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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1503/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7059/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002161761102328333 BOLLO AUTO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica, Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 20240002161761102328333 del 21.12.2024
e la sottostante ingiunzione n° 434100117744 del 09.06.2020, pari a complessivi € 310.45, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2014 chiedendone l'annullamento per omessa notifica di atti presupposti.
Si è costituita MUNICIPIA SPA e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto.
All'udienza odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che l'intimazione oggetto di impugnazione è stata preceduta da una serie di atti regolarmente notificati e non impugnati.
In particolare:
-preavviso di fermo amministrativo n.20220002062660689123737 notificato il 07.02.2022 a mani della figlia al medesimo indirizzo di Indirizzo_1 di Cellole;
-comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n.20220002088570886767868 del 27.10.2022, notificata con raccomandata al medesimo indirizzo in Indirizzo_1 di Cellole, in data 7.11.22, con compiuta giacenza.
-del pignoramento credito presso terzi n.20230002114530972259838 del 20.06.2023, notificato con raccomandata al medesimo indirizzo in Indirizzo_1 di Cellole, in data 15.9.23, con compiuta giacenza.
Come anticipato l'indirizzo è il medesimo al quale la ricorrente ha ricevuto l'intimazione impugnata e, in ogni caso, non è stata dedotta né risulta dimostrata l'eventuale modifica.
Non può ritenersi che con l'intimazione di pagamento, che presuppone la definitività della pretesa tributaria,
l'ente della riscossione abbia emesso un nuovo atto impositivo, non essendo stato emesso un nuovo ruolo ma essendosi l'Ufficio limitato a richiedere quanto già oggetto dei precedenti atti regolarmente notificati.
In sintesi, l'ente della riscossione non ha esercitato nuovamente la potestà impositiva.
Da tale considerazione discende l'autonoma impugnabilità dell'intimazione solo per vizi propri e non per vizi riguardanti i precedenti atti ormai definitivi. Una volta accertato che l'atto impugnato non costituisca nuova pretesa tributaria e che pertanto tale pretesa sia divenuta definitiva, occorre verificare se vi sia stata autonoma impugnazione dell'intimazione.
Ed invero, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.
Avendo la ricorrente eccepito vizi che riguardano esclusivamente la pretesa tributaria sottostante, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 150,00 euro oltre accessori come per legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7059/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002161761102328333 BOLLO AUTO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica, Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 20240002161761102328333 del 21.12.2024
e la sottostante ingiunzione n° 434100117744 del 09.06.2020, pari a complessivi € 310.45, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2014 chiedendone l'annullamento per omessa notifica di atti presupposti.
Si è costituita MUNICIPIA SPA e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto.
All'udienza odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che l'intimazione oggetto di impugnazione è stata preceduta da una serie di atti regolarmente notificati e non impugnati.
In particolare:
-preavviso di fermo amministrativo n.20220002062660689123737 notificato il 07.02.2022 a mani della figlia al medesimo indirizzo di Indirizzo_1 di Cellole;
-comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n.20220002088570886767868 del 27.10.2022, notificata con raccomandata al medesimo indirizzo in Indirizzo_1 di Cellole, in data 7.11.22, con compiuta giacenza.
-del pignoramento credito presso terzi n.20230002114530972259838 del 20.06.2023, notificato con raccomandata al medesimo indirizzo in Indirizzo_1 di Cellole, in data 15.9.23, con compiuta giacenza.
Come anticipato l'indirizzo è il medesimo al quale la ricorrente ha ricevuto l'intimazione impugnata e, in ogni caso, non è stata dedotta né risulta dimostrata l'eventuale modifica.
Non può ritenersi che con l'intimazione di pagamento, che presuppone la definitività della pretesa tributaria,
l'ente della riscossione abbia emesso un nuovo atto impositivo, non essendo stato emesso un nuovo ruolo ma essendosi l'Ufficio limitato a richiedere quanto già oggetto dei precedenti atti regolarmente notificati.
In sintesi, l'ente della riscossione non ha esercitato nuovamente la potestà impositiva.
Da tale considerazione discende l'autonoma impugnabilità dell'intimazione solo per vizi propri e non per vizi riguardanti i precedenti atti ormai definitivi. Una volta accertato che l'atto impugnato non costituisca nuova pretesa tributaria e che pertanto tale pretesa sia divenuta definitiva, occorre verificare se vi sia stata autonoma impugnazione dell'intimazione.
Ed invero, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.
Avendo la ricorrente eccepito vizi che riguardano esclusivamente la pretesa tributaria sottostante, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 150,00 euro oltre accessori come per legge.