Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1503
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento non costituisse un nuovo atto impositivo, ma un atto di riscossione di una pretesa tributaria divenuta definitiva a seguito della notifica di atti presupposti (preavviso di fermo amministrativo, comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo, pignoramento credito presso terzi) regolarmente notificati e non impugnati. Pertanto, l'intimazione poteva essere impugnata solo per vizi propri, mentre i vizi dedotti riguardavano gli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1503
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1503
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo