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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/12/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nelle cause iscritte ai nn. 1684 e 4297 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario),
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Virginio
CO (C.F. ; CodiceFiscale_2
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Pesenti (C.F. ); CodiceFiscale_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto
1 rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 05 aprile 2019 ed introduttivo del procedimento recante R.G. n. 1684/2019, Parte_1
evocava in giudizio l' al fine si sentir “1) Accertare e Controparte_1
dichiarare che la convenuta, con comunicazione del 19.10.2018, ha di fatto applicato --al contratto di prestito personale n. 3598167-- un TEG (tasso di interesse effettivo globale) pari al 22,5% che supera il tasso soglia su base annua previsto dalla legge n. 108/1996, configurandosi, quindi, in maniera chiara un caso di usura. 2) Per l'effetto accertare e dichiarare la natura gratuita del prestito personale del 18/10/2013 n. 3598167, pertanto previa imputazione degli importi già corrisposti dal sig. al pagamento Parte_1 della sorta capitale del prestito, dichiarare che il sig. è tenuto al Parte_1
pagamento della sola residua somma di sorta capitale di € 4.045,53 per l'estinzione del prestito personale. 3) In subordine condannare la in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione della Controparte_1
somma di € 11.294,76, pari all'importo indebitamente percepito per ciò che riguarda il contratto di prestito personale n. 3598167, o a quella superiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia. 4) In subordine condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di un Controparte_1
importo non inferiore ad € 11.294,76, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di somme a titolo di interessi ultralegali,
o di quello superiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia. 5)
Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante p.t., a risarcire ai ricorrenti tutti i danni derivati dalla predetta condotta e per l'effetto corrispondere all'attore una somma non inferiore ad € 10.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro”. Il tutto con
2 vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno delle domande proposte, l'attore deduceva: a) di aver, in data 21 ottobre 2013, stipulato con il contratto di prestito Controparte_1
personale n. CO00000003598167, per l'importo di € 30.000,00 da rimborsare in 84 rate mensili dell'importo di €. 548,13 caduna, con un tasso di interesse
TAN al 10,75 % e TAEG al 11,39% per un importo complessivo pari ad €
46.042,92; b) che, a decorrere da febbraio 2018 e ad eccezione della rata del mese di agosto 2018, a causa di vicissitudini personali, l'attore non riusciva ad onorare il pagamento di quanto dovuto;
c) che, a fronte di tale inadempimento, l'istituto bancario, dapprima, trasmetteva comunicazione di richiesta di pagamento di €. 548,13 per ogni rata insoluta e, successivamente, in data 14 settembre 2018, tramite operatore telefonico operante per conto di richiedeva il pagamento delle rate ancora da versare (6 rate) per CP_1
l'importo complessivo di € 3.774,81 nonché €. 629,13 per ogni singola rata successiva a fronte di € 548,13, pattuito per ogni singola rata;
d) che, da un attento calcolo l'attore si avvedeva che l'istituto bancario aumentava il tasso di interesse, non richiedendo un tasso di interesse pari all'11,39%, come pattuito in sede di condizioni contrattuali, bensì nella misura del 22,50 % con applicazione di un tasso di interesse usurario;
e) che, con missiva del 16 ottobre 2018, l'attore - lamentando la variazione contrattuale del prestito personale nonché l'applicazione di tassi di interesse usurari- diffidava l'istituto bancario dall'intraprendere qualsivoglia azione legale nei suoi confronti nonché a restituire tutte le somme già percepite a titolo di competenze usurarie;
f) che, in riscontro, l'istituto bancario richiedeva il pagamento della somma di € 4.025,07 ovvero di una somma più alta rispetto a quella già domandata dal proprio operatore e pari ad € 3.774,81; g) che, con ricorso ex art 696 bis c.p.c. (RG 4838/2018), l'attore lamentando l'applicazione di interessi usurari, tentava la risoluzione bonaria della controversia, ma la procedura veniva dichiarata inammissibile stante la ferma opposizione della società convenuta in tal senso;
h) che, pertanto,
3 l'attore affidava l'incarico al dott. dottore commercialista Persona_1
e revisore contabile, per la ricostruzione tecnico-contabile del rapporto di prestito personale intrattenuto e dalla relazione emergeva che l'istituto bancario di fatto applicava un TEG (tasso di interesse effettivo globale) pari al 22,5%, che superava il tasso soglia su base annua previsto dalla legge n.
108/1996, configurandosi, quindi, in maniera chiara un caso di usura;
i) che, nel caso di specie, sono stati applicati interessi usurari ex art. 1815 c.c. e L. n.
108/1996, in quanto superiori al limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
j) che per la determinazione dell'usura, occorre fare riferimento al momento della sottoscrizione del contratto e laddove il tasso soglia sia superato trova applicazione l'art. 1815 c.c., che sancisce la nullità della relativa clausola e la relativa conversione del prestito da oneroso a gratuito, con la conseguente non debenza di alcun interesse da parte del cliente e, quest'ultimo, potrà agire per la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di interessi, spese e competenze;
k) che appare, quindi, pienamente fondata la domanda attorea volta ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato all'istituto di credito convenuto nel giudizio per cui è causa, configurandosi gli estremi dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.; l) che, laddove l'adito tribunale non ritenesse applicabile la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., l' CP_2 bancario va comunque condannato al pagamento dell'indennità per ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., avendo percepito delle somme non dovute a titolo di interessi ultralegali, evidenziando che ai sensi dell'art. 1175 c.c. le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo la regola della correttezza e del dovere di buona fede in contraendo che l'istituto bancario ha omesso di rispettare.
Si costitutiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
18 giugno 2019, premettendo che, in data 18.10.2013, Controparte_1
aveva stipulato, unitamente a il contratto di Parte_1 CP_3 prestito personale n. 3598167, per un importo complessivo pari ad € 46.042,92
4 e che, in sede di stipulazione del contratto, erano state stabilite tutte le principali condizioni economico finanziarie regolamentanti l'erogazione del credito, ovvero l'applicazione di un TAN pari al 10,75%, di un TAEG pari al
11,39% nonché di un interesse a titolo di mora fissato nella misura del tasso contrattuale maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno. L'istituto bancario eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4 c.p.c., stante l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle domande formulate e non avendo parte attrice circostanziato le proprie contestazioni, essendosi limitata ad eccepire sommariamente la usurarietà del rapporto negoziale rilevando a vario titolo usura originaria, soggettiva e sopravvenuta. Nel merito, l'istituto bancario rilevava quanto alla usurarietà del tasso di interesse che alcun superamento del tasso soglia usura si era mai verificato nel caso di specie, dal momento che, avuto riguardo al periodo di riferimento nonché alla specifica categoria negoziale relativa al contratto posto in essere, il tasso soglia usura rilevato al momento dell'intervenuta stipula del contratto era pari a 18.98 punti percentuali, laddove dal regolamento negoziale emergeva agevolmente come le parti convenivano l'applicazione di un tasso di interesse determinato in misura fissa pari al
10,75% ed un TAEG pari al 11,39%. Deduceva, poi, che, ai fini della verifica dell'usura, non bisogna tener conto degli interessi moratori che, devono essere tassativamente estromessi dal computo del TEG sia in quanto il contesto normativo di riferimento di cui all'art. 644 c.p. impone un'integrazione extratestuale della predetta norma con i decreti ministeriali che, trimestralmente, recepiscono i tassi effettivi globali medi rilevati dalla
Banca d'Italia sia in quanto le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia sono assolutamente chiare sulle modalità di calcolo del TEG. L'istituto bancario evidenziava, poi, che dalla richiesta di pagamento formulata dalla società di consulenza esterna per un ammontare pari a € 3.774,81 non derivava in alcun modo l'applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia ma esso era stato calcolato avuto riguardo al numero di rate rimaste impagate, per un totale di € 3.228,78 (pari a € 548,13x n.6 rate impagate), cui si aggiungeva €
5 142,86 a titolo di mora ed ulteriori € 343,16 a titolo di spese di recupero, per un totale complessivo di € 3.774,81, essendo pacifico che, nel momento in cui l'inadempimento si protrae nel tempo, sul capitale continuano a maturare interessi a titolo di mora. Quanto all'usura sopravvenuta, l'istituto bancario richiamava l'orientamento giurisprudenziale che esclude la configurabilità della fattispecie usuraria che si verifichi nel corso del rapporto contrattuale e che non è affatto ravvisabile nel momento in cui gli indici contrattuali, alla stipula del contratto, siano conformi alle prescrizioni normative e, quanto all'usura soggettiva, che la stessa contestazione era del tutto generica e del tutto sfornita di un valido supporto probatorio oltre a non essere circostanziata e, dunque, da considerarsi tamquam non esset. L'istituto bancario contestava, poi, le risultanze della perizia econometrica allegata da parte attrice, in quanto generiche e contraddittorie, avendo, peraltro, il medesimo perito incaricato accertato che “il tasso soglia non è stato superato né al momento della sottoscrizione del contratto, né per tutto il periodo di svolgimento del prestito” (cfr. doc.n.7 produzione avversaria). Parimenti, parte convenuta rilevava la genericità della domanda attorea di restituzione, avendo l'attore richiesto alternativamente la gratuità del finanziamento, per poi focalizzarsi su una richiesta di indebito oggettivo nonché di un'indennità per ingiustificato arricchimento, senza argomentare, motivare e provare le ragioni sulle quali si radicherebbero le conseguenze sanzionatorie domandate, senza provare le ragioni matematico-finanziarie oltre che giuridiche sottese a tale pretesa. La convenuta infine, contestava la fondatezza della domanda risarcitoria, stante l'assenza di prova idonea a dimostrare le circostanze tese a legittimare quanto domandato ed concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità ex art. 164, comma 4
c.p.c. dell'atto di citazione e, nel merito, di rigettare tutte le domande formulate e, per l'effetto, confermare la legittimità del contratto di finanziamento e dichiarare che nulla deve al Controparte_1 Parte_1
ad alcun titolo o ragione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
6 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01 ottobre 2019 ed introduttivo del procedimento recante R.G. n. 4297/2019, Parte_1
evocava in giudizio l' al fine si sentir “1. Accertare e Controparte_1 dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia della decadenza del beneficio del termine e risoluzione contrattuale, pertanto dichiarare il contratto di prestito personale n. CO00000003598167 vigente tra le parti dichiarando, altresì, il diritto dell'attore ad avvalersi del beneficio del termine. 2) Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante p.t., a risarcire al ricorrente tutti i danni derivati dalla predetta condotta e per l'effetto corrispondere all'attore una somma di € 10.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A fondamento delle domande proposte, l'attore deduceva di aver sottoscritto, in data 21 ottobre 2013 con la società CP_1 il contratto di prestito personale n. CO0000000 3598167, per un
[...]
importo complessivo di €. 46.042,92, da rimborsare in 84 rate mensili e che a causa di vicissitudini personali, non riusciva ad ottemperare al pagamento di quanto dovuto, ad eccezione della rata del mese di agosto 2018 ma nel mese di settembre 2018 riprendeva il pagamento delle rate fino al mese di dicembre 2018 e, in tal periodo, l' sospendeva senza alcun Controparte_1
avviso il mandato di accredito per il pagamento della rata senza Pt_2
comunicarlo al cliente. Nel merito, l'attore contestava la decadenza del beneficio del termine, dal momento che l' contravvenendo Controparte_1
all'art. 8 delle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti non aveva mai inviata alcuna comunicazione di decadenza dal beneficio e, a fronte di tale inadempimento, parte attrice aveva diritto al risarcimento del danno per il comportamento posto in essere dall'istituto bancario che aveva violato i principi di correttezza, buona fede e trasparenza. L'istituto bancario evidenziava che un comportamento contrario alla buona fede come quello
7 tenuto dall' sì sostanziava in una scorrettezza non scusabile, Controparte_1
contraria al dovere di solidarietà e comportava delle conseguenze risarcitorie derivanti sia da un danno patrimoniale che non patrimoniale, dovendo il creditore dare prova solo dell'esistenza di un danno risarcibile anche per presunzioni e la valutazione equitativa soccorre unicamente per la determinazione del preciso ammontare del danno e della relativa liquidazione pecuniaria e, che nel caso di specie, quanto alla quantificazione del danno sembra opportuno che lo stessa venga quantificato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., in € 10.000,00.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
20 dicembre 2019, chiedendo la riunione del procedimento Controparte_1 con quello recante RG n. 1684/2019, attesa l'identità di parti, petitum e causa petendi. Nel merito, la convenuta deduceva in ordine alla contestata decadenza dal beneficio del termine, di essersi legittimamente avvalsa della predetta facoltà contrattualmente convenuta, atteso il mancato adempimento dell'obbligo di rimborso del capitale erogato, cui si era vincolato per il tramite della stipula del finanziamento. In particolare, la convenuta evidenziava che il si era reso inadempiente sottraendosi al versamento di ben otto Parte_1
rate rimaste insolute, di cui l'odierna convenuta demandava il pagamento, dopo aver tollerato l'omissione di pagamento per lungo tempo, mediante lettera raccomandata datata 17.11.2018, versata in atti dalla nel giudizio iscritto al n. 1684/2019, laddove la Banca intimava il pagamento delle rate insolute, riservandosi, in difetto di risolvere il contratto, senza necessità di ulteriore diffida o messa in mora, con revoca dell'eventuale mandato e, Pt_2
Cont conseguentemente dell'addebito , come di fatto è avvenuto.
Evidenziava, altresì, che tale comunicazione era stata regolarmente inviata dall'istituto bancario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'istituto bancario, infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, ne eccepiva la genericità, essendo la stessa stata rimessa alla valutazione equitativa del Giudicante e non avendo l'attore fornito alcuna prova idonea a dimostrare le circostanze tese a legittimare quanto
8 domandato, dal momento che il danno non è da considerarsi in re ipsa, laddove il pregiudizio patrimoniale, sia quello non patrimoniale vanno provati secondo le regole ordinarie e, pertanto, da rigettarsi. Dunque, parte convenuta concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate e, per l'effetto, confermare la legittimità del contratto di finanziamento contestato e dichiarare che nulla deve L' al . Il Controparte_1 Parte_1
tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Ciò posto, con ordinanza resa all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 08 luglio 2019, è stato assegnato il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione e, all'udienza del 29 marzo 2021, è stata disposta la riunione al presente procedimento del procedimento n. 4297/2019 R.G. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza della prova orale articolata dall'attore e superfluo l'espletamento di C.T.U. contabile, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, all'udienza del 9 dicembre 2025, ove precisate le conclusioni, la causa viene all'odierna udienza assegnata in decisione ex art. 281 sexies cpc, con lettura della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111
Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale,
9 intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U. 26242/2014; Cass. S.U.
9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Passando ad esaminare il merito della res controversa, le domande formulate da parte attrice sono infondate e devono essere, pertanto, rigettate sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va premesso che, a fondamento delle domande proposte, l'attore ha posto il contratto di prestito personale n. 3598167 stipulato con CP_1 in data 18 ottobre 2013, per l'importo di € 32.259,30 da rimborsare in
[...]
84 rate mensili dell'importo di €. 548,13 ciascuna, con un tasso di interesse
TAN al 10,75 % e TAEG al 11,39% per un importo complessivo pari ad €
46.042,92. Il contratto de quo reca altresì l'indicazione delle spese di istruttoria/commissioni pari ad €. 0.00, l'imposta sostitutiva dell'importo finanziato pari allo 0,25 %, delle spese mensili di gestione del rapporto non previsto per l'incasso rate e per l'invio delle comunicazioni in formato cartaceo e rendiconto periodico pari ad €. 0,82, nonché per la polizza assicurativa opzionale per la protezione personale del credito pari allo 0,090
%. Le parti hanno stabilito, altresì, che, in caso di ritardato pagamento, sarebbero stati applicati interessi di mora calcolati nella misura del tasso di riferimento maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno.
Ciò posto, passando ad esaminare la doglianza articolata dall'attore con riguardo all'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, la stessa va disattesa, in quanto il Decreto Ministeriale di rilevazione trimestrale dei tassi soglia, relativo al IV trimestre 2013, in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013 - non prodotto dall'attore ed applicabile al contratto di prestito personale
10 oggetto del presente giudizio - prevede un tasso soglia per la categoria
“crediti personali”, nella quale rientra senza ombra di dubbio il contratto di prestito per cui è causa, pari a 18,988% che, raffrontato con il TEG pure individuato dal CT di parte attrice, è pari all'11,39%. Non si ha, dunque, il superamento del c.d. tasso soglia usurario, così come, peraltro, accertato dal
CT di parte attrice, il quale ha verificato che il “tasso soglia non è stato superato né al momento della sottoscrizione del contratto, né per tutto il periodo di svolgimento del prestito” (cfr. pag. 6 della relazione peritale di parte attrice – all. n. 7 all'atto di citazione) e, pertanto, non si può discorrere di ipotesi di usura.
Il tasso soglia non può dirsi superato neppure considerando l'aumento di un punto percentuale del tasso di riferimento nell'applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento e ciò in quanto “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”
(cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2022, n. 14214).
Non condivisibile è, dunque, il calcolo del TEG effettuato dal CT di parte attrice, il quale ha accertato che “riportato in base annuale il tasso pattuito, il tasso di mora e le spese per il recupero delle somme non pagate, risulta che in caso di ritardi di pagamenti il Tasso effettivo globale (TEG) passa dall'11,39% al 22,5%”, atteso che non rientrano nel calcolo nel TEG neppure le spese di recupero somme. D'altronde, l'importo richiesto dall'Istituto di credito con comunicazione del 19 ottobre 2018 per € 4.025,07 deriva dal numero di rate pacificamente rimaste impagate per un totale di €
11 3.836,91 (pari a 548,13 x n.7 rate impagate), cui si aggiungono € 154,61 a titolo di mora ed ulteriori € 33,55 a titolo di spese di recupero, per complessivi €
4.025,07.
Quanto, poi, alla doglianza attorea relativa alla usurarietà sopravvenuta dei tassi di interesse applicati, si osserva preliminarmente che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della
Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate. Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta.
Neppure meritevole di accoglimento si appalesa la doglianza attorea relativa alla violazione degli obblighi di buona fede incombenti sulla banca ex artt. 1337, 1366 e 1376 c.c. e correttezza da parte dell'istituto di credito, trattandosi di doglianza genericamente formulata, dal momento che l'attore pur avendo lamentato la violazione di tali norme non ha chiarito quali comportamenti della banca siano da ritenersi illegittimi, ragion per cui l'eccezione è da ritenersi tamquam non esset.
12 Parimenti non si appalesa meritevole di accoglimento la censura relativa alla inefficacia della decadenza dal beneficio del termine, dal momento che l'istituto di credito si è legittimamente avvalso della facoltà di risoluzione del contratto, con conseguente rimborso del capitale erogato, rispettando i dettami di cui art. 8 delle disposizioni contrattuale. Invero, la convenuta ha trasmesso la lettera raccomandata, senza preventiva messa in mora, dichiarando che, in caso di mancato pagamento delle rate insolute e degli interessi di mora maturati, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., il contratto si sarebbe risolto, con l'avvertimento in ordine alla revoca Cont dell'eventuale mandato e, conseguentemente dell'addebito . Tale Pt_2
comunicazione del 17 novembre 2018 è stata regolarmente inviata dall'Istituto bancario sia al sia a in qualità di Parte_1 CP_3
coobbligata e ricevuta dagli stessi in data 30 novembre 2018, come dagli esiti delle notificazioni prodotte in atti, che fa piena prova in assenza di querela di falso (v. Trib. Napoli, sent. n. 9533/2023; Trib. Velletri, sent. n. 865/2018).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda attorea ex art. 2033 c.c. va integralmente rigettata.
Inammissibile è, poi, la domanda attorea di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata, potendo tale azione essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14944/2022).
Quanto all'ulteriore domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento del danno esistenziale derivante dall'aver subito continui disagi a causa del comportamento della convenuta la stessa non può trovare Controparte_1
accoglimento, in quanto è noto che, in adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento, la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure
13 ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione. Al riguardo si ricorda che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
Ne consegue che non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008), dovendosi, pertanto, escludere l'ipotizzabilità del c.d. danno in re ipsa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Avellino, nella persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o difesa disattesa, così provvede, ex art. 281 sexies cpc:
- rigetta le domande attoree di ripetizione dell'indebito e di risarcimento del danno;
- dichiara inammissibile la domanda attorea di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta Parte_3
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che Controparte_1
si liquidano nell'importo di € 3.459,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Avellino, 9 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nelle cause iscritte ai nn. 1684 e 4297 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario),
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Virginio
CO (C.F. ; CodiceFiscale_2
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Pesenti (C.F. ); CodiceFiscale_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto
1 rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 05 aprile 2019 ed introduttivo del procedimento recante R.G. n. 1684/2019, Parte_1
evocava in giudizio l' al fine si sentir “1) Accertare e Controparte_1
dichiarare che la convenuta, con comunicazione del 19.10.2018, ha di fatto applicato --al contratto di prestito personale n. 3598167-- un TEG (tasso di interesse effettivo globale) pari al 22,5% che supera il tasso soglia su base annua previsto dalla legge n. 108/1996, configurandosi, quindi, in maniera chiara un caso di usura. 2) Per l'effetto accertare e dichiarare la natura gratuita del prestito personale del 18/10/2013 n. 3598167, pertanto previa imputazione degli importi già corrisposti dal sig. al pagamento Parte_1 della sorta capitale del prestito, dichiarare che il sig. è tenuto al Parte_1
pagamento della sola residua somma di sorta capitale di € 4.045,53 per l'estinzione del prestito personale. 3) In subordine condannare la in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione della Controparte_1
somma di € 11.294,76, pari all'importo indebitamente percepito per ciò che riguarda il contratto di prestito personale n. 3598167, o a quella superiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia. 4) In subordine condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di un Controparte_1
importo non inferiore ad € 11.294,76, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di somme a titolo di interessi ultralegali,
o di quello superiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia. 5)
Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante p.t., a risarcire ai ricorrenti tutti i danni derivati dalla predetta condotta e per l'effetto corrispondere all'attore una somma non inferiore ad € 10.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro”. Il tutto con
2 vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno delle domande proposte, l'attore deduceva: a) di aver, in data 21 ottobre 2013, stipulato con il contratto di prestito Controparte_1
personale n. CO00000003598167, per l'importo di € 30.000,00 da rimborsare in 84 rate mensili dell'importo di €. 548,13 caduna, con un tasso di interesse
TAN al 10,75 % e TAEG al 11,39% per un importo complessivo pari ad €
46.042,92; b) che, a decorrere da febbraio 2018 e ad eccezione della rata del mese di agosto 2018, a causa di vicissitudini personali, l'attore non riusciva ad onorare il pagamento di quanto dovuto;
c) che, a fronte di tale inadempimento, l'istituto bancario, dapprima, trasmetteva comunicazione di richiesta di pagamento di €. 548,13 per ogni rata insoluta e, successivamente, in data 14 settembre 2018, tramite operatore telefonico operante per conto di richiedeva il pagamento delle rate ancora da versare (6 rate) per CP_1
l'importo complessivo di € 3.774,81 nonché €. 629,13 per ogni singola rata successiva a fronte di € 548,13, pattuito per ogni singola rata;
d) che, da un attento calcolo l'attore si avvedeva che l'istituto bancario aumentava il tasso di interesse, non richiedendo un tasso di interesse pari all'11,39%, come pattuito in sede di condizioni contrattuali, bensì nella misura del 22,50 % con applicazione di un tasso di interesse usurario;
e) che, con missiva del 16 ottobre 2018, l'attore - lamentando la variazione contrattuale del prestito personale nonché l'applicazione di tassi di interesse usurari- diffidava l'istituto bancario dall'intraprendere qualsivoglia azione legale nei suoi confronti nonché a restituire tutte le somme già percepite a titolo di competenze usurarie;
f) che, in riscontro, l'istituto bancario richiedeva il pagamento della somma di € 4.025,07 ovvero di una somma più alta rispetto a quella già domandata dal proprio operatore e pari ad € 3.774,81; g) che, con ricorso ex art 696 bis c.p.c. (RG 4838/2018), l'attore lamentando l'applicazione di interessi usurari, tentava la risoluzione bonaria della controversia, ma la procedura veniva dichiarata inammissibile stante la ferma opposizione della società convenuta in tal senso;
h) che, pertanto,
3 l'attore affidava l'incarico al dott. dottore commercialista Persona_1
e revisore contabile, per la ricostruzione tecnico-contabile del rapporto di prestito personale intrattenuto e dalla relazione emergeva che l'istituto bancario di fatto applicava un TEG (tasso di interesse effettivo globale) pari al 22,5%, che superava il tasso soglia su base annua previsto dalla legge n.
108/1996, configurandosi, quindi, in maniera chiara un caso di usura;
i) che, nel caso di specie, sono stati applicati interessi usurari ex art. 1815 c.c. e L. n.
108/1996, in quanto superiori al limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
j) che per la determinazione dell'usura, occorre fare riferimento al momento della sottoscrizione del contratto e laddove il tasso soglia sia superato trova applicazione l'art. 1815 c.c., che sancisce la nullità della relativa clausola e la relativa conversione del prestito da oneroso a gratuito, con la conseguente non debenza di alcun interesse da parte del cliente e, quest'ultimo, potrà agire per la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di interessi, spese e competenze;
k) che appare, quindi, pienamente fondata la domanda attorea volta ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato all'istituto di credito convenuto nel giudizio per cui è causa, configurandosi gli estremi dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.; l) che, laddove l'adito tribunale non ritenesse applicabile la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., l' CP_2 bancario va comunque condannato al pagamento dell'indennità per ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., avendo percepito delle somme non dovute a titolo di interessi ultralegali, evidenziando che ai sensi dell'art. 1175 c.c. le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo la regola della correttezza e del dovere di buona fede in contraendo che l'istituto bancario ha omesso di rispettare.
Si costitutiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
18 giugno 2019, premettendo che, in data 18.10.2013, Controparte_1
aveva stipulato, unitamente a il contratto di Parte_1 CP_3 prestito personale n. 3598167, per un importo complessivo pari ad € 46.042,92
4 e che, in sede di stipulazione del contratto, erano state stabilite tutte le principali condizioni economico finanziarie regolamentanti l'erogazione del credito, ovvero l'applicazione di un TAN pari al 10,75%, di un TAEG pari al
11,39% nonché di un interesse a titolo di mora fissato nella misura del tasso contrattuale maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno. L'istituto bancario eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4 c.p.c., stante l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle domande formulate e non avendo parte attrice circostanziato le proprie contestazioni, essendosi limitata ad eccepire sommariamente la usurarietà del rapporto negoziale rilevando a vario titolo usura originaria, soggettiva e sopravvenuta. Nel merito, l'istituto bancario rilevava quanto alla usurarietà del tasso di interesse che alcun superamento del tasso soglia usura si era mai verificato nel caso di specie, dal momento che, avuto riguardo al periodo di riferimento nonché alla specifica categoria negoziale relativa al contratto posto in essere, il tasso soglia usura rilevato al momento dell'intervenuta stipula del contratto era pari a 18.98 punti percentuali, laddove dal regolamento negoziale emergeva agevolmente come le parti convenivano l'applicazione di un tasso di interesse determinato in misura fissa pari al
10,75% ed un TAEG pari al 11,39%. Deduceva, poi, che, ai fini della verifica dell'usura, non bisogna tener conto degli interessi moratori che, devono essere tassativamente estromessi dal computo del TEG sia in quanto il contesto normativo di riferimento di cui all'art. 644 c.p. impone un'integrazione extratestuale della predetta norma con i decreti ministeriali che, trimestralmente, recepiscono i tassi effettivi globali medi rilevati dalla
Banca d'Italia sia in quanto le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia sono assolutamente chiare sulle modalità di calcolo del TEG. L'istituto bancario evidenziava, poi, che dalla richiesta di pagamento formulata dalla società di consulenza esterna per un ammontare pari a € 3.774,81 non derivava in alcun modo l'applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia ma esso era stato calcolato avuto riguardo al numero di rate rimaste impagate, per un totale di € 3.228,78 (pari a € 548,13x n.6 rate impagate), cui si aggiungeva €
5 142,86 a titolo di mora ed ulteriori € 343,16 a titolo di spese di recupero, per un totale complessivo di € 3.774,81, essendo pacifico che, nel momento in cui l'inadempimento si protrae nel tempo, sul capitale continuano a maturare interessi a titolo di mora. Quanto all'usura sopravvenuta, l'istituto bancario richiamava l'orientamento giurisprudenziale che esclude la configurabilità della fattispecie usuraria che si verifichi nel corso del rapporto contrattuale e che non è affatto ravvisabile nel momento in cui gli indici contrattuali, alla stipula del contratto, siano conformi alle prescrizioni normative e, quanto all'usura soggettiva, che la stessa contestazione era del tutto generica e del tutto sfornita di un valido supporto probatorio oltre a non essere circostanziata e, dunque, da considerarsi tamquam non esset. L'istituto bancario contestava, poi, le risultanze della perizia econometrica allegata da parte attrice, in quanto generiche e contraddittorie, avendo, peraltro, il medesimo perito incaricato accertato che “il tasso soglia non è stato superato né al momento della sottoscrizione del contratto, né per tutto il periodo di svolgimento del prestito” (cfr. doc.n.7 produzione avversaria). Parimenti, parte convenuta rilevava la genericità della domanda attorea di restituzione, avendo l'attore richiesto alternativamente la gratuità del finanziamento, per poi focalizzarsi su una richiesta di indebito oggettivo nonché di un'indennità per ingiustificato arricchimento, senza argomentare, motivare e provare le ragioni sulle quali si radicherebbero le conseguenze sanzionatorie domandate, senza provare le ragioni matematico-finanziarie oltre che giuridiche sottese a tale pretesa. La convenuta infine, contestava la fondatezza della domanda risarcitoria, stante l'assenza di prova idonea a dimostrare le circostanze tese a legittimare quanto domandato ed concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità ex art. 164, comma 4
c.p.c. dell'atto di citazione e, nel merito, di rigettare tutte le domande formulate e, per l'effetto, confermare la legittimità del contratto di finanziamento e dichiarare che nulla deve al Controparte_1 Parte_1
ad alcun titolo o ragione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
6 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01 ottobre 2019 ed introduttivo del procedimento recante R.G. n. 4297/2019, Parte_1
evocava in giudizio l' al fine si sentir “1. Accertare e Controparte_1 dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia della decadenza del beneficio del termine e risoluzione contrattuale, pertanto dichiarare il contratto di prestito personale n. CO00000003598167 vigente tra le parti dichiarando, altresì, il diritto dell'attore ad avvalersi del beneficio del termine. 2) Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante p.t., a risarcire al ricorrente tutti i danni derivati dalla predetta condotta e per l'effetto corrispondere all'attore una somma di € 10.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A fondamento delle domande proposte, l'attore deduceva di aver sottoscritto, in data 21 ottobre 2013 con la società CP_1 il contratto di prestito personale n. CO0000000 3598167, per un
[...]
importo complessivo di €. 46.042,92, da rimborsare in 84 rate mensili e che a causa di vicissitudini personali, non riusciva ad ottemperare al pagamento di quanto dovuto, ad eccezione della rata del mese di agosto 2018 ma nel mese di settembre 2018 riprendeva il pagamento delle rate fino al mese di dicembre 2018 e, in tal periodo, l' sospendeva senza alcun Controparte_1
avviso il mandato di accredito per il pagamento della rata senza Pt_2
comunicarlo al cliente. Nel merito, l'attore contestava la decadenza del beneficio del termine, dal momento che l' contravvenendo Controparte_1
all'art. 8 delle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti non aveva mai inviata alcuna comunicazione di decadenza dal beneficio e, a fronte di tale inadempimento, parte attrice aveva diritto al risarcimento del danno per il comportamento posto in essere dall'istituto bancario che aveva violato i principi di correttezza, buona fede e trasparenza. L'istituto bancario evidenziava che un comportamento contrario alla buona fede come quello
7 tenuto dall' sì sostanziava in una scorrettezza non scusabile, Controparte_1
contraria al dovere di solidarietà e comportava delle conseguenze risarcitorie derivanti sia da un danno patrimoniale che non patrimoniale, dovendo il creditore dare prova solo dell'esistenza di un danno risarcibile anche per presunzioni e la valutazione equitativa soccorre unicamente per la determinazione del preciso ammontare del danno e della relativa liquidazione pecuniaria e, che nel caso di specie, quanto alla quantificazione del danno sembra opportuno che lo stessa venga quantificato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., in € 10.000,00.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
20 dicembre 2019, chiedendo la riunione del procedimento Controparte_1 con quello recante RG n. 1684/2019, attesa l'identità di parti, petitum e causa petendi. Nel merito, la convenuta deduceva in ordine alla contestata decadenza dal beneficio del termine, di essersi legittimamente avvalsa della predetta facoltà contrattualmente convenuta, atteso il mancato adempimento dell'obbligo di rimborso del capitale erogato, cui si era vincolato per il tramite della stipula del finanziamento. In particolare, la convenuta evidenziava che il si era reso inadempiente sottraendosi al versamento di ben otto Parte_1
rate rimaste insolute, di cui l'odierna convenuta demandava il pagamento, dopo aver tollerato l'omissione di pagamento per lungo tempo, mediante lettera raccomandata datata 17.11.2018, versata in atti dalla nel giudizio iscritto al n. 1684/2019, laddove la Banca intimava il pagamento delle rate insolute, riservandosi, in difetto di risolvere il contratto, senza necessità di ulteriore diffida o messa in mora, con revoca dell'eventuale mandato e, Pt_2
Cont conseguentemente dell'addebito , come di fatto è avvenuto.
Evidenziava, altresì, che tale comunicazione era stata regolarmente inviata dall'istituto bancario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'istituto bancario, infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, ne eccepiva la genericità, essendo la stessa stata rimessa alla valutazione equitativa del Giudicante e non avendo l'attore fornito alcuna prova idonea a dimostrare le circostanze tese a legittimare quanto
8 domandato, dal momento che il danno non è da considerarsi in re ipsa, laddove il pregiudizio patrimoniale, sia quello non patrimoniale vanno provati secondo le regole ordinarie e, pertanto, da rigettarsi. Dunque, parte convenuta concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate e, per l'effetto, confermare la legittimità del contratto di finanziamento contestato e dichiarare che nulla deve L' al . Il Controparte_1 Parte_1
tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Ciò posto, con ordinanza resa all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 08 luglio 2019, è stato assegnato il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione e, all'udienza del 29 marzo 2021, è stata disposta la riunione al presente procedimento del procedimento n. 4297/2019 R.G. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza della prova orale articolata dall'attore e superfluo l'espletamento di C.T.U. contabile, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, all'udienza del 9 dicembre 2025, ove precisate le conclusioni, la causa viene all'odierna udienza assegnata in decisione ex art. 281 sexies cpc, con lettura della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111
Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale,
9 intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U. 26242/2014; Cass. S.U.
9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Passando ad esaminare il merito della res controversa, le domande formulate da parte attrice sono infondate e devono essere, pertanto, rigettate sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va premesso che, a fondamento delle domande proposte, l'attore ha posto il contratto di prestito personale n. 3598167 stipulato con CP_1 in data 18 ottobre 2013, per l'importo di € 32.259,30 da rimborsare in
[...]
84 rate mensili dell'importo di €. 548,13 ciascuna, con un tasso di interesse
TAN al 10,75 % e TAEG al 11,39% per un importo complessivo pari ad €
46.042,92. Il contratto de quo reca altresì l'indicazione delle spese di istruttoria/commissioni pari ad €. 0.00, l'imposta sostitutiva dell'importo finanziato pari allo 0,25 %, delle spese mensili di gestione del rapporto non previsto per l'incasso rate e per l'invio delle comunicazioni in formato cartaceo e rendiconto periodico pari ad €. 0,82, nonché per la polizza assicurativa opzionale per la protezione personale del credito pari allo 0,090
%. Le parti hanno stabilito, altresì, che, in caso di ritardato pagamento, sarebbero stati applicati interessi di mora calcolati nella misura del tasso di riferimento maggiorato di un punto percentuale in ragione d'anno.
Ciò posto, passando ad esaminare la doglianza articolata dall'attore con riguardo all'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, la stessa va disattesa, in quanto il Decreto Ministeriale di rilevazione trimestrale dei tassi soglia, relativo al IV trimestre 2013, in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013 - non prodotto dall'attore ed applicabile al contratto di prestito personale
10 oggetto del presente giudizio - prevede un tasso soglia per la categoria
“crediti personali”, nella quale rientra senza ombra di dubbio il contratto di prestito per cui è causa, pari a 18,988% che, raffrontato con il TEG pure individuato dal CT di parte attrice, è pari all'11,39%. Non si ha, dunque, il superamento del c.d. tasso soglia usurario, così come, peraltro, accertato dal
CT di parte attrice, il quale ha verificato che il “tasso soglia non è stato superato né al momento della sottoscrizione del contratto, né per tutto il periodo di svolgimento del prestito” (cfr. pag. 6 della relazione peritale di parte attrice – all. n. 7 all'atto di citazione) e, pertanto, non si può discorrere di ipotesi di usura.
Il tasso soglia non può dirsi superato neppure considerando l'aumento di un punto percentuale del tasso di riferimento nell'applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento e ciò in quanto “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”
(cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2022, n. 14214).
Non condivisibile è, dunque, il calcolo del TEG effettuato dal CT di parte attrice, il quale ha accertato che “riportato in base annuale il tasso pattuito, il tasso di mora e le spese per il recupero delle somme non pagate, risulta che in caso di ritardi di pagamenti il Tasso effettivo globale (TEG) passa dall'11,39% al 22,5%”, atteso che non rientrano nel calcolo nel TEG neppure le spese di recupero somme. D'altronde, l'importo richiesto dall'Istituto di credito con comunicazione del 19 ottobre 2018 per € 4.025,07 deriva dal numero di rate pacificamente rimaste impagate per un totale di €
11 3.836,91 (pari a 548,13 x n.7 rate impagate), cui si aggiungono € 154,61 a titolo di mora ed ulteriori € 33,55 a titolo di spese di recupero, per complessivi €
4.025,07.
Quanto, poi, alla doglianza attorea relativa alla usurarietà sopravvenuta dei tassi di interesse applicati, si osserva preliminarmente che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della
Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate. Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta.
Neppure meritevole di accoglimento si appalesa la doglianza attorea relativa alla violazione degli obblighi di buona fede incombenti sulla banca ex artt. 1337, 1366 e 1376 c.c. e correttezza da parte dell'istituto di credito, trattandosi di doglianza genericamente formulata, dal momento che l'attore pur avendo lamentato la violazione di tali norme non ha chiarito quali comportamenti della banca siano da ritenersi illegittimi, ragion per cui l'eccezione è da ritenersi tamquam non esset.
12 Parimenti non si appalesa meritevole di accoglimento la censura relativa alla inefficacia della decadenza dal beneficio del termine, dal momento che l'istituto di credito si è legittimamente avvalso della facoltà di risoluzione del contratto, con conseguente rimborso del capitale erogato, rispettando i dettami di cui art. 8 delle disposizioni contrattuale. Invero, la convenuta ha trasmesso la lettera raccomandata, senza preventiva messa in mora, dichiarando che, in caso di mancato pagamento delle rate insolute e degli interessi di mora maturati, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., il contratto si sarebbe risolto, con l'avvertimento in ordine alla revoca Cont dell'eventuale mandato e, conseguentemente dell'addebito . Tale Pt_2
comunicazione del 17 novembre 2018 è stata regolarmente inviata dall'Istituto bancario sia al sia a in qualità di Parte_1 CP_3
coobbligata e ricevuta dagli stessi in data 30 novembre 2018, come dagli esiti delle notificazioni prodotte in atti, che fa piena prova in assenza di querela di falso (v. Trib. Napoli, sent. n. 9533/2023; Trib. Velletri, sent. n. 865/2018).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda attorea ex art. 2033 c.c. va integralmente rigettata.
Inammissibile è, poi, la domanda attorea di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata, potendo tale azione essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14944/2022).
Quanto all'ulteriore domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento del danno esistenziale derivante dall'aver subito continui disagi a causa del comportamento della convenuta la stessa non può trovare Controparte_1
accoglimento, in quanto è noto che, in adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento, la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure
13 ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione. Al riguardo si ricorda che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
Ne consegue che non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008), dovendosi, pertanto, escludere l'ipotizzabilità del c.d. danno in re ipsa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Avellino, nella persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o difesa disattesa, così provvede, ex art. 281 sexies cpc:
- rigetta le domande attoree di ripetizione dell'indebito e di risarcimento del danno;
- dichiara inammissibile la domanda attorea di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta Parte_3
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che Controparte_1
si liquidano nell'importo di € 3.459,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Avellino, 9 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
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