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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 111/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini ConIGliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 111/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUMA Parte_1 C.F._1
GAETANO con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUIRINI Controparte_1 C.F._2
ROBERTO, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
, (C.F. ) in qualità di genitore esercente la Controparte_2 C.F._3 esclusiva responsabilità genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO DOMENICO PUGLIESE, con C.F._4 domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
(C.F. ) quale genitore esercente la responsabilità Controparte_3 C.F._5 genitoriale sulla minore (contumace) Persona_1
Appellati
pagina 1 di 6 Oggetto: Donazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del
19.9.2024, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 08.08.24 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. Il IG. ha impugnato la sentenza n. 487/2021 del Tribunale di Parte_2
Spoleto - resa in data 3/8/2021, pubblicata il 5/8/2021 e non notificata - con cui è stata accolta l'azione ex art 2901 c.c. promossa dal IG. che ha chiesto di Controparte_1 sentire dichiarare inopponibile ed inefficace nei suoi confronti l'atto del Notaio Dott.
[...]
in Marsciano, datato 2.11.2013 e trascritto presso l'Agenzia del territorio di Per_2
Spoleto in data 3.11.2013 (reg. gen. 4184, reg part. 2903), con il quale il IGnor Pt_1 aveva costituito vincolo ex art. 2645 ter cc, sui beni mobili di sua proprietà siti nel Comune di Spoleto, Fraz. S. Sabino n. 39, a favore della nipote . Persona_1
2. Il IG. allegava di essere titolare di un credito sorto prima della costituzione del CP_1 vincolo e l' sarebbe stato consapevole di arrecare danno alle sue ragioni creditorie Pt_1
3. Il Sig. costituendosi avanti al Tribunale, contestava all'attore l'infondatezza Pt_1 della domanda e di essere, comunque, proprietario di altri immobili idonei a soddisfare il credito vantato dal IG. Pertanto, deduceva l'assenza dell'eventus damni e la volontà CP_1 di arrecare danno al creditore.
4. Si è altresì costituita in primo grado la IG.ra - quale genitrice Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore e previa Persona_1 autorizzazione del Giudice Tutelare - per la tutela degli interessi della figlia, deducendo, di non avere mai saputo della sussistenza di una esposizione debitoria del suocero nei confronti dello e, in ogni caso, le pretese creditorie di questi si sarebbero potute CP_1 soddisfare sugli altri beni di cui l' era proprietario. Pt_1
5. Rigettate le richieste istruttorie il Tribunale ha pronunciato l'accoglimento della domanda attrice dichiarando l'inefficacia “nei confronti dell'Attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cc, dell'atto a rogito del notaio di Marciano del 2.11.13, Persona_2 trascritto presso l'Agenzia del territorio di Spoleto in data 3.11.2013 (reg. gen. 4184 e reg. part. n.2903) con cui aveva costituito vincolo ex art. 2645 ter cc a favore Parte_1 di ” Persona_1 pagina 2 di 6 6. Nel proporre appello l' reitera l'eccezione, sollevata in limine in sede di Pt_1 precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, circa la sua carenza di legittimazione passiva in quanto l'atto sottoposto alla azione revocatoria sarebbe stato sottoscritto da una sua procuratrice, la IG.ra . Ne dedurrebbe la nullità della CP_4 sentenza per la mancata evocazione a giudizio della IG.ra n.q. Eccezione rigettata dal CP_4
Tribunale.
Contesta poi la mancanza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria al momento della domanda e all'atto del rogito notarile. In particolare, contesta il fatto che il decreto ingiuntivo e il precetto, nonché il pignoramento mobiliare sarebbero intervenuti tre anni dopo il rogito notarile assoggettato ad azione revocatoria. Nessun rilievo assumerebbe l'atto di riconoscimento del debito, ritenuto tale dal Tribunale con la dichiarazione sottoscritta il 26.3.12 (all. 2 dell'atto di citazione di primo grado).
In ogni caso non sussisterebbe neppure l'eventus damni, avendo documentato la titolarità di beni immobili – con la seconda memoria ex art 183 c.p.c. - non gravati da azioni esecutive. Contesta in fine la sussistenza della scientita damni
Ha reiterato le richieste istruttorie rigettate in primo grado e ha chiesto la sospensione della sentenza impugnata
7. Lo si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e rimarcando la correttezza CP_1 della valutazione operata dal Tribunale di Spoleto.
8. La Corte, con ordinanza 16.9.22, rilevando che la sentenza impugnata ha mera efficacia dichiarativa ha respinto la istanza di sospensione
9. La causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 14.9.23 ma la Corte, con ordinanza 6-8/2/24, ha rilevato che il giudizio di primo grado ha avuto quale parte attrice il IG. e quali convenuti i IG.ri , Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
e (contumace), pertanto, la sentenza impugnata avanti a questa Corte Controparte_5 risulta emessa nei confronti dei suddetti soggetti. L'appello è stato notificato solo a
[...]
e non risultava essere stato evocata in grado di appello , CP_1 Controparte_2 madre della minore che – almeno nella prospettazione attorea si pone Persona_1 quale beneficiaria della disposizione ex art 2645 ter c.c. - e (contumace). È Controparte_3 stata, pertanto, disposta la integrazione del contradittorio
10. In esito alla notifica per la integrazione del contradittorio si è costituita la IG.ra
[...]
, in qualità di genitore esercente la esclusiva responsabilità genitoriale sulla CP_2 minore ed ha ribadito l'estraneità della minore rappresentata alle Persona_1
pagina 3 di 6 vicende tra attore e convenuto. È invece rimasto contumace il IG. – Controparte_3 genitore della minore Persona_1
motivi della decisione
11. Con il primo motivo l'appellante ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di esso mandante rispetto alla procuratrice che è intervenuta Pt_1 CP_4 per suo conto per il rogito notarile. Eccezione rigettata dal Tribunale sul rilievo che nel giudizio non sono controversi la sussistenza del mandato, né il corretto espletamento dello stesso.
Nel rigettare anche in questa sede l'esperita eccezione si osserva che Cass. n.
12202/2013, riprodotta parzialmente nell'atto di appello, più correttamente enuncia il principio per cui “L'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante indicato nella procura, purchè ritualmente prodotta in atti, che ha l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale "alter ego" dello stesso, cosicché i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro.” (principio confermato anche da recente pronuncia, Cass. Civ. n. 23973/2020) Consegue l'evidente legittimazione passiva del mandante IG. in quanto parte sostanziale del Parte_2 rapporto negoziale ove il suo rappresentante ha svolte la funzione di “alter ego”, ne consegue l'infondatezza della eccezione.
12. Con il secondo motivo la difesa appellante denuncia la mancanza dei presupposti per l'accoglimento della azione revocatoria al momento della domanda e, comunque, neanche al momento del rogito notarile. Rimarca l'assenza di volontà di elidere le garanzie del creditore, essendo proprietario di altri immobili. Sostiene poi che il titolo (Decreto Ingiuntivo), precetto e pignoramento (negativo) sono intervenuti dopo tre anni dal rogito. In particolare, osserva parte appellante che la dichiarazione di riconoscimento del debito del marzo 2012 non sarebbe prova idonea in quanto non registrata.
È principio consolidato (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 16819/2024) che “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida
(e cioè determinata nel suo preciso ammontare), eIGibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria.”
La mancanza di registrazione della dichiarazione di riconoscimento del debito non invalida la prova del credito, poiché la natura dell'azione revocatoria non richiede la certezza e la liquidità del credito al momento della domanda. Ciò che rileva è la preesistenza delle pagina 4 di 6 ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e tale elemento è stato riscontrato dal Tribunale.
L'atto di disposizione patrimoniale ha chiaramente modificato il patrimonio del debitore in termini qualitativi e quantitativi. Non si può dubitare della consistenza del credito, poiché il decreto ingiuntivo incontestato ammonta a € 211.388,26.
13. Il terzo motivo si incentra sulla sussistenza dell'eventus damni rispetto al quale l'appellante ribadisce di avere dato dimostrazione, con la produzione della certificazione dei registri immobiliari, di essere proprietario di numerosi beni immobili, non soggetti a pignoramenti immobiliari, che, se aggrediti, avrebbero potuto garantire il soddisfacimento di eventuali crediti vantati da . Controparte_1
In realtà, tale affermazione è contraddetta dalla stessa richiesta di CTU, la quale, con evidenti fini esplorativi che non possono sostituire l'onere probatorio a carico del convenuto appellante, intende dimostrare che, al momento della costituzione del vincolo, il valore degli immobili di proprietà di era sufficiente a soddisfare il credito di Parte_2
Controparte_1
14. In merito al quarto motivo d'appello, il Tribunale ha rilevato che la difesa del IG. non ha considerato né contrastato che il convenuto in primo grado, IG. Pt_1 CP_1 ha eccepito il fatto che il restante patrimonio dell è risultato gravato da vincoli Pt_1 giudiziari e volontari. Sulla scientia damni il Tribunale ha raggiunto il suo convincimento su base presuntiva evidenziando che, tra l'atto per cui si chiede la revocazione e la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento del debito era decorso meno di un anno. Ciò depone nel senso della piena consapevolezza dell' sia dell'entità del debito, sia che Pt_1 con l'atto in revocazione si sottraeva la garanzia del creditore.
Il collegio concorda con il Tribunale sulla ritenuta ininfluenza delle condizioni economiche del figlio dell' e la asserita finalità di protezione economica verso la Pt_1 nipote tramite l'atto donativo.
In ogni caso su tale argomentazione non può certo rilevare la prova testimoniale di cui
è stata reiterata la richiesta in appello.
L'appello, pertanto si mostra infondato e va respinto.
15. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio dell' nei Pt_1 confronti dell'Appellato IG. che, considerato il valore indeterminabile del giudizio e CP_1 tenuto conto dei parametri medi di cui al DM. 55/2014, che questi sono stati aggiornati al
D.M. n. 147 del 13/08/2022, entrato in vigore il 23.10.22.
pagina 5 di 6 Vanno invece compensate le spese tra l'appellante e la IG.ra , n.q. Controparte_2 di genitrice della minore , considerata la comunanza degli interessi in Persona_1 gioco.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessive € 4.000,00, per Controparte_1 competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Compensa le spese del presente grado tra l'appellante e l'appellata Parte_1
. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 14 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini ConIGliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 111/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUMA Parte_1 C.F._1
GAETANO con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUIRINI Controparte_1 C.F._2
ROBERTO, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
, (C.F. ) in qualità di genitore esercente la Controparte_2 C.F._3 esclusiva responsabilità genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO DOMENICO PUGLIESE, con C.F._4 domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
(C.F. ) quale genitore esercente la responsabilità Controparte_3 C.F._5 genitoriale sulla minore (contumace) Persona_1
Appellati
pagina 1 di 6 Oggetto: Donazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del
19.9.2024, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 08.08.24 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. Il IG. ha impugnato la sentenza n. 487/2021 del Tribunale di Parte_2
Spoleto - resa in data 3/8/2021, pubblicata il 5/8/2021 e non notificata - con cui è stata accolta l'azione ex art 2901 c.c. promossa dal IG. che ha chiesto di Controparte_1 sentire dichiarare inopponibile ed inefficace nei suoi confronti l'atto del Notaio Dott.
[...]
in Marsciano, datato 2.11.2013 e trascritto presso l'Agenzia del territorio di Per_2
Spoleto in data 3.11.2013 (reg. gen. 4184, reg part. 2903), con il quale il IGnor Pt_1 aveva costituito vincolo ex art. 2645 ter cc, sui beni mobili di sua proprietà siti nel Comune di Spoleto, Fraz. S. Sabino n. 39, a favore della nipote . Persona_1
2. Il IG. allegava di essere titolare di un credito sorto prima della costituzione del CP_1 vincolo e l' sarebbe stato consapevole di arrecare danno alle sue ragioni creditorie Pt_1
3. Il Sig. costituendosi avanti al Tribunale, contestava all'attore l'infondatezza Pt_1 della domanda e di essere, comunque, proprietario di altri immobili idonei a soddisfare il credito vantato dal IG. Pertanto, deduceva l'assenza dell'eventus damni e la volontà CP_1 di arrecare danno al creditore.
4. Si è altresì costituita in primo grado la IG.ra - quale genitrice Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore e previa Persona_1 autorizzazione del Giudice Tutelare - per la tutela degli interessi della figlia, deducendo, di non avere mai saputo della sussistenza di una esposizione debitoria del suocero nei confronti dello e, in ogni caso, le pretese creditorie di questi si sarebbero potute CP_1 soddisfare sugli altri beni di cui l' era proprietario. Pt_1
5. Rigettate le richieste istruttorie il Tribunale ha pronunciato l'accoglimento della domanda attrice dichiarando l'inefficacia “nei confronti dell'Attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cc, dell'atto a rogito del notaio di Marciano del 2.11.13, Persona_2 trascritto presso l'Agenzia del territorio di Spoleto in data 3.11.2013 (reg. gen. 4184 e reg. part. n.2903) con cui aveva costituito vincolo ex art. 2645 ter cc a favore Parte_1 di ” Persona_1 pagina 2 di 6 6. Nel proporre appello l' reitera l'eccezione, sollevata in limine in sede di Pt_1 precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, circa la sua carenza di legittimazione passiva in quanto l'atto sottoposto alla azione revocatoria sarebbe stato sottoscritto da una sua procuratrice, la IG.ra . Ne dedurrebbe la nullità della CP_4 sentenza per la mancata evocazione a giudizio della IG.ra n.q. Eccezione rigettata dal CP_4
Tribunale.
Contesta poi la mancanza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria al momento della domanda e all'atto del rogito notarile. In particolare, contesta il fatto che il decreto ingiuntivo e il precetto, nonché il pignoramento mobiliare sarebbero intervenuti tre anni dopo il rogito notarile assoggettato ad azione revocatoria. Nessun rilievo assumerebbe l'atto di riconoscimento del debito, ritenuto tale dal Tribunale con la dichiarazione sottoscritta il 26.3.12 (all. 2 dell'atto di citazione di primo grado).
In ogni caso non sussisterebbe neppure l'eventus damni, avendo documentato la titolarità di beni immobili – con la seconda memoria ex art 183 c.p.c. - non gravati da azioni esecutive. Contesta in fine la sussistenza della scientita damni
Ha reiterato le richieste istruttorie rigettate in primo grado e ha chiesto la sospensione della sentenza impugnata
7. Lo si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e rimarcando la correttezza CP_1 della valutazione operata dal Tribunale di Spoleto.
8. La Corte, con ordinanza 16.9.22, rilevando che la sentenza impugnata ha mera efficacia dichiarativa ha respinto la istanza di sospensione
9. La causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 14.9.23 ma la Corte, con ordinanza 6-8/2/24, ha rilevato che il giudizio di primo grado ha avuto quale parte attrice il IG. e quali convenuti i IG.ri , Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
e (contumace), pertanto, la sentenza impugnata avanti a questa Corte Controparte_5 risulta emessa nei confronti dei suddetti soggetti. L'appello è stato notificato solo a
[...]
e non risultava essere stato evocata in grado di appello , CP_1 Controparte_2 madre della minore che – almeno nella prospettazione attorea si pone Persona_1 quale beneficiaria della disposizione ex art 2645 ter c.c. - e (contumace). È Controparte_3 stata, pertanto, disposta la integrazione del contradittorio
10. In esito alla notifica per la integrazione del contradittorio si è costituita la IG.ra
[...]
, in qualità di genitore esercente la esclusiva responsabilità genitoriale sulla CP_2 minore ed ha ribadito l'estraneità della minore rappresentata alle Persona_1
pagina 3 di 6 vicende tra attore e convenuto. È invece rimasto contumace il IG. – Controparte_3 genitore della minore Persona_1
motivi della decisione
11. Con il primo motivo l'appellante ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di esso mandante rispetto alla procuratrice che è intervenuta Pt_1 CP_4 per suo conto per il rogito notarile. Eccezione rigettata dal Tribunale sul rilievo che nel giudizio non sono controversi la sussistenza del mandato, né il corretto espletamento dello stesso.
Nel rigettare anche in questa sede l'esperita eccezione si osserva che Cass. n.
12202/2013, riprodotta parzialmente nell'atto di appello, più correttamente enuncia il principio per cui “L'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante indicato nella procura, purchè ritualmente prodotta in atti, che ha l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale "alter ego" dello stesso, cosicché i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro.” (principio confermato anche da recente pronuncia, Cass. Civ. n. 23973/2020) Consegue l'evidente legittimazione passiva del mandante IG. in quanto parte sostanziale del Parte_2 rapporto negoziale ove il suo rappresentante ha svolte la funzione di “alter ego”, ne consegue l'infondatezza della eccezione.
12. Con il secondo motivo la difesa appellante denuncia la mancanza dei presupposti per l'accoglimento della azione revocatoria al momento della domanda e, comunque, neanche al momento del rogito notarile. Rimarca l'assenza di volontà di elidere le garanzie del creditore, essendo proprietario di altri immobili. Sostiene poi che il titolo (Decreto Ingiuntivo), precetto e pignoramento (negativo) sono intervenuti dopo tre anni dal rogito. In particolare, osserva parte appellante che la dichiarazione di riconoscimento del debito del marzo 2012 non sarebbe prova idonea in quanto non registrata.
È principio consolidato (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 16819/2024) che “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida
(e cioè determinata nel suo preciso ammontare), eIGibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria.”
La mancanza di registrazione della dichiarazione di riconoscimento del debito non invalida la prova del credito, poiché la natura dell'azione revocatoria non richiede la certezza e la liquidità del credito al momento della domanda. Ciò che rileva è la preesistenza delle pagina 4 di 6 ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e tale elemento è stato riscontrato dal Tribunale.
L'atto di disposizione patrimoniale ha chiaramente modificato il patrimonio del debitore in termini qualitativi e quantitativi. Non si può dubitare della consistenza del credito, poiché il decreto ingiuntivo incontestato ammonta a € 211.388,26.
13. Il terzo motivo si incentra sulla sussistenza dell'eventus damni rispetto al quale l'appellante ribadisce di avere dato dimostrazione, con la produzione della certificazione dei registri immobiliari, di essere proprietario di numerosi beni immobili, non soggetti a pignoramenti immobiliari, che, se aggrediti, avrebbero potuto garantire il soddisfacimento di eventuali crediti vantati da . Controparte_1
In realtà, tale affermazione è contraddetta dalla stessa richiesta di CTU, la quale, con evidenti fini esplorativi che non possono sostituire l'onere probatorio a carico del convenuto appellante, intende dimostrare che, al momento della costituzione del vincolo, il valore degli immobili di proprietà di era sufficiente a soddisfare il credito di Parte_2
Controparte_1
14. In merito al quarto motivo d'appello, il Tribunale ha rilevato che la difesa del IG. non ha considerato né contrastato che il convenuto in primo grado, IG. Pt_1 CP_1 ha eccepito il fatto che il restante patrimonio dell è risultato gravato da vincoli Pt_1 giudiziari e volontari. Sulla scientia damni il Tribunale ha raggiunto il suo convincimento su base presuntiva evidenziando che, tra l'atto per cui si chiede la revocazione e la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento del debito era decorso meno di un anno. Ciò depone nel senso della piena consapevolezza dell' sia dell'entità del debito, sia che Pt_1 con l'atto in revocazione si sottraeva la garanzia del creditore.
Il collegio concorda con il Tribunale sulla ritenuta ininfluenza delle condizioni economiche del figlio dell' e la asserita finalità di protezione economica verso la Pt_1 nipote tramite l'atto donativo.
In ogni caso su tale argomentazione non può certo rilevare la prova testimoniale di cui
è stata reiterata la richiesta in appello.
L'appello, pertanto si mostra infondato e va respinto.
15. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio dell' nei Pt_1 confronti dell'Appellato IG. che, considerato il valore indeterminabile del giudizio e CP_1 tenuto conto dei parametri medi di cui al DM. 55/2014, che questi sono stati aggiornati al
D.M. n. 147 del 13/08/2022, entrato in vigore il 23.10.22.
pagina 5 di 6 Vanno invece compensate le spese tra l'appellante e la IG.ra , n.q. Controparte_2 di genitrice della minore , considerata la comunanza degli interessi in Persona_1 gioco.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessive € 4.000,00, per Controparte_1 competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Compensa le spese del presente grado tra l'appellante e l'appellata Parte_1
. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 14 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
pagina 6 di 6