolo 3 della Legge 10 gennaio 1951, n. 59
Articolo 2
Versione
25 febbraio 1951
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente, legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI - SCELBA - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Entrata in vigore il 25 febbraio 1951