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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Dott Nicola Saracino Presidente Dott Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6982 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 09/01/2025, vertente TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), entrambe Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi presso l' Avvocatura Generale dello Stato APPELLANTI E
(C.F. ); CP_1 C.F._1 Parte_3
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_4
) e (c.f. C.F._3 Parte_5
), tutti domiciliati in Roma, alla Via Canicattì, 56, C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Di Principe che li a rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATI OGGETTO: appello contro la sentenza dal Tribunale di Roma n. 7800/2021 pubblicata il 05/05/2021. FATTO E DIRITTO Con appello iscritto a ruolo il 29.11.2021, l' Parte_1 nonché il , hanno impugnato la Parte_2
Sentenza del Tribunale di Roma n. 7800/2021, pubblicata il 5 maggio 2021. Con comparsa, si sono costituiti gli appellati, eccependo in via preliminare 1) l'inammissibilità dell'appello proposto dell Parte_1
e dal per inesistenza
[...] Parte_2 della notifica ed intervenuta decadenza per decorso del termine semestrale d'impugnazione, 2) l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello per acquiescenza in ordine alla giurisdizione - violazione dell'art. 345 c.p.c.
r.g. n. 1 (divieto dello ius novorum), 3) inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito 4) l'inammissibilità ed infondatezza del primo motivo d'appello per pretesa violazione dell'art. 115 e 2697 Cod. Civ. nonché 5) l'inammissibilità ed infondatezza del secondo motivo d'appello in ordine alla pretesa violazione dell'art. 19 (R.D. 18 novembre 1923, n. 2240) nonché dell'art. 37 circa la non sussistenza della giurisdizione ordinaria a favore di quella amministrativa. Alla prima udienza del 2 febbraio 2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, previo deposito delle note scritte da parte dei soli appellati, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 9 gennaio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione a mezzo pec dell'ordinanza, avvenuta in data 5 marzo 2025. L'appello è improcedibile. La sentenza gravata è stata pubblicata il 5 maggio 2021. Gli appellanti pertanto avrebbero dovuto notificare ai sig.ri CP_1
l'appello entro il 6 dicembre 2021, giorno di scadenza del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., in base al quale, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, l'appello non può essere proposto decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tuttavia, come anche eccepito dagli appellati nella propria comparsa, all'atto di iscrizione a ruolo della causa non risulta allegata la prova di alcuna notifica, così che l'appello non può dirsi ritualmente instaurato dato che il solo deposito in giudizio dell'atto di appello impedisce di far configurare, in difetto di previa e tempestiva notificazione, la stessa proposizione del gravame. Nel corso del giudizio è stata fornita la prova di qualsiasi notifica a mezzo pec dovendosi conseguentemente applicare il principio di legittimità (Cass.
4.03.2023 n. 9269) secondo cui ove, come nel caso di specie,
“manchino i file attestanti la notifica dell'appello effettuata via posta elettronica certifica, così come le copie analogiche della stessa, il giudice di appello deve dichiarare improcedibile l'impugnazione”. Onde l'appello va dichiarato improcedibile. I rilievi sintetizzati bastano alla definizione del giudizio. Spese secondo soccombenza tenuto conto del valore indeterminato basso della lite. A carico della parte appellante ricorrono le condizioni ex art. 13 comma 1 quater per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e dal Parte_1 Parte_2
nei confronti di
[...] [...]
, avente ad Controparte_2
r.g. n. 2 oggetto la sentenza del Tribunale di Roma n. 7800/2021 pubblicata il 05/05/2021, così provvede: dichiara l'appello improcedibile;
condanna la parte appellante al rimborso, in favore delle parti appellate spese del grado che liquida in € 3.500 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.09.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Giovanna Gianì Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), entrambe Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi presso l' Avvocatura Generale dello Stato APPELLANTI E
(C.F. ); CP_1 C.F._1 Parte_3
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_4
) e (c.f. C.F._3 Parte_5
), tutti domiciliati in Roma, alla Via Canicattì, 56, C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Di Principe che li a rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATI OGGETTO: appello contro la sentenza dal Tribunale di Roma n. 7800/2021 pubblicata il 05/05/2021. FATTO E DIRITTO Con appello iscritto a ruolo il 29.11.2021, l' Parte_1 nonché il , hanno impugnato la Parte_2
Sentenza del Tribunale di Roma n. 7800/2021, pubblicata il 5 maggio 2021. Con comparsa, si sono costituiti gli appellati, eccependo in via preliminare 1) l'inammissibilità dell'appello proposto dell Parte_1
e dal per inesistenza
[...] Parte_2 della notifica ed intervenuta decadenza per decorso del termine semestrale d'impugnazione, 2) l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello per acquiescenza in ordine alla giurisdizione - violazione dell'art. 345 c.p.c.
r.g. n. 1 (divieto dello ius novorum), 3) inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito 4) l'inammissibilità ed infondatezza del primo motivo d'appello per pretesa violazione dell'art. 115 e 2697 Cod. Civ. nonché 5) l'inammissibilità ed infondatezza del secondo motivo d'appello in ordine alla pretesa violazione dell'art. 19 (R.D. 18 novembre 1923, n. 2240) nonché dell'art. 37 circa la non sussistenza della giurisdizione ordinaria a favore di quella amministrativa. Alla prima udienza del 2 febbraio 2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, previo deposito delle note scritte da parte dei soli appellati, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 9 gennaio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione a mezzo pec dell'ordinanza, avvenuta in data 5 marzo 2025. L'appello è improcedibile. La sentenza gravata è stata pubblicata il 5 maggio 2021. Gli appellanti pertanto avrebbero dovuto notificare ai sig.ri CP_1
l'appello entro il 6 dicembre 2021, giorno di scadenza del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., in base al quale, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, l'appello non può essere proposto decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tuttavia, come anche eccepito dagli appellati nella propria comparsa, all'atto di iscrizione a ruolo della causa non risulta allegata la prova di alcuna notifica, così che l'appello non può dirsi ritualmente instaurato dato che il solo deposito in giudizio dell'atto di appello impedisce di far configurare, in difetto di previa e tempestiva notificazione, la stessa proposizione del gravame. Nel corso del giudizio è stata fornita la prova di qualsiasi notifica a mezzo pec dovendosi conseguentemente applicare il principio di legittimità (Cass.
4.03.2023 n. 9269) secondo cui ove, come nel caso di specie,
“manchino i file attestanti la notifica dell'appello effettuata via posta elettronica certifica, così come le copie analogiche della stessa, il giudice di appello deve dichiarare improcedibile l'impugnazione”. Onde l'appello va dichiarato improcedibile. I rilievi sintetizzati bastano alla definizione del giudizio. Spese secondo soccombenza tenuto conto del valore indeterminato basso della lite. A carico della parte appellante ricorrono le condizioni ex art. 13 comma 1 quater per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e dal Parte_1 Parte_2
nei confronti di
[...] [...]
, avente ad Controparte_2
r.g. n. 2 oggetto la sentenza del Tribunale di Roma n. 7800/2021 pubblicata il 05/05/2021, così provvede: dichiara l'appello improcedibile;
condanna la parte appellante al rimborso, in favore delle parti appellate spese del grado che liquida in € 3.500 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.09.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Giovanna Gianì Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3