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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/12/2025, n. 31562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31562 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21123/2020 R.G. proposto da AN ED e AN AN, rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Zambelli, Annamaria Tassetto, Luisa Parisi e AR OR IN, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 13; – ricorrenti- contro EL LUIGI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Stori e LA NG, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via G. Palumbo, n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1466/20, depositata il 16/6/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 17/9/2025 dalla dott.ssa IA IR;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Oggetto: Distanze Civile Sent. Sez. 2 Num. 31562 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: PIRARI VALERIA Data pubblicazione: 03/12/2025 2 di 22 lette le memorie depositate da entrambe le parti;
sentiti i difensori presenti. Fatti di causa 1. IG PI, proprietario di un immobile monumentale denominato “Villa RI I”, sito in Comune di Vedelago, convenne in giudizio, nel 1996, davanti al Tribunale di Treviso gli eredi di GE IN, sostenendo che il vicino capannone in cemento armato, adibito a laboratorio di falegnameria, non rispettava le distanze previste dal Regolamento edilizio del Comune e chiedendo la loro condanna alla demolizione dell’edificio e al risarcimento del danno. Costituitisi in giudizio, ER IN, IA IN e TA IN eccepirono l’usucapione del diritto di tenere il fabbricato alla distanza in cui si trovava dalla proprietà dell’attore, chiedendo il rigetto delle altrui domande. Rimasero invece contumaci ES IN e IA IN. Con sentenza depositata il 19/3/2007, il Tribunale di Treviso, accertata la violazione delle distanze regolamentari e giudicata non provata l’usucapione, condannò i convenuti a demolire tutte le opere edificate a distanza inferiore a quella legalmente consentita secondo quanto indicato dal c.t.u., nonché al risarcimento dei danni sofferti in seguito al deprezzamento cagionato al confinante patrimonio immobiliare nella misura di € 115.500,00. Il giudizio di gravame, interposto da ER IN, IA IN, TA IN, ES IN e IA IN, si concluse con la sentenza n. 1599/14, pronunciata il 29/4/2014 e depositata il 3/7/2014, con la quale la Corte d’Appello di Venezia respinse l’appello. IA IN, ER IN, ES IN e IA IN impugnarono la predetta sentenza davanti a questa Corte 3 di 22 che, con sentenza n. 25692/2018, affermò che la Corte di merito non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’eccezione proposta nell’interesse delle appellanti IN ES e IN IA anche per effetto dell’illegittima ritenuta tardività della produzione dell’atto di donazione, il cui esame sarebbe stato, invece, decisivo per verificare chi fossero i soggetti aventi legittimazione passiva in relazione all’azione reale intrapresa dall’attore e, in caso di rilevata fondatezza, chi fossero i destinatari dell’obbligo di procedere all’esecuzione della relativa sentenza, sicché cassò la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito. Il giudizio di rinvio fu riassunto da IG PI, che sostenne che ER IN e IA IN erano comunque aventi causa dal defunto padre GE, autore del perpetrato abuso, per avere accettato, nell’anno 1982, l’atto di donazione avente ad oggetto l’immobile abusivo, sicché il difetto di legittimazione valeva soltanto per ES IN e IA IN;
che il laboratorio di falegnameria si trovava a distanza non regolarmente;
che la propria villa aveva subito, in ragione di ciò, un deprezzamento;
e che pertanto i predetti andavano condannati alla demolizione delle opere edificate e al risarcimento dei danni. La Corte d’Appello, nella resistenza di ER IN e IA IN, pronunciò la sentenza n. 1466/2020, pubblicata il 16/6/2020, con la quale condannò i convenuti a demolire la parte di capannone in cemento armato e relativa tettoia di loro proprietà nella parte posta a distanza inferiore a 20 mt. dalla villa di proprietà dell’attore, secondo le indicazioni grafiche date dal c.t.u. Ing. Negro, a corrispondere al medesimo IG PI la somma di € 115.500,00 a titolo di risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio (primo, secondo grado, legittimità e rinvio), ponendo a carico dei medesimi le spese di c.t.u. 4 di 22 Per quanto qui rileva, i giudici di merito, dopo avere evidenziato che il fabbricato adibito a falegnameria, peraltro edificato per buona parte in assenza di titolo edilizio, si trovava alla distanza di mt. 13,60 dalla villa e di mt. 8,43 dal confine, ritennero che detta distanza violasse le norme edilizie che prevedevano inizialmente, alla data del 1976, una distanza per le zone agricole di mt. 24 tra fabbricati e successivamente, a decorrere dal 1978, di mt. 20 tra fabbricati e di mt. 10 dai confini;
che mancasse una normativa sopravvenuta più favorevole;
che i convenuti non avessero usucapito il diritto a mantenere l’attuale distanza in quanto l’edificazione era successiva al 24/8/1976 e l’atto di citazione era stato notificato il 10/7/1996; e che sussistesse anche il diritto al risarcimento del danno nella misura richiesta, sebbene il danno fosse anche superiore a quello domandato, considerati il valore della villa e la protrazione per 44 anni della violazione. 2. Avverso la suddetta sentenza IN ER e IN IA propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. PI IG resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, deve darsi atto che non sussiste alcuna incompatibilità del Presidente Orilia, che ha presieduto anche il precedente collegio di Cassazione che ha emesso la sentenza n. 25692/2018, dovendo trovare applicazione il principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e 5 di 22 ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un error in procedendo o in un error in iudicando, atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella ST (Cass., Sez. 2, 11/3/2025, n. 6527; Cass., Sez. 2, 31/10/2023, n. 30264; Cass., Sez. 3, 25/1/2021, n. 1542; Cass., Sez. 3, 18/7/2016, n. 14655; Cass., Sez. U, 25/10/2013, n. 24148). 2. Venendo al merito, con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 delle disposizioni della legge in generale di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 262, degli artt. 872 e 873 cod. civ., dell’art. 17 della legge Ponte (legge n. 765 del 1967), degli artt. 2 e 9 del D.M. 1444 del 1968, degli strumenti urbanistici, quali l’art. 58 del Regolamento edilizio del Comune di Vedelago vigente nel 1971, della variante del Piano Regolatore Generale adottata con D.C. n. 85 del 17/9/1991 e approvata con D.G.R. n. 200 del 1992 e di quella adottata con D.C. n. 104 del 20/12/1994 e n. 105 del 27/12/1994 e approvata con D.G.R. n. 1047 del 2/4/1998, del Piano degli Interventi del 2014, degli artt. 39 e 41 delle correlate N.T.O. e degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano rimarcato la sussistenza di abusi edilizi, benché questi non rilevassero nella materia delle distanze;
non avevano considerato che, in assenza di disposizioni di carattere integrativo, costituivano norme di riferimento quelle contenute nel codice civile e nel d.m. n. 1444 del 1968; avevano perciò applicato norme non conferenti;
e avevano trascurato la sopravvenuta disciplina più favorevole. I ricorrenti hanno, in 6 di 22 particolare, evidenziato che, al momento del rilascio della concessione edilizia del 1976, il Piano di Fabbricazione prevedeva all’art. 58, per edifici siti in zone aventi destinazione diversa, la distanza di mt. 4 dai confini;
che l’art. 47 del Piano di Fabbricazione vigente nel 1971, nel disciplinare la zona agricola, prevedeva la distanza di mt. 12 dal confine e di mt. 24 tra fabbricati limitatamente alle abitazioni e ai fabbricati rurali quali le stalle, silos, depositi ricoveri ecc., mentre l’art. 58 del Regolamento, adottato nel 1976 e vigente dal 1978 al 1986, prescriveva la distanza di mt. 8 dai confini e di mt. 20 tra fabbricati soltanto per le abitazioni e la distanza di mt. 10 dai confini per i soli annessi agricoli;
che, non essendo le suddette due disposizioni norme generali, come erroneamente sostenuto nella sentenza, avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 873 cod. civ. e 9 d.m. n. 1444 del 1968; che la normativa sopravvenuta non era stata verificata dal secondo c.t.u., non essendo stato evidenziato che: l’area dei convenuti era stata inserita, con la variante al P.R.G. del 1991, parte in zona E3b e parte in zona E4; per quest’ultima sottozona, caratterizzata dalla presenza di “preesistenze insediative”, ivi incluso l’artigianato di servizio (art. 42-ter N.T.A.), era prevista la distanza di mt. 5,00 dal confine e di mt. 10,00 tra fabbricati;
il Piano degli Interventi del Comune e le relative N.O.T., stabilivano, all’art. 41, per i nuclei di edificazione diffusa, come quello dei convenuti, il rispetto, per le nuove costruzioni, delle distanze di mt. 5 dal confine e di mt. 10 tra pareti finestrate. Pertanto, ad avviso del ricorrente, la distanza applicabile alla specie, al momento dell’edificazione, era quella di mt. 4 dal confine in virtù dell’art. 58 del P.d.F. del 1971 per le zone improprie, mentre nulla era disposto per le distanze tra fabbricati, e quella successiva era di mt. 5 dal confine e di mt. 10 tra fabbricati, distanze queste tutte rispettate dai ricorrenti, sicché i giudici 7 di 22 avevano errato in quanto: non avevano applicato la fattispecie di cui all’art. 58 del P.d.F. del 1971 che prevedeva il rispetto dei mt. 4 dal confine, benché la licenza fosse stata chiesta facendo riferimento proprio a quest’ultima disposizione;
avevano ritenuto che l’art. 58 del Regolamento edilizio del 1976, che stabiliva la distanza di mt. 20 costituisse una previsione di carattere generale, non limitata alle abitazioni presenti in zona agricola;
avevano escluso l’assimilabilità del laboratorio artigianale ad un annesso agricolo, senza ricercare le fonti primarie da applicare (d.m. n. 1444 del 1968); avevano negato che la variante al P.R.G. introdotta nel 1991 avesse ridotto le distanze a mt. 5 dal confine e mt. 10 tra fabbricati, in contrasto con quanto affermato agli artt. 42 (dettato per le zone agricole di tipo E3b) e 42-ter delle N.T.A. del P.R.G., che avevano eliminato le distanze di mt. 20 e mt. 24; avevano falsamente applicato l’art. 41 N.T.O. sostenendo che non fosse applicabile la norma in tema di distanze fissata dall’art. 41 delle N.T.O. del P.I. sull’assunto che in dette zone fosse consentita l’edificazione di fabbricati per il solo c.d. artigianato di servizio e che il manufatto dei convenuti non rientrasse in detta categoria, benché inserito in zona E4, in quanto evidentemente ritenuto compatibile con le destinazioni ivi annesse. 3. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 872 e 873 cod. civ., della variante al Piano Regolatore Generale adottata con D.C. n. 85 del 17/9/1991 e approvata con D.G.R. n. 200/92 e di quella adottata con D.C. n. 104 del 20/12/1994 e n. 105 del 27/12/1994 e approvata con D.G.R. n. 1047 del 2/4/1998, del Piano degli Interventi del 2014 del Comune di Vedelago, degli artt. 39 e 41 delle correlate N.T.O. e degli artt. 112, 113 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano 8 di 22 laconicamente ritenuto che la normativa più favorevole nel frattempo sopravvenuta (variante di P.R.G. del 1991 e P.I. del 2014), che aveva eliminato le distanze tra fabbricati di 24 e 20 mt. e dai confini di mt. 12, prevedendo rispettivamente quelle di mt. 10 e 5, non fosse applicabile alla specie, invocando, invece, le distanze previste dagli strumenti ampiamente superati, senza considerare il principio secondo il quale il sopravvenire di nuove disposizioni più favorevoli consolida la posizione del costruttore e il suo diritto al mantenimento dell’opera nello stato in cui si trova, benché in origine irrispettosa delle disposizioni regolamentari. I ricorrenti hanno in merito evidenziato che lo stesso c.t.u. Ing. Negro aveva omesso di indicare le distanze da rispettare dagli anni ’80 in poi, lasciando in tal modo un vuoto istruttorio in contrasto coi suddetti principi. 3.1 Il primo e il secondo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono fondati. Vanno, innanzitutto, respinti i rilievi di inammissibilità per novità della questione, per violazione del principio di autosufficienza e per contraddittorietà, sollevati dal controricorrente, atteso che, in materia di distanze, opera il principio iura novit curia, in virtù del quale spetta al giudice e quindi anche a questa Corte di legittimità acquisire conoscenza d'ufficio, quando la violazione sia dedotta dalla parte, delle prescrizioni che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, in quanto integrative del codice civile (art. 873 cod. civ.) e aventi, dunque, valenza di norme giuridiche (anche se di natura secondaria) (cfr. Cass., Sez. 2, 5/2/2020, n. 2661; Cass., Sez. 2, 02/12/2014, n. 25501; Cass., Sez. 2, 15/06/2010, n. 14446), con la conseguenza che non può dirsi nuova una questione che attenga alla normativa applicabile. Quanto, poi, al difetto di autosufficienza, si evidenzia che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, il suddetto requisito, 9 di 22 corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (Cass. 11325/2023), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. 12481/2022); tra l’altro, esso non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U, 8950/2022); Cass., Sez. 1, 7/11/2023, n. 30917). Nella specie, i ricorrenti hanno chiaramente evidenziato i punti della sentenza ritenuti in contrasto con le attuali norme sulle distanze prescritte in seguito alla modifica degli strumenti urbanistici, senza, peraltro, incorrere in alcuna contraddittorietà, essendosi gli stessi limitati a dire che, quand’anche il manufatto di loro proprietà fosse risultato escluso da tutte le prescrizioni urbanistiche, avrebbero dovuto trovare applicazione le norme generali, non potendo considerarsi quella in tema di “annessi rustici”, sostanzialmente applicata in via di analogia. 3.2 Venendo al merito, si legge nella sentenza impugnata che i giudici di merito, dopo avere descritto l’immobile adibito a falegnameria di proprietà dei ricorrenti, sostenendo che la relativa copertura, da computare nel calcolo delle distanze, sporgeva dalla muratura di cm. 90 per un tratto lungo mt. 14 e di cm. 400 per un 10 di 22 tratto lungo circa mt. 20 e che la sua distanza minima dal confine era di mt. 8,43, mentre il distacco minimo tra fabbricati era di mt. 13,60, hanno evidenziato che tale immobile, per un verso, era stato edificato in violazione dei titoli edilizi rilasciati anche relativamente agli ampliamenti realizzati dopo il 24/8/1976 e, per altro verso, si trovava a distanza non regolamentare, posto che, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento comunale del 1971, in vigore nel 1976, avrebbe dovuto rispettare la distanza di mt. 24, come accertato dal c.t.u. Ing. Negro e, prima ancora, dal c.t.u. Ing. Zanella, secondo cui la destinazione urbanistica del bene era all’epoca quella della “zona agricola” e non della “zona impropria”, confermata anche nel Piano in vigore nel 1978. Discostandosi poi da quanto affermato da quest’ultimo c.t.u., secondo il quale, con il Regolamento del 1978, era cessata la violazione delle distanze, atteso che la distanza di mt. 20, prescritta dall’art. 58 del Regolamento edilizio, adottato il 9/12/1976 e vigente dal 21/11/1978 al 1/7/1986, riguardava soltanto le abitazioni e che il fabbricato artigianale dei ricorrenti era, invece, equiparabile all’”annesso rustico”, per il quale era previsto un distacco di mt. 10, i giudici di merito hanno ritenuto erronea tale argomentazione, sia perché il distacco di mt. 20 doveva considerarsi generale e non limitato alle sole abitazioni, sia perché il laboratorio artigianale non era “annesso agricolo” siccome non connesso all’esercizio dell’attività agricola, sia perché la distanza tra fabbricati di mt. 20 era prevista anche per gli “annessi agricoli”, riguardando quella minore di mt. 10 i soli confini, con la conseguenza che, non essendo il fabbricato in esame né residenza, né “annesso rustico”, siccome a uso artigianale, andavano applicate le norme più restrittive dei mt. 10 dai confini e dei mt. 20 tra fabbricati. 11 di 22 La Corte d’Appello ha, infine, escluso che fossero sopraggiunti strumenti urbanistici più favorevoli, atteso che, oltre ad essere irrilevanti le previsioni circa gli “annessi agricoli”, la variante al P.R.G. del 30/6/1991 non riduceva la distanza tra fabbricati e che il Piano degli Interventi del 12/5/2014, che avrebbe incluso, secondo la prospettazione degli appellati, il proprio terreno nel perimetro del “nucleo di edificazione diffusa”, non legittimava la permanenza del bene nella medesima posizione, in quanto, ai sensi dell’art. 41, punto 7, delle N.T.A., in tali zone non era affatto consentita l’edificazione di fabbricati per lo svolgimento di attività artigianali, se non per il c.d. “artigianato di servizio”, tra cui non rientrava la falegnameria. 3.3 Orbene, questa Corte ha costantemente affermato che, in materia di distanze nelle costruzioni, lo ius superveniens più favorevole per il costruttore rende legittimo l'edificio sorto in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, con la conseguenza che, qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore, si consolida il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, fermo restando, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subìto nel periodo tra l'edificazione e la nuova disposizione normativa o situazione di fatto legittimante (Cass., Sez. 2, 17/08/2022 , n. 24844; Cass., Sez. 2, 24/11/2020, n. 26713; Cass., Sez. 2, 26/7/2013, n. 18119) e salvo che si sia in presenza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la violazione, giacché la nuova normativa - a meno che non affermi espressamente di voler incidere sui giudicati - non può avere effetto sulla statuizione demolitoria che deve essere eseguita in forza del giudicato (Cass., Sez. 3, 23/6/2016, n. 12987). 12 di 22 Tale principio impone dunque di verificare se siano subentrate disposizioni più favorevoli rispetto al Regolamento edilizio adottato il 9/12/1976, vigente dal 21/11/1978 al 1/7/1986, e preso in esame dai giudici di merito. 3.4 A questo riguardo si osserva che il Programma di Fabbricazione adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 129 del 9/12/1976, è stato abrogato dall’art. 66 delle N.T.A. Piano Regolatore Generale del Comune di Vedelago, aggiornato alla 18^ variante parziale (L.R.21/98), adottata con delib. cons. n. 18 del 22.03.2006, approvate con delib. cons. n. 33 del 28.06.2006, che, a mente dell’art. 65, ha sostituito ogni altra regolamentazione comunale in materia. Il predetto P.R.G. ha suddiviso il territorio comunale sia in zone territoriali omogenee ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e del calcolo degli standards urbanistici minimi, tra le quali rientra anche la “Zona omogenea E”, che comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli, soggette alla L.R. 5 Marzo 1985 N° 24, sia in Zone individuate secondo la loro “destinazione funzionale”, includendovi anche le Zone per insediamenti produttivi, a loro volta suddivise in varie zone agricole tra cui zone agricole E1a; zone agricole E2a; zone agricole E3a; zone agricole E3b; zone agricole di recupero ambientale. Queste ultime sono specificamente disciplinate dall’art. 38, il quale, oltre a stabilire che sono tali quelle destinate prevalentemente all'attività produttiva di tipo agricolo, dividono le aree in zone agricole di tipo E1a, E2a, E3a ed E3b, in zone agricole di recupero ambientale, in attività agroindustriali e serre per floricoltura esistenti e in allevamenti industriali esistenti, a ciascuna delle quali sono dedicati i successivi articoli. 13 di 22 Con specifico riguardo alla zona E3b, nell’ambito della quale sarebbe inserita la proprietà dei ricorrenti, come dagli stessi dedotto, l’art. 42 precisa che essa riguarda le zone agricole di cui al precedente art. 41, il quale, nel disciplinare le Zone agricole di tipo E3a, ossia le zone agricole già compromesse da insediamenti residenziali e produttivi non legati direttamente all'agricoltura, ammette, oltre agli “Allevamenti industriali”, anche gli interventi residenziali di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, e 7 della L.R. 5 Marzo 1985 n. 24 con le prescrizioni di cui al precedente art. 40 delle presenti norme di attuazione del P.R.G., e la costruzione o l'ampliamento di annessi rustici ed allevamenti aziendali, secondo le norme ed i limiti previsti all'art. 6 della L.R. 5 marzo 1985 n. 24, e del terzo e quarto comma del precedente art. 38, applicando le prescrizioni di cui alla lettera B) all'art. 39 delle medesime N.T.A. L’art. 40, richiamato, come visto, per le “Residenze” dal ridetto art. 41 e riferito alle Zone Agricole di Tipo E2a, impone per le nuove costruzioni il rispetto della distanza minima dai confini di 5,00 ml. e la distanza minima dai fabbricati di 10,00 ml. da pareti finestrate, oppure aderenza o dai fabbricati di proprietà come da D.M. 2/4/68 n. 1444, mentre l’art. 39, richiamato dal ridetto art. 40 per gli annessi rustici, prevede una distanza minima dai confini di 5,00 ml., una distanza minima dai fabbricati non di proprietà di 10,00 ml. e una distanza minima dai fabbricati di proprietà secondo quanto prescritto dal D.M. 2/4/68 n. 1444. Quanto alle Zone agricole di tipo E4, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative e utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali, nelle quali sarebbe parimenti inserito l’immobile in questione, l’art. 42-ter stabilisce che sono consentite, tra le varie destinazioni d’uso, anche quelle relative all’”artigianato di servizio”, precisando, quanto ai caratteri dell’edificazione, che la distanza dai confini deve essere di ml 5,00, la distanza minima dai fabbricati di 14 di 22 10,00 ml tra pareti finestrate, oppure aderenza, e la distanza minima dai fabbricati di proprietà conforme al D.M. 02.04.1968 n. 1444. 3.5 Ebbene, come chiarito da Cass., Sez. 2, 2/2/2022, n. 3241, sia le norme tecniche di attuazione del P.R.G. che i regolamenti edilizi hanno valenza integrativa dell’art. 873 cod. civ., sicché la prevalenza delle diverse prescrizioni è - in materia - affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali (vedi anche Cass., Sez. 2, 4/10/2018, n. 24206), secondo quanto chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, allorché ha evidenziato che regolamenti edilizi comunali e prescrizioni generali e astratte dei piani regolatori generali e delle relative norme tecniche, avendo entrambe natura regolamentare o di atti amministrativi generali, sono subordinati solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati (Consiglio di Stato 2707/2012; T.a.r. Brescia 1629/2011; T.a.r. Firenze 2439/2008) e che è munita di forza abrogativa la norma di un regolamento edilizio che disciplini ex novo tutta la materia delle distanze, con conseguente venir meno di una precedente disposizione derogatoria contenuta nelle norme di attuazione del piano regolatore generale (Consiglio di Stato 104/1994). E’ allora evidente l’errore in cui sono incorsi i giudici di merito, i quali hanno dato attuazione a disposizioni, quelle contenute nel P.R.G. del 1976, che non erano più in vigore in quanto espressamente abrogate e sostituite dalle successive N.T.A., senza peraltro accertare neppure la Zona nella quale sono inseriti gli immobili dei ricorrenti, onde verificare la nuova disciplina ad essi applicabile. Né assume valore dirimente il fatto che la Corte d’Appello, sia pure sotto la previgente normativa, abbia già escluso il manufatto dei ricorrenti dalla nozione di “artigianato di servizio”, l’unico che, a 15 di 22 mente del ridetto art. 42-ter, consentirebbero la variazione d’uso, imponendo le distanze di ml. 10 tra costruzioni e ml. 5 dai confini. Infatti, non soltanto l’individuazione della normativa applicabile assorbe comunque gli accertamenti in fatto - anche qualificatori - compiuti in relazione alla normativa ormai abrogata, ma la stessa sentenza non spiega neppure le ragioni dell’esclusione dell’attività svolta nel manufatto dalla suddetta nozione. Si osserva al riguardo che l’artigianato di servizio, privo di una autonoma definizione, siccome non contenuta né negli strumenti urbanistici locali, né, in generale, nella legge n. 443 del 1985 (la quale si limita ad affermare che l’imprenditore artigiano, quale titolare dell’impresa, è colui che esercita personalmente e professionalmente l’attività, assumendo la piena responsabilità della stessa e gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, nonché prestando il proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente nel processo produttivo), si sostanzia nello svolgimento di attività volta all’elaborazione di un prodotto o di un servizio in modo artigianale e nella fornitura dello stesso, cioè in un’attività artigianale svolta a favore di uno specifico utente (in tal senso T.A.R. Puglia, Sez. 3, 21/2/2009, n. 254), con la conseguenza che la valutazione al riguardo non può prescindere dall’esame dell’attività specificamente svolta nel manufatto stesso, rimasta, invece, insindacata nella specie. Va infine osservato che le norme tecniche di attuazione, nella parte in cui derogano al regime ordinario delle distanze, sono di stretta interpretazione e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi o estensiva, la quale, quantunque in astratto non preclusa per le norme derogatorie o eccezionali, impone di circoscriverne la portata alle ipotesi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma che costituisce la regola con 16 di 22 l'introduzione di nuove eccezioni (Cass., Sez. 2, 28/2/2018, n. 4657; Cass., Sez. 2, 17/12/1993, n. 12506). Peraltro, l’eventuale impossibilità di sussumere la fattispecie concreta in una di quelle STmente previste dagli strumenti locali non può certo far rivivere disposizioni ormai abrogate, ma impone di applicare le norme generali che, nella materia in esame, sono previste dagli artt. 873 e ss. cod. civ. e dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, il quale ha efficacia di legge dello Stato, siccome emanato su delega della legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41- quinquies (c.d. legge urbanistica), sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati non soltanto prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica (Cass., Sez. U, 07/07/2011, n. 14953, Rv. 617949), ma, in quanto integrative dell'art. 873 cod. civ. pure nei rapporti tra privati, acquistano efficacia precettiva anche in caso di mancata previsione di norme sulle distanze (tra le tante Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29732, non massimata). Consegue da quanto detto la fondatezza delle censure. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 392 e 394 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 1158, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, violando i limiti del potere del giudice del rinvio, nonché del giudicato implicito formatosi sull’accertamento di fatto in ordine all’eccezione di usucapione, l’aveva rigettata non già per la sua inammissibilità, ma perché mancava la prova della preesistenza dell’ampliamento, laddove nelle precedenti fasi si era affermato, sia pure erroneamente, l’inammissibilità dell’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto distanze inferiori a quelle legali. Peraltro, la Corte di merito aveva ritenuto che l’usucapione fosse 17 di 22 rimasta indimostrata, stante la genericità delle deposizioni testimoniali, così violando il giudicato implicito formatosi sulla valutazione delle prove testimoniali stesse. Infine, la maturata usucapione emergeva sia dalla stessa c.t.u. dell’Ing. Negro, allorché aveva puntualizzato che in data 16/5/1969 era stata richiesta la licenza edilizia per ampliamento laboratorio di falegnameria e che dalle foto aeree scattate nel 1967 risultava la maggiore ampiezza della parte edificata rispetto a quella autorizzata, sia dai testimoni sentiti, che avevano affermato l’esistenza del laboratorio di falegnameria fin dal 1965. 4.2 Il terzo motivo è invece infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, n. 33021). La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire, invero, solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, atteso che non sono suscettibili di passare in giudicato quei capi della pronuncia che, sebbene non impugnati, sono strettamente collegati da rapporto pregiudiziale o conseguenziale (Cass., Sez. 1, 17/1/2022, n. 1252). 18 di 22 Il giudicato interno si forma, infatti, solo su di un capo autonomo di sentenza che, restando del tutto indipendente, risolva una questione avente una propria individualità e autonomia, la quale non può dirsi sussistente allorché consista in una mera argomentazione, ossia nella semplice esposizione di un'ST tesi giuridica, pur se funzionale a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. In quest’ultimo caso, infatti, l'impugnazione della pronunzia di merito coinvolge necessariamente anche il ragionamento giuridico - esatto o errato che sia - che la sostiene, lasciando libero il giudice dell'impugnazione di confermare la decisione anche sulla base di una diversa motivazione in diritto (Cass., Sez. 1, 30/6/2022, n. 20951; Cass., Sez. 3, 05/09/2005, n. 17767; Cass., Sez. 1, 28/10/2005, n. 21092; Cass., Sez. 2, 03/07/2003, n. 10527; Cass., Sez. 3, 23/01/2002, n. 738; Cass., Sez. 3, 17/05/2001, n. 6757; Cass., Sez. 3, 02/10/1997, n. 9628). In particolare, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le tante Cass., Sez. 3, 19/10/2022, n. 30728; Cass., Sez.
6-L, 12/8/2018, n. 24783, non massimata). Alla luce di tali principi deve allora escludersi che sussista un giudicato interno limitatamente agli accertamenti in fatto e alla 19 di 22 lettura delle risultanze istruttorie correlate ad una specifica domanda, quando il suo esito sia stato oggetto di gravame. Pertanto, avendo questa Corte, con la sentenza del 2018, assorbito il motivo di ricorso sull’eccezione di usucapione, il giudice di rinvio aveva il dovere di riesaminare sotto ogni profilo la questione. La censura è, peraltro, inammissibile in quanto tende a rimettere in discussione la valutazione del compendio probatorio acquisito, senza considerare che la suddetta attività è riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso per cassazione (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/10/2018, n. 27415). 5.1 Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost., nonché degli artt. 2697 e 2043 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici d’appello avevano accolto la domanda di risarcimento dei danni, nonostante l’appellante avesse concluso chiedendo la condanna “nella misura che sarà accertata e precisata in separato giudizio”, con la conseguenza che non avrebbero potuto procedere alla liquidazione del suo ammontare senza dar luogo a un vizio di extrapetizione. I ricorrenti hanno, peraltro, evidenziato che il danno non avrebbe dovuto essere liquidato tenendo conto di un arco temporale di 44 anni, ma avrebbe potuto al più riguardare il periodo dal 1976 (data della edificazione) al 1991 (data della sopravvenienza della normativa più favorevole); che la villa non era di particolare pregio architettonico in quanto era in stato di abbandono e degrado, con conseguente esclusione dei valori di stima adottati dal c.t.u.; che il danno doveva escludersi anche sotto il profilo dell’amenità dei luoghi, della veduta, della luce, del suo inserimento nella zona e 20 di 22 dell’arretramento del laboratorio rispetto al corpo principale della villa;
che non venivano limitate aria e luce attesa la distanza di quasi mt. 20 tra i due fabbricati;
che nessuna prova aveva fornito la controparte;
che i ricorrenti erano stati condannati alla demolizione del laboratorio in cui svolgevano l’attività artigianale di famiglia;
che il danno era stato duplicato, non potendo la perdita della visuale essere computata come deprezzamento generale del complesso immobiliare e come voce a parte;
che la quantificazione era riferita ad uno stabile ristrutturato, senza tener conto dello stato effettivo dell’immobile. 5.2 Il quarto motivo è fondato. Occorre, innanzitutto, premettere che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) o a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (tra le tante Cass., Sez. 3, 10/10/2014, n. 21421; Cass., Sez. L, 22/7/2009, n. 17109). Orbene, dall’esame degli atti risulta che con l'atto d'appello contro la sentenza di primo grado i convenuti avevano lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte d'Appello pronunciato anche sul quantum dei danni, benché in precedenza, con le prime conclusioni del 21/01/2004, l'attore avesse ridotto solo all’an la domanda risarcitoria. 21 di 22 La questione, riproposta in Cassazione con il sesto motivo, era stata dichiarata assorbita dalla sentenza del 2018 ed era stata, quindi, correttamente riproposta anche in sede di rinvio. Nonostante ciò, la Corte d'Appello ha omesso di pronunciarsi sul punto, provvedendo a infliggere ai ricorrenti la condanna al pagamento dell’ingente somma di € 115.000,00 a titolo risarcitorio. Da ciò consegue la fondatezza della censura. 6.1 Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano quantificato le spese di lite in misura spropositata, senza considerare che il giudizio di legittimità si era concluso con la soccombenza della controparte. 6.2. Il quinto motivo, afferendo alle spese di lite, resta assorbito dall’accoglimento dei primi due e del quarto. 8. In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo, del secondo e del quarto motivo, l’infondatezza del terzo e l’assorbimento del quinto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, dichiara l’infondatezza del terzo e l’assorbimento del quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17/9/2025. Il giudice estensore Il Presidente IA IR NZ Orilia 22 di 22
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 17/9/2025 dalla dott.ssa IA IR;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Oggetto: Distanze Civile Sent. Sez. 2 Num. 31562 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: PIRARI VALERIA Data pubblicazione: 03/12/2025 2 di 22 lette le memorie depositate da entrambe le parti;
sentiti i difensori presenti. Fatti di causa 1. IG PI, proprietario di un immobile monumentale denominato “Villa RI I”, sito in Comune di Vedelago, convenne in giudizio, nel 1996, davanti al Tribunale di Treviso gli eredi di GE IN, sostenendo che il vicino capannone in cemento armato, adibito a laboratorio di falegnameria, non rispettava le distanze previste dal Regolamento edilizio del Comune e chiedendo la loro condanna alla demolizione dell’edificio e al risarcimento del danno. Costituitisi in giudizio, ER IN, IA IN e TA IN eccepirono l’usucapione del diritto di tenere il fabbricato alla distanza in cui si trovava dalla proprietà dell’attore, chiedendo il rigetto delle altrui domande. Rimasero invece contumaci ES IN e IA IN. Con sentenza depositata il 19/3/2007, il Tribunale di Treviso, accertata la violazione delle distanze regolamentari e giudicata non provata l’usucapione, condannò i convenuti a demolire tutte le opere edificate a distanza inferiore a quella legalmente consentita secondo quanto indicato dal c.t.u., nonché al risarcimento dei danni sofferti in seguito al deprezzamento cagionato al confinante patrimonio immobiliare nella misura di € 115.500,00. Il giudizio di gravame, interposto da ER IN, IA IN, TA IN, ES IN e IA IN, si concluse con la sentenza n. 1599/14, pronunciata il 29/4/2014 e depositata il 3/7/2014, con la quale la Corte d’Appello di Venezia respinse l’appello. IA IN, ER IN, ES IN e IA IN impugnarono la predetta sentenza davanti a questa Corte 3 di 22 che, con sentenza n. 25692/2018, affermò che la Corte di merito non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’eccezione proposta nell’interesse delle appellanti IN ES e IN IA anche per effetto dell’illegittima ritenuta tardività della produzione dell’atto di donazione, il cui esame sarebbe stato, invece, decisivo per verificare chi fossero i soggetti aventi legittimazione passiva in relazione all’azione reale intrapresa dall’attore e, in caso di rilevata fondatezza, chi fossero i destinatari dell’obbligo di procedere all’esecuzione della relativa sentenza, sicché cassò la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito. Il giudizio di rinvio fu riassunto da IG PI, che sostenne che ER IN e IA IN erano comunque aventi causa dal defunto padre GE, autore del perpetrato abuso, per avere accettato, nell’anno 1982, l’atto di donazione avente ad oggetto l’immobile abusivo, sicché il difetto di legittimazione valeva soltanto per ES IN e IA IN;
che il laboratorio di falegnameria si trovava a distanza non regolarmente;
che la propria villa aveva subito, in ragione di ciò, un deprezzamento;
e che pertanto i predetti andavano condannati alla demolizione delle opere edificate e al risarcimento dei danni. La Corte d’Appello, nella resistenza di ER IN e IA IN, pronunciò la sentenza n. 1466/2020, pubblicata il 16/6/2020, con la quale condannò i convenuti a demolire la parte di capannone in cemento armato e relativa tettoia di loro proprietà nella parte posta a distanza inferiore a 20 mt. dalla villa di proprietà dell’attore, secondo le indicazioni grafiche date dal c.t.u. Ing. Negro, a corrispondere al medesimo IG PI la somma di € 115.500,00 a titolo di risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio (primo, secondo grado, legittimità e rinvio), ponendo a carico dei medesimi le spese di c.t.u. 4 di 22 Per quanto qui rileva, i giudici di merito, dopo avere evidenziato che il fabbricato adibito a falegnameria, peraltro edificato per buona parte in assenza di titolo edilizio, si trovava alla distanza di mt. 13,60 dalla villa e di mt. 8,43 dal confine, ritennero che detta distanza violasse le norme edilizie che prevedevano inizialmente, alla data del 1976, una distanza per le zone agricole di mt. 24 tra fabbricati e successivamente, a decorrere dal 1978, di mt. 20 tra fabbricati e di mt. 10 dai confini;
che mancasse una normativa sopravvenuta più favorevole;
che i convenuti non avessero usucapito il diritto a mantenere l’attuale distanza in quanto l’edificazione era successiva al 24/8/1976 e l’atto di citazione era stato notificato il 10/7/1996; e che sussistesse anche il diritto al risarcimento del danno nella misura richiesta, sebbene il danno fosse anche superiore a quello domandato, considerati il valore della villa e la protrazione per 44 anni della violazione. 2. Avverso la suddetta sentenza IN ER e IN IA propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. PI IG resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, deve darsi atto che non sussiste alcuna incompatibilità del Presidente Orilia, che ha presieduto anche il precedente collegio di Cassazione che ha emesso la sentenza n. 25692/2018, dovendo trovare applicazione il principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e 5 di 22 ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un error in procedendo o in un error in iudicando, atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella ST (Cass., Sez. 2, 11/3/2025, n. 6527; Cass., Sez. 2, 31/10/2023, n. 30264; Cass., Sez. 3, 25/1/2021, n. 1542; Cass., Sez. 3, 18/7/2016, n. 14655; Cass., Sez. U, 25/10/2013, n. 24148). 2. Venendo al merito, con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 delle disposizioni della legge in generale di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 262, degli artt. 872 e 873 cod. civ., dell’art. 17 della legge Ponte (legge n. 765 del 1967), degli artt. 2 e 9 del D.M. 1444 del 1968, degli strumenti urbanistici, quali l’art. 58 del Regolamento edilizio del Comune di Vedelago vigente nel 1971, della variante del Piano Regolatore Generale adottata con D.C. n. 85 del 17/9/1991 e approvata con D.G.R. n. 200 del 1992 e di quella adottata con D.C. n. 104 del 20/12/1994 e n. 105 del 27/12/1994 e approvata con D.G.R. n. 1047 del 2/4/1998, del Piano degli Interventi del 2014, degli artt. 39 e 41 delle correlate N.T.O. e degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano rimarcato la sussistenza di abusi edilizi, benché questi non rilevassero nella materia delle distanze;
non avevano considerato che, in assenza di disposizioni di carattere integrativo, costituivano norme di riferimento quelle contenute nel codice civile e nel d.m. n. 1444 del 1968; avevano perciò applicato norme non conferenti;
e avevano trascurato la sopravvenuta disciplina più favorevole. I ricorrenti hanno, in 6 di 22 particolare, evidenziato che, al momento del rilascio della concessione edilizia del 1976, il Piano di Fabbricazione prevedeva all’art. 58, per edifici siti in zone aventi destinazione diversa, la distanza di mt. 4 dai confini;
che l’art. 47 del Piano di Fabbricazione vigente nel 1971, nel disciplinare la zona agricola, prevedeva la distanza di mt. 12 dal confine e di mt. 24 tra fabbricati limitatamente alle abitazioni e ai fabbricati rurali quali le stalle, silos, depositi ricoveri ecc., mentre l’art. 58 del Regolamento, adottato nel 1976 e vigente dal 1978 al 1986, prescriveva la distanza di mt. 8 dai confini e di mt. 20 tra fabbricati soltanto per le abitazioni e la distanza di mt. 10 dai confini per i soli annessi agricoli;
che, non essendo le suddette due disposizioni norme generali, come erroneamente sostenuto nella sentenza, avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 873 cod. civ. e 9 d.m. n. 1444 del 1968; che la normativa sopravvenuta non era stata verificata dal secondo c.t.u., non essendo stato evidenziato che: l’area dei convenuti era stata inserita, con la variante al P.R.G. del 1991, parte in zona E3b e parte in zona E4; per quest’ultima sottozona, caratterizzata dalla presenza di “preesistenze insediative”, ivi incluso l’artigianato di servizio (art. 42-ter N.T.A.), era prevista la distanza di mt. 5,00 dal confine e di mt. 10,00 tra fabbricati;
il Piano degli Interventi del Comune e le relative N.O.T., stabilivano, all’art. 41, per i nuclei di edificazione diffusa, come quello dei convenuti, il rispetto, per le nuove costruzioni, delle distanze di mt. 5 dal confine e di mt. 10 tra pareti finestrate. Pertanto, ad avviso del ricorrente, la distanza applicabile alla specie, al momento dell’edificazione, era quella di mt. 4 dal confine in virtù dell’art. 58 del P.d.F. del 1971 per le zone improprie, mentre nulla era disposto per le distanze tra fabbricati, e quella successiva era di mt. 5 dal confine e di mt. 10 tra fabbricati, distanze queste tutte rispettate dai ricorrenti, sicché i giudici 7 di 22 avevano errato in quanto: non avevano applicato la fattispecie di cui all’art. 58 del P.d.F. del 1971 che prevedeva il rispetto dei mt. 4 dal confine, benché la licenza fosse stata chiesta facendo riferimento proprio a quest’ultima disposizione;
avevano ritenuto che l’art. 58 del Regolamento edilizio del 1976, che stabiliva la distanza di mt. 20 costituisse una previsione di carattere generale, non limitata alle abitazioni presenti in zona agricola;
avevano escluso l’assimilabilità del laboratorio artigianale ad un annesso agricolo, senza ricercare le fonti primarie da applicare (d.m. n. 1444 del 1968); avevano negato che la variante al P.R.G. introdotta nel 1991 avesse ridotto le distanze a mt. 5 dal confine e mt. 10 tra fabbricati, in contrasto con quanto affermato agli artt. 42 (dettato per le zone agricole di tipo E3b) e 42-ter delle N.T.A. del P.R.G., che avevano eliminato le distanze di mt. 20 e mt. 24; avevano falsamente applicato l’art. 41 N.T.O. sostenendo che non fosse applicabile la norma in tema di distanze fissata dall’art. 41 delle N.T.O. del P.I. sull’assunto che in dette zone fosse consentita l’edificazione di fabbricati per il solo c.d. artigianato di servizio e che il manufatto dei convenuti non rientrasse in detta categoria, benché inserito in zona E4, in quanto evidentemente ritenuto compatibile con le destinazioni ivi annesse. 3. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 872 e 873 cod. civ., della variante al Piano Regolatore Generale adottata con D.C. n. 85 del 17/9/1991 e approvata con D.G.R. n. 200/92 e di quella adottata con D.C. n. 104 del 20/12/1994 e n. 105 del 27/12/1994 e approvata con D.G.R. n. 1047 del 2/4/1998, del Piano degli Interventi del 2014 del Comune di Vedelago, degli artt. 39 e 41 delle correlate N.T.O. e degli artt. 112, 113 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano 8 di 22 laconicamente ritenuto che la normativa più favorevole nel frattempo sopravvenuta (variante di P.R.G. del 1991 e P.I. del 2014), che aveva eliminato le distanze tra fabbricati di 24 e 20 mt. e dai confini di mt. 12, prevedendo rispettivamente quelle di mt. 10 e 5, non fosse applicabile alla specie, invocando, invece, le distanze previste dagli strumenti ampiamente superati, senza considerare il principio secondo il quale il sopravvenire di nuove disposizioni più favorevoli consolida la posizione del costruttore e il suo diritto al mantenimento dell’opera nello stato in cui si trova, benché in origine irrispettosa delle disposizioni regolamentari. I ricorrenti hanno in merito evidenziato che lo stesso c.t.u. Ing. Negro aveva omesso di indicare le distanze da rispettare dagli anni ’80 in poi, lasciando in tal modo un vuoto istruttorio in contrasto coi suddetti principi. 3.1 Il primo e il secondo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono fondati. Vanno, innanzitutto, respinti i rilievi di inammissibilità per novità della questione, per violazione del principio di autosufficienza e per contraddittorietà, sollevati dal controricorrente, atteso che, in materia di distanze, opera il principio iura novit curia, in virtù del quale spetta al giudice e quindi anche a questa Corte di legittimità acquisire conoscenza d'ufficio, quando la violazione sia dedotta dalla parte, delle prescrizioni che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, in quanto integrative del codice civile (art. 873 cod. civ.) e aventi, dunque, valenza di norme giuridiche (anche se di natura secondaria) (cfr. Cass., Sez. 2, 5/2/2020, n. 2661; Cass., Sez. 2, 02/12/2014, n. 25501; Cass., Sez. 2, 15/06/2010, n. 14446), con la conseguenza che non può dirsi nuova una questione che attenga alla normativa applicabile. Quanto, poi, al difetto di autosufficienza, si evidenzia che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, il suddetto requisito, 9 di 22 corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (Cass. 11325/2023), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. 12481/2022); tra l’altro, esso non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U, 8950/2022); Cass., Sez. 1, 7/11/2023, n. 30917). Nella specie, i ricorrenti hanno chiaramente evidenziato i punti della sentenza ritenuti in contrasto con le attuali norme sulle distanze prescritte in seguito alla modifica degli strumenti urbanistici, senza, peraltro, incorrere in alcuna contraddittorietà, essendosi gli stessi limitati a dire che, quand’anche il manufatto di loro proprietà fosse risultato escluso da tutte le prescrizioni urbanistiche, avrebbero dovuto trovare applicazione le norme generali, non potendo considerarsi quella in tema di “annessi rustici”, sostanzialmente applicata in via di analogia. 3.2 Venendo al merito, si legge nella sentenza impugnata che i giudici di merito, dopo avere descritto l’immobile adibito a falegnameria di proprietà dei ricorrenti, sostenendo che la relativa copertura, da computare nel calcolo delle distanze, sporgeva dalla muratura di cm. 90 per un tratto lungo mt. 14 e di cm. 400 per un 10 di 22 tratto lungo circa mt. 20 e che la sua distanza minima dal confine era di mt. 8,43, mentre il distacco minimo tra fabbricati era di mt. 13,60, hanno evidenziato che tale immobile, per un verso, era stato edificato in violazione dei titoli edilizi rilasciati anche relativamente agli ampliamenti realizzati dopo il 24/8/1976 e, per altro verso, si trovava a distanza non regolamentare, posto che, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento comunale del 1971, in vigore nel 1976, avrebbe dovuto rispettare la distanza di mt. 24, come accertato dal c.t.u. Ing. Negro e, prima ancora, dal c.t.u. Ing. Zanella, secondo cui la destinazione urbanistica del bene era all’epoca quella della “zona agricola” e non della “zona impropria”, confermata anche nel Piano in vigore nel 1978. Discostandosi poi da quanto affermato da quest’ultimo c.t.u., secondo il quale, con il Regolamento del 1978, era cessata la violazione delle distanze, atteso che la distanza di mt. 20, prescritta dall’art. 58 del Regolamento edilizio, adottato il 9/12/1976 e vigente dal 21/11/1978 al 1/7/1986, riguardava soltanto le abitazioni e che il fabbricato artigianale dei ricorrenti era, invece, equiparabile all’”annesso rustico”, per il quale era previsto un distacco di mt. 10, i giudici di merito hanno ritenuto erronea tale argomentazione, sia perché il distacco di mt. 20 doveva considerarsi generale e non limitato alle sole abitazioni, sia perché il laboratorio artigianale non era “annesso agricolo” siccome non connesso all’esercizio dell’attività agricola, sia perché la distanza tra fabbricati di mt. 20 era prevista anche per gli “annessi agricoli”, riguardando quella minore di mt. 10 i soli confini, con la conseguenza che, non essendo il fabbricato in esame né residenza, né “annesso rustico”, siccome a uso artigianale, andavano applicate le norme più restrittive dei mt. 10 dai confini e dei mt. 20 tra fabbricati. 11 di 22 La Corte d’Appello ha, infine, escluso che fossero sopraggiunti strumenti urbanistici più favorevoli, atteso che, oltre ad essere irrilevanti le previsioni circa gli “annessi agricoli”, la variante al P.R.G. del 30/6/1991 non riduceva la distanza tra fabbricati e che il Piano degli Interventi del 12/5/2014, che avrebbe incluso, secondo la prospettazione degli appellati, il proprio terreno nel perimetro del “nucleo di edificazione diffusa”, non legittimava la permanenza del bene nella medesima posizione, in quanto, ai sensi dell’art. 41, punto 7, delle N.T.A., in tali zone non era affatto consentita l’edificazione di fabbricati per lo svolgimento di attività artigianali, se non per il c.d. “artigianato di servizio”, tra cui non rientrava la falegnameria. 3.3 Orbene, questa Corte ha costantemente affermato che, in materia di distanze nelle costruzioni, lo ius superveniens più favorevole per il costruttore rende legittimo l'edificio sorto in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, con la conseguenza che, qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore, si consolida il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, fermo restando, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subìto nel periodo tra l'edificazione e la nuova disposizione normativa o situazione di fatto legittimante (Cass., Sez. 2, 17/08/2022 , n. 24844; Cass., Sez. 2, 24/11/2020, n. 26713; Cass., Sez. 2, 26/7/2013, n. 18119) e salvo che si sia in presenza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la violazione, giacché la nuova normativa - a meno che non affermi espressamente di voler incidere sui giudicati - non può avere effetto sulla statuizione demolitoria che deve essere eseguita in forza del giudicato (Cass., Sez. 3, 23/6/2016, n. 12987). 12 di 22 Tale principio impone dunque di verificare se siano subentrate disposizioni più favorevoli rispetto al Regolamento edilizio adottato il 9/12/1976, vigente dal 21/11/1978 al 1/7/1986, e preso in esame dai giudici di merito. 3.4 A questo riguardo si osserva che il Programma di Fabbricazione adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 129 del 9/12/1976, è stato abrogato dall’art. 66 delle N.T.A. Piano Regolatore Generale del Comune di Vedelago, aggiornato alla 18^ variante parziale (L.R.21/98), adottata con delib. cons. n. 18 del 22.03.2006, approvate con delib. cons. n. 33 del 28.06.2006, che, a mente dell’art. 65, ha sostituito ogni altra regolamentazione comunale in materia. Il predetto P.R.G. ha suddiviso il territorio comunale sia in zone territoriali omogenee ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e del calcolo degli standards urbanistici minimi, tra le quali rientra anche la “Zona omogenea E”, che comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli, soggette alla L.R. 5 Marzo 1985 N° 24, sia in Zone individuate secondo la loro “destinazione funzionale”, includendovi anche le Zone per insediamenti produttivi, a loro volta suddivise in varie zone agricole tra cui zone agricole E1a; zone agricole E2a; zone agricole E3a; zone agricole E3b; zone agricole di recupero ambientale. Queste ultime sono specificamente disciplinate dall’art. 38, il quale, oltre a stabilire che sono tali quelle destinate prevalentemente all'attività produttiva di tipo agricolo, dividono le aree in zone agricole di tipo E1a, E2a, E3a ed E3b, in zone agricole di recupero ambientale, in attività agroindustriali e serre per floricoltura esistenti e in allevamenti industriali esistenti, a ciascuna delle quali sono dedicati i successivi articoli. 13 di 22 Con specifico riguardo alla zona E3b, nell’ambito della quale sarebbe inserita la proprietà dei ricorrenti, come dagli stessi dedotto, l’art. 42 precisa che essa riguarda le zone agricole di cui al precedente art. 41, il quale, nel disciplinare le Zone agricole di tipo E3a, ossia le zone agricole già compromesse da insediamenti residenziali e produttivi non legati direttamente all'agricoltura, ammette, oltre agli “Allevamenti industriali”, anche gli interventi residenziali di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, e 7 della L.R. 5 Marzo 1985 n. 24 con le prescrizioni di cui al precedente art. 40 delle presenti norme di attuazione del P.R.G., e la costruzione o l'ampliamento di annessi rustici ed allevamenti aziendali, secondo le norme ed i limiti previsti all'art. 6 della L.R. 5 marzo 1985 n. 24, e del terzo e quarto comma del precedente art. 38, applicando le prescrizioni di cui alla lettera B) all'art. 39 delle medesime N.T.A. L’art. 40, richiamato, come visto, per le “Residenze” dal ridetto art. 41 e riferito alle Zone Agricole di Tipo E2a, impone per le nuove costruzioni il rispetto della distanza minima dai confini di 5,00 ml. e la distanza minima dai fabbricati di 10,00 ml. da pareti finestrate, oppure aderenza o dai fabbricati di proprietà come da D.M. 2/4/68 n. 1444, mentre l’art. 39, richiamato dal ridetto art. 40 per gli annessi rustici, prevede una distanza minima dai confini di 5,00 ml., una distanza minima dai fabbricati non di proprietà di 10,00 ml. e una distanza minima dai fabbricati di proprietà secondo quanto prescritto dal D.M. 2/4/68 n. 1444. Quanto alle Zone agricole di tipo E4, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative e utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali, nelle quali sarebbe parimenti inserito l’immobile in questione, l’art. 42-ter stabilisce che sono consentite, tra le varie destinazioni d’uso, anche quelle relative all’”artigianato di servizio”, precisando, quanto ai caratteri dell’edificazione, che la distanza dai confini deve essere di ml 5,00, la distanza minima dai fabbricati di 14 di 22 10,00 ml tra pareti finestrate, oppure aderenza, e la distanza minima dai fabbricati di proprietà conforme al D.M. 02.04.1968 n. 1444. 3.5 Ebbene, come chiarito da Cass., Sez. 2, 2/2/2022, n. 3241, sia le norme tecniche di attuazione del P.R.G. che i regolamenti edilizi hanno valenza integrativa dell’art. 873 cod. civ., sicché la prevalenza delle diverse prescrizioni è - in materia - affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali (vedi anche Cass., Sez. 2, 4/10/2018, n. 24206), secondo quanto chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, allorché ha evidenziato che regolamenti edilizi comunali e prescrizioni generali e astratte dei piani regolatori generali e delle relative norme tecniche, avendo entrambe natura regolamentare o di atti amministrativi generali, sono subordinati solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati (Consiglio di Stato 2707/2012; T.a.r. Brescia 1629/2011; T.a.r. Firenze 2439/2008) e che è munita di forza abrogativa la norma di un regolamento edilizio che disciplini ex novo tutta la materia delle distanze, con conseguente venir meno di una precedente disposizione derogatoria contenuta nelle norme di attuazione del piano regolatore generale (Consiglio di Stato 104/1994). E’ allora evidente l’errore in cui sono incorsi i giudici di merito, i quali hanno dato attuazione a disposizioni, quelle contenute nel P.R.G. del 1976, che non erano più in vigore in quanto espressamente abrogate e sostituite dalle successive N.T.A., senza peraltro accertare neppure la Zona nella quale sono inseriti gli immobili dei ricorrenti, onde verificare la nuova disciplina ad essi applicabile. Né assume valore dirimente il fatto che la Corte d’Appello, sia pure sotto la previgente normativa, abbia già escluso il manufatto dei ricorrenti dalla nozione di “artigianato di servizio”, l’unico che, a 15 di 22 mente del ridetto art. 42-ter, consentirebbero la variazione d’uso, imponendo le distanze di ml. 10 tra costruzioni e ml. 5 dai confini. Infatti, non soltanto l’individuazione della normativa applicabile assorbe comunque gli accertamenti in fatto - anche qualificatori - compiuti in relazione alla normativa ormai abrogata, ma la stessa sentenza non spiega neppure le ragioni dell’esclusione dell’attività svolta nel manufatto dalla suddetta nozione. Si osserva al riguardo che l’artigianato di servizio, privo di una autonoma definizione, siccome non contenuta né negli strumenti urbanistici locali, né, in generale, nella legge n. 443 del 1985 (la quale si limita ad affermare che l’imprenditore artigiano, quale titolare dell’impresa, è colui che esercita personalmente e professionalmente l’attività, assumendo la piena responsabilità della stessa e gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, nonché prestando il proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente nel processo produttivo), si sostanzia nello svolgimento di attività volta all’elaborazione di un prodotto o di un servizio in modo artigianale e nella fornitura dello stesso, cioè in un’attività artigianale svolta a favore di uno specifico utente (in tal senso T.A.R. Puglia, Sez. 3, 21/2/2009, n. 254), con la conseguenza che la valutazione al riguardo non può prescindere dall’esame dell’attività specificamente svolta nel manufatto stesso, rimasta, invece, insindacata nella specie. Va infine osservato che le norme tecniche di attuazione, nella parte in cui derogano al regime ordinario delle distanze, sono di stretta interpretazione e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi o estensiva, la quale, quantunque in astratto non preclusa per le norme derogatorie o eccezionali, impone di circoscriverne la portata alle ipotesi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma che costituisce la regola con 16 di 22 l'introduzione di nuove eccezioni (Cass., Sez. 2, 28/2/2018, n. 4657; Cass., Sez. 2, 17/12/1993, n. 12506). Peraltro, l’eventuale impossibilità di sussumere la fattispecie concreta in una di quelle STmente previste dagli strumenti locali non può certo far rivivere disposizioni ormai abrogate, ma impone di applicare le norme generali che, nella materia in esame, sono previste dagli artt. 873 e ss. cod. civ. e dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, il quale ha efficacia di legge dello Stato, siccome emanato su delega della legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41- quinquies (c.d. legge urbanistica), sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati non soltanto prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica (Cass., Sez. U, 07/07/2011, n. 14953, Rv. 617949), ma, in quanto integrative dell'art. 873 cod. civ. pure nei rapporti tra privati, acquistano efficacia precettiva anche in caso di mancata previsione di norme sulle distanze (tra le tante Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29732, non massimata). Consegue da quanto detto la fondatezza delle censure. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 392 e 394 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 1158, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, violando i limiti del potere del giudice del rinvio, nonché del giudicato implicito formatosi sull’accertamento di fatto in ordine all’eccezione di usucapione, l’aveva rigettata non già per la sua inammissibilità, ma perché mancava la prova della preesistenza dell’ampliamento, laddove nelle precedenti fasi si era affermato, sia pure erroneamente, l’inammissibilità dell’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto distanze inferiori a quelle legali. Peraltro, la Corte di merito aveva ritenuto che l’usucapione fosse 17 di 22 rimasta indimostrata, stante la genericità delle deposizioni testimoniali, così violando il giudicato implicito formatosi sulla valutazione delle prove testimoniali stesse. Infine, la maturata usucapione emergeva sia dalla stessa c.t.u. dell’Ing. Negro, allorché aveva puntualizzato che in data 16/5/1969 era stata richiesta la licenza edilizia per ampliamento laboratorio di falegnameria e che dalle foto aeree scattate nel 1967 risultava la maggiore ampiezza della parte edificata rispetto a quella autorizzata, sia dai testimoni sentiti, che avevano affermato l’esistenza del laboratorio di falegnameria fin dal 1965. 4.2 Il terzo motivo è invece infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, n. 33021). La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire, invero, solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, atteso che non sono suscettibili di passare in giudicato quei capi della pronuncia che, sebbene non impugnati, sono strettamente collegati da rapporto pregiudiziale o conseguenziale (Cass., Sez. 1, 17/1/2022, n. 1252). 18 di 22 Il giudicato interno si forma, infatti, solo su di un capo autonomo di sentenza che, restando del tutto indipendente, risolva una questione avente una propria individualità e autonomia, la quale non può dirsi sussistente allorché consista in una mera argomentazione, ossia nella semplice esposizione di un'ST tesi giuridica, pur se funzionale a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. In quest’ultimo caso, infatti, l'impugnazione della pronunzia di merito coinvolge necessariamente anche il ragionamento giuridico - esatto o errato che sia - che la sostiene, lasciando libero il giudice dell'impugnazione di confermare la decisione anche sulla base di una diversa motivazione in diritto (Cass., Sez. 1, 30/6/2022, n. 20951; Cass., Sez. 3, 05/09/2005, n. 17767; Cass., Sez. 1, 28/10/2005, n. 21092; Cass., Sez. 2, 03/07/2003, n. 10527; Cass., Sez. 3, 23/01/2002, n. 738; Cass., Sez. 3, 17/05/2001, n. 6757; Cass., Sez. 3, 02/10/1997, n. 9628). In particolare, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le tante Cass., Sez. 3, 19/10/2022, n. 30728; Cass., Sez.
6-L, 12/8/2018, n. 24783, non massimata). Alla luce di tali principi deve allora escludersi che sussista un giudicato interno limitatamente agli accertamenti in fatto e alla 19 di 22 lettura delle risultanze istruttorie correlate ad una specifica domanda, quando il suo esito sia stato oggetto di gravame. Pertanto, avendo questa Corte, con la sentenza del 2018, assorbito il motivo di ricorso sull’eccezione di usucapione, il giudice di rinvio aveva il dovere di riesaminare sotto ogni profilo la questione. La censura è, peraltro, inammissibile in quanto tende a rimettere in discussione la valutazione del compendio probatorio acquisito, senza considerare che la suddetta attività è riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso per cassazione (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/10/2018, n. 27415). 5.1 Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost., nonché degli artt. 2697 e 2043 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici d’appello avevano accolto la domanda di risarcimento dei danni, nonostante l’appellante avesse concluso chiedendo la condanna “nella misura che sarà accertata e precisata in separato giudizio”, con la conseguenza che non avrebbero potuto procedere alla liquidazione del suo ammontare senza dar luogo a un vizio di extrapetizione. I ricorrenti hanno, peraltro, evidenziato che il danno non avrebbe dovuto essere liquidato tenendo conto di un arco temporale di 44 anni, ma avrebbe potuto al più riguardare il periodo dal 1976 (data della edificazione) al 1991 (data della sopravvenienza della normativa più favorevole); che la villa non era di particolare pregio architettonico in quanto era in stato di abbandono e degrado, con conseguente esclusione dei valori di stima adottati dal c.t.u.; che il danno doveva escludersi anche sotto il profilo dell’amenità dei luoghi, della veduta, della luce, del suo inserimento nella zona e 20 di 22 dell’arretramento del laboratorio rispetto al corpo principale della villa;
che non venivano limitate aria e luce attesa la distanza di quasi mt. 20 tra i due fabbricati;
che nessuna prova aveva fornito la controparte;
che i ricorrenti erano stati condannati alla demolizione del laboratorio in cui svolgevano l’attività artigianale di famiglia;
che il danno era stato duplicato, non potendo la perdita della visuale essere computata come deprezzamento generale del complesso immobiliare e come voce a parte;
che la quantificazione era riferita ad uno stabile ristrutturato, senza tener conto dello stato effettivo dell’immobile. 5.2 Il quarto motivo è fondato. Occorre, innanzitutto, premettere che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) o a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (tra le tante Cass., Sez. 3, 10/10/2014, n. 21421; Cass., Sez. L, 22/7/2009, n. 17109). Orbene, dall’esame degli atti risulta che con l'atto d'appello contro la sentenza di primo grado i convenuti avevano lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte d'Appello pronunciato anche sul quantum dei danni, benché in precedenza, con le prime conclusioni del 21/01/2004, l'attore avesse ridotto solo all’an la domanda risarcitoria. 21 di 22 La questione, riproposta in Cassazione con il sesto motivo, era stata dichiarata assorbita dalla sentenza del 2018 ed era stata, quindi, correttamente riproposta anche in sede di rinvio. Nonostante ciò, la Corte d'Appello ha omesso di pronunciarsi sul punto, provvedendo a infliggere ai ricorrenti la condanna al pagamento dell’ingente somma di € 115.000,00 a titolo risarcitorio. Da ciò consegue la fondatezza della censura. 6.1 Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano quantificato le spese di lite in misura spropositata, senza considerare che il giudizio di legittimità si era concluso con la soccombenza della controparte. 6.2. Il quinto motivo, afferendo alle spese di lite, resta assorbito dall’accoglimento dei primi due e del quarto. 8. In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo, del secondo e del quarto motivo, l’infondatezza del terzo e l’assorbimento del quinto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, dichiara l’infondatezza del terzo e l’assorbimento del quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17/9/2025. Il giudice estensore Il Presidente IA IR NZ Orilia 22 di 22