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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via P. De Maria n. 9, presso lo Parte_1 vv. Marcello Scarmato e Latassa Nazzareno (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
e provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09/01/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (9.12.2020), i benefici derivanti dal riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-accertare e dichiarare espressamente che la sig.ra è da considerarsi invalida civile con diritto Parte_1 all'indennità di accompagnam
- conseguentemente, condannare l in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore del sa dall'indennità economiche previste dalla legislazione vigente in materia di invalidi civili (indennità di accompagnamento) con la decorrenza a partire dalla domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia, con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo;
- condannare in ogni caso l come pro tempore legalmente rappresentato, alla rifusione CP_1 delle spese e competenze del ex art. 445 bis c.p.c. e del presente da distrarsi ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le - condannare l come pro tempore legalmente rappresentato, al pagamento delle spese di CP_1
CTU eventual isposta. IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare che la sig.ra è da considerarsi invalida con diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento;
-condannare l come pro tempore legalmente rappresentato, a corrispondere, in favore CP_1 della ricorrent i ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dalla diversa data di riconoscimento, sempre oltre interessi legali e maggior danno dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che la ricorrente:
<< sig.ra nata a [...] il [...], risulta affetta Parte_1 da Malat sogg.con sindrome ansiosa-depressiva e attacchi di panico, meningioma della falce cerebrale,ipertensione arteriosa,spondilodiscoartrosi cervico- lombare con discopatie multiple ed ernie discali rachide cervico-lombare pertanto può considerarsi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con necessità di assistenza continua , sia perché presenta difficoltà deambulatorie
, sia perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore Tale stato invalidante decorre dal 27/05/2021 ovvero dal giorno in cui la perizianda ha effettuato il ricovero presso il reparto di Neurologia dell'Ospedale di Vibo Valentia nel corso del quale si è manifestata la gravità delle condizioni cliniche della paziente >>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con decorrenza dalla data del 27/05/2021.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle delle domande giudiziali.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire la pensione Parte_1 ità ex art. 12 L. n. 118/1971 e l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 27/05/2021;
- compensa, integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresenta esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 09/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via P. De Maria n. 9, presso lo Parte_1 vv. Marcello Scarmato e Latassa Nazzareno (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
e provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09/01/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (9.12.2020), i benefici derivanti dal riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-accertare e dichiarare espressamente che la sig.ra è da considerarsi invalida civile con diritto Parte_1 all'indennità di accompagnam
- conseguentemente, condannare l in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore del sa dall'indennità economiche previste dalla legislazione vigente in materia di invalidi civili (indennità di accompagnamento) con la decorrenza a partire dalla domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia, con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo;
- condannare in ogni caso l come pro tempore legalmente rappresentato, alla rifusione CP_1 delle spese e competenze del ex art. 445 bis c.p.c. e del presente da distrarsi ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le - condannare l come pro tempore legalmente rappresentato, al pagamento delle spese di CP_1
CTU eventual isposta. IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare che la sig.ra è da considerarsi invalida con diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento;
-condannare l come pro tempore legalmente rappresentato, a corrispondere, in favore CP_1 della ricorrent i ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dalla diversa data di riconoscimento, sempre oltre interessi legali e maggior danno dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che la ricorrente:
<< sig.ra nata a [...] il [...], risulta affetta Parte_1 da Malat sogg.con sindrome ansiosa-depressiva e attacchi di panico, meningioma della falce cerebrale,ipertensione arteriosa,spondilodiscoartrosi cervico- lombare con discopatie multiple ed ernie discali rachide cervico-lombare pertanto può considerarsi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con necessità di assistenza continua , sia perché presenta difficoltà deambulatorie
, sia perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore Tale stato invalidante decorre dal 27/05/2021 ovvero dal giorno in cui la perizianda ha effettuato il ricovero presso il reparto di Neurologia dell'Ospedale di Vibo Valentia nel corso del quale si è manifestata la gravità delle condizioni cliniche della paziente >>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con decorrenza dalla data del 27/05/2021.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle delle domande giudiziali.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire la pensione Parte_1 ità ex art. 12 L. n. 118/1971 e l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 27/05/2021;
- compensa, integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresenta esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 09/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani