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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/11/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice NG LL, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell'udienza del 24.11.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 4567/2025 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. NG Tarantino Parte_1
ricorrente nei confronti di in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall' avv. Domenico Longo e con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Foggia, Via CP_1
Brindisi n. 45
resistente
Oggetto: accertamento tecnico preventivo per indennità di accompagnamento e handicap grave ex art. 3, comma 3 L. 104/1992
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 30.4.2025, parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza successiva dalla data della domanda amministrativa;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento delle istanze proposte con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, chiedeva all'adito Tribunale il rinnovo della CTU e concludeva come segue: “1. accertare le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente ovvero il riconoscimento della indennità di accompagnamento, trovandosi l'istante in una situazione di impossibilità ed incapacità alla deambulazione, ossia nell'impossibilità di svolgere azioni quotidiane senza l'aiuto continuo di un accompagnatore, nonché
l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 ai fini del riconoscimento dello status di handicap grave, a far data dalla proposizione della domanda amministrativa (01/06/2023), in luogo della decorrenza successiva per come individuata dal CTU;
2. per l'effetto, condannare l , in persona del l.r.p.t., a corrispondere al ricorrente detta prestazione CP_1
a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda stessa, ovvero successivamente, sulla scorta delle risultanze peritali, nella misura legale e salvo conguaglio, oltre interessi dal 121° giorno dalla data della revisione e rivalutazione monetaria ove prevista dalla legge;
3. condannare l' , ut supra, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, CP_1 gravati di rimborso forfetario, IVA e CAP, come per legge, distraendoli a favore del sottoscritto procuratore, anticipatario”.
2.Integrato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
All' esito dell'udienza di cui in epigrafe, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
* * *
3.In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L'istante con il ricorso per ATPO aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sanitari, a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Ha chiesto, altresì, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 ai fini del riconoscimento dello status di handicap grave, con la decorrenza citata.
Il CTU nominato in sede di ATP, Dott. , ha dato atto dell'accertamento dei requisiti sanitari per Per_1
l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave, concludendo che il ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento da maggio 2024 ed è persona portatrice di handicap in situazione di gravità sempre dalla medesima data.
Quanto alla decorrenza, in questa sede oggetto di contestazione, ha precisato che: “… Parte_2
non presenta deficit cognitivi ma bensì deficit deambulatori tali da far presupporre
[...]
l'impossibilità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, inoltre dalla visita medica e dalla visione del periziando sono emersi elementi clinici tali da far presupporre l'impossibilità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Tale stato è da intendersi da maggio 2024 quando veniva certificato un peggioramento del quadro motorio…”. La valutazione che precede, ancorata ad un esame clinico avente data certa e che ha espressamente attestato la sopravvenienza di un peggioramento delle condizioni fisiche del ricorrente appare corretta, in quanto l'esame del tenore testuale del certificato citato, ovvero il referto di visita medica specialistica di medicina fisica e riabilitativa del 13.5.2024( citato sub nr 21 nell' elenco riportato nella CTU versata in atti) consente di rilevare che si fa menzione, appunto, di uno stato di peggioramento del quadro motorio, da intendersi, per quanto consta, comparato ai dati in precedenza acquisiti ed esaminati.
Le conclusioni del C.T.U., dunque, possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Parte ricorrente, invece, ha dedotto che non sia stato dato il giusto rilievo agli esiti della visita fisiatrica del 20 aprile 2023, che documentava un "deficit della deambulazione da spondiloartrosi cervico-lombosacrale ed EDD multiple" tale da rendere la deambulazione possibile solo "con assistenza ed ausilio della canadese per brevi tragitti per facile esauribilità solo nell'ambito domestico" e attestava la "necessita di assistenza intensa nelle ADL e nei trasferimenti posturali"
(Doc. 4 fasc. del giudizio di cui all'art. 445 bis c. 1);
E che tale “quadro di grave compromissione funzionale, supportato anche dalle risonanze magnetiche del rachide del novembre 2022 che evidenziavano le patologie a carico della colonna vertebrale e dalla prescrizione di terapia riabilitativa del gennaio 2023”, avrebbe legittimato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave quantomeno a partire dalla data della domanda amministrativa, ovvero giugno 2023 (Doc. 7 fasc. del giudizio di cui all'art. 445 bis c. 1).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare le risultanze della consulenza tecnica evidenziando che il CTU avrebbe sottostimato le reali condizioni del proprio assistito, pur riscontrandone una capacità di deambulazione lenta e difficoltosa e con appoggio.
I rilievi critici non possono inficiare le conclusioni rassegnate dal consulente, non essendovi alcuna contraddizione logica tra l'accertamento di una deambulazione lenta e difficoltosa e con l'aiuto di appoggi e la conclusione nel senso della insussistenza dei presupposti per la concessione della indennità di accompagnamento. Parimenti logica, sotto altro aspetto, è la ritenuta possibilità, per la parte ricorrente, di compiere con difficoltà e lentezza gli atti della vita quotidiana, considerato che la legge richiede la impossibilità di compiere detti atti. In tal senso ha chiarito la Suprema Corte (Cass. Civ. 12521/2009) la quale nell'affermare che i requisiti consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza ha evidenziato che “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità”.
Trattasi, dunque, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Dunque, la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Va rilevato, in merito, che non risultano formulate osservazioni alla CTU versata in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il diritto a godere del chiesto beneficio, con la precisazione che la provvidenza dovrà essere corrisposta a decorrere dal mese di maggio 2024.
Quanto alle spese di lite, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013,
n. 22381 del 2009, 31783/2018). Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI, 22 dicembre 2016 nr.
26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa e del ricorso per ATPO devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
4.Le spese di consulenza della prima fase, già liquidate con decreto del 5.5.2025, devono essere poste definitivamente a carico dell' ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che, a far data dal 1° maggio 2024, sussiste in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario per essere riconosciuta nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che, dalla medesima decorrenza, è persona portatrice di handicap in situazione di gravità;
- compensa le spese di lite tra le parti.
- pone le spese di CTU della prima fase definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NG LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice NG LL, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell'udienza del 24.11.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 4567/2025 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. NG Tarantino Parte_1
ricorrente nei confronti di in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall' avv. Domenico Longo e con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Foggia, Via CP_1
Brindisi n. 45
resistente
Oggetto: accertamento tecnico preventivo per indennità di accompagnamento e handicap grave ex art. 3, comma 3 L. 104/1992
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 30.4.2025, parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza successiva dalla data della domanda amministrativa;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento delle istanze proposte con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, chiedeva all'adito Tribunale il rinnovo della CTU e concludeva come segue: “1. accertare le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente ovvero il riconoscimento della indennità di accompagnamento, trovandosi l'istante in una situazione di impossibilità ed incapacità alla deambulazione, ossia nell'impossibilità di svolgere azioni quotidiane senza l'aiuto continuo di un accompagnatore, nonché
l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 ai fini del riconoscimento dello status di handicap grave, a far data dalla proposizione della domanda amministrativa (01/06/2023), in luogo della decorrenza successiva per come individuata dal CTU;
2. per l'effetto, condannare l , in persona del l.r.p.t., a corrispondere al ricorrente detta prestazione CP_1
a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda stessa, ovvero successivamente, sulla scorta delle risultanze peritali, nella misura legale e salvo conguaglio, oltre interessi dal 121° giorno dalla data della revisione e rivalutazione monetaria ove prevista dalla legge;
3. condannare l' , ut supra, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, CP_1 gravati di rimborso forfetario, IVA e CAP, come per legge, distraendoli a favore del sottoscritto procuratore, anticipatario”.
2.Integrato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
All' esito dell'udienza di cui in epigrafe, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
* * *
3.In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L'istante con il ricorso per ATPO aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sanitari, a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Ha chiesto, altresì, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 ai fini del riconoscimento dello status di handicap grave, con la decorrenza citata.
Il CTU nominato in sede di ATP, Dott. , ha dato atto dell'accertamento dei requisiti sanitari per Per_1
l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave, concludendo che il ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento da maggio 2024 ed è persona portatrice di handicap in situazione di gravità sempre dalla medesima data.
Quanto alla decorrenza, in questa sede oggetto di contestazione, ha precisato che: “… Parte_2
non presenta deficit cognitivi ma bensì deficit deambulatori tali da far presupporre
[...]
l'impossibilità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, inoltre dalla visita medica e dalla visione del periziando sono emersi elementi clinici tali da far presupporre l'impossibilità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Tale stato è da intendersi da maggio 2024 quando veniva certificato un peggioramento del quadro motorio…”. La valutazione che precede, ancorata ad un esame clinico avente data certa e che ha espressamente attestato la sopravvenienza di un peggioramento delle condizioni fisiche del ricorrente appare corretta, in quanto l'esame del tenore testuale del certificato citato, ovvero il referto di visita medica specialistica di medicina fisica e riabilitativa del 13.5.2024( citato sub nr 21 nell' elenco riportato nella CTU versata in atti) consente di rilevare che si fa menzione, appunto, di uno stato di peggioramento del quadro motorio, da intendersi, per quanto consta, comparato ai dati in precedenza acquisiti ed esaminati.
Le conclusioni del C.T.U., dunque, possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Parte ricorrente, invece, ha dedotto che non sia stato dato il giusto rilievo agli esiti della visita fisiatrica del 20 aprile 2023, che documentava un "deficit della deambulazione da spondiloartrosi cervico-lombosacrale ed EDD multiple" tale da rendere la deambulazione possibile solo "con assistenza ed ausilio della canadese per brevi tragitti per facile esauribilità solo nell'ambito domestico" e attestava la "necessita di assistenza intensa nelle ADL e nei trasferimenti posturali"
(Doc. 4 fasc. del giudizio di cui all'art. 445 bis c. 1);
E che tale “quadro di grave compromissione funzionale, supportato anche dalle risonanze magnetiche del rachide del novembre 2022 che evidenziavano le patologie a carico della colonna vertebrale e dalla prescrizione di terapia riabilitativa del gennaio 2023”, avrebbe legittimato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave quantomeno a partire dalla data della domanda amministrativa, ovvero giugno 2023 (Doc. 7 fasc. del giudizio di cui all'art. 445 bis c. 1).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare le risultanze della consulenza tecnica evidenziando che il CTU avrebbe sottostimato le reali condizioni del proprio assistito, pur riscontrandone una capacità di deambulazione lenta e difficoltosa e con appoggio.
I rilievi critici non possono inficiare le conclusioni rassegnate dal consulente, non essendovi alcuna contraddizione logica tra l'accertamento di una deambulazione lenta e difficoltosa e con l'aiuto di appoggi e la conclusione nel senso della insussistenza dei presupposti per la concessione della indennità di accompagnamento. Parimenti logica, sotto altro aspetto, è la ritenuta possibilità, per la parte ricorrente, di compiere con difficoltà e lentezza gli atti della vita quotidiana, considerato che la legge richiede la impossibilità di compiere detti atti. In tal senso ha chiarito la Suprema Corte (Cass. Civ. 12521/2009) la quale nell'affermare che i requisiti consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza ha evidenziato che “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità”.
Trattasi, dunque, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Dunque, la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Va rilevato, in merito, che non risultano formulate osservazioni alla CTU versata in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il diritto a godere del chiesto beneficio, con la precisazione che la provvidenza dovrà essere corrisposta a decorrere dal mese di maggio 2024.
Quanto alle spese di lite, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013,
n. 22381 del 2009, 31783/2018). Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI, 22 dicembre 2016 nr.
26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa e del ricorso per ATPO devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
4.Le spese di consulenza della prima fase, già liquidate con decreto del 5.5.2025, devono essere poste definitivamente a carico dell' ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che, a far data dal 1° maggio 2024, sussiste in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario per essere riconosciuta nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che, dalla medesima decorrenza, è persona portatrice di handicap in situazione di gravità;
- compensa le spese di lite tra le parti.
- pone le spese di CTU della prima fase definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NG LL