Ordinanza cautelare 24 gennaio 2014
Ordinanza collegiale 30 aprile 2015
Sentenza 24 novembre 2015
Rigetto
Sentenza 25 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/11/2015, n. 13283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13283 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13283/2015 REG.PROV.COLL.
N. 11902/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11902 del 2013, proposto da:
S.r.l. Albatros, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Albisinni e Tammaro Chiacchio, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Federico Cesi, 72;
contro
Comune di Campagnano di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ciufolini, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via P. Leonardi Cattolica, 3;
per l'annullamento
del diniego di accertamento di conformità datato 12 settembre 2013 prot. n. 15451 del Comune di Campagnano di Roma, con riferimento all’edificio sito in loc. Borgo Fornari Foglio 18 Mappali 869, 870, 871, 979, 984, 985 e 987;
dell' ordinanza di demolizione delle opere edilizie n. 85 del 16 settembre 2013 del Comune di Campagnano di Roma con preannunciata sanzione di acquisizione in una alla conferente area di sedime;
di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e comunque connesso ed in particolare: della comunicazione del 9 agosto 2013 recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’accertamento di conformità e dell’ordinanza di demolizione n. 70 del 22 luglio 2013, ove non sia ritenuta caducata dalla (ovvero assorbita nella) successiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campagnano di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Viene all’esame il ricorso proposto dalla Società istante avverso il diniego di accertamento di conformità ed il conseguente provvedimento di demolizione con riferimento all’edificio realizzato a seguito di permesso di costruzione n. 1 del 2010 ed oggetto di variante essenziale in assenza di titolo, accertata in data 15 gennaio 2013. A seguito dell’avvio del procedimento sanzionatorio, dunque, la proprietà presentava il progetto ex art. 22 co. 1 e 2 lett. b), l. reg. n. 15 del 2008 (art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001) per chiedere l’accertamento di conformità dello stato attuale dell’edificio e dichiarare l’avvenuta esecuzione spontanea di opere di parziale ripristino degli abusi contestati.
Avverso il diniego, la Società opponeva le seguenti censure:
1 – omessa considerazione dell’accoglibilità per effetto dell’asservimento della volumetria del lotto 1 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e di diritto;
2 – conseguentemente, inconferente richiamo al principio della doppia conformità;
3 – in via subordinata, legittimazione ex post del realizzato intervento alla stregua del combinato disposto degli artt. 3 e 5, l. reg. n. 21 del 2009 (c.d. Piano casa).
Si costituiva il Comune per resistere contestando gli argomenti ex adverso dedotti.
Con ordinanza cautelare n. 342 del 2014 era accolta l’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione.
Con ordinanza n. 6242 de 2015, il Collegio disponeva, peraltro, l’acquisizione del progetto e della allegata relazione.
II – Osserva il Collegio che si confrontano sull’utilizzabilità della volumetria (superiore a quella assentita nel permesso originario) le diverse prospettazioni di parte ricorrente e dell’Amministrazione:
secondo la prima, infatti, essa sarebbe resa possibile dal mancato utilizzo del titolo edificatorio relativo al lotto 1, che sarebbe peraltro decaduto; secondo l’Amministrazione, invece il titolo sarebbe ancora valido ai sensi della proroga di cui all’art. 15, d.P.R. n. 380 del 2001 ed in ogni caso lo sarebbe stato al momento di presentazione del progetto, escludendo in radice la ‘doppia conformità’ necessaria per l’accoglimento della domanda ex art. 36 d.P.R. n. 380 cit..
III – Tuttavia, ai fini della decisione rileva che il diniego impugnato è fondato non solo sul problema della mancanza della doppia conformità e dell’eccesso di volumetria, ma anche sulla difformità delle opere realizzate rispetto alle prescrizioni regionali al P.d.L. (parere prot. n. 3437 del 27 marzo 2006) relative al numero di lotti ed alle sagome, peraltro recepite con deliberazione del CC n. 10 del 2007 di n.o. al piano di lottizzazione convenzionata denominata “Borgo Fornari”.
Su tale punto, la ricorrente nulla dice.
Osserva il Collegio, a riguardo che, il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui le prescrizioni di un piano urbanistico attuativo (tale è il piano di lottizzazione) finalizzato alla disciplina in maniera dettagliata di una porzione del territorio sono vincolanti e devono essere rispettate da tutti i lottizzanti e loro aventi causa, rilevando a tempo indeterminato, fino all’intervento di un nuovo piano urbanistico (in tal senso da ultimo Cons. Stato, Adunanza plenaria 20 luglio 2012, n. 28; conforme Cons. Stato, V, 20 marzo 2008, n. 1216; IV 27 ottobre 2009, n. 6572), essendo, peraltro, del tutto irrilevante che sia decorso il termine decennale previsto dall’art. 28 della legge Urbanistica n. 1150 del 1942, atteso che detto termine riguarda gli interventi edilizi autorizzati dal piano di lottizzazione ma non riguarda la disciplina del territorio e la destinazione delle aree, che rimane inalterata fino all’intervento di un nuovo atto di pianificazione (in terminis, Cons. Stato, IV, 353 del 2013; 2045 del 2012; VI, n. 305 del 2012; IV, 27 ottobre 2009, n. 6572).
Ne consegue che, risultando tali prescrizioni violate, nel caso che occupa, non solo con riferimento alla volumetria ma anche agli altri punti specificati nel provvedimento di diniego (punto 1), non risulta assicurata la doppia conformità prescritta dalla norma.
In ossequio del principio di economia processuale, gli argomenti sin qui illustrati sono sufficienti alla decisione della causa.
Vale, tuttavia, precisare che, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 6 giugno 2001 n. 380 “in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso … il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.
Condizione imprescindibile per l’applicabilità dell’istituto in questione, dunque, è la sussistenza della cosiddetta “doppia conformità”: l’opera eseguita deve essere, cioè, conforme sia alle norme vigenti al momento della sua realizzazione, sia a quelle vigenti alla presentazione della domanda.
Pur dando atto della sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, ritiene, infatti, il Collegio di aderire alla scelta ermeneutica più rigorosa, deponendo in tale senso la stessa lettera della norma, come sopra specificato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2306; Sez. V, 25 febbraio 2009 n. 1126; Sez. IV, 2 novembre 2009 n. 6784; T.A.R. Reggio Calabria, n. 861 del 2015; T.A.R. Lombardia, Brescia 23 giugno 2003 n. 870; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 9 giugno 2006 n. 1352; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 15 gennaio 2004 n. 16; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma 13 dicembre 2007 n. 620; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 18 ottobre 2004 n. 2506; 20 aprile 2005 n. 1094; T.A.R. Liguria, Sez. I, 23 febbraio 2007 n. 364; T.A.R. Catania, Sez. I, 9 gennaio 2009 n. 5; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 7 maggio 2008 n. 3501; Sez. VI, 4 agosto 2008 n. 9723 e Sez. III 19 novembre 2008 n. 19875; Cass. pen., Sez. III, 26 aprile 2007 n. 24451, 21 ottobre 2008 n. 42526, 21 settembre 2009 n. 36350 e 21 gennaio 2010 n. 9446).
IV – Inoltre,deve brevemente rilevarsi che il Comune ha contestato l’utilizzabilità della volumetria del lotto 1, poiché al momento di presentazione della domanda, il titolo ancora non risultava decaduto, essendo intervenuto l’art. 30, d.l. n. 69 del 2013 che espressamente prevedeva: “Salva la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (comma così modificato dall'art. 3-quater, comma 2, legge n. 112 del 2013)” (comma 3) e “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni” (comma 3 bis).
Osserva a riguardo il Collegio che con riferimento alle convenzioni di lottizzazioni la proroga ex lege non presuppone alcune comunicazione di parte interessata.
V - Infine, con sentenza n. 6371/2015, questa Sezione, ha già avuto modo di precisare in analoga fattispecie che “circa i riferimenti al c.d. Piano Casa come ius superveniens nella specie applicabile (alla stregua della sanatoria giurisprudenziale suddetta), essi (una volta esclusa la praticabilità di quest’ultima) sono ineluttabilmente destinati al rigetto. In ogni caso, rileva … che la normativa prevista dalle leggi regionali n. 21/09 e n. 10/11 presuppone il previo rilascio del titolo edilizio abilitativo e non consente una sanatoria ex post degli interventi (cfr. TAR RM n. 6894/2012)”.
Al riguardo, deve comunque soggiungersi: che per l’applicabilità di tale normativa non risulta alcuna richiesta nella relazione tecnica di Abatros depositata dalla P.A. all’esito dell’ordinanza istruttoria; ed inoltre che la P.A. (senza contestazione ulteriore di parte ricorrente) afferma in memoria difensiva che “il piano casa non può trovare applicazione al caso di specie” per eccesso di volumetria rispetto a quella consentita dalla normativa del “piano casa” stesso.
VI – Con riferimento al secondo provvedimento gravato, peraltro, corre l’obbligo di precisare che in caso di realizzazione di opere in totale difformità dal titolo abilitativo ovvero con variazioni essenziali, il Legislatore ha previsto un unico regime di sanzioni amministrative, rappresentato dalla rimozione o demolizione totale dell’opera abusiva.
Nel caso in esame, viene appunto in considerazione un intervento in totale difformità e/o variazione essenziale rispetto al progetto approvato.
Gli interventi contestati, infatti, per come sopra illustrati, sono da reputarsi appieno rientranti nell’ambito applicativo degli artt. 31 e 32 del D.P.R. 380/2001 (variazioni essenziali, assoggettate alla sanzione demolitoria), tenuto conto che sono consistiti nella trasformazione (non solo funzionale, ma anche materiale) dell’edificio previsto nell’originario permesso, nonché nella realizzazione ex novo di superfici ulteriori rispetto a quelle assentite con titolo edificatorio: venendosi, per l’effetto, a delineare una violazione alle puntuali prescrizioni del titolo edilizio, con aggravio del carico urbanistico e alterazione degli standards, nonché, in via consequenziale, sui parametri urbanistico-edilizi.
VII – Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
La parte ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento a favore del Comune resistente delle spese di lite, che sono determinate in ragione di complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune costituito, determinate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Lundini, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2015
IL SEGRETARIO